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CAP VII – IL PARLAMENTO
LA STRUTTURA
Il Parlamento repubblicano si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed
è caratterizzato da un bicameralismo eguale, paritario e indifferenziato. Le uniche differenze
attengono al numero dei membri delle due Camere (630 deputati e 315 senatori) e al diverso sistema
elettorale.
Un ruolo fondamentale è svolto dai regolamenti parlamentari. Secondo l’articolo 64 della Costituzione
ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’intento dei
Costituenti fu dunque quello di riservare ad un atto normativo particolare, espressione dell’autonomia
dell’organo parlamentare e di ciascuna Camera nei confronti dell’altra, la disciplina degli aspetti legati
all’organizzazione interna e all’esercizio dei poteri parlamentari. Gli attuali regolamenti parlamentari sono
stati varati per entrambe le Camere nel 1971. Il regolamento della Camera è stato modificato nel 1997,
regolando la programmazione dei lavori della Camera (approvazione del programma e del calendario che
spetta alla conferenza dei capigruppo) e contingentamento dei tempi. Il regolamento del Senato è stato
modificato nel 1999, anche in questo caso per risolvere il rapporto tra maggioranza e opposizioni.
I regolamenti parlamentari sono ritenuti sottratti ad ogni forma di controllo esterno.
L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. Alla Camera è richiesta la maggioranza di 2/3 dei
componenti al primo scrutinio, 2/3 dei voti al secondo, maggioranza assoluta dei voti dal terzo scrutinio
in poi; al Senato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti ai primi due scrutini, la maggioranza
assoluta dei voti nel terzo scrutinio, dopo di che si procede eventualmente con il ballottaggio tra i due
senatori più votati. Il Presidente di ciascuna Camera svolge funzioni “verso l’esterno” e funzioni sul piano
“interno”, tra cui quelle relative al programma dei lavori parlamentari ed alla conseguente definizione del
relativo calendario. Nello svolgimento delle sue funzioni il presidente è coadiuvato dall’Ufficio di
presidenza.
I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione dei partiti o dei movimenti politici in seno alle
Camere. C’è una soglia minima di 20 deputati e 10 senatori affinché si possa dar vita ad un gruppo, con
alcune eccezioni qualora i gruppi siano più ristretti ma si tratti di partiti che hanno organizzazione e
consenso su base nazionale. Il problema del rapporto tra singolo parlamentare e gruppo di appartenenza
non è ovviamente altro che un aspetto del più generale problema del rapporto tra singolo aderente e
partito, e il parlamentare può continuare a svolgere liberamente le sue funzioni anche aderendo ad un
altro gruppo. Il fenomeno della mobilità parlamentare, con passaggio di parlamentari da un gruppo ad un
altro, ha determinato la disciplina del gruppo misto in base alla quale all’interno di tale gruppo possono
essere costituite distinte componenti politiche.
Le Camere si articolano al loro interno in alcune strutture permanenti più ristrette. Le giunte operano in
relazione al funzionamento dell’istituto parlamentare e si prevede che siano per quanto possibile
rappresentative dell’intero arco delle forze politiche. Ad esempio la giunta per il regolamento ha il
compito di proporre modifiche regolamentari, la giunta delle elezioni ha poteri di verifica e controllo delle
operazioni elettorali. Le commissioni sono articolazioni interne delle due Camere al pari delle giunte, e
possono essere temporanee, per lo svolgimento di compiti specifici, o permanenti, che hanno la stessa
durata delle Camere e il cui intervento è necessario, e inoltre monocamerali se composte da appartenenti
a una sola Camera o bicamerali se composte da un egual numero di deputati e senatori.
Il Parlamento gode di autonomia finanziaria e contabile, con l’inesistenza di obblighi di rendiconto o di
subordinazione alla Corte dei conti che potrebbero indirettamente coinvolgere e ostacolare l’attività
politica. In base all’immunità della sede le Camere hanno il potere di decidere chi ammettere e chi non
ammettere all’interno degli edifici parlamentari. Le controversie legate ai dipendenti delle Camere sono
sottratte al giudice comune e riservate agli organi interni alle stesse. --- Il parlamentare gode di una
libertà di manifestazione delle sue opinioni più ampia in base al principio dell’insindacabilità dei voti dati e
delle opinioni espresse stabilito dell’articolo 68 della Costituzione. Lo stesso articolo nel testo originario
preveda improcedibilità e inviolabilità, ossia non sottoponibilità dei parlamentari a procedimento penale,
arresto o misure restrittive, ma con il nuovo testo rimane soltanto l’istituto dell’insindacabilità dei voti e
delle opinioni espresse. L’articolo 69 della Costituzione garantisce ai parlamentari un’indennità il cui
importo è stabilito dalla legge.
