DIRITTO PRIVATO
DEFINIZIONE DI DIRITTO E NOZIONE DI NORMA GIURIDICA (CAPITOLO 1)
Il diritto è l’insieme delle regole (norme giuridiche) per la soluzione dei conflitti che insorgono o possono insorgere tra
gli uomini. Esso stabilisce quale interesse, in un determinato contesto, debba prevalere e sia degno di protezione e
quale interesse debba soccombere. Il diritto, quindi, costituisce lo specchio di un elemento storicamente costante
della convivenza umana: la perenne contesa (conflitti per l’appropriazione delle risorse, distribuzione ricchezze, nucleo
familiare). La funzione del diritto è quindi quella di dirimere le controversie fra gli uomini, impedendo che quest’ultimi
affermino, senza regole e con l’uso della forma, i propri interessi.
Le norme giuridiche sono l’insieme di regole vigenti e in Italia esse sono: la Costituzione, le leggi statali, i decreti, le
leggi regionali, i regolamenti e così via. Tutte le norme giuridiche compongono l’ordinamento (o sistema) giuridico
italiano.
La tutela di un interesse è affidata talvolta a più norme collegate tra loro; più norme che disciplinano una stessa materia
compongono un istituto.
Oltre alle regole del diritto esistono altre regole che presiedono la convivenza umana: quelle della morale, del costume
sociale e della religione.
La norma giuridica può essere imperativa o dispositiva. La norma è detta imperativa quando i soggetti non possono
regolare i loro rapporti in modo difforme rispetto a quanto contenuto nella disciplina legale (norma che le parti non
possono derogare). La norma si dice dispositiva quando è presente un precetto (regola) ma i privati possono
modificarne il contenuto, regolando i rapporti in maniera diversa da quanto previsto nella norma stessa (funzione
integrativa).
Questo è importante perché incide sul concetto di autonomia privata; più norme imperative regolamentano una
determinata situazione meno spazio c’è per agire con il potere dell’autonomia privata; più norme dispositive
regolamentano una situazione, più possibilità di operare con gli strumenti dell’autonomia privata, i contraenti hanno.
Le norme non presentano tutte la stessa struttura: si distingue, infatti, tra norma-regola, norma-sanzione e norma
produttrice di determinati effetti legali al verificarsi di certe situazioni.
- Molte norme prevedono una regola, solitamente di condotta, rivolta ai consociati al fine di orientarne il
comportamento (ordinata convivenza).
- Altre norme prevedono una sanzione, ovvero la conseguenza che la norma giuridica da discendere dalla
violazione della regola di condotta. La sanzione può avere funzione satisfattiva (ripristinare l’interesse
tutelato), compensativa (non si può ripristinare l’interesse, quindi si compensa), punitiva (punire chi viola le
norme), ma anche preventiva.
- Vi sono norme che contengono la previsione di determinati effetti legali. Basate sulla formula secondo cui
“se si verifica … allora ne discende …”
Ci sono diverse branchie del diritto, oltre quello privato c’è quello pubblico, penale (si occupa di ciò che è penalmente
rilevante), costituzionale: questioni giuridiche che sono studiate da diversi punti di vista.
È scorretto supporre che le norme del diritto pubblico siano quelle rivolte ai soggetti pubblici (Stato, regioni) mentre
quelle di diritto privato si rivolgono ai soggetti privati (ad esempio lo Stato acquista un terreno con un contratto di
compravendita, tipico strumento privatistico). Inoltre, la distinzione tra i due non va nemmeno rinvenuta nelle diverse
→
finalità delle norme (interessi pubblici e privati) il diritto pubblico persegue interessi generali mentre quello privato
persegue degli interessi neutri.
Diritto pubblico si occupa più di questioni che riguardano l’organizzazione dello Stato; i diritti costituzionali sono stati
regolati all’interno del nostro ordinamento. Si distingue tra penale, costituzionale e altri. 1
Diritto privato: si occupa di regolamentare i rapporti tra privati cittadini (persone fisiche e giuridiche); attinenza con
la regolamentazione dei rapporti tra persone fisiche o tra persone fisiche e giuridiche; rapporti di svariata natura:
contrattuali, relativi ai diritti reali, risarcimenti del danno. (diritto commerciale, civile)
Distinzioni tra diritto non sono troppo nette, alcuni episodi possono coinvolgere più branchie contemporaneamente.
Diritto penale: trattazione delle fattispecie di reato, regolamentazione dei crimini (sistema sanzionatorio diverso).
