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DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE
Atto con forza di legge che il Governo può adottare in casi straordinari di necessità e urgenza: entra in vigore
immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma gli effetti prodotti sono provvisori poiché i decreti
legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte subito il legge entro 60 gg dalla loro
pubblicazione. Il decreto legge non può essere emanato per le materie coperte da riserva di assemblea e non può
conferire deleghe legislative. Il decreto deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente
della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il decreto legge deve essere pubblicato con la denominazione
di decreto legge e con l’indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustificano
l’adozione. Inoltre deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge, stabilendo
il momento della sua entrata in vigore che solitamente è il giorno stesso della pubblicazione o il giorno successivo. Il
giorno stesso della pubblicazione, il decreto legge deve essere presentato alle Camere che anche se sciolte sono
appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni: infatti la conversione del decreto legge rientra tra i poteri
delle Camere in regime di prorogatio. Presentando il decreto legge, il Governo chiede al Parlamento di produrre la
legge di conversione, per cui il decreto legge è presentato come allegato di un disegno di legge. Si da così avvio
ad un procedimento legislativo che deve concludersi, compresa la promulgazione, entro 60 gg. Il procedimento di
conversione, rispetto al procedimento legislativo ordinario, presenta variazioni dettate dall’esigenza di assicurare
tempi brevi e consentire alle Camere di svolgere un controllo attento sulla sussistenza dei presupposti della
necessità e urgenza. Il regolamento del Senato e della Camera, a tal proposito sono differenti: il regolamento del
primo prevede il parere obbligatorio espresso preliminarmente dalla Commissione affari costituzionali sulla
sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, che deve esprimersi entro 5 gg e se da parere negativo, deve
deliberare l’aula entro 5 gg. Alla Camera è stato introdotto un filtro più complesso: nella relazione del Governo, che
accompagna il disegno di legge di conversione, si deve tener conto dei presupposti di necessità e urgenza per
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l’adozione del decreto legge e vengono descritti gli effetti attesi e le conseguenze sull’ordinamento; la Commissione
referente, a cui è assegnato il disegno di legge di conversione, può chiedere al Governo di integrare gli elementi
forniti nella relazione ed infine il decreto legge è sottoposto alla Commissione referente competente e al Comitato
per la legislazione che, entro 5 gg, esprime parere alle Commissioni competenti.
I decreti legge se non convertiti in legge entro 60 gg perdono efficacia sin dall’inizio. Della mancata conversione per
decorrenza del termine o del rifiuto di conversione da parte del Parlamento, viene data notizia in Gazzetta Ufficiale.
La perdita di efficacia del decreto legge è chiamata decadenza: fenomeno unico nell’ambito delle fonti del diritto
che travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto legge perché costituiscono degli illeciti e va ripristinata la situazione
precedente. Talvolta non è possibile ripristinare la situazione precedente, perciò l’art. 77 Cost. appresta 2 strumenti
attraverso cui trovare una soluzione:
- La Legge di sanatoria degli effetti del decreto legge decaduto ed è una legge riservata alle Camere con cui
regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Attraverso questo strumento, il Parlamento
risolve il problema, ma vanno considerati 2 aspetti:
1) Il Parlamento quando decide di non convertire il decreto legge, non è tenuto ad approvare la legge di
sanatoria; è una decisione politica libera, politica di coprire o meno la responsabilità del Governo;
2) Non è una soluzione praticabile sempre e comunque; se ad es decade il decreto che ha introdotto una nuova
imposta, il Parlamento può regolare i modi di restituzione dell’indebito (compensandolo con imposte ancora da
versare) ma non può sanare: chi ha pagato non può chiedere una restituzione. Inoltre, essendo la legge di
sanatoria una legge tipicamente retroattiva, incontra tutti i limiti in cui incorrono le deroghe al principio di
irretroattività.
- Il Governo adotta sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori; si tratta di responsabilità giuridica
nei suoi vari tipi:
1) Responsabilità penale: i ministri che hanno partecipato alla riunione del consiglio dei ministri in cui è stato
approvato il decreto legge, rispondono degli eventuali reati commessi con l’emanazione del decreto legge;
2) Responsabilità civile: i ministri rispondono solidalmente degli eventuali danni prodotti ai terzi (es
demolizione di un bene immobile);
3) Responsabilità amministrativo-contabile: i ministri che hanno espresso voto favorevole al decreto legge
rispondono solidalmente degli eventuali danni prodotti allo Stato (danno erariale); se lo Stato ha dovuto
risarcire un danno subito dal terzo, per responsabilità civile, si deve rivalere sui ministri e sarà la procura della
Corte dei conti a promuovere l’azione di responsabilità
Se un decreto legge è adottato per varare una disciplina complessa, per la quale il procedimento legislativo sarebbe
stato troppo dispersivo, è improbabile che 60 gg bastino all’esame parlamentare. Così è invalsa la prassi delle
reiterazione del decreto legge: alla scadenza dei 60 gg il Governo emana un nuovo decreto legge che riproduce
senza o con minime variazioni quello precedente, ormai scaduto, e ne sana gli effetti attraverso meccanismi diversi,
tra cui la retroazione degli effetti del decreto legge reiterante, alla data in vigore del decreto legge reiterato. Si
formano così catene di decreti legge a cui, solo la Corte costituzionale con una sentenza 360/1996, ha messo un
argine.
