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1. Il diritto
Il diritto è un insieme di regole, che sono proposizioni aventi il fine di influenzare il comportamento
degli individui e dei gruppi verso certi obiettivi piuttosto che altri. Le regole giuridiche, dunque,
attengono alle ragioni dei comportamenti umani, prima che ai comportamenti stessi.
Consideriamo il diritto come una forma di organizzazione sociale.
Santi Romano, studioso italiano, lo definisce come ordinamento giuridico. Il diritto è un insieme di
norme (normazione) che può esistere e funzionare solo se c’è un gruppo umano organizzato
(plurisoggettività), dotato di un’organizzazione incaricata di produrre le regole e di farle rispettare
Ubi societas, ibi ius
(istituzione). .
Il diritto è una forma di organizzazione sociale che deve, e non solo può, essere rispettata. Pur
essendo le regole violabili, è auspicabile che le persone non le trasgrediscano. È fondamentale
che le regole siano osservate e serve qualcosa che ne garantisca il rispetto. Emerge quindi il
concetto di statualità del diritto, ovvero la convinzione che soltanto le norme accompagnate da una
sanzione coercitiva siano “veramente giuridiche”. Soltanto lo Stato è in grado di porre tali sanzioni.
Il diritto quindi assume un altro significato: sfera garantita di pretese e di facoltà che il soggetto
può vantare nei confronti di tutti gli altri o di alcuni.
right
Questo è il diritto soggettivo ( ), che si differenzia dalla definizione precedente, che corrisponde
law
al diritto oggettivo ( ).
Secondo il positivismo giuridico, non esiste altro diritto che quello posto da chi ne ha l’autorità e i
diritti soggettivi sono soltanto quelli qualificati come tali dal diritto oggettivo. In questo caso il diritto
ius positum
si intende come posto, ovvero lo .
Secondo il giusnaturalismo, il diritto non è riconducibile alle sole leggi umane, poiché è legato alla
stessa natura/ragione dell’uomo, la quale è caratterizzata da alcuni elementi “strutturali” ovvero
“elementari” dai quali si possono desumere non direttamente regole, ma principi sulla base dei
quali valutare o ispirare le regole.
Un esempio è l’art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”; si
può riconoscere solo qualcosa che esiste già. Si parla di positivizzazione del diritto naturale.
Ciò è avvenuto attraverso le Costituzioni rigide e i trattati internazionali sui diritti umani.
Ci sono tanti diritti quante sono le società. Quindi, se una società cambia, inevitabilmente
cambiano (o cambieranno) le regole e i principi giuridici che la organizzano.
Ogni ordinamento è collocato in precise coordinate spazio-temporali.
Inoltre, lo Stato, quantomeno in senso moderno, è solo uno dei possibili ordinamenti giuridici.
Il diritto pubblico è l’insieme di norme che ha ad oggetto l’ordinamento giuridico dello Stato.
Tre sono gli elementi che connotano lo Stato: un gruppo di soggetti (plurisoggettività), un apparato
organizzativo (istituzione) e le norme giuridiche (normazione).
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In ogni ordinamento giuridico esistono:
- Norme sulla plurisoggettività, che individuano chi sono i membri
- Norme sulla plurisoggettività, che regolano i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento giuridico
- Norme sulle istituzioni, che organizzano, individuano e disciplinano i poteri degli organi
- Norme sui rapporti tra le istituzioni e la plurisoggettività
- Norme sulla normazione, che stabiliscono come si producono le norme dell’ordinamento
- Norme che regolano i rapporti con altri ordinamenti giuridici
Rimangono fuori da questo elenco le norme che regolano i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento,
che fanno parte del diritto privato.
Le norme di diritto pubblico e le norme di diritto privato si differenziano per l’oggetto della
disciplina. I rapporti regolati dal diritto pubblico sono sempre diseguali, poiché lo Stato si colloca in
una posizione di supremazia; i rapporti di diritto privato sono tendenzialmente rapporti paritari: i
soggetti privati si collocano infatti in una posizione di parità. Non c’è differenza quanto al soggetto
produttore delle norme. La parte del diritto pubblico che studieremo è il diritto costituzionale,
ovvero l’insieme di norme che sono contenute, come vedremo, nella fonte denominata
Costituzione e, in particolare, quelle relative all’organizzazione dello Stato e alle fonti del diritto.
