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Diritto pubblico – Bin, Pitruzzella

Parte 1 – Capitolo 1

Definizione di diritto

Diritto: insieme di norme giuridiche, poste dallo Stato, che formano l'ordinamento giuridico; è lo strumento con cui si organizza la vita sociale. Si può distinguere il:

  • Diritto privato: si occupa dei rapporti tra soggetti privati che si trovano in posizione di parità;
    • D. civile;
    • D. commerciale;
    • D. del lavoro.
  • Diritto pubblico: si occupa dell'organizzazione dei pubblici poteri, dei rapporti tra l'autorità pubblica e i privati;
    • D. costituzionale;
    • D. amministrativo;
    • D. penale.

Potere sociale

Potere sociale: capacità di influenzare il comportamento di altri individui; il mezzo è ciò che distingue un tipo di potere sociale dall'altro. A seconda del tipo di mezzo impiegato per esercitare l'influenza, sono stati individuati tre tipi di potere sociale:

  • P. economico: si avvale del possesso di determinati beni per indurre coloro che non li possiedono a seguire una determinata condotta;
  • P. ideologico: si avvale del possesso di forme di sapere per esercitare un'azione di influenza sui membri di un gruppo, inducendoli a compiere determinate azioni;
  • P. politico: permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima (potere esercitato dallo Stato); si basa anche sulla legittimazione (monopolio della forza).

Stato

Stato: organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Il monopolio della forza è anche denominato sovranità e ha due aspetti:

  • Interno: indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato;
  • Esterno: la sovranità popolare, regolata dall'art. 1 della Costituzione, non si esercita direttamente, ma viene inserita in un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale. Ossia, chi esercita questo potere lo fa in virtù del consenso popolare, espresso mediante le elezioni.

Lo Stato si differenzia da altre organizzazioni politiche per la presenza di un apparato organizzativo caratterizzato da burocrazia professionale, formata da soggetti che prestano la loro opera professionale a favore dello Stato.

Cittadinanza

Cittadinanza: è lo status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri, connessi alla titolarità della sovranità. Viene acquistata:

  • Con la nascita per:
    • Ius sanguinis: acquista la cittadinanza il figlio di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana;
    • Ius soli: acquista la cittadinanza italiana colui che è nato in Italia da genitori ignoti o privi di cittadinanza;
  • Straniero nato in Italia, che risiede stabilmente e legalmente fino ai 18 anni;
  • Su istanza dell'interessato;

Viene persa:

  • Per rinunzia: cittadino che possieda, acquisti o riacquisti cittadinanza straniera;
  • Automaticamente: cittadino che svolge funzioni alle dipendenze di uno Stato estero e intende conservare questa posizione nonostante intimazioni da parte del Governo Italiano a cessare tale rapporto;

Cittadinanza europea: è il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; è il diritto di godere della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro. Inoltre, completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Enti pubblici

Enti pubblici: sono enti (Regioni, Province, Comuni) dotati di personalità giuridica, i quali soddisfano interessi ritenuti comuni a una comunità, cioè gli interessi pubblici.

Potestà pubblica o potere d’imperio: situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui e, quindi, per l’esercizio di un potere. Deve essere attribuita dalla legge e esercitata in modo conforme al modello legale.

Stato ed enti pubblici sono collocati in una posizione di supremazia rispetto a soggetti privati.

Principio di autonomia privata

Principio di autonomia privata: i soggetti possono provvedere da sé e liberamente a disciplinare i propri rapporti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. I soggetti privati sono collocati su un piano di parità.

Uffici e organi

Ognuno degli apparati minori in cui si articola l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici opera mediante regole prestabilite, che delineano il disegno organizzativo. L’unità strutturale elementare dell’organizzazione è denominata ufficio (servizio prestato da persone).

Ciascun apparato, per adempiere i suoi compiti, deve instaurare rapporti giuridici con altri soggetti, quindi gli apparati devono servirsi degli organi (ufficio preposto ad esprimere la volontà della persona giuridica). Gli organi possono essere:

  • O. attivi: decidono per l’apparato di cui sono parte; assolvono un compito deliberativo;
  • O. consultivi: danno consigli o pareri ai primi sul modo di esercitare il loro potere; i pareri sono:
    • Parere facoltativo: se l’organo deliberato ha la facoltà di richiederlo, ma non l’obbligo;
    • P. obbligatorio: qualora essi debbano essere obbligatoriamente richiesti;
    • P. vincolante: devono essere obbligatoriamente seguiti dall’organo che decide;
  • O. di controllo: devono controllare la conformità alle norme;

Organi costituzionali

Organi costituzionali – sono:

