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Diritto romano

Capitolo I: La compilazione giustinianea

La sede degli imperatori d'oriente, sin dal 330, quando Costantino aveva inaugurato la nuova Costantinopoli, capitale trasferendo la corte da Roma a era posta sul sito dell'antica Bisanzio. Nei due secoli successivi la sorte delle due parti dell’impero si divide: nella pars occidentis, la grave crisi economica, l'impoverimento delle città e il progressivo imbarbarimento dell'esercito ne avevano determinato il collasso della struttura amministrativa e statale, incapace di respingere l'invasione dei barbari; invece Bisanzio si mantenne per secoli il centro di un impero che sarebbe durato ben 1123 anni, fino all'occupazione di Costantinopoli, nel 1453, da parte delle truppe di Maometto II il Conquistatore.

Costantinopoli disponeva di una raffinata diplomazia e di un’efficiente organizzazione militare, persino l'agricoltura versava in condizioni migliori rispetto all'Occidente. Essa era dunque la “nuova Roma”, la Polis per eccellenza. Il trasferimento della corte operato da Costantino aveva segnato il passaggio a una nuova era e una nuova cultura, cristiana, quella che vedeva in Roma la città del paganesimo destinata alla decadenza, e in Costantinopoli la nuova città non contaminata da culti pagani.

Gli imperatori d'oriente si considerano gli unici eredi legittimi del grande impero romano classico rivitalizzato alla luce di Cristo. Pienamente conscio di questo ruolo è lo stesso imperatore d'oriente Giustiniano, dal 527 al 565, che persegue con le armi la riconquista dell'occidente, con la diplomazia la pace religiosa, con la grande compilazione giuridica il riordinamento del diritto. Ciò ha fatto sì che il popolo romano prevalesse su tutti gli altri popoli e li dominasse. Gli sforzi dei romani furono momentaneamente appagati; essi riconquistarono l'Africa settentrionale, l'Italia e il sud della Spagna. Tuttavia, questi successi militari si rivelarono effimeri. Ad appena tre anni dalla morte di Giustiniano, con l'invasione dei longobardi, l'Italia fu perduta. I Visigoti in Spagna reagirono e la dominazione bizantina venne annientata anche qui.

Nel campo religioso, Giustiniano si impegnò in una dura lotta contro i monofisiti, cioè i sostenitori della sola natura divina di Cristo; poi, l'imperatore cercò di conciliare questa dottrina con quella dei diofisiti che affermavano la presenza di Cristo in due nature, umana e divina. Al compromesso tentò di ribellarsi Papa Vigilio, che Giustiniano, tuttavia, obbligò ad accettare i risultati del concilio di Costantinopoli che si esprimeva in questo senso. La vittoria imperiale fu, tuttavia, apparente perché i successori di Virgilio ignorarono i risultati del concilio di Costantinopoli e i monofisiti continuarono per la loro strada.

L'unica vera vittoria fu, dunque, per Giustiniano, quella in materia di leges; egli infatti, non solo riordinò il patrimonio giuridico precedente, ma contribuì in modo determinante a formare la tradizione giuridica occidentale.

Il Corpus Iuris Civilis

Giustiniano nacque nel 482 d.C. a Tauresium in Dardania, regione periferica dell'impero d'oriente, da famiglia di modeste condizioni. Raggiunse Costantinopoli al seguito di Giustino, fratello della madre che aveva intrapreso la carriera militare, e qui ottenne probabilmente una buona educazione scolastica. Se ne perdono le tracce fino al 518, anno dell'investitura imperiale di Giustino I. Giustino, che divenne Giustiniano, ovviamente avvantaggiato da questo evento, ottenne subito posizioni di rilievo e collaborò alla politica imperiale.

Nel 524 circa, Giustiniano sposò Teodora, la cui forte personalità influenzò non solo la vita privata di Giustiniano ma, talvolta, anche le sue scelte politiche. Il matrimonio, osteggiato dall'imperatrice Eufemia, moglie di Giustino, fu celebrato alla morte di questa. Giustiniano assunse il titolo di Augusto e la coreggenza dell’impero d’Oriente il 1 aprile 527, a causa del peggioramento delle condizioni di salute di Giustino, restando unico imperatore il 1 agosto dello stesso anno.

