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DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE
LA LIBERTA’ PERSONALE = La libertà personale è dichiarata dalla costituzione inviolabile, vulnerata da un
potere di coercizione fisica posto in essere dalla polizia o dal privato; inoltre si fonda sul criterio di
DEGRADAZIONE GIURIDICA, cioè possono ritenersi lesive della libertà personale misure che incidono
negativamente sulla personalità morale e sulla dignità della persona umana. La libertà personale non
include la libertà morale, ossia la libertà dell’individuo di determinare autonomamente i propri
comportamenti. Restrizioni della libertà personale vengono applicati nei soli casi previsti dalla legge.
Riserva di legge ASSOLUTA -> la materia è del tutto sottratta alle fonti normative secondarie, salvo i
regolamenti di stretta esecuzione. La costituzione devolve al legislatore la competenza a configurare
qualsiasi comportamento come reato e determina anche i limiti sostanziali della penalizzazione :
PRINCIPIO di TASSATIVITA’ o DETERMINATEZZA = del precetto penale. La condotta vietata va determinata
in modo chiaro, affinché tutti abbiano la piena consapevolezza dell’illecito da non commettere.
PRINCIPIO della PERSONALITA’ della RESPONSABILITA’ PENALE = la legge non può ascrivere al soggetto il
fatto l’altri, non imputabile al soggetto.
PRINCIPIO di COLPEVOLEZZA = sono punibili sono le condotte materiali collegate ad un atteggiamento
soggettivo di consapevolezza : dolo (l’evento è voluto) o colpa (evento dovuto all’imprudenza).
PRINCIPIO di OFFENSIVITA’ e LESIVITA’ del REATO
Un’altra garanzia è la RISERVA di GIURISDIZIONE = nessuna restrizione è consentita se non per atto
motivato dall’autorità giudiziaria. È ammessa una competenza dell’autorità di pubblica sicurezza. Casi di :
arresto in flagranza di reato; fermo di indiziati di reato.
MOTIVAZIONE del provvedimento restrittivo = tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati,
inoltre la persona colpita da misura privativa della libertà può sempre ricorrere in cassazione per
“violazione di legge”.
RESTRIZIONI alla libertà personale giustificate da esigenza di prevenzione, sono diverse dalle MISURE di
PREVENZIONE, previste dalle leggi di polizia, tese ad impedire la commissione di reati da parte di soggetti
ritenuti socialmente pericolosi, ma diversamente da quelle prescindono da un precedente reato. Le misure
di prevenzione consistono in limitazioni alla libertà del colpito. CUSTODIA CAUTELARE = oltre alla reclusione
susseguente la condanna, la carcerazione è prevista anche prima che la responsabilità penale sia
definitivamente comprovata.
LA LIBERTA’ di CIRCOLAZIONE = art. 16.1 tutela la libertà, per ogni cittadino, di muoversi sul territorio
italiano, e di fissare, in qualunque parte di esso, la propria dimora o residenza, questa libertà ai soli cittadini
non implica che debba essere negata a stranieri e apolidi legittimati, restrizioni rispetto ai cittadini.
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Istituzioni di diritto pubblico Vavassori Denise
CITTADINI COMUNITARI = godono del diritto di stabilimento, cioè la facoltà di scegliere liberamente dove
svolgere sul territorio comunitario la propria attività lavorativa. L’articolo 16.1 prevede garanzia della
RISERVA di LEGGE RINFORZATA, ex cordoni sanitari, istituti per prevenire pericoli per la salute pubblica.
- provvedimento di coprifuoco per un’intera collettività -> incide sulla libertà di circolazione adottato
dall’autorità amministrativa;
- provvedimento adottato nei confronti del sorvegliato speciale -> incide sulla libertà personale adottato
dall’autorità giudiziaria.
LIBERTA’ di ESPATRIO = libertà di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi della
legge. Il rilascio del passaporto è un diritto soggettivo.
LIBERTA’ di DOMICILIO = art. 14, tutela la libertà di domicilio quale prolungamento della libertà personale,
le perquisizioni personali sono disposte con decreto motivato dall’autorità giudiziaria, quando vi è un
fondato motivo. Solo nei casi di flagranza di reato o di ricerca di armi o di evasi, cioè casi previsti da leggi
speciali, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere alla persecuzione domiciliare, ma è sempre
richiesta la successiva convalida dell’autorità giudiziaria. Il domicilio è definito nell’articolo 614 come
privata dimora ed è quindi tutelato dalla costituzione qualunque luogo in cui la persona abbia diritto di
rinchiudersi per coltivare i propri interessi, affetti o anche la propria attività professionale.