La durata delle Camera è di 5 anni. Nel periodo di tempo necessario all’insediamento delle nuove Camere
vengono prorogati i poteri di quelle scadute (per decorso del termine o scioglimento anticipato) in base
all’istituto della prorogatio, il cui unico limite riguarda il divieto per le Camere di eleggere il Presidente
della Repubblica, limitandosi all’ordinaria amministrazione. Il periodo di prorogatio va dall’ultima riunione
delle vecchie Camere alla prima delle Camere neo-elette. L’avvio della legislatura si ha con lo svolgimento
della prima riunione del Parlamento. Per quanto riguarda le modalità di voto esso può essere segreto o
palese (per la votazione su persone il voto deve essere segreto, per alcune leggi ad es. finanziari o di
bilancio il voto deve essere palese, per tutte le altre ipotesi è previsto il voto palese salva la possibilità di
chiedere il voto segreto per determinate materie).
LE FUNZIONI
L’Italia è uno Stato regionale che si basa su principi di decentramento e autonomia locale, e ciò crea un
sistema policentrico, il quale “limita” la funzione legislativa del Parlamento che ne ha perso il monopolio.
Il procedimento legislativo consta di più fasi:
- Iniziativa: consiste nell’esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti al
Parlamento. La Costituzione riconosce tale potere innanzitutto al Governo, con il Consiglio dei Ministri che
delibera disegni di legge e li presenta a una delle Camere. Poi ci può essere l’iniziativa, individuale o
collettiva, dei membri del Parlamento, sottoscrivendo una proposta di legge. In terzo luogo c’è l’iniziativa
legislativa popolare che spetta al corpo elettorale, poi quella che spetta ai Consigli regionali, che possono
avanzare proposte di legge alle Camere, poi l’iniziativa del CNEL che ha essenzialmente poteri consultivi e
infine la proposta avanzata dai Comuni.
- Esame, discussione, votazione: si può seguire una procedura normale o speciale. -- La procedura
normale inizia con l’esame della proposta di legge da parte della commissione permanente competente
per materia. Dopo l’approvazione del testo la proposta passa all’assemblea che la discute, analizzandone
prima i caratteri generali e poi i singoli articoli che possono essere emendati, soppressi o sostituiti,
concludendo con la votazione finale dell’intero testo (i tempi possono essere abbreviati dichiarando
l’urgenza della proposta di legge in esame). – La procedura speciale affida invece alla commissione anche
il vero e proprio potere di approvazione. Seconda la procedura in commissione legislativa o
deliberante la proposta di legge inizia e conclude il suo iter in commissione, dove viene esaminata,
discussa e votata. Secondo la procedura in commissione redigente la proposta di legge viene prima
esaminata e discussa dall’assemblea, poi trasmessa alla commissione competente che redige i singoli
articoli, e infine torna all’assemblea per il voto dei singoli articoli e per la votazione finale.
Quando una proposta di legge ha superato tutte le fasi appena descritte presso una Camera, viene
trasmessa all’altra che procede al suo esame, discussione e approvazione. Se la seconda Camera approva
lo stesso testo la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione, mentre se la
seconda Camera apporta delle modifiche al testo la proposta torna alla prima Camera e il passaggio da
una Camera all’altra continua (navetta) fino a quando entrambe non approvano l’identico testo.
- Promulgazione, pubblicazione: la promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione
parlamentare e spetta al Presidente della Repubblica come atto di esercizio del potere di controllo. Esso
può essere positivo, e in questo caso la legge verrà sottoscritta, oppure negativo, con ritorno alle Camere
per un riesame. Se le Camere riapprovano la legge nel medesimo testo il Presidente della Repubblica è
obbligato a promulgare. Dopo la promulgazione la legge va pubblicata entro 30 giorni nella GU. Il periodo
che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge è noto come vacatio legis.
La legge può avere anche una funzione diversa, quella di indirizzo-controllo del Parlamento nei
confronti del Governo. Un primo esempio è la legge di approvazione del bilancio preventivo, documento
contabile che riporta le entrate e le spese previste per l’anno finanziario successivo.
Gli strumenti della programmazione sono individuati nel Documento di economia e finanza, relazione
sull’economia e la finanza pubblica che il Governo presenta alle Camere per le conseguenti deliberazioni
parlamentari, Nota di aggiornamento del DEF per adeguarsi all’andamento macroeconomico e recepire le
raccomandazioni approvate dal Consiglio dell’UE, Legge di stabilità, Legge di bilancio annuale, Legge di
assestamento delle previsioni di bilancio.
L’articolo 138 attribuisce al Parlamento la funzione di revisione costituzionale. A una fase necessaria
che si svolge in sede parlamentare può seguire una fase eventuale con il coinvolgimento del corpo
elettorale. Nella prima fase è necessaria una doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera a distanza
non minore di tre mesi l’una dall’altra. Rispetto alle soluzioni adottate in altre Costituzioni quella scelta
dal Costituente italiano fa dunque del Parlamento l’organo deputato all’esercizio della funzione di
revisione costituzionale e riserva un ruolo solo eventuale al corpo elettorale (referendum se non si è
raggiunta la maggioranza dei 2/3). Quanto ai limiti, è l’articolo 139 della Costituzione che stabilisce che la
forma repubblicana non può essere modificata, ed esistono poi altri limiti impliciti legati ai principi
co