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DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE

LA LIBERTA’ PERSONALE = La libertà personale è dichiarata dalla costituzione inviolabile, vulnerata da un

potere di coercizione fisica posto in essere dalla polizia o dal privato; inoltre si fonda sul criterio di

DEGRADAZIONE GIURIDICA, cioè possono ritenersi lesive della libertà personale misure che incidono

negativamente sulla personalità morale e sulla dignità della persona umana. La libertà personale non

include la libertà morale, ossia la libertà dell’individuo di determinare autonomamente i propri

comportamenti. Restrizioni della libertà personale vengono applicati nei soli casi previsti dalla legge.

Riserva di legge ASSOLUTA -> la materia è del tutto sottratta alle fonti normative secondarie, salvo i

regolamenti di stretta esecuzione. La costituzione devolve al legislatore la competenza a configurare

qualsiasi comportamento come reato e determina anche i limiti sostanziali della penalizzazione :

PRINCIPIO di TASSATIVITA’ o DETERMINATEZZA = del precetto penale. La condotta vietata va determinata

in modo chiaro, affinché tutti abbiano la piena consapevolezza dell’illecito da non commettere.

PRINCIPIO della PERSONALITA’ della RESPONSABILITA’ PENALE = la legge non può ascrivere al soggetto il

fatto l’altri, non imputabile al soggetto.

PRINCIPIO di COLPEVOLEZZA = sono punibili sono le condotte materiali collegate ad un atteggiamento

soggettivo di consapevolezza : dolo (l’evento è voluto) o colpa (evento dovuto all’imprudenza).

PRINCIPIO di OFFENSIVITA’ e LESIVITA’ del REATO

Un’altra garanzia è la RISERVA di GIURISDIZIONE = nessuna restrizione è consentita se non per atto

motivato dall’autorità giudiziaria. È ammessa una competenza dell’autorità di pubblica sicurezza. Casi di :

arresto in flagranza di reato; fermo di indiziati di reato.

MOTIVAZIONE del provvedimento restrittivo = tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati,

inoltre la persona colpita da misura privativa della libertà può sempre ricorrere in cassazione per

“violazione di legge”.

RESTRIZIONI alla libertà personale giustificate da esigenza di prevenzione, sono diverse dalle MISURE di

PREVENZIONE, previste dalle leggi di polizia, tese ad impedire la commissione di reati da parte di soggetti

ritenuti socialmente pericolosi, ma diversamente da quelle prescindono da un precedente reato. Le misure

di prevenzione consistono in limitazioni alla libertà del colpito. CUSTODIA CAUTELARE = oltre alla reclusione

susseguente la condanna, la carcerazione è prevista anche prima che la responsabilità penale sia

definitivamente comprovata.

LA LIBERTA’ di CIRCOLAZIONE = art. 16.1 tutela la libertà, per ogni cittadino, di muoversi sul territorio

italiano, e di fissare, in qualunque parte di esso, la propria dimora o residenza, questa libertà ai soli cittadini

non implica che debba essere negata a stranieri e apolidi legittimati, restrizioni rispetto ai cittadini.

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CITTADINI COMUNITARI = godono del diritto di stabilimento, cioè la facoltà di scegliere liberamente dove

svolgere sul territorio comunitario la propria attività lavorativa. L’articolo 16.1 prevede garanzia della

RISERVA di LEGGE RINFORZATA, ex cordoni sanitari, istituti per prevenire pericoli per la salute pubblica.

- provvedimento di coprifuoco per un’intera collettività -> incide sulla libertà di circolazione adottato

dall’autorità amministrativa;

- provvedimento adottato nei confronti del sorvegliato speciale -> incide sulla libertà personale adottato

dall’autorità giudiziaria.

LIBERTA’ di ESPATRIO = libertà di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi della

legge. Il rilascio del passaporto è un diritto soggettivo.

LIBERTA’ di DOMICILIO = art. 14, tutela la libertà di domicilio quale prolungamento della libertà personale,

le perquisizioni personali sono disposte con decreto motivato dall’autorità giudiziaria, quando vi è un

fondato motivo. Solo nei casi di flagranza di reato o di ricerca di armi o di evasi, cioè casi previsti da leggi

speciali, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere alla persecuzione domiciliare, ma è sempre

richiesta la successiva convalida dell’autorità giudiziaria. Il domicilio è definito nell’articolo 614 come

privata dimora ed è quindi tutelato dalla costituzione qualunque luogo in cui la persona abbia diritto di

rinchiudersi per coltivare i propri interessi, affetti o anche la propria attività professionale.