LE FONTI DEL DIRITTO (CAPITOLO 2)
Le fonti subiscono diversi processi anche modificativi (anche il Codice civile stesso), c’è una pluralità di fonti e ciò
obbliga alla necessità che ci siano dei criteri al fine di comprendere quale norma prevale in un possibile contrasto tra
più norme. I principi che generalmente governano tali rapporti tra norme sono il principio gerarchico e cronologico.
- Il principio gerarchico permette di comprendere che le fonti non sono parificate (non c’è parità) ma ci sono
fonti sotto ordinate e sovra ordinate= esempio la Costituzione è una fonte sovraordinata rispetto alla legge
ordinaria. Esiste un organismo regolamentato nella Costituzione, ovvero la Corte costituzionale che
regolamenta i rapporti tra legge ordinaria e costituzione. Esempio diritto di sciopero è costituzionalmente
orientato.
Le fonti poste su un grado inferiore non possono immettere nell’ordinamento norme giuridiche diverse o contrastanti
con quelle immesse dalle fonti superiori, né possono abrogarle. Le norme giuridiche che disattendono tale principio
sono considerate illegittime e dunque, destinate ad essere cancellate dall’ordinamento.
Una fonte di grado inferiore può a sua volta essere fonte di grado superiore rispetto a una fonte a essa sottostante.
Gerarchia delle fonti: 1. Costituzione; 2. Fonti comunitarie (fonti primarie “esterne”); 3. Leggi ordinarie dello Stato o
atti normativi (fonti normative primarie “interne”); 4. Statuti o leggi regionali (fonti normative primarie “interne”);
5. Regolamenti; 6. Usi formativi (5-6: fonti secondarie interne)
- Il principio cronologico serve a risolvere possibili contrasti tra norma giuridiche emanate, in tempi diversi, dalla
stessa fonte di produzione o da fonti diverse. Una legge posteriore (se parificata: stesso grado) abroga quella
precedente.
Dal punto di vista della gerarchia delle fonti i codici si pongono sullo stesso livello delle fonti primarie ma sotto il profilo
politico-culturale hanno un’importanza di assoluto rilievo. Il termine codice fa riferimento ad un testo normativo
complesso ed articolato, con cui si detta la disciplina organica di una determinata materia. I codici rappresentano lo
strumento privilegiato attraverso cui si fondano gli Stati moderni, essi regolano unitariamente una determinata
materia, senza distinzione tra i soggetti cui le norme si devono applicare.
• Il Codice civile, introdotto nel 1942, epoca distante da quella attuale, è considerato ancora oggi la principale
fonte del diritto privato. Il testo è soggetto a una costante opera di novellazione e adeguamento= revisione, è
cambiato a seconda delle esigenze del legislatore, si adeguano gli istituti alle esigenze che variano con il tempo.
Le leggi create dal parlamento sono intervenute per modificare alcuni aspetti del Codice civile. L’impianto generale è
rimasto uguale, ci sono progetti di riforma per una revisione complessiva ma non essendoci ancora stata l’impianto è
lo stesso.
Sono cambiate altre cose: es. Riforma del diritto di famiglia del 1975, modifica il regime patrimoniale della famiglia ->
prima di questa riforma il regime che vigeva tra i coniugi era quello di separazione di beni= i beni di ogni coniuge
rimangono di propria proprietà, con la riforma del 1975 cambia questo regime patrimoniale residuale e interviene la
comunione legale dei beni= i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio appartengono a entrambi i coniugi tranne
alcuni che sono definiti beni personali.
Con la legge ordinaria il legislatore interviene su specifici aspetti già codificati dal Codice civile per modificarli e
aggiornarli, al passo con altre istanze, nel caso della Riforma del diritto di famiglia cambia l’idea della comunione
spirituale della coppia e quindi ne deriva anche una comunione legale. 2
Struttura del Codice civile: il codice è diviso in 6 diversi libri, a ciascuno dei quali corrisponde una materia. Ogni libro è
→
diviso in titoli, i quali sono a loro volta divisi in capi, che possono essere ulteriormente suddivisi in sezioni queste
sono tutte delle suddivisioni interne che riguardano delle submaterie o materie ristrette (quindi sempre più
specifiche). Ogni articolo (sono le norme e le singole disposizioni) del Codice civile ha un titolo, che viene chiamato
rubrica; ogni articolo può essere suddiviso in più commi, ciascuno dei quali detta una o più norme giuridiche.
