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GIURISPRUDENZA-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

ALLEGRA AGOSTINI

repubblicani del C.L.N non sono favorevoli poiché ciò implicherebbe la discesa in campo di

Umberto II o di suo figlio quale nuovo sovrano. Per questo Umberto II è nominato

Luogotenente del Regno (5 Giugno 1944), una carica non prevista dallo Statuto, con ciò si

desidera mettere in luce la rottura con il passato e la transitorietà del periodo. In compenso i

membri del C.L.N si impegnano a entrare nel governo e ad accettare la luogotenenza. Le due

parti si impegnano a non commettere nessun atto che avrebbe potuto condizionare il futuro

assetto istituzionale, da decidere al termine della guerra. Il Patto di Salerno è codificato il 25

Giugno 1944 con decreto legislativo luogotenenziale. All'inizio del 1946, terminata la guerra,

potendo eleggere l'Assemblea ci si pone prima il problema del rapporto che questa debba

avere con il governo. Con il decreto legislativo luogotenenziale del 16 Marzo 1946, si stabilisce

che: la forma istituzionale sarà scelta dal popolo con referendum; provvisoriamente si sceglie

una forma Parlamentare che vede il Governo responsabile verso l'Assemblea Costituente. Le

dimissioni sono previste solo in relazione a una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza

assoluta dei componenti. Nella scelta dei poteri da affidare alla Assemblea si giunge a una

decisione che vede rimanere i poteri di legislazione tranne: legge elettorale, approvazione

trattati interni e qualunque argomento specificatamente delegato (scelta che si rileverà

ottima nel 1947 quando l'unità dei partiti del C.L.N si romperà, ma ciò non influirà sul lavoro

dell'Assemblea).

COSTITUZIONE REPUBLICCANA il 9 Maggio 1946 Vittorio Emanuele III abdica per Umberto

nonostante il Patto di Salerno glielo proibisse. Nonostante questo, il 2 Giugno 1946 al

referendum la Repubblica vince con uno scarto di soli 2 milioni di voti, il Nord si rivela

largamente repubblicano, il Sud monarchico. Il prodotto dell'Assemblea è una Costituzione:

votata, lunga, rigida e garantita, programmatica (lo è soprattutto riguardo gli aspetti

economici e sociali, riguardo i quali si prepone di rimuovere gli ostacoli che determinano le

diseguaglianze sostanziali), aperta (Costituzione non può caricarsi di contenuti dettagliati e

minuti poiché deve poter mutare nel tempo). La costituzione presenta principi quali: sovranità

popolare, eguaglianza e diritti di libertà, laicità dello Stato. L’obbiettivo è quello di

raggiungere condizioni di maggiore giustizia e di più equo sviluppo. In quest’ottica il lavoro

viene considerato come contributo che ciascuno dà al progresso materiale e culturale della

società. L’assetto complessivo che è stato scelto rappresenta il frutto del tentativo di costruire

un sistema capace di superare i limiti di una democrazia fondata solo sulla presenza e

centralità di alcuni organi rappresentativi: accanto alle disposizioni che segnano il nostro

sistema politico come un sistema rappresentativo, altre disposizioni disciplinano alcuni

importanti strumenti di democrazia diretta, quali l’istituto dell’iniziativa legislativa popolare e

quello del referendum. Inoltre, al sistema politico centrale si affiancano quelli regionali e

locali, introdotti sia al fine di adeguare meglio l’amministrazione pubblica alle tante e diverse

esigenze locali, sia al fine di arricchire il quadro istituzionale attraverso le formazioni di sedi di

mediazione degli interessi più ravvicinate ai cittadini. In relazione alla nostra Costituzione si

parla di “compromesso costituzionale”. Le elezioni per l’Assemblea costituente furono libere,

democratiche, partecipate, e diedero un riflesso delle opinioni politiche degli italiani, cosicché

nella Costituente si confrontarono le principali forze partitiche del Paese: il loro confronto ha

dato vita a un nobile compromesso fra visioni diverse del mondo e della società. Tutti i

costituenti concordarono sulla necessità di creare uno Stato democratico che desse ad ogni

cittadino una reale possibilità di avanzamento sociale e impedisse, per sempre, al potere

politico di opprimere il popolo; per far ciò fu necessario trovare un equilibrio tra i diversi valori

politici e tra i diversi organi dello Stato. Le culture politiche che dialogarono e cercarono un

accordo furono quattro: liberali: chiedevano la tutela delle libertà individuali e liberismo

economico; cattolici: chiedevano solidarismo tra cittadini e tra le diverse classi sociali, la

difesa dei valori tradizionali; socialisti: chiedevano l’eliminazione delle disuguaglianze

economiche e la difesa del lavoro; comunisti: chiedevano il superamento del capitalismo.

