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MUTUO
Contratto reale per eccellenza, disciplinato all'articolo 1813 e seguenti.
Contratto reale: il contratto si perfeziona con la consegna del bene, non basta lo scambio dei consensi.
Sia il mutuo che il contratto di compravendita sono entrambi contratti ad effetti reali (uno è reale e l'altro consensuale).
Articolo 1813→ Nozione. Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
→Trasferimento
Articolo 1814 della proprietà. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.
Nel mutuo colui che riceve il denaro o il bene fungibile (mutuatario), ne diviene proprietario. Può fare quello che vuole, l'unico obbligo sarà poi la restituzione.
La consegna non avviene materialmente ma avviene attraverso un conto: con l'accredito, quindi, il
mutuatario diviene prima titolare del diritto di credito alla riscossione e dopo che essa avviene è proprietario. →Articolo 1815 Interessi. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurai la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il mutuo è di regola oneroso, infatti salvo patto contrario (deroga delle parti), il mutuatario deve corrispondere al mutuante gli interessi (paga per ricevere il denaro). Essi sono dovuti secondo il tasso legale o secondo tasso più elevato, stipulato per iscritto tra le parti. Se sono convenuti degli interessi usurari, in cui il tasso di interesse è così elevato da comportare un eccessivo aggravio per il mutuatario, la clausola che prevede questi interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi. Questo perché si vuolesanzionare con severità l'usuraio (prima era previsto che tali interessi fossero sostituiti con quelli legali). 94→Articolo 1816 termine per la restituzione della somma data a mutuo: si presume stipulata a favore di entrambe le parti e se è a titolo gratuito a favore del mutuatario (può rinunciare al termine).→Articolo 1817 se non viene fissato un termine, questo viene stabilito dal giudice: ci deve essere un termine, fissato non solo nell'ipotesi in cui non è previsto ma anche nel caso in cui il contratto prevede che il mutuatario pagherà quando potrà (mancata previsione di un termine).→Articolo 1818 Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione. Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzionesi doveva eseguire.→Articolo 1819 Restituzione rateale. Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.La norma prevede un piano di ammortamento ma se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere l’immediata restituzione dell’intero. Si tratta di un potere di recesso esercitabile a seguito dell’inadempimento previsto dalla norma.→Articolo 1820 Mancato pagamento degli interessi. Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.Risoluzione per inadempimento: si applica nel caso di contratti a prestazioni corrispettive e ha come presupposto l’inadempimento della prestazione da parte di uno dei contraenti.
Scioglimento del contratto e quindi il venir meno degli effetti del contratto: si applica questa norma perché il mutuo oneroso (con interessi) è un contratto a prestazioni corrispettive (scambio di un prezzo con gli interessi). Il mutuante è responsabile dei vizi delle cose se non prova di averli ignorati senza colpa.
Articolo 1822 Promessa di mutuo. Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
Tale articolo fa capire che nel mutuo si vuole tutelare sia l'interesse del mutuatario a ricevere la somma, che quello del mutuante a prestarla.
Il contratto di mutuo è un contratto reale, poiché per il suo perfezionamento sono necessari sia il consenso che la consegna; nell'articolo precedente c'è una forma di obbligo di dare a mutuo.
che nel comodato la cosa viene consegnata all'altra parte affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito e il suo perfezionamento avviene tramite la consegna della cosa. Il mutuo, invece, è un contratto col quale una parte consegna all'altra una somma di denaro, con l'obbligo di restituire la stessa somma più gli interessi pattuiti. Il mutuo può essere considerato un contratto consensuale o preliminare, a seconda delle diverse interpretazioni degli studiosi. Nel caso del mutuo preliminare, si tratta di un obbligo unilaterale a carico del futuro mutuante di stipulare un contratto definitivo di mutuo. Mentre nel caso del mutuo consensuale, si considera un mutuo atipico in cui il consenso delle parti è sufficiente per la sua validità. In entrambi i casi, il mutuo prevede la restituzione del denaro prestato, ma nel caso del mutuo preliminare può essere più complesso rimediare in caso di inadempimento, poiché la sentenza non può sostituire la consegna del denaro. In conclusione, il comodato è un contratto reale e gratuito, mentre il mutuo può essere considerato un contratto consensuale o preliminare, con l'obbligo di restituire il denaro prestato.Che in questo caso il comodatario ha l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (nel mutuo invece si restituiscono delle cose sostituibili= denaro). La legge tutela l'interesse del comodante ad ottenere la restituzione della cosa. Il comodato è gratuito, ciò può avvenire per una causa di liberalità oppure non liberale. In questo caso non c'è un pagamento per avere una cosa in godimento ma è dato gratuitamente; diverso dal contratto di locazione e dal mutuo95(do un diritto personale di godimento a un conduttore o locatario che mi paga un canone mensile; presto un bene e mi vengono corrisposti gli interessi).
