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DIRITTO

Insieme di regole volte a disciplinare gli interessi individuali e collettivi all’interno di una società, evitando o risolvendo i conflitti tra portatori di diversi interessi

DEFINIZIONE Impedire che qualcuno affermi i propri interessi con l’uso della forza

FUNZIONE NORMA GIURIDICA

La norma giuridica è un «comando generale ed astratto rivolto dallo Stato ai consociati, con il quale viene imposta a tutti una certa condotta, sotto la

DEFINIZIONE minaccia di una sanzione».

Precetto Comando contenuto nella norma

STRUTTURA Sanzione Minaccia di una punizione in caso di inosservanza del precetto

Generalità Si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari

Astrattezza Si riferisce ad un numero indefinito di casi

CARATTERISTICHE Coercibilità In caso di inosservanza di una norma vi è una sanzione che a seconda dei casi, può avere ruolo riparatorio, punitivo o preventivo

CLASSIFICAZIONE NORME GIURIDICHE

Norme imperative Non possono essere modificate dalla volontà delle parti

1 Norme dispositive Possono essere modificate dalle parti adattandole alle proprie esigenze

Norme generali Vengono applicate in tutto il territorio dello Stato

2 Norme locali Vengono applicate solamente in alcune zone del territorio dello Stato

Norme singolari Dette anche norme-fotografie, sono quelle rivolte ad una persona in particolare

3 Norme speciali Sono quelle rivolte ad una determinata categoria di persone

Norme eccezionali Sono quelle rivolte ad una determinata categoria di situazioni

NORME NON GIURIDICHE

Le norme non giuridiche (o norme sociali) sono ulteriori regole che disciplinano la convivenza all’interno di una società e sono «le regole di buona educazione, morali e

DEFINIZIONE religiose».

A differenza delle norme giuridiche, queste non sono scritte e la violazione non implica alcuna conseguenza sul piano legale.

CARATTERISTICHE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto sono «quegli atti e quei fatti capaci di creare le norme giuridiche».

DEFINIZIONE Fonti atto Atti normativi posti in essere da enti o organi nell’esercizio delle proprie funzioni

(scritte)

Atti e fatti capaci di

FONTI DI creare e produrre le

PRODUZIONE norme giuridiche Fonti fatto Determinate da fatti naturali o sociali considerate idonee a produrre diritto

(non scritte)

CLASSIFICAZIONE Pubblicazioni necessarie Precedono e condizionano l’entrata in vigore della norma giuridica

(o legali)

Testi e documenti da cui

FONTI DI si ricava la conoscenza

COGNIZIONE delle norme giuridiche Pubblicazioni non necessarie Svolgono una mera funzione pubblicitaria o di conoscenza e non hanno alcuna

(o notiziali) relazione con l’entrata in vigore della norma giuridica

PLURALITÀ DELLE FONTI

La pluralità delle fonti è la caratteristica principale di tutti i moderni ordinamenti giuridici e questo presuppone l’esistenza di regole che disciplinino i rapporti fra

CARATTERISTICA

PRINCIPALE esse, per evitare che si intralcino a vicenda.

I tre principi ordinatori che coordinano le fonti del diritto sono:

Secondo il principio gerarchico, le fonti di grado inferiore non possono immettere nell’ordinamento giuridico norme giuridiche

PRINCIPIO contrastanti con quelle immesse dalle fonti di grado superiore, né tantomeno possono abrogarle. Diversamente, le fonti di grado

GERARCHICO superiore possono modificare o abrogare norme giuridiche immesse da fonti di grado inferiore.

PRINCIPI Il principio cronologico serve a risolvere possibili contrasti tra norme di pari grado. Secondo tale principio, prevale la norma giuridica

PRINCIPIO

ORDINATORI CRONOLOGICO creata per ultima, che abrogherà la precedente.

PRINCIPIO DI Tale principio serve a delimitare il rapporto tra la legge statale e la legge regionale, stabilendo che determinate fonti possono creare

COMPETENZA norme solo in certe materie e non in altre.

Art. 117 Cost. GERARCHIA DELLE FONTI

La Costituzione (1° gennaio 1948) detta i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico, i diritti e i doveri dei cittadini. Inoltre, regola la

COSTITUZIONE struttura dello Stato, i rapporti tra Stato ed i cittadini ed anche i rapporti tra i diversi poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

a) Leggi Costituzionali

FONTI LEGGI Integrano la Costituzione disciplinando in modo più completo materie che la Costituzione non disciplina in maniera completa

COSTITUZIONALI COSTITUZIONALI b) Leggi di Revisione Costituzionale

E DI REVISIONE Modificano la Costituzione.