2. Lo Stato e le sue forme
Prima definizione di Stato come ordinamento giuridico:
Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, esercitante il potere sovrano su un dato
territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti.
Seconda definizione: Lo Stato è una particolare forma storica di organizzazione del potere politico
nata in Europa tra il XV e il XVII secolo, che si caratterizza perché esercita il monopolio della forza
legittima su di un territorio su cui vive una popolazione e che si avvale di propri apparati
amministrativi.
Gli elementi fondamentali dello Stato sono: territorio, i soggetti che ci vivono (popolo) e il potere
sovrano (cui corrisponde il monopolio della forza legittima).
Essendo un ordinamento giuridico a fini generali, si differenzia dagli ordinamenti giuridici a fini
particolari. Lo Stato è anche una tra le tante forme del potere politico, quella nella quale si realizza
il monopolio della forza.
Il territorio è definito come la sfera spaziale nella quale si esplica l’efficacia delle norme giuridiche.
La sovranità è l’elemento che caratterizza lo Stato moderno, essa si differenzia in esterna ed
interna, ciò implica che ci sono ordinamenti giuridici esterni ed interni allo Stato. Gli ordinamenti
giuridici esterni allo Stato vengono definiti come ordinamenti giuridici extra-statali.
Ci sono poi ordinamenti giuridici interni allo Stato, definibili come infra-statali, che possono essere
ordinamenti regionali e locali (art.114 Cost.), religiosi (art.8 Cost.), formazioni sociali (art.2 Cost.),
sindacati (art.39 Cost.) e partiti (art.49 Cost.).
Sovranità esterna: È sovrano quell’ordinamento che non deriva la sua esistenza da un altro e che
ha la capacità di escludere ingerenze esterne. lOMoAR cPSD| 7389389
Nell’art.11 Cost. l’Italia accetta “limitazioni alla propria sovranità” (esterna) in nome di un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.
Sovranità interna: La sovranità è la potestà suprema sciolta dalle leggi, svincolata dal diritto. È
quindi la capacità di porre comandi giuridici vincolanti nei confronti di tutti i soggetti
dell’ordinamento.
Art.1, comma 2 Cost.: “La sovranità appartiene al popolo”.
Art.7 Cost: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani”. Qui “indipendenti” richiama l’aspetto esterno, mentre “sovrani” richiama l’aspetto interno.
La forma di uno Stato è, sul piano descrittivo, l’insieme degli elementi esteriori che servono a
coglierne l’essenza, mentre, sul piano prescrittivo, è l’insieme delle finalità per le quali lo Stato
stesso esiste.
Una prima definizione qualifica la forma di Stato come il modo attraverso il quale la sovranità si
distribuisce personalmente e territorialmente.
Con riferimento al popolo si distingue tra Stato autoritario e democratico: nello Stato autoritario la
sovranità è concentrata in un unico soggetto; nello Stato democratico la sovranità è distribuita
tendenzialmente su tutto il popolo.
Con riferimento al territorio, si distingue tra Stato federale e Stato unitario: nello Stato federale la
sovranità è distribuita sul territorio, cioè tra due livelli territoriali diversi, la Federazione e in singoli
Stati membri; esso si differenzia dalla Confederazione di Stati, che è una forma di organizzazione
del potere politico diversa dallo Stato, in quanto i suoi componenti restano titolari della sovranità;
nello Stato unitario la sovranità non è distribuita sul territorio, ma spetta a un unico livello di
governo, lo Stato centrale (art.5 Cost.: “La Repubblica, una e indivisibile”).
Ciò non esclude che il potere possa essere esercitato da enti territoriali infra-statali. Si parla a
riguardo di Stato decentrato e una sua particolare sottospecie è lo Stato regionale, in cui alle
regioni è riconosciuta la potestà legislativa. Si tratta di uno Stato unitario caratterizzato da un livello
di decentramento particolarmente accentuato.
