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LA RESPONSABILITÀ PRE-CONTRATTUALE E CONTRATTUALE, L’INADEMPIMENTO IN
GENERALE
Responsabilità Pre-Contrattuale
Nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi
secondo correttezza (ex art. 1337 c.c.).
Vi sono delle ipotesti macroscopiche di illecito contrattuale: minaccia e inganno. Come già visto sia
l’una che l’altro producono annullabilità del contratto, se determinanti del consenso. Sono possibili,
però, altre forme di comportamento sleale in sede di trattative, come alcuni tipi di fatti colposi,
esempio:
− Violazione di doveri di informazione (esempio articolo 1338 c.c.) => una parte che,
conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne
dia notizia all’altra, è responsabile per i danni che quest’ultimo abbia risentito per aver
confidato, senza colpa, nella validità nel contratto.
− Ingiustificato recesso della Trattative => si risponde a un doppio principio: quello per il quale
il vincolo sorge solo con la conclusione del contratto e non prima, e quello che impone lealtà
nelle trattative e rispetto degli interessi della controparte => secondo questo principio, ad
esempio, non è ammissibile far credere di considerare definitivo l’accordo raggiunto sugli
elementi essenziali, e poi rifiutare la stipulazione del contratto nonostante che sulle
questioni aperte la controparte sia disposta ad accettare tutte le richieste.
Giustificato motivo => il recesso è giustificato quando dipenda dal mancato accordo
➢ sulle questioni ancora aperte, o dal comportamento della controparte, la quale ponga
condizioni nuove e più onerose, o dal sopraggiungere di nuove circostanze...
− Prolungamento della trattativa per vari pretesti => questo comportamento sleale ha lo scopo
di cercare altre occasioni, ma al tempo stesso tenendo impegnata la controparte ignare.
Bisogna ricordare che chi intenda recedere dalle trattative ha l’obbligo di darne immediatamente
notizia alla controparte. A tal proposito bisogna ricordare ciò che dispone il seguente articolo:
• Art. 1328 comma I c.c. => qual ora venga revocata una proposta prima che il contratto sia
concluso, ma l’altra controparte ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del contratto prima
di averne notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarla delle spese e perdite
subite per l’iniziata esecuzione.
Nell'ambito della responsabilità precontrattuale, occorre distinguere fra interesse positivo e
negativo per comprendere bene la misura del danno risarcibile:
• Interesse contrattuale positivo => rappresenta i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i danni
che sarebbero stati evitati ottenendo l’esecuzione del contratto.
• Interesse contrattuale negativo => rappresenta i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i
danni che sarebbero stati evitati non impegnandosi nelle trattative precontrattuali (spere
sostenute...).
Logicamente, se le trattative che una delle parti abbia condotto scorrettamente non hanno portato
alla stipulazione di un valido contratto, l’altra parte, come non può pretendere l’esecuzione del
contratto, non potrà pretendere il risarcimento dell’interesse positivo. D'altra parte, potrà
pretendere il risarcimento dell’interesse negativo.
Responsabilità Contrattuale
In tema di danni dopo la stipulazione del contratto, ciò che ne procura di più al creditore è
l’Inadempimento, sia tardivo che incompleto che inesatto.
La domanda che sorge spontanea è la seguente: il debitore dovrà risarcire gli eventuali danni del
creditore?
La risposta è sì, ma solo se l’inadempimento è dovuto ad una causa del quale egli debba rispondere.
• Art. 1218 c.c. + 1228 c.c. fondano due regole importanti nel campo della responsabilità
contrattuale ---> il debitore dovrà il risarcimento se l’impossibilità deriva da causa a lui
imputabile, e se questo si avvale di terzi, dovrà rispondere anche degli eventuali fatti dannosi
commessi da questi.
Analisi del 1218 c.c. => la responsabilità è esclusa se si prova che l’impossibilità
➢ sopravvenuta non sia a lui imputabile: può accadere che la prestazione dia divenuta
fisicamente impossibile, o quando sia sopravvenuto un divieto di legge o dell’autorità
amministrativa. La prestazione risulta impossibile anche quando gli sforzi messi in
campi parrebbero insensati e fuori portata (esempio: articolo 1257 c.c.), lo stesso vale
per un sopravvenuto ostacolo grave da richiedere un’attività tale da mutare la natura
della prestazione.
Attenzione! La semplice difficoltà sopravvenuta di eseguire la prestazione non libera
il debitore, salvo l’eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui parleremo dopo.
Ora, l’articolo 1218 e 1228 dettano la disciplina prioritaria, ma la pluralità dei contratti ha portato il
legislatore a adottare misure differenti, che, a seconda dei casi, seguono o derogano la norma del
1218 e 1228.
Analizzando il concetto di impossibilità, si potranno distinguere varie sfumature della responsabilità
stessa:
• Impossibilità oggettiva ---> responsabilità oggettiva: fa carico al debitore di ogni evento,
anche incolpevole, che attenga alla sua persona o rientri nella sua sfera di influenza e
organizzazione aziendale.
