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GIURISPRUDENZA-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
ALLEGRA AGOSTINI
repubblicani del C.L.N non sono favorevoli poiché ciò implicherebbe la discesa in campo di
Umberto II o di suo figlio quale nuovo sovrano. Per questo Umberto II è nominato
Luogotenente del Regno (5 Giugno 1944), una carica non prevista dallo Statuto, con ciò si
desidera mettere in luce la rottura con il passato e la transitorietà del periodo. In compenso i
membri del C.L.N si impegnano a entrare nel governo e ad accettare la luogotenenza. Le due
parti si impegnano a non commettere nessun atto che avrebbe potuto condizionare il futuro
assetto istituzionale, da decidere al termine della guerra. Il Patto di Salerno è codificato il 25
Giugno 1944 con decreto legislativo luogotenenziale. All'inizio del 1946, terminata la guerra,
potendo eleggere l'Assemblea ci si pone prima il problema del rapporto che questa debba
avere con il governo. Con il decreto legislativo luogotenenziale del 16 Marzo 1946, si stabilisce
che: la forma istituzionale sarà scelta dal popolo con referendum; provvisoriamente si sceglie
una forma Parlamentare che vede il Governo responsabile verso l'Assemblea Costituente. Le
dimissioni sono previste solo in relazione a una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza
assoluta dei componenti. Nella scelta dei poteri da affidare alla Assemblea si giunge a una
decisione che vede rimanere i poteri di legislazione tranne: legge elettorale, approvazione
trattati interni e qualunque argomento specificatamente delegato (scelta che si rileverà
ottima nel 1947 quando l'unità dei partiti del C.L.N si romperà, ma ciò non influirà sul lavoro
dell'Assemblea).
COSTITUZIONE REPUBLICCANA il 9 Maggio 1946 Vittorio Emanuele III abdica per Umberto
nonostante il Patto di Salerno glielo proibisse. Nonostante questo, il 2 Giugno 1946 al
referendum la Repubblica vince con uno scarto di soli 2 milioni di voti, il Nord si rivela
largamente repubblicano, il Sud monarchico. Il prodotto dell'Assemblea è una Costituzione:
votata, lunga, rigida e garantita, programmatica (lo è soprattutto riguardo gli aspetti
economici e sociali, riguardo i quali si prepone di rimuovere gli ostacoli che determinano le
diseguaglianze sostanziali), aperta (Costituzione non può caricarsi di contenuti dettagliati e
minuti poiché deve poter mutare nel tempo). La costituzione presenta principi quali: sovranità
popolare, eguaglianza e diritti di libertà, laicità dello Stato. L’obbiettivo è quello di
raggiungere condizioni di maggiore giustizia e di più equo sviluppo. In quest’ottica il lavoro
viene considerato come contributo che ciascuno dà al progresso materiale e culturale della
società. L’assetto complessivo che è stato scelto rappresenta il frutto del tentativo di costruire
un sistema capace di superare i limiti di una democrazia fondata solo sulla presenza e
centralità di alcuni organi rappresentativi: accanto alle disposizioni che segnano il nostro
sistema politico come un sistema rappresentativo, altre disposizioni disciplinano alcuni
importanti strumenti di democrazia diretta, quali l’istituto dell’iniziativa legislativa popolare e
quello del referendum. Inoltre, al sistema politico centrale si affiancano quelli regionali e
locali, introdotti sia al fine di adeguare meglio l’amministrazione pubblica alle tante e diverse
esigenze locali, sia al fine di arricchire il quadro istituzionale attraverso le formazioni di sedi di
mediazione degli interessi più ravvicinate ai cittadini. In relazione alla nostra Costituzione si
parla di “compromesso costituzionale”. Le elezioni per l’Assemblea costituente furono libere,
democratiche, partecipate, e diedero un riflesso delle opinioni politiche degli italiani, cosicché
nella Costituente si confrontarono le principali forze partitiche del Paese: il loro confronto ha
dato vita a un nobile compromesso fra visioni diverse del mondo e della società. Tutti i
costituenti concordarono sulla necessità di creare uno Stato democratico che desse ad ogni
cittadino una reale possibilità di avanzamento sociale e impedisse, per sempre, al potere
politico di opprimere il popolo; per far ciò fu necessario trovare un equilibrio tra i diversi valori
politici e tra i diversi organi dello Stato. Le culture politiche che dialogarono e cercarono un
accordo furono quattro: liberali: chiedevano la tutela delle libertà individuali e liberismo
economico; cattolici: chiedevano solidarismo tra cittadini e tra le diverse classi sociali, la
difesa dei valori tradizionali; socialisti: chiedevano l’eliminazione delle disuguaglianze
economiche e la difesa del lavoro; comunisti: chiedevano il superamento del capitalismo.
