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Estratto del documento

LA RESPONSABILITÀ PRE-CONTRATTUALE E CONTRATTUALE, L’INADEMPIMENTO IN

GENERALE

Responsabilità Pre-Contrattuale

Nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi

secondo correttezza (ex art. 1337 c.c.).

Vi sono delle ipotesti macroscopiche di illecito contrattuale: minaccia e inganno. Come già visto sia

l’una che l’altro producono annullabilità del contratto, se determinanti del consenso. Sono possibili,

però, altre forme di comportamento sleale in sede di trattative, come alcuni tipi di fatti colposi,

esempio:

− Violazione di doveri di informazione (esempio articolo 1338 c.c.) => una parte che,

conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne

dia notizia all’altra, è responsabile per i danni che quest’ultimo abbia risentito per aver

confidato, senza colpa, nella validità nel contratto.

− Ingiustificato recesso della Trattative => si risponde a un doppio principio: quello per il quale

il vincolo sorge solo con la conclusione del contratto e non prima, e quello che impone lealtà

nelle trattative e rispetto degli interessi della controparte => secondo questo principio, ad

esempio, non è ammissibile far credere di considerare definitivo l’accordo raggiunto sugli

elementi essenziali, e poi rifiutare la stipulazione del contratto nonostante che sulle

questioni aperte la controparte sia disposta ad accettare tutte le richieste.

Giustificato motivo => il recesso è giustificato quando dipenda dal mancato accordo

➢ sulle questioni ancora aperte, o dal comportamento della controparte, la quale ponga

condizioni nuove e più onerose, o dal sopraggiungere di nuove circostanze...

− Prolungamento della trattativa per vari pretesti => questo comportamento sleale ha lo scopo

di cercare altre occasioni, ma al tempo stesso tenendo impegnata la controparte ignare.

Bisogna ricordare che chi intenda recedere dalle trattative ha l’obbligo di darne immediatamente

notizia alla controparte. A tal proposito bisogna ricordare ciò che dispone il seguente articolo:

• Art. 1328 comma I c.c. => qual ora venga revocata una proposta prima che il contratto sia

concluso, ma l’altra controparte ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del contratto prima

di averne notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarla delle spese e perdite

subite per l’iniziata esecuzione.

Nell'ambito della responsabilità precontrattuale, occorre distinguere fra interesse positivo e

negativo per comprendere bene la misura del danno risarcibile:

• Interesse contrattuale positivo => rappresenta i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i danni

che sarebbero stati evitati ottenendo l’esecuzione del contratto.

• Interesse contrattuale negativo => rappresenta i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i

danni che sarebbero stati evitati non impegnandosi nelle trattative precontrattuali (spere

sostenute...).

Logicamente, se le trattative che una delle parti abbia condotto scorrettamente non hanno portato

alla stipulazione di un valido contratto, l’altra parte, come non può pretendere l’esecuzione del

contratto, non potrà pretendere il risarcimento dell’interesse positivo. D'altra parte, potrà

pretendere il risarcimento dell’interesse negativo.

Responsabilità Contrattuale

In tema di danni dopo la stipulazione del contratto, ciò che ne procura di più al creditore è

l’Inadempimento, sia tardivo che incompleto che inesatto.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: il debitore dovrà risarcire gli eventuali danni del

creditore?

La risposta è sì, ma solo se l’inadempimento è dovuto ad una causa del quale egli debba rispondere.

• Art. 1218 c.c. + 1228 c.c. fondano due regole importanti nel campo della responsabilità

contrattuale ---> il debitore dovrà il risarcimento se l’impossibilità deriva da causa a lui

imputabile, e se questo si avvale di terzi, dovrà rispondere anche degli eventuali fatti dannosi

commessi da questi.

Analisi del 1218 c.c. => la responsabilità è esclusa se si prova che l’impossibilità

➢ sopravvenuta non sia a lui imputabile: può accadere che la prestazione dia divenuta

fisicamente impossibile, o quando sia sopravvenuto un divieto di legge o dell’autorità

amministrativa. La prestazione risulta impossibile anche quando gli sforzi messi in

campi parrebbero insensati e fuori portata (esempio: articolo 1257 c.c.), lo stesso vale

per un sopravvenuto ostacolo grave da richiedere un’attività tale da mutare la natura

della prestazione.

Attenzione! La semplice difficoltà sopravvenuta di eseguire la prestazione non libera

il debitore, salvo l’eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui parleremo dopo.

Ora, l’articolo 1218 e 1228 dettano la disciplina prioritaria, ma la pluralità dei contratti ha portato il

legislatore a adottare misure differenti, che, a seconda dei casi, seguono o derogano la norma del

1218 e 1228.

Analizzando il concetto di impossibilità, si potranno distinguere varie sfumature della responsabilità

stessa:

• Impossibilità oggettiva ---> responsabilità oggettiva: fa carico al debitore di ogni evento,

anche incolpevole, che attenga alla sua persona o rientri nella sua sfera di influenza e

organizzazione aziendale.