COSTITUZIONALE Esistono però dei limiti per la modifica della Costituzione, ad esempio non è possibile introdurre la monarchia e non si può eliminare l’assetto repubblicano.

Le Fonti europee sono atti normativi emanati dagli organi dell’UE vincolanti all’interno del nostro Stato in quanto membro. I principali atti

normativi dell’UE sono:

a) Regolamenti comunitari

Sono atti normativi che contengono norme giuridiche automaticamente operative negli Stati aderenti, senza che sia necessaria una legge

FONTI EUROPEE che ne recepisca il loro contenuto.

b) Direttive previste dai Trattati europei

Sono atti normativi il cui contenuto deve essere recepito dagli Stati membri in fonti normative interne.

Le Leggi ordinarie devono essere approvate da entrambe le camere del Parlamento, con la successiva promulgazione da parte del Presidente

della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Lo Stato può impugnare una legge dinanzi alla Corte Costituzionale in via principale, mentre la

LEGGI ORDINARIE Regione può farlo soltanto quando limita la sua sfera di competenza.

Gli altri atti aventi forza di legge si suddividono in:

a) Decreti legge

Il Decreto legge può essere emanato dal Governo solo nei casi straordinari di necessità e urgenza. Una volta pubblicato in Gazzetta

ufficiale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione deve essere convertito in

FONTI Legge dal parlamento, pena l’inefficacia. A differenza del Decreto legislativo, il Decreto legge viene deliberato direttamente dal Governo sotto la sua

ALTRI ATTI AVENTI

PRIMARIE FORZA DI LEGGE responsabilità senza aver ottenuto alcuna delega da parte del Parlamento.

b) Decreti legislativi

Il Decreto legislativo viene adottato dal Governo sulla base di una legge-delega del Parlamento che ne fissa i criteri e i termini a cui il

Governo deve attenersi. A differenza del Decreto legge, il Decreto legislativo non ha bisogno di una legge di conversione in quanto vi è già l’approvazione da

parte del Parlamento.

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni ma la competenza è

attribuita per materie. La competenza a legiferare può essere esclusiva dello Stato, concorrente tra Stato-Regioni e residuale delle Regioni.

a) Materie di competenza esclusiva dello Stato:

Dazi e dogane, Giustizia, Immigrazione, Organizzazione dello Stato, Politica economica e monetaria, Rapporti internazionali

LEGGI REGIONALI b) Materie di competenza concorrente Stato-Regioni:

Beni culturali, Istruzione, Ordinamento sportivo, Porti e aeroporti, Ricerca scientifica, Tutela e sicurezza del lavoro

c) Materie di competenza residuale delle Regioni:

Agricoltura e artigianato, Polizia amministrativa regionale e locale, Trasporti, Turismo

I Codici sono delle leggi che regolano una determinata materia in maniera completa. L’emanazione del Codice spetta al Governo su incarico

CODICI del Parlamento. I Codici attualmente presenti sono: civile, di procedura civile, penale, di procedura penale, della navigazione, della strada.

I Regolamenti possono essere governativi quando sono emanati dal Governo e non governativi quando, invece, sono emanati da altri enti

come l’università.

 I Regolamenti governativi, a seconda del soggetto che li emana, si dividono in:

a) Regolamenti del Presidente del Consiglio, emanati nell’esercizio delle sue funzioni;

b) Regolamenti Ministeriali, emanati dai singoli ministri nell’ambito del proprio Ministero;

c) Regolamenti Interministeriali, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardanti materie afferenti a più ministeri.

Inoltre è importante distinguere i regolamenti indipendenti dai regolamenti emanati in virtù di legge:

REGOLAMENTI a) Regolamenti indipendenti → disciplinano una materia non regolata dalla legge né riservata alla stessa;

b) Regolamenti emanati in virtù di legge → Si muovono nell’ambito di una riserva di legge. La riserva di legge svolge una funzione di garanzia in

quanto vuole assicurare che la disciplina di una materia delicata sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti secondarie.