Esempio: primo articolo del Codice civile del primo libro si intitola “Capacità giuridiche” (cerca testo): all’interno
dell’articolo ci sono due disposizioni (primo e secondo comma= ogni capoverso), che dettano due regole differenti.
Articolo 832 (si trova nel terzo libro)
Suddivisione dei libri:
1. Libro della persona e della famiglia;
2. Libro delle successioni;
3. Libro della proprietà;
4. Libro delle obbligazioni;
5. Libro del lavoro;
6. Libro della tutela dei diritti.
1. Nel primo libro (della persona e della famiglia) c’è lo studio dei soggetti giuridici, che sono sia le persone
fisiche che giuridiche: persone fisiche= enti corporei, persone e soggetti in quanto uomini muniti di capacità
giuridica; persone giuridiche= pluralità di soggetti che mettono a disposizione un patrimonio per un
determinato scopo. Il legislatore considera questa pluralità come se fosse un unico ente.
Per gli enti del primo libro si fa riferimento a: associazioni, fondazioni e comitati o enti collettivi riconosciuti o
non riconosciuti.
Per quanto riguarda il diritto della famiglia: si fa riferimento ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi.
Nozioni di questo libro: capacità giuridica, d’agire, di associazioni riconosciute o no.
Gli enti collettivo del primo libro sono caratterizzati da uno scopo altruistico, non perseguono scopo lucrativo
ma ideale, quelli con scopo lucrativo sono le società.
2. Nel libro delle successioni (parte dall’articolo 456 e seguenti): il soggetto giuridico che nasce e acquista la
capacità giuridica (e poi d’agire) al contempo muore, questo prevede la necessità e opportunità che sia
regolamentato tutto ciò che riguarda il post mortem, regole che caratterizzano questa fase sono disciplinate
negli articoli del secondo libro. Riguarda principalmente le persone fisiche.
Principale istituto: testamento (atto mortis causa), decuius= colui che muore dispone per il tempo in cui avrà
cessato di vivere. Dispone i suoi beni (patrimonio) e può decidere a chi attribuirli o a singoli soggetti o
nominando un soggetto come erede (uno o più), che subentra a titolo universale in tutte le posizioni giuridiche
(attive e passive). Il testamento è lo strumento regolamentato nel secondo libro, con cui il disponente dispone
di aspetti di carattere patrimoniale a favore dei suoi eredi o legatari = quando si dispone di un singolo bene.
Nel testamento sono inserite disposizioni che non hanno carattere patrimoniale.
Altro istituto: successione legittima= quando non c’è un testamento, il soggetto disponente non lascia
disposizioni su come gestire il suo patrimonio -> quindi, è la legge che dice come distribuire i vari beni.
3. Libro della proprietà e dei diritti reali (proprietà come diritto reale per eccellenza).
Proprietà= titolarità; fa parte delle situazioni giuridiche soggettive. Si è titolari di un diritto e non possessori
(di un diritto di proprietà ad esempio). Il possessore, infatti, si comporta come se fosse il proprietario ma non
ha per forza il titolo: situazione di fatto non giuridica.
Es: se coltivo un campo di qualcuno che è lasciato incolto sono possessore anche se mi comporto da
→
proprietario non si ha il titolo.
Effetto di un possesso è l’usucapione: modo di acquisto a titolo originario di una proprietà, se mi comporto
da proprietario di un bene senza esserlo per un determinato lasso di tempo posso diventare proprietario:
diritto che viene accertato da una sentenza. 3
Nozione di titolo: i diritti si acquistano in due modi o a titolo originario o a titolo derivativo.
→
- Titolo originario: ad esempio l’usucapione il bene non mi è trasferito con un atto ma possedendolo;
- Titolo derivativo (più comune): ad esempio la compravendita, permuta, atti negoziali volti al trasferimento
di beni; tutti gli atti che hanno contenuto negoziale, fatti attraverso contratti (il contratto è lo strumento
principale per regolare, trasferire o estinguere le situazioni giuridiche soggettive).
4. Libro delle obbligazioni= vincolo, rapporto giuridico obbligatorio che intercorre tra due soggetti, solitamente
debitore e creditore. Le obbligazioni possono avere origine da contratto, fatto illecito, o altro fatto idoneo a
produrle, come dice l’articolo 1173. →
-Contratto: esempio del mutuo prestito in banca per comprare qualcosa, si arriva alla stipulazione di
un contratto: la banca trasferisce un bene (diritto) e in cambio l’individuo deve pagare rate con interessi
= dal contratto è nato un obbligo. Mutuante (chi fornisce denaro) e mutuatario (beneficiario del prestito
che deve restituirlo con gli interessi).