Una seconda definizione può essere individuata in relazione ai rapporti che, in un certo momento
storico, esistono tra autorità e libertà, tra chi ha il potere e chi è soggetto a quel potere, tra
governanti e governati, considerando dunque l’insieme degli obiettivi, delle finalità impresse
all’ordinamento statale dalle forze politiche dominanti, fini che di solito sono scritti nelle
Costituzioni.
Tra il XV e il XVII secolo in Europa, si ha l’ordinamento che viene definito feudale o patrimoniale.
Con l’espressione ordinamento patrimoniale si vuole fare riferimento alla rete di rapporti privatistici
che lo reggevano, in cui popolo e territorio erano parte del patrimonio personale del re, e
all’assenza di distinzione tra diritto pubblico e privato.
Questo ordinamento non aveva i caratteri propri dello Stato, in quanto i regni medievali non erano
sovrani. Al tempo esisteva una serie di centri produttori di norme giuridiche autonome, che portò al
particolarismo giuridico.
Con le grandi trasformazioni economico-sociali, le nuove esigenze della vita moderna e la
necessità di infrastrutture adeguate per i commerci, si passa allo Stato moderno, dotato di
apparati amministrativi e coercitivi. lOMoAR cPSD| 7389389
Esso nacque proprio intorno al fisco, cioè l’insieme di funzionari che avevano lo scopo di
raggiungere ogni angolo del territorio per cercare di ottenere il pagamento di tributi. Così si arriva
alla concentrazione del potere in apparati che facevano capo al re, il quale si trasformò in sovrano
assoluto, in grado di imporre la propria supremazia.
Lo Stato assoluto è la prima forma moderna di Stato, che nacque tra il XV e il XVII secolo. Esso si
caratterizzava per la concentrazione del potere nelle mani del sovrano assoluto e dei suoi apparati
amministrativi. La “legittimazione” del potere era chiaramente di tipo trascendente e dinastico: il
sovrano era tale perché figlio del precedente sovrano e, in ultimo, per volere divino. Quanto alle
finalità, lo Stato assoluto perseguiva essenzialmente quella dell’affermazione della propria
potenza, ovvero della propria sovranità, esterna ed interna.
Questo ordinamento non riuscì del tutto a prevalere sul precedente particolarismo giuridico, infatti
si parla di Stato per ceti. La Costituzione dello Stato assoluto è risultante dell’insieme dei rapporti
tra i diversi soggetti.
Nacque così lo Stato di polizia, che si fa coincidere con l’assolutismo illuminato del XVIII secolo. Il
fine era il benessere e la felicità dei sudditi. Non cambiarono le strutture dello Stato assoluto, si
accentuò l’interventismo in molti settori della vita sociale, nell’economia, nell’istruzione, nei lavori
pubblici. La rivoluzione industriale portò allo sviluppo della borghesia.
Lo Stato liberale di diritto nacque con la Rivoluzione francese, nel 1789. Quando ci si riferisce allo
Stato liberale si vuole indicare essenzialmente la finalità perseguita dai poteri pubblici, mentre con
l’espressione Stato di diritto si ha riguardo soprattutto agli strumenti utilizzati. La finalità era la
garanzia dei diritti individuali, che si riteneva dovessero essere tutelati nei confronti delle
ingerenze del monarca assoluto e, in definitiva, nei confronti dello Stato stesso.
L’individuo è titolare di diritti naturali, che lo Stato deve garantire.
La borghesia chiedeva che fossero garantite le libertà economiche tramite regole chiare e la
partecipazione alla gestione del potere.
Le finalità furono scritte nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. L’art.2
afferma che il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e
imprescrittibili dell’uomo e che questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione. L’art.4 afferma che la libertà consiste nel potere di fare tutto ciò che non nuoce ad
altri. L’art.5 stabilisce che la legge può vietare esclusivamente gli atti che possano arrecare danno
alla società. L’art.17 precisa che il diritto di proprietà è inviolabile e sacro.
Secondo il principio di legalità, ogni atto dei pubblici poteri deve trovare fondamento e limiti in una
norma giuridica previamente adottata.
Lex facit regem
: è il diritto che crea il potere.
La legittimazione del potere è di tipo legale-razionale: i titolari del potere sono tali perché c’è una
norma che lo attribuisce loro e lo esercitano nel rispetto del diritto.