Diritti a esprimersi, a ricercare, a insegnare
LIBERTA’ di MANIFESTAZIONE del PENSIERO e il DIRITTO d’INFORMAZIONE = Art.21 = riconosce a tutti il
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
discussione. Ciò ha coinciso con l’affermarsi dello stato liberale, per divenire uno dei caratteri più
significativi dei moderni ordinamenti liberaldemocratici. La libera discussione ed il confronto sono
suscettibili a migliorare la vita della comunità. Chiunque può far conoscere ad uno o più destinatari
indeterminati le proprie o altrui idee, opinioni, sentimenti, nel solo rispetto degli altri valori costituzionali,
attraverso i più vari mezzi e comportamenti : parola scritta, orale, musica, corteo, pittura. Tale libertà
comprende anche il DIRITTO al SILENZIO, cioè a non esprimere il proprio pensiero. La libertà di pensiero ha
due limiti :
LIMITE ESPLICITO = buon costume -> il comune senso del pudore e della pubblica decenza secondo il
sentimento medio della comunità. Libertà dell’arte : la costituzione dedica all’arte l’articolo 33, secondo cui
l’opera d’arte non è mai oscena; stampati : non è ammessa alcuna forma di controllo preventivo, solo la
possibilità di un eventuale sequestro successivo alla pubblicazione; spettacoli : controlli preventivi al fine di
prevedere la censura.
LIMITE IMPLICITO = derivanti dall’esigenza di tutelare altre libertà costituzionali o altri beni di rilevanza
costituzionale.
La manifestazione del pensiero esercitata, per esempio attraverso la libertà di cronaca, deve misurarsi ed
essere bilanciata con i diritti della personalità, con diritti di natura civilista come il diritto d’autore o delle
opere dell’ingegno, con il divieto di pubblica apologia di reato idonea a provocare la violazione delle leggi
penali, con il divieto di vilipendio della repubblica. La libertà di pensiero include la libertà di informazione ->
la dichiarazione dei diritti universali dell’uomo riconosce : DIRITTO all’INFORMARE, DIRITTO ad
INFORMARSI, DIRITTO ad ESSERE INFORMATI. La vita istituzionale – politica di un ordinamento è
improntata ad un regime di PUBBLICITA’ e l’unico mezzo di circolazione delle informazioni è la stampa. La
stampa è soggetta ad una disciplina :
- la pubblicazione a mezzo stampa non è soggetta a controlli preventivi da parte di qualsiasi autorità
pubblica;
- sequestro di una pubblicazione se ricorre una fattispecie di delitto prevista dalla legge sulla stampa
(riserva di legge rinforzata) e solo in forza di un atto motivato dall’autorità giudiziaria (riserva di
giurisdizione);
- la pubblicazione deve rispettare i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero di cui si è detto.
Gli altri moderni mezzi di comunicazione di massa, in particolare il sistema radiotelevisivo, sono privi di
esplicita disciplina costituzionale, infatti tutta la materia della comunicazione politica e delle trasmissioni
elettorali su ogni tipo di rete è stata disciplinata da una legge “a hoc”, la legge sulla “par condicio”.
LIBERTA’ di RELIGIONE E LIBERTA’ di COSCIENZA = La libertà di religione è uno dei fondamenti delle società
democratiche, bene prezioso anche per gli atei, gli agnostici e gli indifferenti. Art. 19 garantisce la libertà
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religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica religiosa. Nell’ordinamento pubblico si assicura a
chiunque la libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, sia individualmente che
collettivamente, di farne propaganda e di praticarne il culto in privato o in pubblico nel rispetto del buon
costume.
LIBERTA’ della RICERCA SCIENTIFICA = Art 33 : la repubblica ha il compito di promuovere lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnica. Legge 40/2004 : divieto di qualsiasi sperimentazione sugli embrioni umani e
divieto di interventi di clonazione.
LA LIBERTA’nella SCUOLA e della SCUOLA = DIRITTO all’ISTRUZIONE E DIRITTO allo STUDIO = Art. 33 cost. :
la libertà dell’arte e della scienza ne garantisce anche il libero insegnamento. LIBERTA’ di INSEGNAMENTO
= attività finalizzata all’educazione e alla diffusione della cultura, attiene sia ai mezzi sia ai contenuti
dell’insegnamento stesso. La costituzione affida allo stato il compito non solo di stabilire norme generali
sull’istruzione, ma anche di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi, prevedendo inoltre un esame di
stato per l’ammissione a vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi (art. 33.5). Il diritto a
istituire scuole e istituti di educazione è parimenti riconosciuto a enti e privati. La libertà nella scuola è
riconosciuta libertà della scuola : possono coesistere scuole private e scuole pubbliche, l’alunno è libero di
scegliere tra scuola pubblica e scuola privata. Art. 33.3 il diritto di istituire scuole private deve essere
esercitato senza oneri per lo stato, la legislazione più recente prevede contribuiti diretti alle famiglie per far
fronte alle spese scolastiche presso scuole pubbliche e private. Art. 34 : la scuola deve essere aperta a tutti
e obbligatoria per almeno 8 anni. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE = diritto a ricevere un’adeguata istruzione ed
educazione per la formazione della personalità e l’assolvimento dei compiti sociali della persona, ed è
strettamente legato al modo in cui il sistema scolastico è organizzato in concreto. DIRITTO ALLO STUDIO =
garantito dalla costituzione e dice che i capaci e i meritevoli hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi, devono essere garantiti i mezzi finanziari necessari per rendere effettivo il diritto allo studio per
coloro che non sarebbero in grado di proseguire gli studi. Art. 33.6 : le università hanno diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal