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RIVIVISCENZA DELLE NORME ABROGATE CON LEGGE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE: Con

una sentenza di accoglimento, una norma prima in vigore viene ELIMINATA dall’ordinamento perché

non potrà più essere applicata.

In realtà c’è molta confusione su questo aspetto: se una norma abrogante di un’altra norma viene

dichiarata incostituzionale, dato che l’e etto abrogativo è de nitivo, i giudici non possono più

applicare la norma che era stata abrogata per cui devono applicare altre regole, per analogia o per

estensione o ricorrendo ai principi fondamentali dell’ordinamento, o si crea una VUOTO

LEGISLATIVO che deve essere colmato dal legislatore.

CORTE COSTITUZIONALE E DIRITTO EUROPEO: Il controllo di costituzionalità delle leggi è stato

pensato dalla nostra Costituzione come un controllo ACCENTRATO, vale a dire solo nelle mani della

Corte Costituzionale.

Tuttavia, la situazione è cambiata in seguito all’adesione dell’Italia all’UE: se una legge ITALIANA

contrasta con un REGOLAMENTO COMUNITARIO, dato che il regolamento comunitario si basa sui

trattati istitutivi dell’unione Europea che, in forza degli articoli 10 e 11 che fanno da norma interposta

assumono livello costituzionale, allora ne deriva che la legge italiana sta contrastando per norma

interposta la Costituzione e quindi, dato che il controllo di costituzionalità è ACCENTRATO, spetta

alla Corte Costituzionale.

Tuttavia, gli stessi trattati istitutivi delle comunità europee e, dopo un lungo dibattito, dopo la

sentenza 170/1984, si è deciso che nel caso di contrasto fra una legge italiana e un regolamento

comunitario è il GIUDICE ORDINARIO che deve DECIDERE, applicando il regolamento comunitario

e disapplicando la legge italiana, con un meccanismo di CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ

DECENTRATO.

Tuttavia, con la sentenza 103/2008 (e la successiva 104) la Corte Costituzionale si è in parte ripresa

le sue competenze, perché se, invece, la questione di legittimità costituzionale è sollevata in via

principale dallo Stato nei confronti di una legge regionale che si ritiene non conforme a Costituzione

perché viola un regolamento comunitario (per art. 11 norma interposta) oppure da parte delle

Regioni che sollevano la questione di costituzionalità presso la Corte Costituzionale nei confronti di

atti dello Stato o di altre Regioni che ritengono stiano violando la Costituzione per art. 11 norma

interposta visto che violano regolamenti comunitari, allora la questione di legittimità costituzionale

verrà decisa dalla Corte Costituzionale che potrà rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia.

Se, invece, il giudice si rende conto che il regolamento comunitario che dovrebbe applicare è

CONTRARIO AL TRATTATO DELL’UE su cui si basa, allora secondo l’art. 267 del TFUE deve

rivolgersi alla CORTE DI GIUSTIZIA.

GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

DEFINIZIONE: si ha con itto di attribuzione, o di competenza, quando DUE SOGGETTI rivendicano

ciascuno per sé la COMPETENZA per deliberare un certo atto (con itto POSITIVO) oppure

ATTRIBUISCONO all’altro la competenza di un certo atto (con itto NEGATIVO).

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Può succedere che un soggetto ritenga che sia avvenuta una menomazione della propria

competenza a causa del cattivo esercizio di un altro soggetto della sua competenza, pur

riconoscendola.

Oppure, il con itto può anche essere POTENZIALE o VIRTUALE quando si controverte ancora in via

di principio ma non c’è nulla di già esercitato, ma c’è una decisione che deve essere adottata,

mentre si dice ATTUALE quando ormai c’è stato l’esercizio della competenza (anche se, ovviamente,

l’ordinamento non ammette con itti puramente virtuali, perché tende a ridurre la con ittualità)

La Corte Costituzionale non giudica su tutti i CONFLITTI, ma su quelli che presentino almeno questi

2 requisiti insieme:

- i con itti sono relativi a COMPETENZE STABILITE O RICONDUCIBILI ALLA COSTITUZIONE (non

leggi ordinarie)

- I con itti insorti fra SOGGETTI indicati in Costituzione: fra POTERI DELLO STATO, fra STATO E

REGIONI, fra REGIONE E REGIONE.

IL CONFLITTO TRA I POTERI DELLO STATO: per capire quali siano i poteri dello Stato dobbiamo

riferirci all’antichissima tripartizione di Montesquieu: legislativo, esecutivo e giudiziario.

Più nel concreto, i soggetti per il potere legislativo sono in sostanza solo 2, Camera e Senato, i cui

con itti con gli altri poteri sono sollevati da questi soggetti e giudicati dalla Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda i soggetti del potere esecutivo e del potere giudiziario le cose si fanno più

complesse, visto che sono esercitati da molti organi.

Tuttavia, ci viene incontro l’art 37 della l. 87/1953 che ha disposto che è legittimato a sollevare il

con itto fra poteri dello stato l’ORGANO COMPETENTE A DICHIARARE IN VIA DEFINITIVA LA

VOLONTÀ DEL POTERE A CUI APPARTIENE.

Dunque, se ne deduce:

- per il potere esecutivo: Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri, singoli ministri, che

possono sollevare la questione nei confronti di usurpazione delle loro competenze rispetto ad altri

poteri dello Stato (non i con itti tra di loro, essendo organi costituzionali, che devono essere

decisi all’interno dell’organo stesso, e in modo particolare all’interno del Consiglio dei ministri).

