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Forme di matrimonio nell'antica Roma
1. La conveniva in manum, mediante l'uso, la sposa che avesse perseverato nella condizione di moglie per un intero anno. Per impedire che si instaurasse la convenzione in magnum, latrinoctium donna si sarebbe dovuta allontanare ogni anno dalla casa del marito per un ovvero per tre notti consecutive, prima dello scadere dell'anno di convivenza;
2. La conventio in manum mediante il farro si instaurava invece all'atto della celebrazione delle nozze; si trattava di una solenne cerimonia nel corso della quale gli sposi venivano uniti con il rito del farro.
3. Più laica nella modalità di esecuzione era invece la coemptio, che si svolgeva alla presenza di cinque testimoni e del libripens, davanti ai quali avveniva la pronuncia di dichiarazioni accomodate alla finalità propria dell'atto. Quando il matrimonio era accompagnato dalla conventio in manum, la moglie perdeva i legami di adgnatio con la sua famiglia d'origine, pur sopravvivendo.
La cognatio, ed entrava a fargiuridicamente parte della famiglia del marito, instaurando quindi il legame di adgnatio col consorte e con tutti gli altri appartenenti alla nuova famiglia. Ciò ovviamente esponeva la donna severo controllo sui suoi comportamenti.alla potestà maritale e quindi ad un regime di Sponsalia rispetto dell’impegno assunto nell’atto del matrimonio,
L’istituto degli sponsalia garantiva il generando obbligazioni reciproche e prevedendo, in caso di inadempimento, il ricorso all’actio exsponsu. Gli sponsalia, tuttavia, non costituiscono una deroga al principio del necessario consenso dei danzati all’instaurazione dell’unione, ferma sempre restando, dunque, la loro libertà. Nel tempo, la forza obbligatoria dell’accordo sancito da sponsalia, viene meno: dalla ne della Repubblica in avanti il danzamento in sé perde di vincolatività e, quando ricorre, si sostanzia esclusivamente nella volontaria promessa.
La scelta dei nubendi e basata sul reciproco liberoad nitas, consenso. Tuttavia, sorgeva comunque tra i danzati e le relative famiglie un vincolo diche impediva matrimoni tra uno dei due sponsi e determinati parenti dell'altro; sorgevafi fi fi fi fi fi fi fi fiff fil'esenzione dall'obbligo di testimonianza di un danzato contro l'altro. Si richiedeva, in ne, un attorepudium, unilaterale, il al ne di dichiarare la volontà di sciogliere il danzamento. In età postclassica e Giustinanee si assiste invece al riemergere di conseguenze giuridiche in caso dipromesse di matrimonio non rispettate.
Dote
Alla conclusione del matrimonio si accompagnava, di solito, la costituzione al marito della dote. rapporto patrimoniale in favore del marito, Per dote si intende un realizzato dal pater della futurasposa o dalla stessa donna, che rispondeva all'esigenza di contribuire agli oneri scaturenti dalmatrimonio. Originariamente la costituzione della dote si costituiva
strutturato sullo scambio di un’interrogazione e di unacongrua risposta intercorrente tra la donna costituente e il marito creditore. Tuttavia esistevanodelle limitazioni: la legislazione augustea stabilì che il marito non potesse alienare il fondo dotalein assenza del consenso della moglie; per il patrimonio mobile si introdusse la prassi di procedererestituzione del relativo valore in caso di cessato matrimonio.alla stima dei beni, preordinata allaNel diritto tardo antico il regime della costituzione della dote si sempli ca; con Giustiniano divienepoi un obbligo giuridico.
Rapporti personali e patrimoniali tra coniugiLo spirito del matrimonio romano è descritto dal giurista Modestino come un insieme materiale espirituale in cui l’unione di marito e moglie è volta alla procreazione, alla crescita e all’educazionedei gli. Sotto il pro lo più prettamente giuridico, i principi espressi si traducevano in un generalereciproco dovere di rispetto,
fedeltà ed assistenza materiale. Benché al dovere di fedeltà fosse l'infedeltà, maritare era impunita, tenuti entrambi i coniugi, se compiuta con schiave o meretrici, se adulterium perpetrata con donne sposate, la donna che si macchiava di esponeva la sua persona al potere punitivo del marito, che poteva estendersi sino alla condanna a morte. Con la Iulia de adulteriis, reato di rilevanza pubblica, di età augustea, l'adulterio si trasforma in un crimen adulterii, pesanti conseguenze penali; venne introdotto il che obbligava il marito a ripudiare la donna. Nel caso di agranza di reato, consumato nella casa maritale, il marito veniva autorizzato a mettere a morte l'amante, ma non la moglie. A tale extrema ratio poteva ricorrere anche il pater familias della donna adultera, al quale spettava persino il potere di uccidere la figlia, era precluso esercitare se avesse scoperto lei e l'amante in casa ed in agranza. Ad ogni modo, contro ilconiuge azioni penali ed infamanti.
