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PRIMA FASE

Il tribunale dei minorenni, dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso (anche con l'ausilio dei servizi sociali), dichiara lo stato di adottabilità dei minori che si trovano in stato di abbandono, perché i loro genitori sono ignoti o perché, ancorché conosciuti, non adempiono ai loro doveri familiari. L'adottabilità può essere dichiarata non solo se i genitori non adempiono alle prescrizioni del giudice "volte a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore" (art. 12, l. 184/1983), ma anche quando sia provata "l'irrecuperabilità delle capacità dei genitori per un tempo ragionevole" (art. 15, l. n. 184/1983, come modificato dal d.lgs. n. 154/2013).

SECONDA FASE

La seconda fase è quella del procedimento preadottivo (artt. 22-24 l. n. 184/1983). Fra tutte le coppie che abbiano presentato domanda al tribunale per i minorenni, in

presenza di un minore abbandonato, sceglie quelle che, dimostrando di possedere i requisiti di legge, siano considerate le più idonee. Nel giudizio di idoneità, che è formulato con l'aiuto dei servizi sociali, sono prese in considerazione le condizioni personali, professionali, economiche, di salute della coppia, nonché l'ambiente familiare e le attitudini psicologiche.

La coppia prescelta riceve il minorenne in affido preadottivo: l'adottando viene accolto presso l'uomo e la donna, che iniziano un periodo di convivenza, destinato a verificare se la nuova situazione di vita del minorenne sia idonea ad un suo sano e corretto sviluppo.

Il periodo di affido preadottivo dura un anno, che può essere prorogato di un altro anno. Qualora nel corso di questo periodo sorgano difficoltà e problemi insuperabili, il tribunale revoca l'affido e si inizia la ricerca di un'altra coppia, che a sua volta riceve l'affido.

damentopreadottivo del minore.

TERZA FASE

Qualora il periodo di a damento abbia un esito positivo (l’ambiente familiare è sereno ed il minoreè destinato a trovare un ambiente idoneo per la crescita) si apre l’ultima fase del procedimento: ilffi ffi ffi ffi ffi ffi fi ffi fi fi 20dichiarazione di adozionetribunale, con sentenza pronuncia la (artt. 25-26 l. n. 184/1983), cheva trascritta nei registri dello stato civile.

E etti dell’adozione- Si considerino, ora, gli e etti dell’adozione. L’adottato acquista lo stato di glio degli adottanti,dei quali assume e trasmette il cognome (art. 27, 1° co., l. n. 184/1983). I genitori adottanti,dunque, hanno la responsabilità genitoriale sul glio adottato, che prende il cognome paternoed ha nuovi fratelli, zii, nonni, cugini. L’adottato, ancora, in quanto glio, ha i diritti successoriche la legge prevede per tutti gli altri gli.- Si considerino, ora, gli e etti dell’adozione.

L'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome (art. 27, 1° co., l. n. 184/1983). I genitori adottanti, dunque, hanno la responsabilità genitoriale sul figlio adottato, che prende il cognome paterno ed ha nuovi fratelli, zii, nonni, cugini. L'adottato, ancora, in quanto figlio, ha i diritti successori che la legge prevede per tutti gli altri figli.

Alla ricerca delle proprie origini... La legge sull'adozione, peraltro, non esclude che il bambino possa essere informato dell'esistenza della famiglia di origine. A tal fine è previsto che i genitori diano le informazioni al figlio sulla sua condizione di figlio adottivo, nei modi e nei termini che ritengono opportuni (art. 28, 1° co., l n. 184/1983).

I genitori adottivi hanno imparato a conoscere la sensibilità e le inclinazioni del loro figlio: sono pertanto in grado di trovare il momento e le modalità per mettere a parte il figlio.

adottivodell’esistenza e dell’identità dei genitori di sangue.

L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la suaorigine e l’identità dei suoi genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, sesussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico sica. L’istanza deve esserepresentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza (art. 28, 5° co., l. n. 184/1983).

Prima del compimento del diciottesimo anno di età, le informazioni concernenti l’identità deigenitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilitàgenitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovatimotivi (art. 28, 4° co., l. n. 184/1983).

Adozione dei minorenni stranieri all’estero

L’adozione di bambini stranieri è, oggi,

regolata dalla l. 31 dicembre 1998, n. 476, che ha dato attuazione alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia internazionale, firmata all'Aja il 19 maggio 1993.

La legge sull'adozione internazionale è improntata al principio di sussidiarietà: occorre rispettare la legislazione dei Paesi stranieri.

Come si svolge l'adozione degli stranieri all'estero?