La riserva di legge si distingue in:

FONTI a) Riserva di legge assoluta → quando la Costituzione riserva esclusivamente alla Legge il potere di disciplinare una determinata materia;

SECONDARIE b) Riserva di legge relativa → quando la Costituzione riserva alla Legge il potere di disciplinare i principi fondamentali di una determinata

materia lasciando la parte restante alla disciplina dei regolamenti governativi.

La Consuetudine consiste in un comportamento costante ed uniforme tenuto dai consociati con la convinzione che tale comportamento sia

moralmente obbligatorio.

Dalla definizione emergono due elementi che devono sussistere affinché la consuetudine sia fonte creatrice di norme nel nostro ordinamento:

a) Elemento oggettivo (diurnitas) → ovvero l’abitudine a seguire un certo comportamento in un determinato periodo di tempo;

CONSUETUDINI b) Elemento soggettivo (opinio iuris ac necessitatis) → ovvero che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

(O USI NORMATIVI) Esistono tre tipologie di consuetudini:

a) Consuetudo secundum legem → richiamata dalle leggi scritte;

b) Consuetudo praeter legem → che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge;

c) Consuetudo contra legem → contraria alla legge.

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE

L’efficacia della norma giuridica consiste nella sua «capacità di produrre effetti».

DEFINIZIONE Il problema dell’efficacia delle norme giuridiche è di tipo temporale, ovvero quando entrano in vigore le norme e di tipo spaziale, ovvero dove valgono le norme.

PROBLEMI Ogni norma giuridica ha una efficacia limitata nel tempo, perché dopo un certo periodo di tempo può essere modificata, sostituita o abrogata da altre norme.

a) Dopo la promulgazione della legge da parte del Presidente della repubblica, vi è la successiva pubblicazione, ovvero l’atto con cui la legge viene portata

EFFICACIA DELLE ufficialmente a conoscenza dei destinatari.

NORME b) La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

GIURIDICHE NEL c) Il periodo di tempo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge è chiamato vacatio legis.

TEMPO d) Una volta entrata in vigore, la legge non ammette ignoranza (ignorantia legis non excusat) – può però capitare che nel Diritto penale possa aver rilievo l’ignoranza

inevitabile.

Il problema dell’efficacia delle norme giuridiche nello spazio va affrontato in base al cd. principio della territorialità: i cittadini di un paese sono soggetti al diritto

privato del territorio nazionale. Tuttavia può capitare che un fatto o un comportamento abbia elementi di contatto con altre legislazioni straniere. Nel momento in cui si

EFFICACIA DELLE presenta un conflitto di leggi, possiamo trovare soluzione nelle norme del Diritto privato internazionale. Pertanto, un giudice italiano potrà trovarsi in una situazione

NORME nella quale dovrà applicare una norma straniera, i suoi effetti però non possono essere contrari all’ordine pubblico.

GIURIDICHE NELLO

SPAZIO Esempio della coppia sposata che vive a Roma e che è composta da un cittadino italiano e una cittadina francese. Il loro rapporto matrimoniale sarà regolato dalle norme del codice civile del paese in

cui si sono sposati. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME GIURIDICHE

In base al codice civile, la legge dispone solo per l’avvenire quindi disciplina i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore. Ogni

EFFETTO

IRRETROATTIVO comportamento precedente alla entrata in vigore della legge, anche se contrario all’ordinamento giuridico, non è normalmente punibile.

In alcuni casi però, la legge può avere effetto retroattivo: è il caso dell’applicazione di una legge penale favorevole al reo, ovvero al soggetto che ha compiuto un

EFFETTO

RETROATTIVO reato prima dell’entrata in vigore della legge. Tuttavia, per alcune norme del Diritto penale non è mai ammessa la retroattività.

PERDITA DELL’EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE

DECORSO DEL

TERMINE L’annullamento da parte della Corte costituzionale di una norma consiste nella sua dichiarazione di invalidità per contrasto con un’altra norma di grado

superiore: deve essere pronunciato con una sentenza del giudice ed ha effetto irretroattivo, quindi, non può essere applicata ai fatti che si sono verificati prima della

ANNULLAMENTO sua dichiarazione d’invalidità.

L’abrogazione si ha quando una legge viene sostituita in tutto o in parte da un’altra legge o atto avente forza di legge successiva, disciplinando la materia con

nuove disposizioni. L’abrogazione può solo operare tra fonti di pari grado e può avvenire:

a) Per volontà del legislatore e si può avere un’abrogazione:

a) Tacita, quando la legge successiva disciplina la stessa materia con norme incompatibili rispetto a quelle contenute nella legge precedente;

b) Espressa, quando la legge successiva dichiara espressamente che quella precedente è abrogata.

