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FONTI ATTO (ATTI NORMATIVI) –
nell’esercizio dei loro poteri;
– fonti non scritte determinati da fatti sociali o naturali
FONTI FATTO (FATTI NORMATIVI)
considerati idonei a produrre diritto;
4. – strumento attraverso il quale le norme prodotte dalle fonti di
FONTI DI COGNIZIONE
produzione vengono portate a conoscenza;
Un atto normativo viene pubblicato su Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo la vacatio
legis, ossia un periodo di 15 giorni, in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi.
PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ: attribuisce allo Stato il potere di indicare i fatti e gli atti che
possono produrre norme nell’ordinamento;
TECNICA DEL RINVIO: strumento con cui l’ordinamento di uno Stato rende applicabili al loro
interno norme di altri ordinamenti;
– meccanismo con cui una disposizione dell’ordinamento statale richiama
RINVIO FISSO
un determinato atto in vigore in un altro ordinamento;
– meccanismo con cui una disposizione dell’ordinamento statale
RINVIO MOBILE
richiama una fonte di esso;
ANTINOMIE: conflitto tra norme che qualificano lo stesso comportamento in maniera
differente;
I criteri per la risoluzione sono:
1. – in caso di contrasto tra due norme prevale quella più recente;
CRITERIO CRONOLOGICO
questo si esprime attraverso l’abrogazione (cessazione di efficacia della norma precedente):
per dichiarazione espressa del legislatore;
AB. ESPRESSA –
per incompatibilità tra nuove e vecchie disposizioni;
AB. TACITA –
– nuova legge regola intera materia già regolata dalla vecchia;
AB. IMPLICITA
2. – in caso di contrasto tra due norme, prevale la norma superiore su
CRITERIO GERARCHICO
quella inferiore; si esprime attraverso l’annullamento;
3. – in caso di contrasto tra norme, si deve preferire la norma speciale
CRITERIO DI SPECIALITÀ
(più specifica) a quella generale;
4. – nel conflitto tra Stato e Regioni prevale quella in base alla
CRITERIO DELLA COMPETENZA
competenza in materia di legge;
RISERVA DI LEGGE: strumento con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella
disciplina di una determinata materia;
si distinguono in:
1. RISERVA A FAVORE DI ATTI DIVERSI DALLA LEGGE;
RISERVA A FAVORE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE;
RISERVA A FAVORE DI REGOLAMENTI PARLAMENTARI;
RISERVA A FAVORE DI DECRETI DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI;
2. – impone che sulla materia intervenga il solo atto legislativo
RISERVA DI LEGGE FORMALE
prodotto attraverso il procedimento parlamentare;
3. Le semplici riserve di legge prescrivono che la materia da esse considerata sia disciplinata
dalla legge ordinaria:
– la materia dovrà essere integralmente regolata dalla legge
RISERVA ASSOLUTA
formale ordinaria;
– la legge deve disciplinare almeno i principi a cui il regolamento
RISERVA RELATIVA
deve attenersi;
4. – la disciplina di una determinata materia deve
RISERVE RINFORZATE PER PROCEDIMENTO
seguire un procedimento rinforzato rispetto al normale procedimento legislativo;
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12
CAPITOLO 2-3
COSTITUZIONE
- fonte posta al vertice della gerarchia delle fonti;
- attraverso essa il potere politico tende a consolidarsi, strutturarsi, dotarsi di un sistema di
regole fondamentali a cui dovrà soggiacere;
- essa può essere:
– Costituzione che non prevede un procedimento particolare per la
FLESSIBILE (BREVE)
sua modificazione, ma avviene attraverso normale attività legislativa;
prevede un procedimento particolare per la modificazione;
RIGIDA (LUNGA) –
COSTITUZIONE ITALIANA: entra in vigore il 1° gennaio 1948; è una Costituzione lunga, rigida
e aperta (si limita ad elencare i diversi interessi);
LEGGE COSTITUZIONALE
- prevede che per approvazione, modifica, integrazione della Costituzione, occorra una doppia
votazione di entrambe le Camere, a distanza di almeno tre mesi:
Camera discute e approva la legge;
Invia al Senato che discute e approva;
Intervallo di 90 giorni;
Il testo torna alla Camera che discute e approva;
Invia al Senato che ridiscute e approva;
Se una delle due Camere cambia qualcosa, si parte da capo; Viene approvata con maggioranza
assoluta (2/3), viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata su Gazzetta
Ufficiale; Se non viene raggiunta la maggioranza viene indetto il referendum;
LEGGE FORMALE: atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal
Presidente della Repubblica;
ATTI CON FORZA DI LEGGE: atti normativi equiparati alla legge formale ordinaria; occupano
la stessa posizione nella scala gerarchica e possono abrogarla (hanno la stessa FORZA ATTIVA)
ed essere da essa abrogata (hanno la stessa );
FORZA PASSIVA
La legge formale e gli atti con forza di legge costituiscono le fonti primarie.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: fasi:
1. – consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una
INIZIATIVA LEGISLATIVA
Camera; questo possono farlo il Governo, il Parlamento, 50000 elettori e i Consigli Regionali;
Il progetto di legge si chiama (se presentato dal Governo) o