Diritti a esprimersi, a ricercare, a insegnare

LIBERTA’ di MANIFESTAZIONE del PENSIERO e il DIRITTO d’INFORMAZIONE = Art.21 = riconosce a tutti il

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di

discussione. Ciò ha coinciso con l’affermarsi dello stato liberale, per divenire uno dei caratteri più

significativi dei moderni ordinamenti liberaldemocratici. La libera discussione ed il confronto sono

suscettibili a migliorare la vita della comunità. Chiunque può far conoscere ad uno o più destinatari

indeterminati le proprie o altrui idee, opinioni, sentimenti, nel solo rispetto degli altri valori costituzionali,

attraverso i più vari mezzi e comportamenti : parola scritta, orale, musica, corteo, pittura. Tale libertà

comprende anche il DIRITTO al SILENZIO, cioè a non esprimere il proprio pensiero. La libertà di pensiero ha

due limiti :

LIMITE ESPLICITO = buon costume -> il comune senso del pudore e della pubblica decenza secondo il

sentimento medio della comunità. Libertà dell’arte : la costituzione dedica all’arte l’articolo 33, secondo cui

l’opera d’arte non è mai oscena; stampati : non è ammessa alcuna forma di controllo preventivo, solo la

possibilità di un eventuale sequestro successivo alla pubblicazione; spettacoli : controlli preventivi al fine di

prevedere la censura.

LIMITE IMPLICITO = derivanti dall’esigenza di tutelare altre libertà costituzionali o altri beni di rilevanza

costituzionale.

La manifestazione del pensiero esercitata, per esempio attraverso la libertà di cronaca, deve misurarsi ed

essere bilanciata con i diritti della personalità, con diritti di natura civilista come il diritto d’autore o delle

opere dell’ingegno, con il divieto di pubblica apologia di reato idonea a provocare la violazione delle leggi

penali, con il divieto di vilipendio della repubblica. La libertà di pensiero include la libertà di informazione ->

la dichiarazione dei diritti universali dell’uomo riconosce : DIRITTO all’INFORMARE, DIRITTO ad

INFORMARSI, DIRITTO ad ESSERE INFORMATI. La vita istituzionale – politica di un ordinamento è

improntata ad un regime di PUBBLICITA’ e l’unico mezzo di circolazione delle informazioni è la stampa. La

stampa è soggetta ad una disciplina :

- la pubblicazione a mezzo stampa non è soggetta a controlli preventivi da parte di qualsiasi autorità

pubblica;

- sequestro di una pubblicazione se ricorre una fattispecie di delitto prevista dalla legge sulla stampa

(riserva di legge rinforzata) e solo in forza di un atto motivato dall’autorità giudiziaria (riserva di

giurisdizione);

- la pubblicazione deve rispettare i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero di cui si è detto.

Gli altri moderni mezzi di comunicazione di massa, in particolare il sistema radiotelevisivo, sono privi di

esplicita disciplina costituzionale, infatti tutta la materia della comunicazione politica e delle trasmissioni

elettorali su ogni tipo di rete è stata disciplinata da una legge “a hoc”, la legge sulla “par condicio”.

LIBERTA’ di RELIGIONE E LIBERTA’ di COSCIENZA = La libertà di religione è uno dei fondamenti delle società

democratiche, bene prezioso anche per gli atei, gli agnostici e gli indifferenti. Art. 19 garantisce la libertà

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religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica religiosa. Nell’ordinamento pubblico si assicura a

chiunque la libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, sia individualmente che

collettivamente, di farne propaganda e di praticarne il culto in privato o in pubblico nel rispetto del buon

costume.

LIBERTA’ della RICERCA SCIENTIFICA = Art 33 : la repubblica ha il compito di promuovere lo sviluppo della

ricerca scientifica e tecnica. Legge 40/2004 : divieto di qualsiasi sperimentazione sugli embrioni umani e

divieto di interventi di clonazione.

LA LIBERTA’nella SCUOLA e della SCUOLA = DIRITTO all’ISTRUZIONE E DIRITTO allo STUDIO = Art. 33 cost. :

la libertà dell’arte e della scienza ne garantisce anche il libero insegnamento. LIBERTA’ di INSEGNAMENTO

= attività finalizzata all’educazione e alla diffusione della cultura, attiene sia ai mezzi sia ai contenuti

dell’insegnamento stesso. La costituzione affida allo stato il compito non solo di stabilire norme generali

sull’istruzione, ma anche di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi, prevedendo inoltre un esame di

stato per l’ammissione a vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi (art. 33.5). Il diritto a

istituire scuole e istituti di educazione è parimenti riconosciuto a enti e privati. La libertà nella scuola è

riconosciuta libertà della scuola : possono coesistere scuole private e scuole pubbliche, l’alunno è libero di

scegliere tra scuola pubblica e scuola privata. Art. 33.3 il diritto di istituire scuole private deve essere

esercitato senza oneri per lo stato, la legislazione più recente prevede contribuiti diretti alle famiglie per far

fronte alle spese scolastiche presso scuole pubbliche e private. Art. 34 : la scuola deve essere aperta a tutti

e obbligatoria per almeno 8 anni. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE = diritto a ricevere un’adeguata istruzione ed

educazione per la formazione della personalità e l’assolvimento dei compiti sociali della persona, ed è

strettamente legato al modo in cui il sistema scolastico è organizzato in concreto. DIRITTO ALLO STUDIO =

garantito dalla costituzione e dice che i capaci e i meritevoli hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti

degli studi, devono essere garantiti i mezzi finanziari necessari per rendere effettivo il diritto allo studio per

coloro che non sarebbero in grado di proseguire gli studi. Art. 33.6 : le università hanno diritto di darsi

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal

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Publisher
A.A. 2018-2019
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Denise589 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Di Lascio Andrea.