Diritto Privato
codice civile
● I «codici» (codice civile, codice penale, codici di procedura) sono leggi dello Stato
emanate dal Parlamento che raccolgono tutte le regole di una particolare branca del
diritto
● Idea di completezza e sistematicità
● Europa continentale (Francia, Germania, Italia) vs. Inghilterra (diritto
giurisprudenziale)
● Emanato nel 1942
● Fonte principale del diritto privato italiano
● VI Libri
I Libro: Persone e famiglia
II Libro: Successioni
III Libro: Proprietà
IV Libro: Obbligazioni e contratti
V Libro: Lavoro, Impresa e Società
VI Libro: La tutela dei diritti
introduzione
● fonti del diritto: dove nascono le leggi/il diritto
● soggetti: persona fisica (es: elena) o giuridica (es: associazioni)( è astratto)
● proprietà: diritto riguardo alla titolarità di un bene ( mobile o immobile)
● contratto: ( ne stipuliamo tutti i giorni) è un accordo tra due o più parti o soggetti, è
rispetto ad un’attività che ha un contenuto patrimoniale ed ha clausole vessate.
(DOMANDA ESAME: LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO???)
● nasce dall’accordo, il contratto è fonte di obbligazione
obbligazioni:
● responsabilità civile: riguarda ipotesi o condotte in cui il soggetto responsabile,
avendo arrecato un danno al danneggiato, deve risarcire, a seguito di una condotta
negligente.
● famiglia-matrimonio-figli: divorzio/ status figli/ rapporti di famiglia
● successioni: a causa di morte, riguardano la sorte alla morte di un determinato
soggetto (de cuius= defunto)
diritto privato o civile
codice: civile/ penale/ procedura civile/ procedura penale
diritto: privato (rapporto tra privati)
pubblico (rapporto tra pubblica amministrazione: penale/ costituzionale)
=> diritto civile : approfondisce/ è monografico/ specialistico
definizioni:
● ( in senso oggettivo) (es: diritto penale/ privato/…)
diritto: > gruppo di regole-norme
>Scopo: dare ordine alla convivenza tra i consociati e regolare le loro attività
> vantati da un soggetto che ne è titolare (in senso sogg)(es: allo studio-
salute)
( alla vita: non patrimoniale, diritti della persona tutelati dalla costituzione
di proprietà: patrimoniale, tutelato dalla costituzione, titolare di una posizione
soggettiva)
> non è per forza scritto: norme orali tramandate verbalmente dovute alla
consuetudine (rare)
● Comandi aventi natura generale: le norme giuridiche
(Dovere rivolto a tutti i consociati che si trovino in una determinata situazione)
● Comandi aventi natura particolare: ad es. sentenze del Tribunale
(La sentenza condanna ed impone al soggetto X di comportarsi in un certo modo)
● norma giuridica: > regola che dà una disciplina per regolare i rapporti
> non è morale
( es: tradire marito=> giuridico: sanzione a me addebitata
tradire fidanzato=> solo morale, no sanzioni)
> è disciplinata in un codice civile e se violata conseguono delle
sanzioni > generalità ed astrattezza
(Si applica ad un numero indefinito di casi)
(Impedisce la discriminazione tra soggetti e posizioni giuridiche identiche al momento della
sua applicazione)
(Certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni giudiziarie)
● comprende tutte le materie riguardanti il diritto,L’insieme
ordinamento giuridico:
delle norme giuridiche e regole di diritto
●
● Diritto in senso oggettivo: complesso di regole che una determinata società si è
data per dare ordine alla convivenza
(esempio, l’insieme delle regole che attengono ai rapporti civili si chiama diritto privato)
● Diritto soggettivo: zona di «potere» entro cui il titolare può muoversi
( es. Diritto di proprietà: potere di godere e disporre della cosa; Diritto di credito:
potere di richiedere la prestazione al debitore; Diritto alla riservatezza: potere di
impedire la divulgazione di notizie sul proprio conto)
● responsabile: civile (negligenza che comporta un DANNO) art. 2043 chiunque
cagiona danno ingiusto è tenuto a risarcire il danno: responsabilità AQUILIANA ,
extracontrattuale
penale (violazione legge penale commettendo un reato: => sanzione)
PERSONALE , attribuita al soggetto specifico
contrattuale (conseguenze per inadempimento contratto) art. 1176
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon
padre di famiglia.