Da questa data è immediato l'impegno di Giustiniano nel campo del diritto: la prima raccolta di costituzioni imperiali (Codex) vede la luce nel 529, seguita, nel 553 dal Digesto, scelta di frammenti tratti dalla produzione della giurisprudenza classica, e dalle Istituzioni, trattato giuridico elementare per studenti, dalla seconda edizione del Codex nel 534 e, dal 535 al 565, anno di morte dell'imperatore, dalle Novelle.

Il primo codice

Con la costituzione “Haec quae necessario”, il 13 febbraio del 528, Giustiniano, rivolgendosi al Senato, rende noto il suo primo progetto nel campo del diritto: la pubblicazione di una raccolta ordinata di costituzioni imperiali, che costituisca una base certa per la ricerca della norma applicabile al caso concreto.

Con la compilazione Giustiniano intende far fronte allo stato di confusione in cui versava la produzione normativa imperiale. La commissione incaricata della compilazione è composta da Giovanni, ministro della giustizia che si occupava della stesura delle costituzioni, da altri sei funzionari, da Teofilo, professore della facoltà giuridica di Costantinopoli, e da due togati, avvocati patrocinanti presso il tribunale supremo del prefetto del pretorio.

La raccolta dovrà comporsi di leges certae et brevi sermone conscriptae, ovvero leggi certe e brevi, e, a tale scopo, i commissari sono autorizzati a modificare i testi legislativi eliminandone le ripetizioni, le contraddizioni e le norme desuete, ad operare aggiunte, tagli, modifiche dei testi, a chiarirne il senso, a disporre e ordinare le leggi in titoli. Un anno dopo, con la costituzione Summa rei publicae del 7 aprile 529, indirizzata al prefetto del pretorio Mena, il codice viene pubblicato, entrando in vigore dopo nove giorni.

I Digesta

Accanto alla legislazione imperiale raccolta da Giustiniano nel Codex, costituivano diritto vigente le opere dei giuristi classici. I testi giurisprudenziali versavano in uno stato di totale confusione e a questa Giustiniano intende porre rimedio realizzando una raccolta ordinata di frammenti dei giuristi. La composizione della commissione, presieduta da Tribuniano, viene lasciata alla discrezione di quest’ultimo, che potrà scegliere fra professori e avvocati del foro della capitale imperiale.

Dalla lettura dei libri degli antichi giuristi, i commissari trarranno solo ciò che necessario alla realizzazione di un Santissimo tempio di giustizia, comprendente tutto il diritto antico che, ripartito in 50 libri divisi in titoli, è assimilato alle costituzioni imperiali. Il materiale giurisprudenziale prescelto non dovrà essere oggetto di commentarii che ne confondono il significato, e il testo dovrà essere immune da abbreviazioni e sigle che ne rendono più difficile la lettura.

Il 16 dicembre 553 furono pubblicati 50 libri di Digesta. L’opera fu realizzata da 17 commissari, cioè, accanto a Tribuniano, sovrintendente dell’attività finanziaria dello Stato, quattro professori di diritto, Teofilo e Cratino, Doroteo e Anatolio, e undici avvocati. I digesta dovranno essere utilizzati in giudizio in tutte le cause future e pendenti in tutto l’impero d’oriente.

Le Institutiones

Il 21 novembre 533 vennero pubblicate le Istituzioni di Giustiniano, opera giuridica elementare in quattro libri destinata a fornire agli studenti una descrizione chiara e sintetica del diritto, comprensivi del diritto non più vigente, del diritto e processo civile e del diritto e processo penale. Ne sono autori Tribuniano e due professori di diritto, Teofilo e Doroteo. Il manuale assume valore normativo. Ciascun titolo è diviso in paragrafi numerati, salvo l’inizio, chiamato convenzionalmente principium.

Il Codex repetitae praelectionis

Con la Constitutio Cordi del 16 novembre 534 fu pubblicata la seconda edizione del codice Giustinianineo per rispondere alla necessità di adeguamento del vecchio Codex alle novità scaturite dalla pubblicazione delle Istituzioni e del Digesto. La commissione incaricata della revisione, composta da Tribuniano, Doroteo e da tre avvocati del supremo tribunale di Costantinopoli, Mena, Costantino e Giovanni, doveva raccogliere le nuove costituzioni, opportunamente abbreviate e divise in capitoli, e collocarle nei relativi titoli.

Il codice è diviso in 12 libri, a loro volta divisi in titoli, nei quali le costituzioni sono in ordine cronologico. La costituzione più antica risale ad Adriano. Ciascuna costituzione è preceduta da un’inscriptio che indica l'imperatore emanante e il destinatario, ed è seguito da una subscriptio con la data di promulgazione.