Al centro di tutta la costruzione giuridica si collocava la legge, che l’art. 6 definisce come
“espressione della volontà generale” (ruolo garantistico).
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Innanzitutto, le legge era caratterizzata da generalità e astrattezza. Le norme generali si applicano
a tutti i soggetti dell’ordinamento, le norme astratte sono suscettibili di ripetute applicazioni nel
tempo. Generalità e astrattezza si collegano al principio di uguaglianza.
L’art.1 afferma che gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. L’art.6 afferma che la
legge è espressione della volontà generale e che essa deve essere uguale per tutti.
Il principio di giustiziabilità rende tutti gli atti di applicazione della legge “misurabili”, nel senso che,
qualora siano difformi dalle norme generali ed astratte, tali atti sono “viziati” e pertanto possono
essere annullati da un giudice imparziale.
L’art.6 afferma anche che “tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i
loro rappresentanti, alla sua formazione”. Nello Stato di diritto si scelse la democrazia
rappresentativa, quindi tramite rappresentanti eletti. La democrazia diretta fu esclusa in ragione del
numero elevato dei cittadini.
L’art.3 stabilisce che “il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun
corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa”.
L’espressione nazione evoca una entità pregiuridica che esprime una unità.
Il suffragio è limitato, sulla base del censo e del livello culturale. Le donne erano escluse a priori.
In Italia nel 1861 votava solo l’1,9% della popolazione. Il suffragio limitato semplificava
artificialmente il contesto sociale di riferimento.
Con il principio di legalità, i diritti potevano essere limitati soltanto attraverso l’atto con cui si
,
esprimeva la volontà dei titolari dei diritti medesimi ovvero dei cittadini che componevano la nazione.
La Costituzione in senso moderno è un atto giuridico vincolante per tutti i soggetti
dell’ordinamento, che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento dei poteri.
L’art.16 afferma che: “Nessuna società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata né la
separazione dei poteri sia determinata, ha una Costituzione”.
La Costituzione è un atto del potere costituente. Il potere costituente è il potere che pone la
Costituzione, cioè l’atto sul quale si fondano tutti i poteri costituiti. Il potere costituente poteva
manifestarsi attraverso l’elezione di un’assemblea costituente o attraverso una concessione del
monarca assoluto. Nel secondo caso la Costituzione si dice “ottriata”, cioè Costituzione concessa.
Essa risultava da un patto tra il monarca assoluto, che si autolimitava, e la borghesia, che
rinunciava alla rivoluzione e all’instaurazione di una repubblica. Ciò è avvenuto nel Regno di
Sardegna con lo Statuto albertino del 1848 (re Carlo Alberto), dopo l’unificazione dell’1861
diventerà la prima Costituzione del Regno d’Italia.
Diversi sono i poteri costituiti. Per poteri costituiti, si intendono i poteri che si fondano sulla
Costituzione e che, quindi, incontrano i limiti che questa pone loro.
La Costituzione non è solo il fondamento di tutti i poteri, ma anche di tutti i limiti, essa è l’unico
potere veramente “sciolto dal diritto”.
Nello Stato liberale di diritto la Costituzione si rivelò incapace di vincolare la legge, che assunse la
posizione di fonte suprema e onnipotente, al punto che si definì “Stato legislativo”.
Un altro principio fondamentale per lo Stato liberale di diritto è la separazione dei poteri. Secondo
tale principio le diverse funzioni dello Stato, legislativa, esecutiva e giurisdizionale, devono essere
conferite a organi o gruppi di organi diversi. lOMoAR cPSD| 7389389
Il potere è il prodotto dell’esercizio di una funzione di un organo.
Per organo si intende un insieme di uffici pubblici che svolge un’attività a rilevanza esterna.
Gli uffici sono un insieme di mezzi personali e materiali organizzati per realizzare un determinato
compito La funzione, invece, è un’attività preordinata ad un fine.
- La funzione legislativa era l’attività volta a predisporre norme giuridiche generali e astratte
ed era attribuita al Parlamento.
- La funzione esecutiva consisteva nell’applicazione della legge ed era attribuita
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