Questa sentenza ha sdrammatizzato anche il problema degli emendamenti in sede di conversione. Le
statistiche ci dicono che negli anni antecedenti la sentenza, più di ¾ di decreti convertiti hanno subito emendamenti
in fase di conversione. La discussione degli emendamenti richiede tempo e impone la reiterazione del decreto:
spesso il governo approfittava della reiterazione per introdurre nel nuovo decreto le modifiche già approvate dal
Parlamento. Il rischio è che dopo anni, il decreto legge venga convertito in un testo assai diverso sino allora vigente.
L’efficacia temporale degli emendamenti è legata alla natura degli emendamenti stessi. Un conto è se una
disposizione del decreto legge è aggiunta dalla legge di conversione, un altro se è soppressa (es il Parlamento
cancella una delle imposte introdotte dal decreto legge). Gli emendamenti aggiuntivi operano solo per il futuro;
l’effetto degli emendamenti soppressivi equivale alla mancata conversione del decreto legge, con la
conseguenza che la disposizione non convertita decade; lo stesso accade nel caso in cui la disposizione originale sia
sostituita in toto dalla disposizione della legge di conversione (emendamenti sostitutivi).
ALTRI DECRETI CON FORZA DI LEGGE
Sebbene il decreto legge e il decreto legislativo delegato siano i 2 atti principali con forza di legge, ci sono altri 2
decreti che occupano quella posizione nella gerarchia delle fonti:
- Decreti emanati dal Governo in caso di Guerra: le Camere deliberano lo Stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari. Tra i poteri conferiti all’esecutivo ci può essere una delega anomala al Governo cui è
concesso il potere di emanare norme con forza di legge, derogando alle procedure legislative ordinarie. Questi atti
potrebbero essere autorizzati anche a sospendere determinate libertà costituzionali.
- Decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali: atti attraverso cui si provvede all’attuazione
dello Statuto e al trasferimento delle funzioni degli Uffici e del personale, dallo Stato alla Regione stessa, come
previsto dagli Statuti delle regioni speciali, che sono leggi costituzionali. Questo decreto legislativo è emanato dal
P.d.R, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione paritetica formata da membri
designati in parti eguali dal governo e dall’assemblea regionale. Sono atti con forza di legge la cui emanazione
avviene senza una delega legislativa del Parlamento. 58
REGOLAMENTI PARLAMENTARI E DI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI
Il regolamento parlamentare è l’atto cui l’art.64 Cost. riserva la disciplina dell’organizzazione e del
funzionamento di ciascuna camera, con riferimento al procedimento legislativo. È approvato a maggioranza assoluta
dalla Camera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nonostante il nome regolamento, i regolamenti parlamentari sono
fonti primarie, inferiori solo alla Costituzione: attraverso essi si manifesta l’autonomia delle Camere, in quanto organi
costituzionali, e la loro indipendenza. Quest’ultima è assicurata a ciascuna camera rispetto agli altri poteri dello
Stato e dall’altra Camera, e comporta che la riserva di regolamento rappresenti un limite alla sfera di applicazione
delle leggi e delle altre fonti dell’ordinamento generale.
I regolamenti parlamentari non rientrano tra le leggi e atti con forza di legge, ma sono espressione dell’indipendenza
garantita al Parlamento anche dalla Corte costituzionale e dal giudizio di legittimità che ad essa compete.
I regolamenti degli altri organi costituzionali:
- Il Governo non è dotato della stessa autonomia del Parlamento, pertanto il suo regolamento non può essere
considerato come fonte primaria: il suo fondamento ed il suo limite è costituito dalla legge ordinaria che ne
disciplina il procedimento di formazione e non dalla Costituzione;
- Il Presidente della Repubblica adotta dei regolamenti per disciplinare i servizi della Presidenza: non si
tratta di fonti dell’ordinamento generale ma di semplici strumenti di gestione amministrativa degli uffici e dei
servizi di un organo cui deve essere garantita l’indipendenza dagli altri poteri. L’indipendenza del P.d.R costituisce
un limite all’ambito di applicazione delle leggi e delle altre fonti dell’ordinamento generale.
- La Corte costituzionale può disciplinare l’esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a
maggioranza dei suoi componenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che il regolamento può stabilire norme
integrative di procedura. REFERENDUM ABROGATIVO COME FONTE
Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi su una determinata questione. È uno strumento
di d