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EFFICACIA DEL CONTRATTO
• I° elemento: il contratto ha forza di legge tra le parti. Il contratto è fonte d’obbligazione e come tale
questa obbligazione è un’obbligazione che le parti hanno voluto. Il fondamento dell’obbligazione è
la volontà delle parti e il rispetto della volontà delle parti.
Questa regola si declina nella previsione che il contratto è come se avesse forza di legge tra le parti.
Significa che si deve rispettare come se fosse una legge (e la legge la si rispetta perché si è
partecipato alla formazione della legge).
• II° elemento: la regola, dal 2° comma dell’art. 1372, il contratto non produce effetti rispetto a terzi
che nei casi previsti dalla legge. Gli effetti del contratto non ricadono nei soggetti che non fanno
parte dell’accordo.
C’è solo un’eccezione: DA SAPERE PER ESAME!!: IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
1411: è il caso dell’assicurazione sulla vita che prevede che in caso di decesso il beneficiario sia un
soggetto; il soggetto potrebbe non conoscerlo nemmeno il contratto. Questo produce effetti a due
condizioni: Lo stipulante abbia interesse meritevole di protezione giuridica, quindi lecito.
Il terzo possa rifiutarsi di vederlo o no.
In quel caso se il oggetto non accetta, la somma torna nel patrimonio di chi e morto e torna
all’eredità da destinare.
Questi principi si sono determinati da un principio fondamentale:
L’AUTONOMIA CONTRATTUALE/LA LIBERTÀ CONTRATTUALE:
1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
2. Le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare,
perché sono diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Questa prevede due macro-regole:
1. Il legislatore dice che si ha uno strumento, il contratto, che puoi riempire come si vuole
2. Nel c.c. e in molte altre leggi speciali, si trova la disciplina di alcuni tipi di contratto, ma se si vuole
inventare un nuovo tipo di contratto (per esempio il factoring, il franchising, il leasing), lo si può fare
purché gli interessi siano meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
La libertà si ferma se alcuni elementi del contratto, o alcuni contratti, sono previsti come un limite
all’autonomia delle parti.
DEI REQUISITI DEL CONTRATTO (elementi essenziali) (art. 1325)
I requisiti del contratto sono:
1- L’accordo delle parti: si intende il risultato delle dichiarazioni di volontà. Quando la proposta è
accettata, il contratto è concluso (perché si è formata l’accordo)
Modi attraverso il quale si può ottenere formalmente, in un certo modo per alcuni tipi di contratti, e
formalmente in altri per altri tipi di contratti.
2- La causa
3- L’oggetto
4- La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. La dizione usata dal
cc si presta a una riflessione “sono requisiti di contratto la forma quando risulta prescritta dalla legge
sotto pena di nullità”, ma allora forma non è sempre necessaria? NO! È sempre necessaria, altrimenti
è inesistente. Se non ho manifestato la mia volontà, il contratto non c’è.
La legge dice che la forma è libera (per esempio l’acquisto del giornale). Ci sono dei casi, però, per i
quali si richiede una forma particolare, pena nullità. DA SAPERE PER ESAME!!!
REQUISITI DEL CONTRATTO (Art. 1325)
Accordo:
Formazione progressiva del contratto
Obblighi informativi
Buona fede
Formazione del contratto
Oggetto/accettazione
Comportamento concludente
Opzione
Proposta irrevocabile
Causa
Oggetto
Forma
Liberta’ contrattuale
Vi è libertà di concludere il contratto?
(oggetto d’esame)
Esistono contratti imposti . Quando si parla dei limiti alla libertà contrattuale. Ci
sono casi, infatti in cui il contraente ha il monopolio si una determinata operazione o servizio. Il
contratto imposto lo è quando il contraente non può rifiutarsi di concludere il contratto. Si fa notare per il
contrario. Se si riceve un servizio che non piace, non si ha l’obbligo di sceglierlo. Si conclude il contratto
che si vuole, con chi si vuole e si può scegliere anche un modello contrattuale. La libertà contrattuale si
ferma a tutela di un soggetto che ha diritto ad avere un servizio o non bene e non può essere impedito nel
suo diritto da un operatore che potrebbe dire di non voler adempiere al contratto che si è stipulato.
Tanto è così in Italia che la maggior parte delle tariffe contrattuali, che riguardano beni e servizi pubblici,
sono stabilite dal legislatore o da un’autorità delegata da esso con una legge. La libertà di concluderlo si
ferma solo di fronte a alcuni principi fondamentali che caratterizzano il sistema del diritto contrattuale in
modo tale che emergano
I REQUISITI DEL CONTRATTO: non può esserci contratto che non abbia:
Accordo
Causa
Oggetto
La forma
Forma: nel nostro ordinamento vige il principio della libertà delle forme di
manifestazione della volontà, tranne nei casi in cui una forma scritta è funzionale a
tutelare un interesse preciso. DA RICORDARE PER ESAME!!! Se ne fa elenco
nell’art. 1350! Il legislatore richiede una certa forma per la validità del contratto.
