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CLASSIFICAZIONE DIRITTI
La famiglia:
I diritti relativi all’ambito familiare inteso come primo spazio di realizzazione della persona
si trovano negli art. da 29 a 31
- i diritti relativi al matrimonio e alla vita coniugale, e quindi alla libertà di contrarre
matrimonio cui si connette il 74 diritto all’assistenza morale e materiale tra coniugi e
all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
- i diritti relativi alla genitorialità, e in particolare il diritto alla procreazione con tutela della
maternità e il diritto/dovere al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli;
La scuola
diritto universale di accesso all’istruzione (aperto a tutti), il diritto di scegliere la scuola e il
diritto dei più capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi tramite l’utilizzo di
borse di studio
Il lavoro
- l’impegno a curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori;
- il complesso delle prestazioni destinate ad assicurare messi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, vecchiaia, etc;
- un complesso di azioni mirate ad assicurare a tutti i cittadini inabili al lavoro il diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale.
DIRITTO ALLA SALUTE E SISTEMA SANITARIO
diritto alla salute (art. 32 Cost.) che è il diritto fondamentale per l’affermazione del
benessere individuale espressamente qualificato come “fondamentale”
diritto all’integrità fisica e psichica della persona:
fondamento per l’affermazione dei meccanismi risarcitori, in quanto qualsiasi offesa (dolosa
o colposa) alla salute altrui è da considerarsi “danno ingiusto” e costituisce quindi il
presupposto per la richiesta di un risarcimento.
- diritto a non sapere: lo abbiamo quando il paziente si rifiuta di ricevere, in tutto o in parte,
le informazioni necessarie al rilascio del consenso e indicare al proprio posto un familiare o
una persona di fiducia
-trattamenti sanitari obbligatori (TSO) che fanno riferimento a tutte quelle procedure
sanitarie, previste dalla legge, che possono essere praticate su un individuo a prescindere
dalla sua volontà.
- trattamenti coattivi, cioè quella specie di azioni, legittimate dalla legge, che implicano
interventi sanitari a cui la persona è sottoposta con la forza e in quanto lesivi della libertà e
della dignità individuale richiedono l’adozione di un provvedimento della magistratura
competente.
Queste disposizioni sono state superata dalla disciplina dei TSO, introdotti in prima battuta
dalla legge Basaglia, che prevedono una valutazione della gravità clinica della persona e
dell’urgenza di un intervento.
La sicurezza delle cure va perseguita sia nell’interesse dell’individuo che in quello della
collettività intera e si realizza anche tramite le attività finalizzate alla prevenzione e alla
gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato
delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Tale attività rappresenta un interesse
primario del SSN, perché capace di consentire una maggiore appropriatezza delle risorse
disponibili e miglior garanzia per la tutela del paziente
L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA SANITARIO IN ITALIA
Le iniziative circa l’evoluzione del sistema sanitario in Italia si registrano fin dal Regno
d’Italia, che adotta quella che può essere considerata la prima disciplina in merito alla
salute. La fine della guerra vede infatti la creazione dell’Alto commissariato per l’igiene e la
sanità pubblica posto sotto la vigilanza delle organizzazioni più rilevanti, come la Croce
Rossa.
Il cambiamento più importante l’abbiamo con l’istituzione del Ministero della Sanità, a cui
vengono affiancati due istituti: il Consiglio Superiore della Sanità (funzioni consultive) e
l’Istituto Superiore di Sanità (svolge attività di natura tecnico-scientifica).
Vengono istituite le Unità Sanitarie Locali (USL) come strutture operative comunali prive di
personalità giuridica e cambia anche il sistema di finanziamento del SSN, in quanto si dà vita
al Fondo sanitario nazionale che viene a sua volta suddiviso in fondi regionali dal CIPE. Il
sistema si rivelò debole però e il legislatore tentò di reagire all’evidente stato di deficit
introducendo un’aliquota di contribuzione a carico dei cittadini (ticket)
Di altrettanto rilievo è il cambiamento nella configurazione degli organi di gestione delle
aziende che prevede: - un direttore generale dell’ASL, nominato dalla Regione, con compiti
gestionali a cui vengono affiancati un direttore sanitario e uno amministrativo; - il collegio
dei revisori a cui è affidata la funzione di vigilanza e i suoi tre membri sono designati dalla
Regione, dal ministro del tesoro e dal sindaco.