Le Novellae

Nel 534 si chiude la fase delle grandi compilazioni e si apre quella della legislazione novellare. Si tratta di costituzioni più ampie di quelle del Codex. Ci sono pervenute in tre raccolte private: la prima, Optima, composta probabilmente sotto il regno di Tiberio II, che comprende, oltre i testi di Giustiniano, quattro leggi di Giustino II, tre di Tiberio II e tre disposizioni di prefetti del pretorio. La seconda, Authenticum, comprende 134 novelle. La terza raccolta, Epitome Iuliani, riporta epitomi latine di 124 novelle.

Ogni legge è preceduta da una rubrica, dall’indicazione dell’imperatore emanante e del destinatario. Ogni novella è composta di una praefatio che contiene la ratio della costituzione, del testo della legge diviso in capita, e di un epilogus con le disposizioni riguardanti l’entrata in vigore della novella. Nelle edizioni moderne il testo è talvolta diviso in principium e paragrafo.

Capitolo II: Il Corpus Iuris Civilis verso il passato

I Digesta Iustiniani Augusti

I Digesta sono una raccolta di frammenti di opere della giurisprudenza classica comprese fra il I secolo a.C. e III secolo d.C. Il limite cronologico dipende dall’incapacità dei giuristi del basso impero di creare opere originali perpetuando la tradizione. La raccolta della tradizione giurisprudenziale era diritto vigente assieme alla produzione normativa imperiale. Per questo Giustiniano diede mandato ai compilatori di modificare tutto ciò che ritenevano in contrasto con il diritto dell’epoca. I Digesta non furono dunque accettazione passiva del passato, al contrario, furono rivitalizzazione della tradizione giurisprudenziale.

Fra le opere giurisprudenziali rappresentate nei Digesta vi sono raccolte sistematiche di pareri tecnici su fattispecie concrete, responsa, e risposte su questioni giuridiche poste dagli auditores (allievi). Vi sono poi commenti al diritto civile, a leggi e costituzioni imperiali.

Ius Civile

Il ius civile commentato negli scritti dei giuristi classici coincideva in origine con i mores, regole consuetudinarie dell’antica Roma, connesse a credenze religiose, la cui conoscenza e interpretazione fu riservata ai pontefici. Soltanto ad essi i privati potevano rivolgersi per risolvere problemi giuridici. Erano monopolio dei pontefici, infatti, i formulari delle azioni giudiziarie (legis actiones). Si pensi, per esempio, alla cosiddetta mancipatio, rito usato per trasmettere le proprietà di beni: chi voleva fare testamento trasferiva attraverso mancipatio il suo patrimonio a una persona di fiducia pregandola di destinarlo, dopo la sua morte, ai soggetti da lui indicati.

Una parte dei mores fu codificata nel 451 a.C. nella legge delle XII Tavole. Circa un secolo e mezzo dopo, Gneo Flavio, liberto di Appio Claudio Cieco, pubblicò i formulari delle azioni, che prima avevano carattere segreto, e ora resero invece possibile la conoscenza del patrimonio giuridico romano ai membri della nobilitas laica. A questa libera dottrina giuridica laica i romani danno il nome di iurisprudentia.

L’attività dei giuristi repubblicani consisteva sia nell’emissione di responsa su richiesta di privati, magistrati o giudici, sia nella preparazione degli schemi negoziali idonei al raggiungimento di risultati pratici, sia nell’assistenza delle parti di un processo ai fini della corretta formulazione della pretesa giuridica in giudizio.

Dal II secolo a.C. la riflessione giuridica si sviluppa nella creazione di generi letterari diversi e su di essi si basa la cosiddetta interpretatio, una vera e propria attività di sviluppo e adattamento del diritto alle mutate esigenze sociali. Fonte del ius civile sono anche le deliberazioni di contenuto normativo prese dai “comitia”, riunioni del popolo romano su invito del magistrato. Alle proposte legislative del magistrato ciascun cittadino rispondeva con voto favorevole o contrario. Lex Hortensia, norme vincolanti per tutto il popolo poterono essere emesse, dal 286 a.C., per disposizione della anche dai plebisciti.

Da non confondere con le leges rogatae sono le leges datae emanate non dal popolo ma dal magistrato da esso delegato, ad esempio per regolare l’ordinamento amministrativo di città. Dopo il principato di Augusto cessò la funzione legislativa dei comitia, sostituita gradualmente dal senato e dal principe. Lo sviluppo commerciale fece sorgere poi l’esigenza di creare una serie di norme e principi applicabili sia ai cives che ai peregrini (stranieri) per risolvere eventuali conflitti. Tale regolamentazione venne detta ius gentium.