• Impossibilità soggettiva ---> responsabilità per colpa: fa carico al debitore di ciò che accade
solo per negligenza, imprudenza o imperizia.
I concetti di impossibilità oggettiva e soggettiva si ritrovano sintetizzati in una formula neutro
contenuta nel 1218, saranno poi interpretati a seconda del contratto con cui avremo a che fare: a
volte il debitore risponderà oggettivamente per un inadempimento dovuto a causa sotto la sua sfera
di influenza, altre volta risponderà per colpa dei soli casi in cui l’inadempimento sia a lui imputabile
direttamente.
Per capire bene come interpretare la responsabilità precontrattuale e capire bene la liberazione del
debitore per inadempimento, dobbiamo concentrarci sulle tipologie dei contratti:
1. Contratti di mezzi => Contratti che impegnano a svolgere un’attività per un risultato non
promesso (avvocato, medico...). in questi contratti si può delineare una serie di atti o aspetti
generali da compiere, ma nel resto dell’attività si procederà in base al criterio della diligenza.
In questi contratti la mancanza del risultato finale non ha una rilevanza immediata; pertanto,
la soccombenza nella causa non costituisce inadempimento = Obbligazione di mezzi.
2. Contratti di risultato => Contratti che impegnano a svolgere un’attività per un certo risultato
stabilito (contratto di appalto, contratto di trasporto...). questi contratti implicano l’impegno
del promittente di operare per il raggiungimento del risultato, al quale si affianca una o più o
meno estesa garanzia del risultato e correlativa assunzione di rischio. In questi contratti la
mancanza del risultato si considera come inadempimento, e ciò determina la perdita del
compenso ed anche la responsabilità per danni = Obbligazione di risultato.
Da questi presupposti possiamo andare ad osservare l’ambito di applicazione delle responsabilità
osservate:
− Applicazione della Responsabilità contrattuale per colpa => questa è maggioritaria nel
settore contrattuale, riguarda le obbligazioni di fare e custodire (vedremo in seguito ipotesi in
cui la responsabilità del custode è indipendente dalla colpa). La colpa, infine, costituisce il
criterio di giudizio sulla responsabilità nelle obbligazioni di dare cose determinate.
Il concetto di colpa ---> la colpa, per mancato adempimento, può configurarsi in un
o comportamento contrario a quello che il debitore avrebbe dovuto e potuto compiere
nella situazione concreta. Alla responsabilità contrattuale viene applicato un
concetto di colpa in senso oggettivo, ovvero favorendo una commisurazione tra il
comportamento del debitore ed un modello astratto.
− Applicazione della Responsabilità contrattuale oggettiva => un esempio importante di questo
tipo di responsabilità riguarda l’obbligazione di fornire una certa quantità di cose determinate
soltanto nel genere. In caso di ritardo, sarà il debitore a rispondere di un eventuale ritardo
anche se privo di colpa. Ciò perché, in questo caso, fino alla consegna o individuazione delle
cose generiche, il debitore ha tutta la libertà di predisporre l’adempimento nel modo che gli
sembra più opportuno. Di contro, il creditore non ha alcuna possibilità di controllo e
interferenza su tali decisioni. Per analoghe ragioni, il debitore non sarà liberato in caso di
impotenza finanziaria che gli paralizza la possibilità di adempiere all’obbligazione. In un altro
esempio, un debitore di una somma di danaro non può esonerarsi da responsabilità
adducendo ad impotenza finanziaria, poiché il rischio delle conseguenze dannose della crisi
di liquidità è posto a carico del debitore in correlazione con la sua piena libertà di
organizzazione finanziaria delle proprie attività. Il modo per liberarsi è dimostrare che
l’inadempimento o ritardo sia dovuto a cause oggettive (a lui non imputabili).
Responsabilità per il fatto degli ausiliari => per adempiere l’obbligazione spesso il
o creditore si avvale di ausiliari: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o terzi
imprenditori. In tutti i casi egli risponde degli operati degli ausiliari. Anche se,
nell’assetto aziendale, al debitore non è possibile controllare l’effettivo svolgimento
dei compiti dei suoi ausiliari, egli non può liberarsi semplicemente provando di non
essere personalmente in colpa. La ratio sta nel fatto che normalmente il creditore
insoddisfatto non ha alcun'azione nei confronti degli ausiliari del debitore. Il creditore
potrebbe agire nei confronti dell’ausiliario solo in casi di atto che si rifletta in illeciti
extracontrattuali.
La funzione economica della Responsabilità oggettiva => l’estensione della
o responsabilità ad ogni ipotesi di inadempimento dovuto a disfunzione nella sfera di
organizzazione del debitore può essere prevista in funzione di un incentivo
all’adempimento. La sua responsabilità non dipenderà da un riesame e una
valutazione giudiziale della sua organizzazione interna, il che implica maggiore
semplicità, economicità e certezza del giudizio. Questa regola è anche un’effettiva
attuazione del