La compilazione giustiniana
Cenni sul contesto storico-politico dell'impero d'oriente e sull'ideologia del potere imperiale
Le sorti dell'impero occidentale e di quello orientale si divisero nel momento in cui gravò sull'impero occidentale una grave crisi economica, iniziata già nel 330, anno in cui l'imperatore Costantino spostò la capitale dell'impero da Roma a Bisanzio. L'economia iniziò a basarsi sui soli prodotti della terra, le città si impoverirono e l'esercito visse un progressivo imbarbarimento che portò al collasso della struttura amministrativa e statale che non fu più capace di respingere le invasioni barbariche.
Così Bisanzio divenne il centro dell'Impero: disponeva di un'efficiente organizzazione militare e una raffinata diplomazia, e l'agricoltura versava in condizioni migliori rispetto all'Occidente. Venne così considerata la "nuova Roma". Questo trasferimento di corte vide il passaggio ad una nuova era, ad una nuova cultura, ossia quella cristiana. Gli imperatori d'Oriente continuavano a considerarsi per secoli gli unici eredi legittimi del grande impero romano classico rivitalizzato dalla luce di Cristo.
In questo contesto si collocò Giustiniano, che in funzione della dichiarata universalità di Roma, perseguì con le armi la riconquista dell'Occidente, mentre con la diplomazia l'unità della fede e della pace religiosa ed infine, con la grande compilazione, operò il riordinamento del diritto. Giustiniano affermò: "Governando con l'aiuto di Dio, questo impero a noi affidato dalla celeste maestà, abbiamo facilmente condotto a termine imprese militari, conseguito con onore la pace e consolidate le strutture dell'impero".
In realtà i successi militari furono effimeri poiché poco dopo la sua morte i Longobardi invasero l'Italia. In campo religioso Giustiniano cercò di raggiungere un accordo con la chiesa di Roma: cercò di conciliare la dottrina monofisista, che sosteneva la sola natura divina di Cristo, con quella dei duofisiti, che invece affermavano la doppia natura di Cristo, tramite il concilio di Costantinopoli a cui si era opposto lo stesso papa Virgilio; ma anche in campo religioso la vittoria imperiale fu apparente, in quanto i monofisisti continuarono per la loro strada insoddisfatti del compromesso.
L'unica vera vittoria dunque fu in materia di leges, poiché ordinò il patrimonio giuridico precedente, ma soprattutto contribuì in modo determinante a formare la tradizione giuridica occidentale.
Il Corpus Iuris Civilis
Giustiniano nacque nel 482 d.C. da famiglia di modeste condizioni in una zona tra l'Albania e la Macedonia. Lo zio Giustino partì per Costantinopoli e divenne prima corazziere del palazzo e successivamente, all'età di sessanta anni, imperatore. Così il nipote Giustiniano, venne chiamato a Costantinopoli per studiare teologia. Alla morte dello zio, nel 527, Giustiniano divenne imperatore.
Prima di divenire imperatore, Giustiniano incontrò una donna, Teodora, attrice di teatro, figlia del guardiano dell'ippodromo di Costantinopoli. Innamoratosi della donna decise di far abrogare una legge, emanata nel I secolo da Augusto, che vietava ai senatori di sposare le attrici, e decise di sposare la giovane donna.
Nel 532 a Costantinopoli si assistette ad una rivolta da parte del popolo contro l'imperatore: questo riuscì a sedare la rivolta popolare grazie anche all'aiuto della moglie.
- 529 – Prima raccolta di costituzioni imperiali, Codex
- 533 – Digesto, scelta di frammenti della giurisprudenza classica e Istituzioni, trattato giuridico elementare per studenti
- 534 – Seconda edizione del Codex
- Dal 535 al 565 – Produzione di Novelle
Il primo codice (529)
Pubblicazione di una raccolta ordinata di costituzioni imperiali, che costituiva per gli operatori del diritto, una base certa e imprescindibile per la ricerca della norma da applicare al caso concreto. Si cercava di far fronte allo stato di confusione in cui versava la produzione normativa. La raccolta, in vista della certezza del diritto a cui tendeva, si compose di leggi certe e brevi e a tal scopo, i commissari furono autorizzati a modificare i testi legislativi eliminandone le ripetizioni, le contraddizioni e le norme desuete, ad operare aggiunti, tagli e chiarimenti di senso e disporre e ordinare le leggi in titoli.
