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EVOLUZIONE DELLE FORME DI STATO:

Stato assoluto: (1400-1500) il potere è concentrato nelle mani di uno solo, titolare

della funzione legislativa ed esecutiva, separato dalla società civile che non condizione

le sue scelte. Stato liberale: (1700-1800)

nasce con la crisi dello stato assoluto, sviluppo del capitalismo e affermazione della

borghesia. La finalità dello stato liberale è che esso è uno strumento per la tutela della

libertà e dei diritti degli individui, esso è limitato cioè titolare solo di quelle funzioni

necessarie all’adempimento di alcune funzioni: giurisdizionali, di ordine pubblico, di

difesa esterna. Tutela e riconosce la libertà personale, la proprietà privata, di pensiero,

di stampa, religiosa. Affida la tutela dei diritti individuali alla separazione dei poteri: il

potere politico viene suddiviso tra soggetti diversi che si controllano fra loro. La tutela

dei diritti è affidata alla legge, ogni limitazione della libertà è stabilita dalla legge. Il

principio rappresentativo stabilisce che vi sono assemblee legislative che

rappresentano il popolo, elette da una parte del popolo (borghesia).

Differenza tra Stato liberale e di diritto: lo stato liberale si limita a garantire la

pace e permette ai privati di svolgere liberamente le loro attività. Lo stato di diritto si

basa su principi di base giuridici (legalità, tutela dei diritti, eguaglianza, separazione

dei poteri).

STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA: deriva dalla trasformazione dello stato

liberale che allarga la base sociale, con il suffragio universale che amplia la quantità e

la qualità delle scelte elettorali. Si affermano i partiti di massa, gli organi elettivi

divengono incontro e scontro di vari interessi, vengono riconosciuti insieme ai diritti di

libertà dello stato liberale, i diritti sociali soprattutto per i gruppi svantaggiati,

all’amministrazione pubblica è affidato il compito delle prestazioni sociali.

STATO UNITARIO: (Europa) il potere è attribuito allo stato centrale o a soggetti

periferici dipendenti da esso che fanno parte dell’organizzazione statale

(decentramento amministrativo). STATO COMPOSTO:

( USA) il potere è distribuito tra lo stato centrale e gli enti territoriali distinti da esso,

titolari di poteri politici, legislativi e amministrativi (decentramento politico).

STATO FEDERALE: possiede un ordinamento statale federale con una costituzione ed

enti politici territoriali, con proprie costituzioni e diverse denominazioni (stati membri o

province), ripartizione di competenze tra stato centrale e membri, parlamento

bicamerale: una camera rappresentativa degli stati membri, partecipazione degli stati

membri alla revisione costituzionale, la presenza di una corte costituzionale che

risolve i conflitti tra stato federale e stati membri. 2

STATO REGIONALE: possiede una costituzione statale che garantisce l’esistenza di

enti pubblici territoriali dotati di autonomia politica (regioni), le regioni possiedono

competenze legislative ed amministrative. Lo stato federale e lo stato regionale sono

molto simili quindi la distinzione più netta è tra stato unitario con forte decentramento

politico e stato composto con decentramento politico limitato.

Distinzione tra federalismo duale e cooperativo: duale (divisione netta tra stato

federale e stati membri) cooperativo (interventi congiunti e coordinati tra stato

centrale e stati membri o regioni). POTESTA’ PUBBLICA: lo stato e

gli enti pubblici godono di una forma di supremazia giuridica nei confronti dei soggetti

privati, essi devono osservare le leggi, i provvedimenti e le sentenze anche se non

sono d’accordo con essi, questo è la potestà pubblica o potere d’imperio con il quale i

soggetti pubblici devono attenersi però alla legge. I soggetti privati possono

provvedere liberamente a disciplinare i propri rapporti sempre nei limiti della legge

(autonomia privata).

UFFICI ED ORGANI: lo stato è organizzato in modo da soddisfare gli interessi

pubblici, è diviso in organi (ufficio qualificato a svolgere specifiche funzioni) e gli

organi sono divisi in uffici (servizi prestati da persone), l’ente, persona giuridica può

avere molti uffici, ma solo alcuni sono organi con capacità di compiere atti giuridici.

Organi rappresentativi: titolari eletti direttamente dal corpo elettorale (Parlamento)

Organi burocratici: persone che professionalmente prestano la loro attività

esclusivamente a favore dello stato.

Organi attivi (deliberano, cioè decidono)

Organi consultivi (danno pareri ai primi su come esercitano il potere decisionale,

parere facoltativo: si può richiedere, obbligatorio: si devono richiedere, vincolante:

devono essere seguiti)

Organi di controllo (verificano la legittimità o il merito degli atti compiuti dagli altri

organi) ORGANI COSTITUZIONALI: elementi necessari dello

stato, indefettibili, cioè non possono essere soppressi senza cambiare la forma dello

stato, la loro struttura è dettata dalla costituzione, hanno pari condizione giuridica

quindi di autorità.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA SERVIZI E FUNZIONI:

funzione pubblica (poteri di autorità, producono conseguenze giuridiche, tutela

dell’ordine pubblico) servizio pubblico (servizio reso alla comunità senza uso

dell’autorità, aziende sanitarie per cura dei malati). Servizio pubblico prestazione di

attività di responsabilità del soggetto pubblico. Per essere pubblico le attività devono

essere attribuite dalla legge, deve essere resa uguale in tutto lo stato con un

programma di erogazione delle prestazioni. L’erogazione può essere in carico

dell’amministrazione pubblica o affidata a soggetti esterni.