• Impossibilità soggettiva ---> responsabilità per colpa: fa carico al debitore di ciò che accade

solo per negligenza, imprudenza o imperizia.

I concetti di impossibilità oggettiva e soggettiva si ritrovano sintetizzati in una formula neutro

contenuta nel 1218, saranno poi interpretati a seconda del contratto con cui avremo a che fare: a

volte il debitore risponderà oggettivamente per un inadempimento dovuto a causa sotto la sua sfera

di influenza, altre volta risponderà per colpa dei soli casi in cui l’inadempimento sia a lui imputabile

direttamente.

Per capire bene come interpretare la responsabilità precontrattuale e capire bene la liberazione del

debitore per inadempimento, dobbiamo concentrarci sulle tipologie dei contratti:

1. Contratti di mezzi => Contratti che impegnano a svolgere un’attività per un risultato non

promesso (avvocato, medico...). in questi contratti si può delineare una serie di atti o aspetti

generali da compiere, ma nel resto dell’attività si procederà in base al criterio della diligenza.

In questi contratti la mancanza del risultato finale non ha una rilevanza immediata; pertanto,

la soccombenza nella causa non costituisce inadempimento = Obbligazione di mezzi.

2. Contratti di risultato => Contratti che impegnano a svolgere un’attività per un certo risultato

stabilito (contratto di appalto, contratto di trasporto...). questi contratti implicano l’impegno

del promittente di operare per il raggiungimento del risultato, al quale si affianca una o più o

meno estesa garanzia del risultato e correlativa assunzione di rischio. In questi contratti la

mancanza del risultato si considera come inadempimento, e ciò determina la perdita del

compenso ed anche la responsabilità per danni = Obbligazione di risultato.

Da questi presupposti possiamo andare ad osservare l’ambito di applicazione delle responsabilità

osservate:

− Applicazione della Responsabilità contrattuale per colpa => questa è maggioritaria nel

settore contrattuale, riguarda le obbligazioni di fare e custodire (vedremo in seguito ipotesi in

cui la responsabilità del custode è indipendente dalla colpa). La colpa, infine, costituisce il

criterio di giudizio sulla responsabilità nelle obbligazioni di dare cose determinate.

Il concetto di colpa ---> la colpa, per mancato adempimento, può configurarsi in un

o comportamento contrario a quello che il debitore avrebbe dovuto e potuto compiere

nella situazione concreta. Alla responsabilità contrattuale viene applicato un

concetto di colpa in senso oggettivo, ovvero favorendo una commisurazione tra il

comportamento del debitore ed un modello astratto.

− Applicazione della Responsabilità contrattuale oggettiva => un esempio importante di questo

tipo di responsabilità riguarda l’obbligazione di fornire una certa quantità di cose determinate

soltanto nel genere. In caso di ritardo, sarà il debitore a rispondere di un eventuale ritardo

anche se privo di colpa. Ciò perché, in questo caso, fino alla consegna o individuazione delle

cose generiche, il debitore ha tutta la libertà di predisporre l’adempimento nel modo che gli

sembra più opportuno. Di contro, il creditore non ha alcuna possibilità di controllo e

interferenza su tali decisioni. Per analoghe ragioni, il debitore non sarà liberato in caso di

impotenza finanziaria che gli paralizza la possibilità di adempiere all’obbligazione. In un altro

esempio, un debitore di una somma di danaro non può esonerarsi da responsabilità

adducendo ad impotenza finanziaria, poiché il rischio delle conseguenze dannose della crisi

di liquidità è posto a carico del debitore in correlazione con la sua piena libertà di

organizzazione finanziaria delle proprie attività. Il modo per liberarsi è dimostrare che

l’inadempimento o ritardo sia dovuto a cause oggettive (a lui non imputabili).

Responsabilità per il fatto degli ausiliari => per adempiere l’obbligazione spesso il

o creditore si avvale di ausiliari: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o terzi

imprenditori. In tutti i casi egli risponde degli operati degli ausiliari. Anche se,

nell’assetto aziendale, al debitore non è possibile controllare l’effettivo svolgimento

dei compiti dei suoi ausiliari, egli non può liberarsi semplicemente provando di non

essere personalmente in colpa. La ratio sta nel fatto che normalmente il creditore

insoddisfatto non ha alcun'azione nei confronti degli ausiliari del debitore. Il creditore

potrebbe agire nei confronti dell’ausiliario solo in casi di atto che si rifletta in illeciti

extracontrattuali.

La funzione economica della Responsabilità oggettiva => l’estensione della

o responsabilità ad ogni ipotesi di inadempimento dovuto a disfunzione nella sfera di

organizzazione del debitore può essere prevista in funzione di un incentivo

all’adempimento. La sua responsabilità non dipenderà da un riesame e una

valutazione giudiziale della sua organizzazione interna, il che implica maggiore

semplicità, economicità e certezza del giudizio. Questa regola è anche un’effettiva

attuazione del

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A.A. 2024-2025
112 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tia_fixa05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Panzarini Elisabetta.