La commissione era composta da Giovanni, ex quaestor sacri palatii, da sei funzionari, dal professore Teofilo e da due avvocati togati.
I Digesta (533)
Le opere dei giuristi classici costituivano diritto vigente e utilizzabile in giudizio; pur trattandosi di un gruppo chiuso e non modificabile di opere, i testi giurisprudenziali versavano in una totale confusione. Così di cercò di giungere allo scopo di avere una raccolta ordinata di frammenti dei giuristi. Il testo non prevedeva commenti, che avrebbero confuso il significato, né abbreviazioni né sigle, che avrebbero reso più difficile la lettura.
Nel 533 furono pubblicati 50 libri di Digesta: si compose di frammenti dotati di un'iscrizione con l'indicazione dell'autore e dell'opera. Vennero utilizzati in giudizio. La divisione in libri e titoli e la scelta e la successione dei frammenti risale alla commissione giustinianea, presieduta e scelta da Triboniano, composta da undici avvocati e quattro professori di diritto; la divisione in paragrafi dei frammenti risale ai glossatori bolognesi.
Le Institutiones (533)
Nel 533 vennero pubblicate le Institutiones giustinianee, opera giuridica elementare divisa in quattro libri e destinata a fornire ai giovani studenti una descrizione chiara e sintetica dei primi rudimenti del diritto. Il manuale, nonostante il carattere istituzionale e la presenza di parte storiche, assunse valore normativo.
Il Codex Repetitae Praelectionis (534)
Nel 534 venne pubblicata la seconda edizione del Codex per rispondere alla necessità di adeguamento del vecchio codice alle novità scaturite dalla pubblicazione delle Institutiones e del Digesto, da integrare con le costituzioni emanate nel frattempo. La commissione doveva raccogliere le nuove costituzioni, abbreviarle e dividerle in capitoli, oltre che collocarle nei relativi titoli. Il codice è diviso in dodici libri divisi in titoli con un'apposita rubrica. Nei titoli le costituzioni non sono in ordine cronologico. Ciascuna costituzione è preceduta da un'iscrizione che indica chi ha emanato la legge e il destinatario, ed è seguita da una subscriptio con la data di promulgazione.
Le Novelle (535-565)
Sono costituzioni più ampie di quelle del codice poiché non sono mai state raccolte e non hanno subito interventi di massimizzazione. Sono pervenute tre raccolte private: Optima, Authenticum, Epitome Iuliani. Ogni legge è preceduta da una rubrica, dall'indicazione dell'imperatore emanante e dal destinatario. Alla fine sono indicati giorno, mese e anno di emanazione.
Il Corpus Iuris Civilis verso il passato
I Digesta Iustiniani Augusti
Sono, come detto prima, raccolta di frammenti di opera della giurisprudenza classica comprese tra il I secolo a.C. e il III d.C. Il limite cronologico dipende dall'incapacità dei giuristi del basso impero di creare opere originali perpetuando la precedente tradizione: così essi concentrarono la loro attenzione sullo studio e la raccolta della tradizione giurisprudenziale proveniente dal passato che era diritto vigente. Questi però non furono accettazione passiva del passato ma, al contrario, rivitalizzazione della tradizione giurisprudenziale precedente per la sua applicazione nel presente.
