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VERRÁ SOSTITUITA DEFINITIVAMENTE DALLA LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM

Paragrafo 17 B

Legis actio per condictionem è una delle più moderne perché viene introdotta in età repubblicana intorno alla

sostituzione della legis actio per sacramentum in personam, introdotta nel 3 secolo da due leggi che si occupano di

somme di denaro, nel caso di obbligo tacente da mutuo si parla della lex Silia, l’altra legge si occupa dei crediti che

hanno per oggetto il trasferimento in proprietà di una cosa speci ca, determinata ed è la lex Calpurnia. Termine

condicio importante perché attribuisce un determinato connotato a questa legis actio, nel futuro designerà un’azione

volta a far valere un diritto di credito. Anche qui il convenuto diceva di non dovere, quindi n qui non grande

di erenza. Questa condicio ha soppiantato la legis actio per sacramentum in personam perché aveva più o meno la

stessa funzione con la di erenza che qui si stabiliva un termine di 30 giorni per l’assegnazione di un giudice

cittadino privato. Tarquinio Prisco era attribuito al primo re che si chiamava Tarquinio, Gaio fa riferimento al sistema

formulare che viene applicato nella sua epoca, l’intento è quella parte della formula nel processo formulare in cui

l’attore enuncia la sua pretesa nei confronti del convenuto. Mentre in questa azioni in cui si deduce un oportere a

carico del convenuto l’attore fa una dichiarazione solenne e poi domanda al convenuto se questo neghi l’esistenza

di questo debito o la confermi, nella formula questa a ermazione non è proprio un’a ermazione, perché l’esistenza

dell’oportere nella formula è oggetto dell’indagine che dovrà svolgere il giudice nella fase apud iudicem cioè si pone

come possibilità il fatto che il giudice accerti l’esistenza di questo debito perché se lo farà allora dovrò condannare il

convenuto mentre se il giudice non accerterà l’esistenza di questo debito il giudice dovrà assolverlo. Gaio conclude

che nella sua epoca non viene fatta alcuna animazione

Legis actio per pignoris capionem è descritta a pagina 135 paragrafo 26

Prima Gaio esamina quello che è stato disposto dai mores maiorum e poi dalla legge delle 12 tavole. Questa

pignoris capionem era una legis actio sulla cui natura i giuristi avevano discusso cioè si sono domandati se davvero

fosse un’azione processuale dal momento che questa aveva luogo fuori dal tribunale del pretore e anche in assenza

del debitore, come dice la parola stessa questa legis actio consisteva nel prendere a titolo di pegno, come garanzia,

dei beni che appartenevano al debitore, poteva avvenire anche nei giorni nefasti, alcuni dissero che se fosse stata

una vera azione processuale doveva avvenire nei dies fasti. Il creditore insoddisfatto poteva recarsi a casa del

debitore e portare via dalla sua casa una o più cose il cui valore corrispondesse alla somma di denaro che era

dovuta dal debitore al creditore. Tipo di azione esecutiva che alla ne è stata considerata come un’azione di legge, il

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creditore non si sa se vendeva le cose che portava via dal debitore, in modo da ottenere un prezzo e soddisfarsi, nel

caso avesse avuto un valore superiore non si sa se il creditore dovesse consegnare al debitore la di erenza, non si

sa se potesse trattenere per sempre presso di sé la cosa, questo tipo di scelta non avrebbe potuto comportare

l’acquisto della proprietà perché non fondata su una iusta causa traditionis. Pignoris capionem si riferiva solo a certi

tipi di rapporti obbligatori, per cui in base ai mores questa era stata introdotta in ambito militare e cioè per la paga

era consentito al soldato prendere un pegno da colui che distribuiva il soldo, se il soldato non riceveva il suo

stipendio mensile poteva andare a casa di chi era tenuto a versagli questo stipendio e portarsi via le cose che

avessero un valore economico equivalente all’ammontare del soldo che spettava al militare. Sempre i mores

maiorum prendevano in considerazione i militari che combattevano a cavallo. I cavalieri erano una extra classis cioè

un’insieme di combattenti che erano così importanti da neanche essere inseriti nelle classi, erano al di fuori della

prima classe, cavalieri che nell’età repubblicana erano benestanti però ciò nonostante combattevano equo publico

cioè su dei cavalli che venivano loro pagati dalla res publica, aes equestre cioè pagamento dei cavalli se non lo

facevano potevano ricorrere alla pignoris capionem. Cavaliere che non solo riceveva il denaro per acquistare cavalli

e neanche dovevano provvedere loro al mantenimento dei cavalli cioè ricevevano denaro per comprare orzo per

cavalli, aes hordiarium.

Paragrafo 28

Si considerano i casi sempre relativi a rapporti obbligatori particolari, ad ex. chi ha venduto un capretto ad un

sacerdote perché doveva sacri carlo agli dei, ma questo non paga il venditore può esercitare la pignoris capionem.