Senatoconsulti cominciarono a influire sul diritto applicato prima attraverso l’emissione dei pareri, poi, a partire dalla fine del I secolo d.C. ponendo norme direttamente applicabili ai consociati. Nel corso del II secolo d.C. divenne invece frequente la proposta imperiale, effettuata tramite oratio tenuta in senato.

Ius Honorarium - Le legis actiones

Possiamo provvisoriamente definire ius honorarium l’insieme di regole giuridiche scaturite dall’attività dei pretori e degli altri magistrati romani titolari di iurisdictio. Il magistrato dotato di iurisdictio può contribuire alla migliore applicazione pratica del ius civile, integrandone le lacune, correggendone le disposizioni e adattandone il contenuto alle nuove esigenze sociali. Questo è il senso della celebre definizione di Papiniano, che descrive così la distinzione fra ius civile e ius honorarium: è civile ciò che deriva dalle leggi, è diritto pretorio ciò che i pretori hanno introdotto per aiutare o correggere lo ius civile.

Il primo sistema processuale romano, quello delle cosiddette legis actiones, era accessibile ai soli cives e prevedeva sei schemi fissi di azione che le parti dovevano pronunziare alla lettera, mutandone di volta in volta i soli nomi dei contendenti e l’oggetto della controversia. Le più antiche legis actiones sono la legis actio per sacramentum e la legis actio per manus iniectionem: la prima era esercitata dal Pater familias per far valere i suoi poteri sui sottoposti, dall’erede sui beni ereditari, dal dominus sulle cose in sua proprietà ecc.

Il riferimento al sacramento deriva dal fatto che la decisione della lite non verteva direttamente sulla fondatezza della pretesa delle parti, ma sul giuramento, da queste prestato, di versare all’erario una determinata somma se la propria pretesa non risultasse fondata. Il giudice non si sarebbe dunque pronunciato direttamente sulla questione principale, ma l’avrebbe risolta decidendo quale fosse, fra i due, il sacramentum iniustum.

La cosiddetta manus iniectio era la tipica azione esecutiva intentata contro il giudicato, cioè chi fosse già stato condannato al pagamento di una somma in denaro di un precedente giudizio, contro il confessus, cioè chi avesse confessato in iure, davanti al magistrato, un debito di denaro. Il sottoposto veniva sottratto al procedimento esecutivo se, davanti al magistrato, un terzo (vindex) si opponeva all’esercizio della manus dichiarandola ingiustificata: tale opposizione costringeva il creditore ad agire nei confronti del vindex per dimostrare la legittimità del procedimento esecutivo da lui avviato.

La legis actio in questo caso utilizzata dal creditore contro il vindex fu probabilmente la cosiddetta legis actio per sacramentum in personam. In seguito la stessa fu utilizzata per le pretese il risarcimento del danno fatti valere dalle vittime di determinati delitti e, infine, per tutte le pretese al soddisfacimento di un diritto di credito. Le XII tavole introdussero la legis actio per iudicis arbitrive postulationem per la divisione di eredità e cose comuni. L’ultima legis actio esecutiva era la legis actio per pignoris capionem, che attribuiva ai titolari di una pretesa il potere di pignoramento sui beni del debitore.

Nel 242 a.C., fu istituita, accanto alla magistratura del praetor urbanus, quella del praetor peregrinus, titolare di iurisdictio nelle controversie fra cittadini romani e stranieri. Davanti a lui, i processi si celebravano secondo un nuovo sistema, detto per formulas, in quanto, nella sua prima fase, il magistrato, ascoltata la pretesa dell’attore e l’eventuale difesa del convenuto, consegnava le parti un documento, la cosiddetta formula, in cui erano indicati gli elementi essenziali della controversia e il giudice veniva invitato a condannare o assolvere il convenuto.

Con la cosiddetta litis contestatio le parti si accordavano sul contenuto della formula e si impegnavano a sottostare alla decisione del giudice privato da loro scelto, il quale risolveva la lite nella seconda fase del processo, sulla base delle prove presentate dalle parti. Intorno al 130 a.C., con l’emanazione della lex Aebutia, la legge rese possibile agire per formulas anche fra cittadini romani e anche nelle materie già tutelate dalle legis actiones.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher a.assunta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Maganzani Lauretta.
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