- Per il potere giudiziario: non può essere applicata questa legge, perché non può esistere

GERARCHIA tra i giudici, visto che tutti i giudici ai sensi dell’art 101 sono subordinati solo alla

legge, quindi OGNI GIUDICE può sollevare il con itto di attribuzione contro qualsiasi altro potere

dello Stato (spesso accade fra Camere e il giudice. Anche per il potere giudiziario vale il principio

di prima, perché i con itti interni invece sono risolti dalla Corte di Cassazione).

Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale: anche se non è condiviso da tutti che essi

facciano parte del potere esecutivo e del potere giudiziario, tuttavia, visto che sono organi

costituzionali, in ogni caso possono rivolgersi alla Corte Costituzionale per rivendicare la loro

competenza nei confronti di un altro organo che la vuole usurpare (la Corte Costituzionale sarebbe

contemporaneamente giudice e parte).

Tuttavia, per chi crede che PdR faccia parte del potere esecutivo e Corte Costituzionale del potere

giudiziario, chiaramente ritiene anche che il PdR non possa sollevare il con itto nei confronti di un

altro soggetto del potere esecutivo, come il governo, così come la Corte Costituzionale non possa

sollevare il con itto nei confronti degli altri soggetti del potere giudiziario, quindi i giudici.

Una soluzione si è trovata con una sentenza della Corte Costituzionale degli anni 80 in cui ha

giudicato ammissibile un con itto fra Corte Costituzionale e un altro giudice.

Consiglio superiore della magistratura: come confermato da una ordinanza del 1992, la Corte

Costituzionale ha ritenuto che il CSM possa sollevare un con itto con un altro potere presso la Corte

Costituzionale, in qualità non di giudice (non è un giudice) ma di MASSIMO ORGANO

AMMINISTRATIVO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, istituito proprio per rivendicare

l’indipendenza della magistratura e quindi legittimato a sollevare il con itto se gli vengono lese le

competenze previste all’art 105 della Costituzione.

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Comitato promotore del referendum abrogativo: la Corte Costituzionale ha riconosciuto la

possibilità di sollevare un con itto di poteri tra lo Stato qualora ritenga lesa la propria competenza

anche al COMITATO PROMOTORE DI UN REFERENDUM ABROGATIVO, in modo particolare se

siano stati lesi interessi costituzionalmente garantiti al corpo elettorale, e solo in questo senso

diventa un potere dello Stato, come prescritto da una ordinanza del 1978 della Corte Costituzionale.

Singolo parlamentare: addirittura, con una ordinanza del 2019, in rarissimi casi, ha ammesso la

possibilità per il SINGOLO PARLAMENTARE di adire la Corte Costituzionale per con itto di

attribuzione, con l’eccezione che questo non sia ammissibile quando il parlamentare pretenda di

andare contro le decisioni della Camera di appartenenza basate sui regolamenti parlamentari.

L.124/2007: ha disciplinato un caso speci co di con itto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in

particolare tra GIUDICI e PRESIDENTE DEL CONSIGLIO nel caso in cui questo abbia posto il

SEGRETO su un documento o una notizia e il giudice ritiene che non sussistano gli elementi che per

legge giusti chino l’apposizione del segreto, per cui sarà la Corte Costituzionale a decidere, adita

dal giudice

SENTENZA 161/95: la Corte Costituzionale, prima del 1995, aveva sempre negato che il con itto di

attribuzione fra poteri dello Stato potesse scaturire da una legge o un atto avente forza di legge,

visto che per questi due tipi di atti esiste già la copertura della questione di legittimità costituzionale.

Con la sentenza 161/95, invece, ha ammesso che fra gli atti lesivi della competenza

costituzionalmente garantita di un soggetto possano esserci, oltre agli atti non legislativi, anche gli

atti legislativi, purché però il ricorso alla Corte Costituzionale sia l’UNICO STRUMENTO di cui il

ricorrente dispone per difendere tempestivamente la sua competenza.

CONFLITTO TRA STATO E REGIONI E TRA REGIONI: oggetto del con itto di attribuzioni fra Stato e

Regioni o tra Regioni può essere qualsiasi ATTO che invada la competenza costituzionalmente

garantita dello Stato o delle regioni.

Per lo Stato il soggetto abilitato a ricorrere alla Corte Costituzionale è il CONSIGLIO DEI MINISTRI,

per la Regione la GIUNTA REGIONALE.

SENTENZE DELLA CORTE SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE: la Corte Costituzionale, una volta

investita di un con itto di attribuzione, deve dichiarare a chi dei due contendenti spetti la

COMPETENZA CONTESTATA tramite la sentenza, che deve avere questo contenuto minimo che

può essere arricchito dall’ANNULLAMENTO dell’atto che ha dato origine al con itto se è stato

emanato da un soggetto incompetente o se risulta viziato.

GIUDIZIO SULLE ACCUSE

Il PdR non risponde penalmente degli atti commessi nell’esercizio delle sue funzioni tranne che,

come prescrive l’art 90, per i reati di alto tradimento o attentato ala Costituzione, per i quali avremo

in primis, in fase incriminante, il Parlamento in seduta comune che deve approvare la messa in stato

d’accusa A MAGGIORANZA ASSOLUTA mentre, come prescrive l’art 134, la Corte Costituzionale

dovrà giudicarlo.

GIUDICI AGGREGATI: La Corte Costituzionale quando giudica il PdR messo in stato d’accusa dal

Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta non usa la composizione ordinaria, ma viene

Dettagli
A.A. 2022-2023
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertoberardi2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Azzariti Gaetano.