Ancora contratto di locazione che ha per oggetto animale da tiro e da soma che dovrà essere utilizzato dal locatario,

il locatore era colui che aveva diritto ad ottenere il canone di locazione perché dando in locazione quell’animale,

avrebbe potuto imbandire un banchetto sacri cale, se il canone non gli viene corrisposto, può aggredire i beni del

locatario mediante la pignoris capionem. Cambia l’ambito e quindi si fa riferimento ad obbligazione legate al mondo

della religione. Si parla poi di lege censoria data, espressione particolare, legge elaborata dai censori da applicarsi in

provincia però non è proprio così cioè ci sono dei testi in cui si parla di lex censoria per alludere alla clausola del

contratto di locazione di opere che i censori stipulavano con i terzi per lo svolgimento id attività che erano concepite

nell’interesse della collettività dei cives romani, censori concludevano i vari contratti di appalto a bene cio della

civitas o svolgimento di determinate attività. Nel contesto dei contratti il termine lex indica clausola contrattuale

perché si riconnette alla radice del termine obligatio cioè io stringo una vincolo con qualcuno e quindi la stessa

legge intesa come legge comiziale nasce dal frutto di un vincolo che si stringe tra il magistrato e il popolo che

approva la legge e vicolo rappresentato del fatto che il popolo accetta dii rispettare il contenuto della legge, se la

approva e quindi legge che costituisce il vincolo che si è creato tra chi l’ha proposta e chi l’ha creata.

Potrebbe essere la clausola contrattuale inserita nel contratto appalto stilato tra i censori e i pubblicani che erano gli

appaltatori delle tasse, pubblicani erano soggetti che si impegnavano nei confronti dei censori che agivano come

rappresentanti della res publica romana a procedere all’esazione dei tributi nei territori provinciali, data perché era

vincolante come una lex ed era imposta loro. Pubblicani erano attaccate al denaro e infatti chiedevano ai provinciali

più di quanto dovessero, non solo ottengano il canne di locazione ma in più dando solo la somma che era dovuta e

trattenendo presso di sé l’eccedente si comportavano in modo negativo.

Processo formulare, il sistema per legis actiones venne in odio ai romani e quindi si passò al sistema formulare, Gaio

fa riferimento ad una data precisa anche se il passaggio fu graduale. Processo che nasce in concomitanza con la

conclusione della prima guerra punica e con l’a ermarsi di nuove attività di tipo commerciale nell’ambito della

società romana, con introduzione di nuovi rapporti commerciali tra cives romani e peregrini. Rapporti di tipo

commerciali che si fondavano sulla buona fede come contratti di compravendita, mandato, società… contratti

disciplinati dallo ius gentium componenti erano stipulatio, lex rhodia de iactu, foenus nauticum, ne disciplinava la

siologia, funzionamento di questi negozi giudici. Cominciò col di ondersi questa prassi contrattuale anche per

l’insorgere di qualche problema a livello di momento successivo alla conclusione del contratto, poteva darsi che la

parte obbligata nei confronti dell’altra oppure l’una o l’altra parte che fossero reciprocamente obbligate tra di loro

non avesse eseguito la sua prestazione o rispettato il criterio della buona fede, rapporti giuridici che potevano

entrare in crisi, entravano quindi in una fase patologica. Come si poteva rivolgere? Le parti avranno cercato di

trovare una soluzione insieme però quando la soluzione non si trovava allora questi soggetti necessitavano di un

giudice che intervenisse a risolvere la loro controversia, dato che questi rapporti all’inizio del loro di ondersi erano

rapporti che magari avrebbero dovuto essere giudicati all’estero perché potevano essere un contratto di

compravendita che ad ex. un romano concludesse con un peregrino, si poneva in quel caso un problema perché

sistema per legis actiones si doveva celebrare a Roma o comunque entro un miglio(1km) dal pomerium che era una

sorta di striscia di terreno che correva intorno alle mura della città sia all’interno sia all’esterno, seguiva andamento

delle mura della città. Visto che gradualmente i contratti disciplinati dal ius gentium vengono utilizzati anche tra cives

romani, lo stesso problema si poneva se un cives romanus con un altro cives romanus concludevano un contratto in

provincia. Inoltre il sistema per legis actiones prevedeva che le parti processuali avessero entrambe la cittadinanza

romana, nel momento in cui sorgeva una controversia tra due che non avevano la stessa cittadinanza insorgeva un

problema. L’altro elemento che pure creava dei problemi era quello che si aveva quando il negozio giuridico che

fosse stato stipulato fosse fondato sulla buona fede perché questa era estranea al catalogo di negozi giuridici

derivante dal ius civile perché la sponsio, mancipatio e in iure cessio erano negozi solenni e formali che

producevano e etti non tanto in quanto fosse stata espressa una certa volontà ma in quanto fosse stato rispettato

un certo cerimoniale. Questi 3 aspetti escludevano il ricorso al sistema per legis actiones, allora gli studiosi della

storia del processo romano hanno formulato ipotesi per cui all’inizio le parti si saranno rivolte al pretore urbano cioè

al preator minor che nell’età della repubblica era colui che svolgeva la sua attività nella fase in iure nel sistema per

legis actiones, le parti quindi si saranno recate da lui chiedendogli aiuto. Il pretore avrà cercato di predisporre delle

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formule abbastanza libere, non più così formali, tali da consentire alle persone di ottenere nella fase successiva cioè

apud iudicem

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuli21_01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Scotti Francesca Silvia.