  • Elementi necessari dello Stato, nel senso che la mancanza di uno di essi determina l’arresto dell’attività statale;
  • Elementi indefettibili dello Stato, nel senso che non può aversi la loro soppressione o sostituzione con altri organi senza determinare il mutamento dello Stato;
  • Struttura interamente dettata dalla Costituzione;
  • Ognuno di essi si trova in condizione di parità giuridica con altri organi costituzionali;

Capitolo 2 – 3

Forma di governo

Forma di governo: spiega i rapporti e le relazioni tra le istituzioni. Quelle conosciute nello Stato liberale sono:

  • Monarchia costituzionale: netta separazione dei poteri tra Re (pot. esec.) e Parlamento (pot. Legisl.), i quali si basano su un differente principio di legittimazione politica: il Re sul principio monarchico-ereditarie, mentre il Parlamento sul principio elettivo circoscritto a cittadini abbienti e istruiti;
  • F. di gov. parlamentare: inizialmente era dualista (Re rappresenta interessi dell'aristocrazia, Parlamento rappresenta interessi della borghesia; pot. esec. ripartito tra Capo dello Stato e Governo; Gov. doveva avere la doppia fiducia di Re e Parlamento); in seguito diventa monista (Gov. ha rapporto di fiducia solo con Parlamento);

Quelle conosciute nelle Democrazie pluraliste sono:

  • Sistema parlamentare:
    • Rapporto di fiducia tra Parl. e Gov.;
    • Si può distinguere tra:
      • Parlamentarismo maggioritario (Presenza di sistema politico bipolare, con due poli formati da più partiti alternativi; le elezioni permettono di dare vita a una maggioranza politica, il cui leader assume la carica di Capo del Governo; presenza di minoranza opposta a maggioranza, che costituisce l’opposizione parlamentare, la quale esercita controllo politico sul Governo e sulla maggioranza per poterne prendere il posto alle elezioni successive);
      • Parlamento a prevalenza del Parlamento (presenza di numerosi partiti tra cui esistono profonde differenze ideologiche e reciproca sfiducia; le elezioni non consentono di scegliere il Governo e la maggioranza; debolezza e instabilità del Governo; assenza di opposizione);
  • Presidenzialismo:
    • Presidente è eletto dall’intero corpo elettorale nazionale;
    • Non può essere sfiduciato dal voto parlamentare durante il mandato;
    • Presidente (pot. esec.) nomina i suoi collaboratori (segretari di Stato), i quali compongono il Gabinetto (non ha rapporti col Parl.);
    • Il Parlamento prende il nome di Congresso (composto da Camera, formata da deputati, e Senato, formato da due rappresentanti per ogni Stato membro) e detiene il potere legislativo;
    • Non è presente il Governo;
    • Presidente e Congresso sono indipendenti, ma si controllano reciprocamente;
  • Semipresidenzialismo:
    • Capo dello Stato eletto direttamente dal corpo elettorale dell’intera nazione;
    • Capo dello Stato è indipendente dal Parlamento; non può governare da solo, ma ha bisogno del Governo;

Legislazione elettorale

Legislazione elettorale: confluiscono tre diverse componenti:

  • Cittadinanza politica – insieme delle norme che stabiliscono quali soggetti godono dell'elettorato attivo;
  • Regole su sistema elettorale – meccanismi attraverso cui i voti si trasformano in seggi;
  • Legislazione elettorale di contorno – regole che stabiliscono modalità di svolgimento della campagna elettorale, del finanziamento politico, ecc.

Elettorato attivo e passivo

  • Elettorato attivo:
    • Art. 48 Cost. – Sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età; il voto è personale, libero, segreto ed eguale;
    • È la capacità di votare ed è subordinata a due requisiti, ossia la cittadinanza italiana e la maggiore età;
  • Elettorato passivo:
    • Capacità di essere eletto (25 anni per essere eletto alla Camera; 40 anni per essere eletto al Senato);
    • Se si perde questo, viene meno anche quello attivo;

Ineleggibilità parlamentare: impedimento giuridico, precedente l’elezione, che non consente di essere eletto;

  • Cause: occupazione di carica pubblica; occupazione di impieghi con Gov. Esteri; categorie aventi rapporti economici con lo Stato;

Incompatibilità: situazione giuridica in cui il soggetto è impossibilitato a ricoprire contemporaneamente due cariche (deve optare per l’una o per l’altra);

Incandidabilità: divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo per chi è colpito da sentenze definitive di condanna alla pena di reclusione superiore ai due anni;

Sistema elettorale: meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi; si compone di:

  • Scelta categorica – può votare per un solo candidato;
  • Scelta ordinale – può esprimere un ordine di preferenze;

Dimensione del collegio – ripartizione dei seggi in base ai voti:

  • C. unico – quando esiste un solo collegio che serve a ripartire tutti i seggi tra i candidati;
  • Più collegi – ciascuno dei quali eleggerà un certo numero di parlamentari;

Formula elettorale – meccanismo attraverso cui si procede alla ripartizione dei seggi tra i candidati:

  • S. e. maggioritario – seggio in palio attribuito a chi ha ottenuto la maggioranza;
  • S. e. proporzionale – seggi distribuiti a seconda della quota di voti ottenuta; consente accesso in Parlamento anche alle minoranze;

Verifica dei poteri: procedimento che ciascuna delle Camere svolge per controllare la regolarità delle operazioni elettorali; a convalidare o meno l’elezione è la Giunta per le elezioni che fa la sua proposta all’Assemblea.

