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VERRÁ SOSTITUITA DEFINITIVAMENTE DALLA LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM
Paragrafo 17 B
Legis actio per condictionem è una delle più moderne perché viene introdotta in età repubblicana intorno alla
sostituzione della legis actio per sacramentum in personam, introdotta nel 3 secolo da due leggi che si occupano di
somme di denaro, nel caso di obbligo tacente da mutuo si parla della lex Silia, l’altra legge si occupa dei crediti che
hanno per oggetto il trasferimento in proprietà di una cosa speci ca, determinata ed è la lex Calpurnia. Termine
condicio importante perché attribuisce un determinato connotato a questa legis actio, nel futuro designerà un’azione
volta a far valere un diritto di credito. Anche qui il convenuto diceva di non dovere, quindi n qui non grande
di erenza. Questa condicio ha soppiantato la legis actio per sacramentum in personam perché aveva più o meno la
stessa funzione con la di erenza che qui si stabiliva un termine di 30 giorni per l’assegnazione di un giudice
cittadino privato. Tarquinio Prisco era attribuito al primo re che si chiamava Tarquinio, Gaio fa riferimento al sistema
formulare che viene applicato nella sua epoca, l’intento è quella parte della formula nel processo formulare in cui
l’attore enuncia la sua pretesa nei confronti del convenuto. Mentre in questa azioni in cui si deduce un oportere a
carico del convenuto l’attore fa una dichiarazione solenne e poi domanda al convenuto se questo neghi l’esistenza
di questo debito o la confermi, nella formula questa a ermazione non è proprio un’a ermazione, perché l’esistenza
dell’oportere nella formula è oggetto dell’indagine che dovrà svolgere il giudice nella fase apud iudicem cioè si pone
come possibilità il fatto che il giudice accerti l’esistenza di questo debito perché se lo farà allora dovrò condannare il
convenuto mentre se il giudice non accerterà l’esistenza di questo debito il giudice dovrà assolverlo. Gaio conclude
che nella sua epoca non viene fatta alcuna animazione
Legis actio per pignoris capionem è descritta a pagina 135 paragrafo 26
Prima Gaio esamina quello che è stato disposto dai mores maiorum e poi dalla legge delle 12 tavole. Questa
pignoris capionem era una legis actio sulla cui natura i giuristi avevano discusso cioè si sono domandati se davvero
fosse un’azione processuale dal momento che questa aveva luogo fuori dal tribunale del pretore e anche in assenza
del debitore, come dice la parola stessa questa legis actio consisteva nel prendere a titolo di pegno, come garanzia,
dei beni che appartenevano al debitore, poteva avvenire anche nei giorni nefasti, alcuni dissero che se fosse stata
una vera azione processuale doveva avvenire nei dies fasti. Il creditore insoddisfatto poteva recarsi a casa del
debitore e portare via dalla sua casa una o più cose il cui valore corrispondesse alla somma di denaro che era
dovuta dal debitore al creditore. Tipo di azione esecutiva che alla ne è stata considerata come un’azione di legge, il
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creditore non si sa se vendeva le cose che portava via dal debitore, in modo da ottenere un prezzo e soddisfarsi, nel
caso avesse avuto un valore superiore non si sa se il creditore dovesse consegnare al debitore la di erenza, non si
sa se potesse trattenere per sempre presso di sé la cosa, questo tipo di scelta non avrebbe potuto comportare
l’acquisto della proprietà perché non fondata su una iusta causa traditionis. Pignoris capionem si riferiva solo a certi
tipi di rapporti obbligatori, per cui in base ai mores questa era stata introdotta in ambito militare e cioè per la paga
era consentito al soldato prendere un pegno da colui che distribuiva il soldo, se il soldato non riceveva il suo
stipendio mensile poteva andare a casa di chi era tenuto a versagli questo stipendio e portarsi via le cose che
avessero un valore economico equivalente all’ammontare del soldo che spettava al militare. Sempre i mores
maiorum prendevano in considerazione i militari che combattevano a cavallo. I cavalieri erano una extra classis cioè
un’insieme di combattenti che erano così importanti da neanche essere inseriti nelle classi, erano al di fuori della
prima classe, cavalieri che nell’età repubblicana erano benestanti però ciò nonostante combattevano equo publico
cioè su dei cavalli che venivano loro pagati dalla res publica, aes equestre cioè pagamento dei cavalli se non lo
facevano potevano ricorrere alla pignoris capionem. Cavaliere che non solo riceveva il denaro per acquistare cavalli
e neanche dovevano provvedere loro al mantenimento dei cavalli cioè ricevevano denaro per comprare orzo per
cavalli, aes hordiarium.
Paragrafo 28
Si considerano i casi sempre relativi a rapporti obbligatori particolari, ad ex. chi ha venduto un capretto ad un
sacerdote perché doveva sacri carlo agli dei, ma questo non paga il venditore può esercitare la pignoris capionem.