Fra le opere rappresentate troviamo:
- Raccolte sistematiche di Responsa (pareri tecnici su fattispecie concrete) e Quaestiones (risposte su questioni giuridiche poste dagli allievi);
- Commenti al diritto civile, come commenti ai libri di Quinto Mucio Scevola e di Sabino: queste opere sono denominate "ad Q. Mucium" e "ad Sabinum";
- Commenti a leggi (fra cui occupano un posto a sé le XII Tavole), senatoconsulti e costituzioni imperiali;
- Commenti alle fonti del diritto onorario, cioè l'editto del pretore urbano e peregrino o dei governatori provinciali;
- Monografie su argomenti specifici e opere elementari destinate all'insegnamento di base (ad esempio le Institutiones di Gaio) o specialistico.
Ius civile
Il ius civile commentato negli scritti dei giuristi classici (in particolare nei commentari ad Sabinum e ad Quintum Mucium ma anche nei Digesta) coincideva in origine con i mores, regole consuetudinarie costituenti il nucleo d'origine del patrimonio giuridico, custodite dalla tradizione e connesse a credenze magico-religiose.
La conoscenza e l'interpretazione di queste era riservata al collegio dei sacerdoti pontefici (diversi dai sacerdoti auguri, che avevano il compito di capire attraverso il volo degli uccelli se le scelte dello Stato fossero state favorevoli per gli dei, e dai feziani, che si occupavano dei rapporti con gli altri popoli). Erano monopolio dei pontefici sia i formulari delle azioni giudiziarie (le c.d. legis actiones) che i pochi riti negoziali fissi allora disponibili, la cui struttura veniva da questi adattata a situazioni specifiche, di volta in volta, su richiesta del privato, applicandole per esigenze diverse da quelle per cui era stata originariamente costituita la legge o l'atto: si pensi, per esempio, all'adattamento a scopo di testamento della c.d. mancipatio, rito normalmente usato per trasmettere la proprietà di beni di particolare importanza e valore economico (le c.d. res mancipi cioè, per esempio, schiavi): chi voleva fare testamento trasferiva attraverso mancipatio il suo patrimonio a una persona di fiducia pregandola di destinarlo, dopo la sua morte, ai soggetti da lui indicati.
Una parte dei mores fu, nel 451 a.C. codificata nella c.d. legge delle XII Tavole che per la prima volta regolava per iscritto alcuni rapporti appartenenti ai più vari campi del diritto. Questa non ci è pervenuta direttamente ma attraverso citazioni testuali di alcune sue parti fatte da autori successivi. Furono comunque un corpo organico di norme relative al diritto privato sostanziale (diritto di famiglia, diritto successorio, etc.) e al più antico sistema processuale romano (c.d. per legis actiones), ma anche al diritto e processo penale.
Si tramanda che nel 304 a.C., Gneo Flavio, liberto di Appio Claudio Cieco, abbia pubblicato il calendario giudiziario e i formulari delle azioni. Questo rese possibile la conoscenza del patrimonio giuridico sostanziale e processuale romano ai membri della nobilitas laica che iniziarono a dare responsi in pubblico su richiesta dei privati. A questa libera dottrina i romani danno il nome di iurisprudentia.
Nel 280 a.C. fu Tiberio Coruncanio, divenuto pontefice massimo, il primo a dare responsi in pubblico. In questo modo alcuni giovani a Roma iniziarono ad ascoltare questi responsi e iniziarono a conoscere alcune forme del diritto. Nascono quindi i giuristi laici, appartenenti a famiglie romane aristocratiche, che operano e si ritrovano nel Foro.
L'attività dei giuristi repubblicani, descritta da Cicerone (De oratore) con i tre verbi respondere, cavere e agere, consisteva sia nell'emissione di responsi su richiesta di privati, magistrati o giudici in ordine ad ogni tipo di problema giuridico (respondere), sia nella preparazione degli schemi negoziali idonei al raggiungimento di risultati pratici (cavere: elaborazione degli schemi di testamento, contratti, mancipationes, etc.), sia nell'assistenza delle parti di un processo non a fini di difesa, ma nella corretta definizione e formulazione della pretesa giuridica in giudizio (agere).