Forma di Stato

Forma di Stato: spiega come si organizzano i rapporti tra istituzioni-cittadini. Tipologie:

  • Stato assoluto: apparato autoritario separato e distinto dalla società, affidato alla Corona (esercita il potere legislativo ed esecutivo, mentre il potere giudiziario è esercitato dalle Corti e dai Tribunali nominati dal Re);
  • Stato liberale:
    • Stato considerato strumento per la tutela delle libertà e dei diritti degli individui; tutela le libertà che si riferiscono esclusivamente all’individuo (libertà religiosa, personale, di pensiero, di domicilio);
    • Stato si astiene dall’intervenire nella sfera economica; basso livello di tassazione;
    • Separazione dei poteri;
    • Presenza di nobiltà e clero -> i rappresentanti vengono eletti solo dalla classe borghese;
  • Stato a democrazia pluralista:
    • Si fonda sul riconoscimento e sulla garanzia della pluralità dei gruppi, delle idee, dei valori che possono esprimersi nei Parlamenti;
    • Affermazione del suffragio universale;
    • Affermazione dei partiti di massa -> presentano solida struttura organizzativa; permettono collegamento eletti-elettori; composti da individui che professionalmente si dedicano alla politica;
    • Introduzione principio di sussidiarietà;
      • Suss. verticale: gestione servizi pubblici a enti locali, perché più vicini ai cittadini;
      • Suss. orizzontale: attribuire compiti tradizionalmente dello Stato a enti sociali (finanziati dallo Stato) senza scopo di lucro (garantiscono più qualità);
    • Affermazione di:
      • Formazioni sociali – operano per la realizzazione di interessi comuni ai loro componenti;
      • Formazioni politiche – hanno come finalità il controllo del potere politico dello Stato;

Rappresentanza politica

Rappresentanza politica: trasmissione formale del potere tra chi detiene la sovranità (tot. individui) e chi è legittimato da questi ad imprimere contenuto al comando politico (persona rappresentativa).

Divieto di mandato imperativoArt. 67 Cost. 'Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato'. Lo scopo è garantire la libertà più assoluta ai membri del Parlamento, i quali non hanno vincolo di mandato né verso il partito di appartenenza né verso gli elettori.

Democrazia diretta

Democrazia diretta: si affida direttamente al popolo o al corpo elettorale l’esercizio di alcune funzioni; gli obiettivi sono di assicurare partecipazione popolare alle decisioni che riguardano l’intera società e di colmare la distanza tra popolo e apparato statale. Si manifesta mediante:

  • Iniziativa legislativa popolare – la Costituzione attribuisce questo potere a un determinato numero di cittadini;
  • Petizione – determinata richiesta che i cittadini possono rivolgere agli organi parlamentari o al Governo per sollecitare determinate richieste;
  • Referendum – consultazione dell’intero corpo elettorale, produttiva di effetti giuridici;
    • R. costituzionale – ha come oggetto un atto costituzionale;
    • R. amministrativo – ha come oggetto un atto amministrativo;
    • R. legislativo – ha come oggetto una legge; può essere:
      • Obbligatorio (la consultazione popolare si configura come un atto dovuto);
      • Facoltativo (è subordinato all’iniziativa da parte di uno dei seggi); quest’ultimo può essere attivo (consultazione popolare promossa da un certo numero di cittadini) e passivo (consultazione promossa da un organo dello Stato);
    • R. politico – ha come oggetto una questione politica non disciplinata da un atto normativo;

Democrazia indiretta o rappresentativa

Democrazia indiretta o rappresentativa: il popolo sceglie direttamente i rappresentanti mediante il principio di maggioranza; si opera per il bene dello Stato e non dei singoli cittadini. Presuppone scelta libera tra le diverse fazioni politiche e rispetto del parere della minoranza.

  • Elezioni europee – per eleggere i deputati al Parlamento Europeo;
  • Elezioni politiche – per eleggere il Parlamento;
  • Per eleggere sindaci, consiglieri e presidenti;
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BobsK di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Di Plinio Giampiero.
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