CAPITOLO V-L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA

NASCITA DELL’UNIONE EUROPEA la logica che induce i sei paesi fondatori a dare vita nel 1957

ai trattati di Roma è un’idea non solo economica, ma che attraverso regole di convergenza

relativamente ad alcuni ambiti: carbone, acciaio e nucleare, si ponessero le premesse per

disinnescare ulteriori guerre. I padri fondatori sono il Cancelliere tedesco Adenauer, per la

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ALLEGRA AGOSTINI

Francia Schuman e Monnet, per l’Italia Alcide De Gasperi e altri. Il processo prende avvio

all’inizio degli anni 50’ con la nascita delle 3 comunità europee originarie: CEE, CEEA e

EURATOM. L’integrazione è andata sempre più intensificandosi con l’approvazione di alcuni

trattati, atti tipici del diritto internazionale, ovvero accordi tra gli stati, che necessitano di

esecuzione per divenire atti di diritti interno. L’ultima di queste tappe è il Trattato di Lisbona

del 2007. Parallelamente sono accresciuti anche il numero di stati, che dai 6 originari sono

divenuti 28. Tuttavia, parlare dell’Unione Europea, originariamente Comunità Europee,

significa parlare di una organizzazione sovranazionale e non internazionale, poiché: abilitata

dai trattati ad attuare atti immediatamente vincolanti per gli stati membri; nelle materie di

propria competenza, vige il Principio della Prevalenza del diritto dell’Unione Europea sulle

eventuali previsioni interne dei singoli stati. L’Unione ha inciso profondamente nel nostro

ordinamento non solo a livello legislativo, ma anche a livello costituzionale. Tanto che si può

affermare che nessuna parte della Costituzione Italiana non risenta di quanto previsto

dall’Unione. Il Processo di Formazione:

Trattato di Bruxelles 1965 Realizza la prima forma di coordinamento tra le 3 comunità

riunificandone gli esecutivi e dando vita a una sola Commissione Europea, un unico Consiglio

Europeo, un unico Bilancio Europeo.

Atto unico europeo 1986 aumenta la cooperazione politica europea immaginando un processo

di integrazione maggiore rispetto a quello economico fissato fino a quel momento. Si inizia a

mettere le basi di una svolta che sembrava portare a una convergenza che passasse

dall’economia alla politica (Trattato di Maastricht).

Trattato di Maastricht (TUE: trattato unione europea) 1992 Si dà vita a un processo di

convergenza che comincia a riguardare anche la sfera monetaria. Processo che porterà in un

decennio alla moneta unica e all’istituzione della BCE. Si immagina un’azione delle comunità

su 3 ambiti diversi con un diverso livello di integrazione, i cosiddetti 3 pilastri: mercato

comune, ribadito e incrementato; PESC: Politica estera di Sicurezza Comune, ovvero avvio di

un processo di convergenza che dovrebbe riguardare ambiti propri tradizionalmente della

sovranità dei vari stati. Qui la convergenza è minore e si cominciano a delineare poteri che

rimangono tuttavia limitati alla sfera delle raccomandazioni; GAI: Giustizia e Affari Interni, che

delinea forme di collaborazione non vincolanti nel settore della pubblica amministrazione e

della giustizia. I 3 pilastri costituiscono l’insieme che permette di parlare di Unione Europea. Il

trattato contiene previsioni che cominciano a inserire le comunità anche sul piano dei diritti

fondamentali che costituiscono principi generali di azione e si evincono dalle tradizioni

costituzionali comuni degli stati membri.

Trattato di Amsterdam 1997 connotato da tre punti principali: modifiche modeste alla forma di

governo comunitaria, rafforzamento della politica sociale europea, valorizzazione della

cittadinanza europea.

Trattato di Nizza 2001 Tenta ulteriormente di rafforzare l’Unione con il Principio di

Maggioranza, l’Unione fino al 2001 voleva un funzionamento degli organi fosse il Principio di

Unanimità, ma questo era già difficile quando gli Stati membri erano solo 6. Si ha anche la

proclamazione di una Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, realizzando di fatto ciò che

era stato solo preannunciato a Maastricht. Questa era composta da più di 50 articoli, era

ancora un titolo solo politico e non ancora giuridico, ma implicava un rilievo notevole a livello

costituzionale.

Trattato di Atene 2003 sottoscritto dai 15 Stati che già facevano parte dell’Unione e i 10 che

entrano a farvi parte in questo momento; contiene disposizioni volte a facilitare l’ingresso dei

nuovi stati membri.

Trattato adozione costituzione per l’Europa 2004 Dicembre 2001 venne decisa la

convocazione di una Convenzione sul futuro dell’Europa che avrebbe dovuto portare

all’elaborazione di una Costituzione per l’Europa. L’organo avrà presidente d’Estaing e come

uno dei due vicepresidenti Amato; i lavori portano ad un testo molto lungo, simile più ad un

trattato che ad una Costituzione. Questo prevedeva che: la Carta dei diritti assumesse valore

non solo politico ma anche giuridico; definiva un vero e proprio quadro costituzionale

dell’Unione; definiva un processo di semplificazione dei procedimenti decisionali, in una logica

a favore del principio di maggioranza e a svantaggio di quello dell’unanimità. Il Trattato fu

firmato a Roma, esattamente dove nel 1957 erano stati stipulati i trattati esecutivi, ma non è

mai entrato in vigore. Questo a causa del fatto che alcuni ordinamenti prevedono che sulle

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leggi che danno esecuzione a questi tipi di trattati sia possibili effettuare un referendum, è il

caso di: Francia, Olanda - i referendum in questione si svolsero e i risultati furono negativi.

Invece di questo è entrato in vigore un nuovo trattato quello di Lisbona, il quale ancora oggi

regola il funzionamento dell’Unione.

Trattato di riforma 2007, Lisbona il trattato prevede che la biforca dei trattati dando ad

entrambi valore giu

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher allegra03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.