ABROGRAZIONE Referendum abrogativo

b) Per volontà popolare, in seguito a . (art. 75 Cost.)

La Costituzione ammette il ricorso al referendum solo per l’abrogazione di leggi già esistenti: pertanto il popolo non può modificare o introdurre una nuova legge.

✓ Possono essere sottoposti a referendum solo le leggi ordinarie o atti aventi forza di legge;

✘ Non possono essere sottoposti a referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia o di indulto;

✓ La richiesta di referendum può essere fatta da 5 consigli regionali o 500.000 elettori.

INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

Per poter applicare una norma, occorre in primo luogo capirne il senso: interpretare una norma significa «capire il giusto significato della norma e la volontà del

DEFINIZIONE legislatore, identificare il giusto significato delle parole e i collegamenti grammaticali e sintattici esistenti tra essi».

Questo compito spetta soprattutto al giudice, ma anche agli studiosi del diritto, agli avvocati e al legislatore.

A CHI SPETTA Volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate – cd. vox iuris (voce della

INTERPRETAZIONE

LETTERALE legge).

1° comma Superato il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, si identifica la volontà del legislatore – cd. ratio

INTERPRETAZIONE legis (ragione della legge) – ovvero gli scopi e i motivi per cui il legislatore abbia emanato tale norma. L’interpretazione logica

LOGICA

ART. 12 è chiamata anche interpretazione teleologica (dal greco telos → scopo, fine).

DISPOSIZIONI

SULLA LEGGE IN Di fronte alla cd. lacuna di legge, il giudice si avvale dell’analogia, applicando norme che regolano casi simili o materie analoghe – ciò non è consentito per le

GENERALE leggi penali e le leggi eccezionali.

2° comma Quando il caso è disciplinato ricorrendo ad un’altra norma che regola un caso simile o materie analoghe

ANALOGIA LEGIS Quando il caso è disciplinato ricorrendo ai principi generali dell’ordinamento giuridico

ANALOGIA IURIS (es. tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, la buona fede si presume sempre, ecc.)

RAPPORTI E SITUAZIONI GIURIDICHE

Nel nostro ordinamento giuridico, si parla di situazioni giuridiche soggettive attive (di vantaggio) e passive (di svantaggio) che una determinata norma giuridica

DEFINIZIONE attribuisce ad un soggetto nell’ambito di un determinato rapporto giuridico.

Il diritto soggettivo è «il potere di agire nel proprio interesse o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato

DEFINIZIONE comportamento nell’interesse del titolare del diritto».

Potere del proprietario o del locatore

Esempio Si divide in due principali categorie:

DIRITTO Diritti assoluti Si possono far valere erga omnes e quindi nei confronti di tutti. (es. diritti della personalità, diritti reali)

SOGGETTIVO CATEGORIE Diritti relativi Si possono far valere solo nei confronti di determinati soggetti. (es. diritti di famiglia, diritti di credito)

Potere di incidere sulle situazioni giuridiche altrui senza che possano giuridicamente impedirlo (es.

Diritto potestativo rapporto di lavoro)

La facoltà è «la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento consentito dalla

DEFINIZIONE

SITUAZIONI norma»; quindi, indica una libertà di scelta, un comportamento facoltativo.

FACOLTÀ

GIURIDICHE Essendo titolare di un bene, posso decidere di utilizzarlo, venderlo o distruggerlo.

Esempio

ATTIVE L’aspettativa è «la posizione di chi non è ancora titolare di una situazione giuridica attiva, ma è in attesa di diventarlo, se

DEFINIZIONE

L’interesse di un si verificherà un determinato evento».

titolare prevale rispetto L’aspettativa si distingue in:

all’interesse di un

altro soggetto Aspettativa di fatto Non è tutelata dal diritto e quindi non è regolata da alcuna norma giuridica.

ASPETTATIVA Figlio unico che spera di divenire erede del patrimonio paterno e al quale non resta che attendere senza avere possibilità di

Esempio

CATEGORIE compiere atti conservativi su quel patrimonio.

Aspettativa di diritto È tutelata dal diritto, e quindi il soggetto che la detiene può compiere atti conservativi sul diritto atteso.

Eredità lasciata

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jhunrivera di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Iorio Giovanni.
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