La riforma del 2001
specifica quali siano le materie di competenza esclusiva dello Stato e quali quelle in cui si ha
la concorrenza di norme statali e regionali, lasciando tutto il resto alla competenza
regionale. Da un primo sguardo non sembra cambiare granché il sistema sanitario che
doveva essere esercitato nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge e comunque
non in contrasto con l’interesse nazionale o di altre regioni. Ora il testo costituzionale fa
riferimento alla tutela della salute. È da sottolineare che la riforma del 2001 introducendo
un sistema di riparto della potestà legislativa che individua nelle regioni il soggetto
legislatore generale, così mentre prima si operava per ritagliare lo spazio di intervento delle
regioni, ora al contrario si deve procede ad un loro contenimento. Allo Stato spetta una
potestà regolamentare solo nelle materie di sua competenza esclusiva, quindi che: - da una
parte i regolamenti statali in ambiti che passano alla competenza regionale diventano
recessivi a fronte dell’approvazione di norme regionali di primo o secondo livello; - dall’altra
resta determinata la potestà regolamentare dei Comuni, Province e Città metropolitane in
ordine alla disciplina dell’organizzazione delle funzioni a loro attribuite. Lo Stato si profila
come garante dei tratti di universalità, uguaglianza e globalità del sistema che si traduce in
un complesso di competenze mirate ad assicurare uniformità ed equità alle prestazioni. Si
pone innanzitutto la potestà di definire i livelli essenziali di assistenza (LEA), introdotti nel
2001, che consente di intervenire sui profili relativi all’organizzazione e al funzionamento dei
servizi. Ma il quadro cambia radicalmente con i nuovi LEA (2017) che assume carattere
pienamente costitutivo affermandosi come fonte primaria per la definizione delle attività,
dei servizi e delle prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a
disposizione dal SSN. Abbiamo tre livelli:
a) prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione
rivolte alle collettività ed ai singoli, inclusi la promozione di stili di vita sani;
b) assistenza distrettuale, ovvero tutte le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul
territorio;
c) assistenza ospedaliera, che va dal pronto soccorso al ricovero ordinario, riabilitazione,
attività di trapianto e centri antiveleni (CAV).
La legge 317/2001 diede vita all’attuale Ministero della Salute (prima si chiamava “sanità”) e
sono attribuite ad esso tutte le funzioni spettanti allo Stato in materia della tutela della
salute umana. Più nello specifico, il Ministero svolge le funzioni statali nelle seguenti aree
funzionali: a) ordinamento sanitario:
- coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie
umane, comprese quelle infettive e diffusive;
- prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali;
- programmazione tecnico-sanitaria, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche
regionali;
- rapporti con le organizzazioni internazionali e l’Unione europea;
- ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanità veterinaria consistente in:
- tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale;
- controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all’impiego sanitario;
- adozione di norme e linee guida per tecniche di natura igienico-sanitaria, e anche sui
prodotti alimentari;
- organizzazione dei servizi sanitari, concorsi e stato giuridico del personale
c) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie con riferimento alle prestazioni erogate.
Al vertice di tale ente c’è il ministro a cui spetta la funzione di indirizzo politico e la direzione
dell’attività amministrativa.
Il Ministero è strutturato secondo il modello dipartimentale, e cioè in plessi organizzativi con
compiti strumentali, compresi quelli di indirizzo e coordinamento. Si suddivide in tre
dipartimenti:
a) il Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, chiamato a provvedere alle
attività di coordinamento e vigilanza, la sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ambiente e delle
condizioni di vita. Si articola in quattro direzioni generali:
la direzione generale della prevenzione, la direzione generale della ricerca sanitaria e la
vigilanza sugli enti, la direzione generale dei rapporti europei e internazionali, la direzione
generale della comunicazione e relazioni istituzionali.
b) il Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del SSN, a cui sono assegnate
le attività di diretto intervento di competenza statale suddivisa in quattro direzioni generali.
c) la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, suddivisa in tre
direzioni generali. Al fianco dei Dipartimenti opera un Ufficio generale delle risorse e del
bilancio, organo dirigenziale con funzioni di razionalizzazione e innovazione dei modelli
gestionali del Ministero. Oltre all’organizzazione centrale del Ministero, abbiamo anche altre
strutture periferiche che offrono vari servizi agli utenti:
- i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), sono autorizzati dalla Commissione europea ad
effettuare controlli veterinari su animali vivi e su prodotti di origine animale proveniente da
altri paesi;
- gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera che hanno il compito di costituire un filtro
contro il rischio di importazione di malattie e quindi una vigilanza igienico-sanitaria su mezzi,
merci e persone in arrivo sul territorio italiano
Il Ministero si avvale poi di alcune strutture di grande rilievo:
A) il Consiglio Superiore di Sanità (CSS), che è un organo consultivo tecnico-scientifico, i
quali organi sono:
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