CAPITOLO V-L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA
NASCITA DELL’UNIONE EUROPEA la logica che induce i sei paesi fondatori a dare vita nel 1957
ai trattati di Roma è un’idea non solo economica, ma che attraverso regole di convergenza
relativamente ad alcuni ambiti: carbone, acciaio e nucleare, si ponessero le premesse per
disinnescare ulteriori guerre. I padri fondatori sono il Cancelliere tedesco Adenauer, per la
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ALLEGRA AGOSTINI
Francia Schuman e Monnet, per l’Italia Alcide De Gasperi e altri. Il processo prende avvio
all’inizio degli anni 50’ con la nascita delle 3 comunità europee originarie: CEE, CEEA e
EURATOM. L’integrazione è andata sempre più intensificandosi con l’approvazione di alcuni
trattati, atti tipici del diritto internazionale, ovvero accordi tra gli stati, che necessitano di
esecuzione per divenire atti di diritti interno. L’ultima di queste tappe è il Trattato di Lisbona
del 2007. Parallelamente sono accresciuti anche il numero di stati, che dai 6 originari sono
divenuti 28. Tuttavia, parlare dell’Unione Europea, originariamente Comunità Europee,
significa parlare di una organizzazione sovranazionale e non internazionale, poiché: abilitata
dai trattati ad attuare atti immediatamente vincolanti per gli stati membri; nelle materie di
propria competenza, vige il Principio della Prevalenza del diritto dell’Unione Europea sulle
eventuali previsioni interne dei singoli stati. L’Unione ha inciso profondamente nel nostro
ordinamento non solo a livello legislativo, ma anche a livello costituzionale. Tanto che si può
affermare che nessuna parte della Costituzione Italiana non risenta di quanto previsto
dall’Unione. Il Processo di Formazione:
Trattato di Bruxelles 1965 Realizza la prima forma di coordinamento tra le 3 comunità
riunificandone gli esecutivi e dando vita a una sola Commissione Europea, un unico Consiglio
Europeo, un unico Bilancio Europeo.
Atto unico europeo 1986 aumenta la cooperazione politica europea immaginando un processo
di integrazione maggiore rispetto a quello economico fissato fino a quel momento. Si inizia a
mettere le basi di una svolta che sembrava portare a una convergenza che passasse
dall’economia alla politica (Trattato di Maastricht).
Trattato di Maastricht (TUE: trattato unione europea) 1992 Si dà vita a un processo di
convergenza che comincia a riguardare anche la sfera monetaria. Processo che porterà in un
decennio alla moneta unica e all’istituzione della BCE. Si immagina un’azione delle comunità
su 3 ambiti diversi con un diverso livello di integrazione, i cosiddetti 3 pilastri: mercato
comune, ribadito e incrementato; PESC: Politica estera di Sicurezza Comune, ovvero avvio di
un processo di convergenza che dovrebbe riguardare ambiti propri tradizionalmente della
sovranità dei vari stati. Qui la convergenza è minore e si cominciano a delineare poteri che
rimangono tuttavia limitati alla sfera delle raccomandazioni; GAI: Giustizia e Affari Interni, che
delinea forme di collaborazione non vincolanti nel settore della pubblica amministrazione e
della giustizia. I 3 pilastri costituiscono l’insieme che permette di parlare di Unione Europea. Il
trattato contiene previsioni che cominciano a inserire le comunità anche sul piano dei diritti
fondamentali che costituiscono principi generali di azione e si evincono dalle tradizioni
costituzionali comuni degli stati membri.
Trattato di Amsterdam 1997 connotato da tre punti principali: modifiche modeste alla forma di
governo comunitaria, rafforzamento della politica sociale europea, valorizzazione della
cittadinanza europea.
Trattato di Nizza 2001 Tenta ulteriormente di rafforzare l’Unione con il Principio di
Maggioranza, l’Unione fino al 2001 voleva un funzionamento degli organi fosse il Principio di
Unanimità, ma questo era già difficile quando gli Stati membri erano solo 6. Si ha anche la
proclamazione di una Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, realizzando di fatto ciò che
era stato solo preannunciato a Maastricht. Questa era composta da più di 50 articoli, era
ancora un titolo solo politico e non ancora giuridico, ma implicava un rilievo notevole a livello
costituzionale.
Trattato di Atene 2003 sottoscritto dai 15 Stati che già facevano parte dell’Unione e i 10 che
entrano a farvi parte in questo momento; contiene disposizioni volte a facilitare l’ingresso dei
nuovi stati membri.
Trattato adozione costituzione per l’Europa 2004 Dicembre 2001 venne decisa la
convocazione di una Convenzione sul futuro dell’Europa che avrebbe dovuto portare
all’elaborazione di una Costituzione per l’Europa. L’organo avrà presidente d’Estaing e come
uno dei due vicepresidenti Amato; i lavori portano ad un testo molto lungo, simile più ad un
trattato che ad una Costituzione. Questo prevedeva che: la Carta dei diritti assumesse valore
non solo politico ma anche giuridico; definiva un vero e proprio quadro costituzionale
dell’Unione; definiva un processo di semplificazione dei procedimenti decisionali, in una logica
a favore del principio di maggioranza e a svantaggio di quello dell’unanimità. Il Trattato fu
firmato a Roma, esattamente dove nel 1957 erano stati stipulati i trattati esecutivi, ma non è
mai entrato in vigore. Questo a causa del fatto che alcuni ordinamenti prevedono che sulle
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leggi che danno esecuzione a questi tipi di trattati sia possibili effettuare un referendum, è il
caso di: Francia, Olanda - i referendum in questione si svolsero e i risultati furono negativi.
Invece di questo è entrato in vigore un nuovo trattato quello di Lisbona, il quale ancora oggi
regola il funzionamento dell’Unione.
Trattato di riforma 2007, Lisbona il trattato prevede che la biforca dei trattati dando ad
entrambi valore giu