DISEGNO DI LEGGE PROPOSTA DI
(negli altri casi);
LEGGE
2. – si distinguono tre procedimenti:
APPROVAZIONE DELLE LEGGI
- – che presenta tre fasi:
PROCEDIMENTO ORDINARIO
: proporre progetto di legge (possono farlo il Governo, il Parlamento, 50000
INIZIATIVA
elettori, i Consigli Regionali);
– elaborazione della proposta svolta dalle Commissioni parlamentari
FASE ISTRUTTORIA
(esaminano il progetto e ne presento una relazione);
– si vota sulla proposta elaborata;
FASE DELIBERATIVA
- – commissione che opera in sede legislativa si occupa della
PROCEDIMENTO DELIBERANTE
discussione, della votazione e dell’approvazione del progetto di legge, estromettendo il
Parlamento;
- – procedimento più lungo; la legge viene approvata due volte;
PROCEDIMENTO REDIGENTE
In ognuno dei procedimenti, l’ultima parola spetta al Senato che vota punto per punto:
Se ci sono modifiche, si ricomincia;
13 Se non ci sono, significa che le due Camere hanno votato lo stesso testo, il quale viene
approvato e promulgato dal Presidente della Repubblica; entra in vigore dopo 15 giorni
dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale;
LEGGI RINFORZATE
Sono tali perché è reso più complesso il procedimento di formazione del progetto di
legge;
Possono abrogare solo le leggi che hanno quello specifico contenuto; possono essere
abrogate solo da leggi formate con quello specifico procedimento;
FONTI ATIPICHE: sono tali perché dotate di una forza passiva potenziata;
LEGGE DI DELEGA
Legge con cui le Camere possono attribuire al Governo l’esercizio del proprio potere
legislativo;
Regolato dall’ della Costituzione;
ART. 70
Deve contenere: oggetto, tempo in cui il decreto deve essere emanato, principi e criteri
direttivi (servono da guida per l’esercizio del potere delegato);
DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO: Il potere esecutivo esercita le proprie funzioni attraverso
il decreto; formazione:
proposta del ministro competente;
delibera del consiglio dei ministri;
eventuale deliberazione del Consiglio dei ministri;
emanazione da parte del Presidente della Repubblica;
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale;
DECRETO LEGGE
- Atto con forza di legge che il Governo può adottare in casi straordinari di necessità e urgenza;
- Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale;
- Gli effetti prodotti sono provvisori se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni
dalla loro pubblicazione;
- Esso stesso stabilisce la data della sua entrata in vigore (di solito il giorno stesso della
pubblicazione) e il medesimo giorno viene presentato alle Camere;
- Presentato il decreto, il Governo chiede al Parlamento di produrre la LEGGE DI CONVERSIONE
(convertirlo in legge) entro 60 giorni; la mancata conversione produce la e la
DECADENZA
perdita di tutti gli effetti prodotti; va, quindi, ripristinata la situazione precedente, ma talvolta
non è possibile, la soluzione è:
– legge riservata alle Camere con cui si possono regolare i rapporti
LEGGE SANATORIA
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (il Parlamento risolve il problema);
l’altro strumento è quello della del Governo;
RESPONSABILITÀ GIURIDICA
- Per evitare la decadenza, però, il decreto legge può essere reiterato, nel senso che alla
scadenza dei 60 giorni il Governo emana un nuovo decreto legge (simile o uguale al
precedente) e proroga la scadenza;
Esistono nel nostro ordinamento altri due decreti che occupano la medesima posizione del
decreto-legge e del decreto legislativo delegato nella gerarchia delle fonti; anch’esse sono fonti
primarie:
- – Le Camere deliberano lo stato di
DECRETI EMANATI DAL GOVERNO IN CASI DI GUERRA
guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari;
- – Atti con forza di legge
DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI
riguardanti il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni;
14
REGOLAMENTO PARLAMENTARE
- Atto normativo con la quale la Camera di un Parlamento disciplina la propria organizzazione
interna e il proprio funzionamento;
- Approvato con maggioranza assoluta dalla Camera e pubblicato su Gazzetta Ufficiale;
- Sono fonti primarie inferiori soltanto alla Costituzione;
REFERENDUM
- Richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione;
- È uno strumento di democrazia diretta;
REFERENDUM ABROGATIVO
- Strumento con cui al corpo elettorale viene chiesto di pronunciarsi sull’abrogazione di una
norma giuridica contenuta in una legge dello Stato;
- Regolato dall’ ;
ART. 75
- Può essere chiesto per leggi ordinarie dello Stato e leggi regionali;
- La richiesta può essere fatta da:
– l’iniziativa parte dai promotori (gruppo di almeno 10 persone iscritte nelle
POPOLO
liste elettorali); depositano presso la Corte di Cassazione il quesito che intendono
sottoporre - > Entro 3 mesi devono raccogliere 500.000 firme;
– i Consigli di almeno 5 Regioni devono approvare la richiesta a maggioranza
REGIONI
assoluta;
- La Corte di Cassazione esamina la conformità alla legge delle richieste ( GIUDIZIO DI
);
AMMISSIBILITÀ
- Se il risultato è favorevole all’abrogazione, il Presiden