Due esempi da sapere all’esame:
• La compravendita dei beni immobili deve essere effettuata con forma scritta
e tramite atto pubblico
• I contratti particolari, uno di questi è la donazione, per il suo carattere di
esser un contratto con il quale qualcuno dona a qualcun’altro,
l’ordinamento ha l’obiettivo di verificare:
La consapevolezza: i testimoni e il notaio servono per
controllare questo
La capacità di intendere e di volere.
La forma solenne delle donazioni, che è un contratto fatto con notaio e con
la presenza di 2 testimoni ha 2 eccezioni:
Per le donazioni quando ci si sposa; ovvero in vista delle nozze si
donano dei beni. Per questo tipo di donazioni non è richiesta una
forma solenne.
Per le donazioni di beni di modico valore (per esempio una penna).
Quindi la forma in realtà serve, sì per la validità del contratto, ma perché ci si vuole assicurare che il soggetto
donante sia consapevole e capace d’intendere e di volere.
La forma scritta ha due caratteri principali:
1. Per la validità dell’atto (inteso come contratto)
2. Per la prova dell’esistenza della volontà
È importante perché le nuove tecnologie permettono di trasmissioni di volontà (nel 1942 non c’era), quindi
questo regolamento impone un adeguamento alle forme adesso. I contratti scritti teoricamente andrebbero
letti.
Il contratto postula un accordo. Si ha la libertà di scelta della forma, ma la maggior parte dei contrasti sono
predisposti e devono solo essere accettati o no. Per esempio si tratta dei contratti assicurativi (le condizioni
non possono essere negoziate). Il potere di negoziare deriva dal potere contrattuale. Questo è assicurato dalla
legge, per esempio in regime di monopolio sono comunque obbligato a contrattare con il contraente.
Si è detto che la forma è importante per la validità del contratto. Se manca la forma richiesta per la validità
dell’atto, il contratto è nullo
. Che significa “nullo”? vuol dire che egli:
• Non è idoneo a produrre gli effetti giuridici tipici di quel contratto
• Non è meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. (i diritti, per essere
tutelati, si devono primo avere, secondo dimostrare).
La forma assolve anche la prova che serve nel processo; si ha tutela giuridica dalla forma.
L’accordo
Si rinvia ancora al discorso della tecnologia. Si deve capire prima di tutto se e quando si considera concluso
un contratto. Per la legge si considera chiuso la parte che ha manifestato la volontà riceve dall’altra parte la
manifestazione della volontà di accettare l’offerta. È importante saperlo perché dal contratto nascono
obblighi e responsabilità.
Si fa l’esempio dell’acquisto di un giornale.
• Una delle forme per cui il contratto è chiuso è che io pago.
• Oppure se la controparte dice “sì” alla richiesta del giornale
• Quando la controparte assume un comportamento concludente
• Quando il proponente assume un comportamento concludente
• O in altri modi.
Questo fa capire che la forma (modo attraverso il quale si manifesta la volontà dei soggetti) si è declinata in
diverse modalità. La forma è in funzione di un modo di manifestare la volontà.
Che ruolo assolve il silenzio?
Il silenzio può avere un senso come modalità di manifestazione della volontà in un contesto e non in un altro.
La regola è che il silenzio non rileva mai, se non quando si è previsto dalla legge come modo attraverso il
quale è connesso il raggiungimento di un risultato. È chiamato il silenzio assenzio. (della PA per esempio).
Dai latini “chi tace sembra accettare se ha il dovere di rispondere, può farlo, ma non vuole farlo”.
Esempio di trattativa
Per esempio sono un imprenditore che si occupa di produzione di energia elettrica, vado da un titolare di un
impianto e gli manifesto l’interesse a comprarlo. (Quando si fa la manifestazione di interesse si firma una
lettera di riservatezza)
Le fasi della formazione del contratto sono:
1. La presentazione
2. La manifestazione di un interesse
3. La firma di un accordo (o lettera) di riservatezza: avendo interesse a acquistare un bene mi devo
impegnare anche a non divulgare le informazioni a tutti.
4. L’informazione sul bene che si vuol comprare
5. Dall’esito delle informazioni deriva la volontà consapevole
6. L’inizio delle trattative
7. Alla fine, se il venditore non vuole vendere l’impianto al prezzo che voglio, le trattative non si
concludono e quindi anche il contratto non si conclude.
La legge dice che nella fase delle trattative le parti devono comportarsi in buona fede. La buona fede si
declina in due regole:
Art. 1338: conoscenza delle cause di invalidità; la parte, che conoscendo o dovendo conoscere
o l’esistenza dell’invalidità della controparte, è tenuta a risarcire il danno avendo confidato
nell’invalidità. Se non ti ho detto delle cose importanti per la validità del con