Altro esempio: contratto preliminare= contratto in cui nasce un obbligo a contrarre (compromesso), le
parti si obbligano a stipulare un altro contratto che sarà poi definitivo (compravendita) -> per bloccare una
casa che voglio acquistare se non ho ancora i soldi: contratto preliminare, impegno da entrambe le parti
a stipulare un nuovo contratto.
-Obbligazioni che derivano anche dal fatto illecito (norma 2043): può essere doloso (intendo commettere
questo fatto) o colposo (negligenza): da ciò ne deriva l’obbligo di risarcimento del danno (o a una cosa o
a una persona), non deriva da un’attività volontaria delle parti (come nel caso del contratto) ma da atti
che l’ordinamento deve sanzionare = fatti illeciti. I danni possono essere a carattere patrimoniale o non
patrimoniale.
-Clausola generale: altro fatto idoneo rimanda in realtà a delle cose specifiche, ben definite, di solito sono
le promesse unilaterali, l’azione di arricchimento senza giusta causa, ripetizioni d’indebito e la gestione di
affari.
Contratto: distinzione tra una disciplina del contratto in generale = elementi essenziali del contratto, che sono
accordo, forma, causa e l’oggetto e una disciplina dei singoli contratti = disciplina settoriale e specifica, identifica le
regole dei singoli contratti “tipici”, che sono previsti dall’ordinamento giuridico e disciplinato nei suoi passaggi
(esempio di compravendita) o “atipici”, in cui c’è l’autonomia delle parti consente di stipulare, non regolamentati
→
all’interno dal Codice civile o dalla legislazione Speciale si va per analogie: si consultano le disposizioni analoghe. Ci
sono delle lacune nell’ordinamento= vuoti normativi che vanno colmati con un metodo analogico. Regolamentati sulla
base della prassi, quelli più frequenti sono regolamentati ma non sono sempre gli stessi, contratti tipici che mutano
(le esigenze mutano, quindi i contratti sono regolamentati spesso).
5. Libro quinto: si occupa dei rapporti di lavoro (diritto dell’impresa e delle società: scopo lucrativo, a differenza
degli enti collettivi del primo libro che hanno uno scopo ideale)
6. Libro della tutela dei diritti: a partire dall’articolo 2646. Riguarda diversi istituti: trascrizione e prescrizione
(due di questi).
Trascrizione= forma di pubblicità (quando stipulo un contratto ti compravendita vado prima a farlo trascrivere)
Prescrizione= si avvicina all’usucapione, ma funziona all’inverso, se non esercito un diritto per un determinato
periodo il diritto si estingue.
Oltre al Codice civile, che rappresenta la fonte primaria, in cui sono regolamentati tutti gli istituti, ci sono altre fonti
del diritto.
• Fonti di produzione: sono i processi o procedimenti che portano alla conclusione di un processo di
produzione di un diritto e che portano alla norma. Si definiscono fonti di produzione quegli atti o fatti che,
in un determinato ordinamento giuridico, sono capaci di creare norme giuridiche.
Da una parte ci sono gli “atti normativi” (fonti scritte), ovvero gli atti emanati dalle autorità competenti e con le
→
procedure espressamente previste (Costituzione, leggi nazionali, regolamenti) il nostro sistema è caratterizzato
4
dalla pluralità delle fonti di produzione: le norme giuridiche possono essere prodotte da autorità diverse (legge
parlamentare dallo Stato; legge regionale dalle Regione).
Dall’altra ci sono anche i “fatti” (fonti non scritte), ovvero gli usi normativi o consuetudini, i quali, dati determinati
requisiti, sono idonei a produrre norme giuridiche nel nostro ordinamento.
• Fonti di cognizione: si fa riferimento al testo o documento scritto, pubblicato ufficialmente con le modalità
previste dalla legge; quindi, il testo da cui si può apprendere il contenuto delle norme giuridiche create
dalle fonti di produzione. Ci sono anche delle “raccolte” scritte degli usi (sono le fonti di cognizione degli
usi normativi).
Es. Passaggio Camera dei deputati al senato (doppia approvazione) per arrivare alla legge ordinaria è una fonte di
produzione; il testo invece che si ottiene è una fonte di cognizione
• La fonte gerarchicamente superiore alle altre è la Costituzione della Repubblica italiana, le cui norme
dettano i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, i
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