Scioglimento del matrimonio
Secondo un noto testo del giurista Paolo le cause di scioglimento del matrimonio romano erano il divorzio, morte, circostanzela oppure accadimenti come la prigionia di guerra o altre comportanti la schiavitù di uno dei due coniugi.
DIVORZIO: la natura libera del matrimonio romano implicava la possibilità del suo scioglimento come conseguenza del venir meno della volontà di perseverare nell’unione; poteva trattarsi di un divortium, volontà reciproca, ma poteva essere anche determinato dall’intenzione di uno solo dei due coniugi, Tale libertà di azione si andò assestando storicamente. In età antica lo scioglimento volontario dell’unione era infatti considerato un fatto di grande risonanza, che indicava uno dei fondamentali pilastri della concezione potestativa romana, la familia. La severo controllo possibilità di sciogliere il matrimonio fu pertanto
inizialmente soggetta ad unsociale in ordine alla decisione che il marito intendeva assumere e vincolata alla sussistenza dispeci ci comportamenti di cui si fosse reso responsabile la donna, ritenuti incompatibili colperdurare dell’unione: l’adulterio, l’ubriachezza ecc. Il ripudio ingiusti cato sarebbe stato oggetto di riprovazione sociale e sanzioni patrimoniali. Non era prevista una modalità formale per porre fine al vincolo coniugale; era tuttavia prassi il ricorso a formulazioni pronunciate platealmente dal ripudiante atte a sancire l’interruzione della convivenza e l’allontanamento del coniuge dalla casa maritale, accompagnato dal gesto simbolico mediante la restituzione delle chiavi della domus. Con l’apertura romana agli scambi con culture costumi di altri popoli, si favorì il superamento della visione di età arcaica: si pervenne così alricorsoanche senza giusto moto e per iniziativa sempre più frequente alla pratica del divorzio, adesso anche delle mogli. Sin dall'età augustea la volontà di porre fine al vincolo coniugale venne esternata davanti a sette testimoni e noti anche al coniuge. Il regime descritto tuttavia subisce concezione cristiana del profonde modificazioni in età Giustinianea, su impulso dell' amatrimonio, volta a dissuadere i coniugi dalla pratica dello scioglimento. Per la validità del modalità formali, e divorzio si richiede ricorso a se lo scioglimento avviene unilateralmente occorre che il coniuge ripudiante invii un documento scritto alla controparte. Al rispetto dei giusta causa requisiti formali deve accompagnarsi inoltre una tra quelle ritenute lecite per ricorrere al divorzio. Il divorzio posto in essere senza giusta causa non è nullo, ma espone i coniugi a sanzioni patrimoniali o personali. MORTE: la morte di uno dei coniugi scioglieva ovviamente.Il matrimonio ma imponeva allatempus lugendivedova il rispetto del decorso del prima di poter convolare a nuove nozze. Iltempo di attesa dal momento della morte del marito era di 10 mesi e rispondeva all'esigenza diaccertare l'inesistenza di un eventuale stato di gravidanza in corso; la nalità era quella di evitaredi incorrere nell'incertezza circa la paternità del nascituro. La mancata osservanza dellainfamiaprescrizione provocava e dava luogo a sanzioni di natura sacrale, senza tuttavia che sideterminasse lo scioglimento o la nullità della nuova unione contratta.speci che cause di iusLo scioglimento dell'unione poteva avvenire, inoltre, al veri carsi dicivile, come la prigionia bellica, e altre cause che implicavano la perdita di libertà del coniuge.sopravvenuta parentela agnatiziaIn ne, causa di scioglimento del matrimonio era anche la tra iconiugi, nel caso in cui marito o moglie fossero stati adottati dai rispettivi
suoceri.Scioglimento della conventio in manum
Qualora il matrimonio fosse stato accompagnato dalla conventio in manum, lo scioglimento avrebbe risentito della instaurazione del vincolo giuridico imponendo ricorso a speci che e formalifarreomodalità di risolutive di esso. Per la conventio in manum necessitava il ricorso alla arreatio, cerimonia della di cui non conosciamo i dettagli, ma le fonti lasciano intendere l’aura di turbamento e di riprovazione sociale e religiosa che doveva accompagnare lo svolgimento. Per l’unione matrimoniale accompagnata da una conventio in manum attuata usu o coemptione lo scioglimento poteva avvenire a seguito dello scioglimento del sottostante matrimonio, e comportava la realizzazione di una procedura di liberazione della donna, che si attuava mediante remancipatio. L’uomo, ricevuto il ripudio, non poteva opporsi al compimento dell’atto. Egli avrebbe dovuto trasferire la