Articolo 1804→ Obbligazioni del comodatario. (1° comma) Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. (2° comma) Non può concedere a un
terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.(3° comma) Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno. Chi prende a prestito deve usare la cosa con la diligenza dell'uomo medio= criterio di valutazione del comportamento del debitore (Articolo 1176 e 1218); l'altra è un'obbligazione negativa: deve usare la cosa per l'uso stabilito dal contratto o dalla natura della cosa stessa. Simile al subappalto: subcomodato che può essere realizzato solo se c'è il consenso di chi ha dato in godimento la cosa. Se la cosa si deteriora solo per l'uso stabilito che ne viene fatto allora, il comodatario non risponde del deterioramento. È, invece, responsabile del deterioramento se la cosa perisce per un caso fortuito che poteva evitare o ha preferito salvare la sua cosa. Anche se è previsto un termine per laRestituzione della cosa, se sono violati dal comodatario gli obblighi del primo e secondo comma, il comodante può chiedere il risarcimento e la restituzione della cosa.
DEPOSITO
Leggere manuale
I CONTRATTI ALEATORI (CAPITOLO 46)
I contratti aleatori sono quei contratti in cui l'entità o l'esistenza di alcune prestazioni dipendono da un elemento incerto: il rischio contrattuale. Fanno parte di questa categoria il contratto di rendita vitalizia, il contratto di assicurazione, il gioco e la scommessa.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (Articolo 1882 e seguenti)
Il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio: la causa (funzione economico-sociale) dello stesso è rappresentata dal rischio.
Peculiarità non solo relativa alla funzione del contratto ma anche alla disciplina; esso è disciplinato sia nei contratti speciali che nella parte generale del contratto. In questa disciplina non si applicano una serie di istituti tipici dei contratti commutativi.
come la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e la rescissione per lesione, poiché nei contratti aleatori non è possibile una predeterminazione delle prestazioni, ovvero l'assicurato deve corrispondere periodicamente un premio ma la prestazione dell'impresa assicuratrice non è predeterminata. Nell'assicurazione non si sa se l'evento che si va ad assicurare si realizzerà; quindi, la prestazione dell'assicuratore è incerta sia sull'an (se si verificherà) sia sul quantum (quale sarà il reale ammontare della prestazione che l'assicuratore dovrà eseguire). Articolo 1882 Nozione. L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente allaVita umana. Si tratta di un'operazione con cui, attraverso i contributi di soggetti esposti a eventi economicamente sfavorevoli, si raccoglie del denaro da mettere a loro disposizione per il caso in cui tali eventi si verifichino. Il carattere fondamentale dell'assicurazione è la copertura del rischio. Di solito i premi tendono a superare l'ammontare delle somme che l'assicurazione deve corrispondere al verificarsi del rischio assicurato.
Questa norma scandisce le due forme di assicurazione: quella per danni e quella sulla vita → prestazioni delineate: da un lato l'assicurato deve corrispondere un premio all'assicuratore = una somma di denaro fissa e predeterminata (frutto dell'accordo); dall'altra parte la prestazione dell'assicuratore è l'obbligo di rivalere l'assicurato. Se assicuro un bene per i danni che il bene può produrre, dopo che l'ho assicurato nel momento in cui si dovesse verificare un
danno96l'assicurazione corrisponderà la somma di denaro che deriva ed è necessaria per risarcire il danno = principio indennitario. Per