Dal II secolo a.C. le soluzioni elaborate dai predecessori divengono punto di riferimento per la letteratura posteriore che con esse si confrontava e su di esse si basava la c.d. interpretatio dei giuristi. È ritenuta una vera e propria attività di sviluppo e adattamento del diritto alle mutate esigenze sociali che influisce sia sull'evoluzione di quei principi e regole risalenti ai mores e alle XII Tavole, sia sulle altre fonti di diritto civile e sul diritto onorario. Questa attività consiste anche nel consigliare i magistrati giusdicenti e, nel principato, a redigere per conto del principe costituzioni imperiali come membri della sua cancelleria.
Fonte del ius civile, accanto ai mores elaborati e sviluppati dall'interpretatio giurisprudenziale, sono anche le leges rogatae, deliberazione di contenuto normativo prese dal popolo romano riunito in comizi su proposta del magistrato e confermate dal senato. Tali deliberazioni provenivano dai comitia centuriata in cui il popolo era ripartito (18 centurie riservate ai cavalieri, 175 riservate ai cives). Norme vincolanti per tutto il popolo poterono essere emesse, a partire dal 286 a.C., per disposizione della lex Hortensia, anche dai c.d. plebisciti, deliberazioni della plebe riunita nei c.d. concilia plebis tributa, che grazie a queste legge furono equiparati alle leges rogatae.
Le leges datae sono invece emanate da magistrati delegati dal popolo ad esempio per regolare l'ordinamento amministrativo della città. Dopo il principato di Augusto cessò la funzione legislativa dei comitia e dei concilia plebis sostituiti gradualmente dal senato e dal principe. Lo sviluppo del commercio terrestre e marittimo esploso con la prima guerra punica (264-261 a.C.) per la posizione di predominio assunta da Roma nel mediterraneo, pose di fatto ai romani il problema delle norme giuridiche da applicare nei rapporti instaurati dagli stranieri.
Sorse così l'esigenza di creare una serie di norme applicabili sia la cives che ai peregrini, idonei a regolarne i rapporti e risolvere eventuali conflitti. Nasce il c.d. ius gentium: in parte erano principi giuridici comuni ai popoli del mediterraneo e del vicino oriente, in parte contribuirono a formarlo le norme consuetudinarie che via via si vennero a fissare nei rapporti commerciali instaurati tra romani e stranieri, basati su principi di obbligatorietà e buona fede. Inoltre istituti giuridici tipicamente romani accessibili ai soli cives vennero modificati per essere resi applicabili ai peregrini: ad esempio la sponsio, istituto utilizzabile dai soli cives, a cui venne accostata la stipulatio.
Più raramente vi fu la recezione di istituti stranieri come quello della lex Rhodia de iactu (regolamento delle avarie marittime applicato nel mediterraneo, secondo cui, tra i proprietari delle merci caricate su una nave e l'armatore, esisteva una comunione di pericolo relativamente ai sinistri marittimi: se allora il capitano, per alleggerire la nave e salvarla, aveva ordinato di gettare parte delle merci in mare, sia l'armatore, la cui nave si era salvata, sia i proprietari delle merci rimaste, dovevano indennizzare nella giusta proporzione i proprietari delle merci gettate).
Così si creò un insieme di regole che si poneva in posizione distinta rispetto allo ius civile (propriamente detto ius Quiritium), ma che fu a quest'ultimo accomunato in una nozione più ampia di ius civile, in contrapposizione allo ius honorarium. Questo accomunamento tra ius civile e ius gentium si avrà quando, con l'istituzione del praetor peregrinus e la diffusione di un nuovo tipo di processo, cioè quello formulare accessibile agli stranieri, anche questi ultimi potevano adire il pretore peregrino per risolvere le controversie sorte coi i cives o con altri stranieri: il pretore infatti congegnò, per tutelare i rapporti fondati sulla fides, un nuovo tipo di formula di azione in cui l'organo giudicante era istruito a giudicare seguendo i dettami della buona fede (i c.d. iudicia bonae fidei).
Nel corso del I secolo d.C. il concetto di ius civile fino ad ora delineato, comprendente, da una parte, il diritto dei...
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