Le coppie che intendono adottare un bambino straniero devono ottenere l'idoneità all'adozione, così come accade per l'adozione nazionale dei minorenni. Il tribunale dei minorenni, a seguito della presentazione della domanda da parte dei genitori (la "dichiarazione di disponibilità" ex art. 29-bis n. 184/1983), di una coppia che ha contratto matrimonio, compie gli opportuni accertamenti, servendosi anche di una relazione dei servizi sociali. Dopo aver sentito coloro che aspirano all'adozione, emette, in caso di giudizio positivo,

Un decreto di idoneità all'adozione. L'idoneità all'adozione, però, è soltanto un primo passo. Ottenuto il decreto di idoneità, i genitori devono conferire l'incarico ad uno degli enti autorizzati a curare la procedura di adozione: l'elenco di tali enti non lucrativi è depositato presso la Commissione per le adozioni internazionali, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d.p.r. 1° dicembre 1999, n. 492): la Commissione ha varie funzioni, fra cui quella di curare i rapporti con i paesi stranieri e di controllo degli enti autorizzati (art. 38 ss. l. n. 184/1983).

A questo punto, le principali situazioni che possono verificarsi, nella procedura di adozione internazionale, sono le seguenti:

(a) lo Stato straniero ha già pronunciato il provvedimento di adozione del bambino, prima dell'ingresso di questo in Italia. In questo caso il tribunale per i minorenni italiano è chiamato a verificare,

ai ni dell’e cacia del provvedimento, che lo stesso corrisponda ai requisiti previsti dall’art. 4 della Convenzione dell’Aja. Pertanto, nel Paese estero si svolge la procedura che termina con il provvedimento di adozione del minorenne e la coppia torna in Italia con il provvedimento di adozione, se i requisiti sono rispettati, si ha l’adozione definitiva. Se si verifica che il provvedimento sia stato dato in seguito al pagamento di una somma di denaro, esso non è valido; (b) Diversa è la situazione allorché l’adozione debba pronunciarsi dopo l’ingresso del minorenne in Italia: in questo caso si apre un periodo di adattamento preadottivo di un anno, decorso il quale, il tribunale dei minorenni, sussistendone le condizioni, pronuncia l’adozione, con gli stessi effetti di quella del minore italiano. La sentenza di adozione è trascritta nei registri dello stato.

civile. Questa è quindi la configurazione dei minorenni all'estero, che ammette due possibili varianti

Gli alimenti

Art. 433 ss. c.c.

  • Una persona che versi in stato di bisogno, e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento può chiedere gli alimenti. Può chiedere, cioè, una somma di denaro alla famiglia in senso allargato necessaria per la vita e per il sostentamento indipendentemente dalle cause che hanno determinato il bisogno. Gli alimenti sono limitati al necessario per la vita.

I soggetti obbligati sono quelli indicati ex art. 433 c.c.:

  1. il coniuge;
  2. i figli;
  3. i genitori;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli.

Prima bisogna rivolgersi al familiare che si trova nel primo gradino, in seguito al secondo e così via: non ci si rivolge in maniera differenziata ai familiari.

Inoltre, il donatario è tenuto con precedenza rispetto ad ogni altro (art. 437 c.c.): donare un bene non è mai una cosa del

Tutto neutra circa le conseguenze giuridiche, la prima persona che dovrà donare gli alimenti in un futuro sarà il donatario. Tali soggetti possono però provare di essere nell'impossibilità economica di provvedere.

Modalità di corresponsione dell'assegno? L'obbligato può scegliere di versare un assegno periodico o accogliere in casa il soggetto bisognoso (art. 443 c.c.). Se vi sono più obbligati l'obbligazione è parziaria (art. 441 c.c.).

Il diritto è personalissimo: dunque non può essere ceduto; non si estingue per compensazione.

Impresa familiare: è un istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (art. 230 bis c.c.). Si ha impresa familiare quando presso di essa lavora continuativamente il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli a ni entro il secondo. È una figura intermedia fra rapporti di lavoro e società, introdotta perché

avendo riguardo soprattutto alla figura delladonna, poiché accadeva che il marito avesse un'attività imprenditoriale e la moglie, pur lavorando con lui, fosse inquadrata senza un contratto di lavoro: non aveva dunque diritti e garanzie. La ragione della norma è perciò evitare abusi nell'ambito familiare. Al partecipante, sono attribuiti diritti di partecipazione, di natura economica e gestionale. I primi sono, in particolare: (a) diritto al mantenimento; (b) diritti agli utili; (c) diritti ad una quota di beni acquistati con gli utili. Quanto ai secondi, occorre distinguere: i poteri di gestione ordinaria spettano all'imprenditore. A maggioranza, invece, si decide; (a) l'utilizzazione degli utili e degli incrementi; (b) la gestione straordinaria (a quale coltivazione, ad esempio, destinare il fondo); (c) la cessazione dell'impresa. Al momento della cessazione dell'impresa, il diritto di partecipazioneandrà liquidato con una somma di denaro. Il
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Publisher
A.A. 2022-2023
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisaxd2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maurizi Giovanni.