CAPITOLO II

UNIONE EUROPEA

ORIGINI E SVILUPPI:

1951 istituzione della CECA Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 1957 CEE

Comunità Economica Europea ed Euratom Comunità Europea per l’energia Atomica.

1965 a Bruxelles le 3 comunità vengono fuse. 1992 a Maastricht viene istituita

l’Unione Europea nel 2009 a Lisbona la UE ha sostituito la CEE. (28 stati e 500

milioni di cittadini 23 lingue ufficiali). Nata per assicurare una pace duratura, un

mercato comune, la libertà di circolazione dei beni, delle persone, dei

capitali e dei servizi. Si è affermata anche la questione dei diritti dei cittadini

europei ( art. 6 l’unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla

convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati

membri in quanto diritti generali del diritto comunitario). Vuole consolidare i 3

diritti dei cittadini degli stati membri e promuovere una profonda

integrazione (Carta dei diritti della UE 2000) articolata in 6 capi: dignità umana,

libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia.

COMPETENZE E RAPPORTI CON GLI STATI MEMBRI:

Gli stati membri hanno trasferito all’Unione Europea poteri rilevanti, attribuendo loro

sia la competenza a produrre norme giuridiche sia quella di adottare decisioni

prima riservate agli stati, a) secondo il principio di

attribuzione. Non sono competenze generali ma specifiche per il raggiungimento

degli obiettivi fissati da tutta la UE (libera circolazione delle merci, dei lavoratori,

dei servizi, dei capitali, disciplina nella concorrenza, formazione, ricerca, ambiente

ecc…). b) secondo il principio di

auto integrazione la UE può esercitare i poteri necessari a realizzare gli scopi del

trattato,

c) secondo il principio dei poteri impliciti essa può adottare tutte le misure

necessarie al raggiungimento del fine prefissato.

d) secondo il principio di proporzionalità non deve eccedere nei mezzi da usare ma

devono essere proporzionati al fine,

e) secondo il principio di sussidiarietà, la UE interviene soltanto se lo stato non

riesce a realizzare uno scopo comunitario, da solo.

f) secondo il principio di leale cooperazione, gli stati aiutano la UE nello

svolgimento dei suoi compiti, evitando comportamenti che possano compromettere gli

scopi comunitari.

L’ORGANIZZAZIONE:

Consiglio Europeo: organo di impulso politico, privo di poteri normativi (non può fare

leggi) composto da capi di stato e di governo di ciascuno stato membro e dal

Presidente della Commissione che rappresenta la UE all’esterno, eletto a maggioranza

qualificata, dura in carica 2 anni e ½ e non può ricoprire cariche nazionali.

Consiglio: esercita la funzione legislativa, con il Parlamento europeo e la funzione di

bilancio e coordina le politiche generali di tutti gli stati. (un rappresentante di ogni

stato, presieduto per 6 mesi da uno di loro). Il consiglio è coadiuvato dal Comitato dei

Rappresentati Permanenti (rappresentati degli stati membri, preparano ed eseguono i

compiti che il consiglio gli affida).

Commissione Europea: organo di propulsione dell’ordinamento comunitario.

(Controllo, normative, amministrazione, regolamentazione, finanziamenti comunitari).

28 membri ? in carica 5 anni scelti in base alle loro competenze, il vicepresidente è

l’alto rappresentate per gli affari esterni che rappresenta la UE nella politica estera.

Il Parlamento Europeo: è composto dai rappresentanti dei cittadini della UE (750, il

più piccolo ha 6 rappr. Il più grande 96), per 5 anni a suffragio universale e diretto,

organo rappresentativo, dotato di legittimazione democratica. Attraverso la procedura

legislativa ordinaria partecipa al processo delle leggi, la Commissione propone e

richiede il consenso del Parlamento e del Consiglio. Il P.E. risponde alle petizioni dei

cittadini comunitari, ha poteri di controllo sulla Commissione Europea.

La Corte di Giustizia: è l’organo giurisdizionale che fa rispettare le leggi comunitarie

e controlla la legittimità degli atti normativi europei ed è composta da tanti giudici

quanti sono gli stati membri. Corte dei Conti: organo di

controllo contabile, esamina le entrate e le spese della UE e dei suoi organi. Comitato

economico e sociale: organo consultivo che esprime i suoi pareri sulle categorie

economiche e sociali.

Comitato delle Regioni: organo consultivo composto da rappresentati delle regioni,

delle quali esprime le istanze comunitarie.

IL MERCATO TRA STATO E UE:

il moderno stato sociale è uno stato misto (imprese miste pubblico-privato)l’UE si

è posta l’obiettivo di instaurare un mercato comune interno, per lo sviluppo e la 4

crescita economica della stessa UE, eliminando gli ostacoli alla libera

circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, adottando

una stretta collaborazione tra gli stati membri, secondo il Trattato dell’UE. Si sono<

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Katheryna99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Fares Guerino Massimo Oscar.