Ancora contratto di locazione che ha per oggetto animale da tiro e da soma che dovrà essere utilizzato dal locatario,
il locatore era colui che aveva diritto ad ottenere il canone di locazione perché dando in locazione quell’animale,
avrebbe potuto imbandire un banchetto sacri cale, se il canone non gli viene corrisposto, può aggredire i beni del
locatario mediante la pignoris capionem. Cambia l’ambito e quindi si fa riferimento ad obbligazione legate al mondo
della religione. Si parla poi di lege censoria data, espressione particolare, legge elaborata dai censori da applicarsi in
provincia però non è proprio così cioè ci sono dei testi in cui si parla di lex censoria per alludere alla clausola del
contratto di locazione di opere che i censori stipulavano con i terzi per lo svolgimento id attività che erano concepite
nell’interesse della collettività dei cives romani, censori concludevano i vari contratti di appalto a bene cio della
civitas o svolgimento di determinate attività. Nel contesto dei contratti il termine lex indica clausola contrattuale
perché si riconnette alla radice del termine obligatio cioè io stringo una vincolo con qualcuno e quindi la stessa
legge intesa come legge comiziale nasce dal frutto di un vincolo che si stringe tra il magistrato e il popolo che
approva la legge e vicolo rappresentato del fatto che il popolo accetta dii rispettare il contenuto della legge, se la
approva e quindi legge che costituisce il vincolo che si è creato tra chi l’ha proposta e chi l’ha creata.
Potrebbe essere la clausola contrattuale inserita nel contratto appalto stilato tra i censori e i pubblicani che erano gli
appaltatori delle tasse, pubblicani erano soggetti che si impegnavano nei confronti dei censori che agivano come
rappresentanti della res publica romana a procedere all’esazione dei tributi nei territori provinciali, data perché era
vincolante come una lex ed era imposta loro. Pubblicani erano attaccate al denaro e infatti chiedevano ai provinciali
più di quanto dovessero, non solo ottengano il canne di locazione ma in più dando solo la somma che era dovuta e
trattenendo presso di sé l’eccedente si comportavano in modo negativo.
Processo formulare, il sistema per legis actiones venne in odio ai romani e quindi si passò al sistema formulare, Gaio
fa riferimento ad una data precisa anche se il passaggio fu graduale. Processo che nasce in concomitanza con la
conclusione della prima guerra punica e con l’a ermarsi di nuove attività di tipo commerciale nell’ambito della
società romana, con introduzione di nuovi rapporti commerciali tra cives romani e peregrini. Rapporti di tipo
commerciali che si fondavano sulla buona fede come contratti di compravendita, mandato, società… contratti
disciplinati dallo ius gentium componenti erano stipulatio, lex rhodia de iactu, foenus nauticum, ne disciplinava la
siologia, funzionamento di questi negozi giudici. Cominciò col di ondersi questa prassi contrattuale anche per
l’insorgere di qualche problema a livello di momento successivo alla conclusione del contratto, poteva darsi che la
parte obbligata nei confronti dell’altra oppure l’una o l’altra parte che fossero reciprocamente obbligate tra di loro
non avesse eseguito la sua prestazione o rispettato il criterio della buona fede, rapporti giuridici che potevano
entrare in crisi, entravano quindi in una fase patologica. Come si poteva rivolgere? Le parti avranno cercato di
trovare una soluzione insieme però quando la soluzione non si trovava allora questi soggetti necessitavano di un
giudice che intervenisse a risolvere la loro controversia, dato che questi rapporti all’inizio del loro di ondersi erano
rapporti che magari avrebbero dovuto essere giudicati all’estero perché potevano essere un contratto di
compravendita che ad ex. un romano concludesse con un peregrino, si poneva in quel caso un problema perché
sistema per legis actiones si doveva celebrare a Roma o comunque entro un miglio(1km) dal pomerium che era una
sorta di striscia di terreno che correva intorno alle mura della città sia all’interno sia all’esterno, seguiva andamento
delle mura della città. Visto che gradualmente i contratti disciplinati dal ius gentium vengono utilizzati anche tra cives
romani, lo stesso problema si poneva se un cives romanus con un altro cives romanus concludevano un contratto in
provincia. Inoltre il sistema per legis actiones prevedeva che le parti processuali avessero entrambe la cittadinanza
romana, nel momento in cui sorgeva una controversia tra due che non avevano la stessa cittadinanza insorgeva un
problema. L’altro elemento che pure creava dei problemi era quello che si aveva quando il negozio giuridico che
fosse stato stipulato fosse fondato sulla buona fede perché questa era estranea al catalogo di negozi giuridici
derivante dal ius civile perché la sponsio, mancipatio e in iure cessio erano negozi solenni e formali che
producevano e etti non tanto in quanto fosse stata espressa una certa volontà ma in quanto fosse stato rispettato
un certo cerimoniale. Questi 3 aspetti escludevano il ricorso al sistema per legis actiones, allora gli studiosi della
storia del processo romano hanno formulato ipotesi per cui all’inizio le parti si saranno rivolte al pretore urbano cioè
al preator minor che nell’età della repubblica era colui che svolgeva la sua attività nella fase in iure nel sistema per
legis actiones, le parti quindi si saranno recate da lui chiedendogli aiuto. Il pretore avrà cercato di predisporre delle
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formule abbastanza libere, non più così formali, tali da consentire alle persone di ottenere nella fase successiva cioè
apud iudicem