Fonti del diritto
FONTI DEL DIRITTO:
● sono atti e fatti idonei a produrre diritto
● ORDINE GERARCHICO
trattati europei (internazionale)( l’italia è parte dell’UE)
1. costituzione( nazionale)-
2. legge ordinaria (emanate dallo stato, es. codice civile)- regolamenti europei( es.
privacy)
● Decreti legislativi (abbreviati con D.Lgs. o D.Lg.)
emesso dal governo in caso di urgenza ⇒
● Decreti legge (abbreviati con D.L.)
non passa dal parlamento
(In entrambi i casi, il Parlamento viene coadiuvato dal Governo
Decreti legislativi e decreti legge sono i cd. atti aventi forza di legge nello Stato)
3. leggi regionali
4. norme secondarie
5. usi regole non scritte
● ORDINE CRONOLOGICO:
1. codice civile (1942 in epoca fascista( abrogate), molto tecnica, frutto di millenni di
storia)=> comunque la legge non può essere in contrasto con la costituzione
2. costituzione (Promulgata il 27 dicembre 1947 e in vigore dal 1° gennaio del 1948
repubblicana, post fascista)
● l’UE non può legiferare su tutto ma c'è una differenza di competenze, ma in UE ci
sono leggi in vigore anche in italia. Se c'è conflitto tra costituzione e trattati
europei prevale UE
FONTI EUROPEE DEL DIRITTO ITALIANO:
- Fonti primarie: Trattati europei, Carta di Nizza, principi generali del diritto
- Fonti secondarie: Regolamenti europei, direttive e decisioni
- N.B.: parte del diritto europeo (come i regolamenti), una volta emanato è
direttamente applicabile nel nostro ordinamento
Criterio di competenza: elenco di materie in cui è competente l’Unione Europea
-
- Superiorità del diritto europeo
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: trattati internazionali tra Stati
N.B.: anche i trattati europei sono trattati internazionali
GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO
1. Costituzione e leggi costituzionali
2. Trattati europei
3. Fonti primarie: Leggi dello stato; atti aventi forza di legge; norme di diritto europeo
direttamente applicabili;
4. Leggi regionali (competenza concorrente)
5. Fonti secondarie: regolamenti emanati dal Governo o altre autorità (es. i Comuni)
6. Usi e consuetudini in quanto richiamati dalla legge o in materie non regolate per
legge
● Ordine gerarchico: la legge di rango inferiore non può derogare la legge di rango
superiore
● In particolare: una legge che è in conflitto con la Costituzione è dichiarata dalla Corte
Costituzionale «costituzionalmente illegittima» e cessa di avere efficacia
nell’ordinamento (art. 136 Cost.)
● Una legge che è in conflitto con una norma dell’Unione europea, invece, può essere
direttamente disapplicata dal giudice ordinario
FORMANTI DEL DIRITTO:
● giurisprudenza:
>insieme delle sentenze dei giudici italiani
>giudice che applica il diritto in modo concreto
>fonte indiretta: interpretazione illustre della norma
delle corti: Corte Costituzionale e Corte di Cassazione;Corte d’Appello e
>gerarchia
Consiglio di Stato ( per i giudizi amministrativi); Tribunale ordinario e amministrativo;
giudici di pace
>compito della giurisprudenza: interpretazione ed applicazione del diritto al caso
concreto
(Giurisprudenza non è una fonte del diritto Ma interpretando e applicando le norme, di fatto
influenza il diritto: in questo senso, si dice che un formante del diritto. è Necessario
conoscere sia la legge che la sua applicazione concreta ad opera della giurisprudenza Ma
poiché i precedenti della giurisprudenza, nel nostro ordinamento, non sono vincolanti, il
giudice successivo potrà sempre discostarsene)
( serve ad esprime il principio di diritto ma è obbligatoria solo per le parti in giudizio)
N.B:
● Legge: fonte del diritto in senso proprio e vincolante per la generalità dei consociati
● Regola dettata dal giudice nella sentenza:
1.essendo la base della motivazione della decisione, è vincolante per le parti del giudizio ma
solo per esse
2.per gli altri giudici, non è vincolante: tuttavia può avere una influenza di fatto, HA PIù
VALENZA , soprattutto se viene dalla Corte Suprema di Cassazione, a maggior ragione se
proviene dalle sezioni unite:
dottrina: libri articoli di professori e studiosi di diritto
Diritto pubblico e privato
● Diritto pubblico:
1.Tutela e realizzazione degli interessi collettivi
2.Fornisce le norme di struttura e di organizzazione dello Stato, della P.A.,pubblica
amministrazione = degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e degli altri enti
pubblici
(Es. Parte II della Costituzione, «Ordinamento della Repubblica»)
3.Regola i rapporti tra privati e lo Stato ove lo Stato esercita un potere di supremazia e/o un
potere autoritativo
(Es. rapporto tra il fisco ed il contribuente; potere punitivo dello Stato (diritto penale) )
● Diritto privato:
1.regola i rapporti tra individui, soggetti privati (contratto, matrimonio, successioni, diritto di
proprietà, ecc.)
2.Fornisce la disciplina di soggetti giuridici quali associazioni, società e altri enti privati
3.Può anche regolare i rapporti di diritto privato in cui parte è lo Stato o un ente pubblico (
strade)
Norme imperative e norme dispositive
● Norme «imperativa» = deve essere sempre rispettata. ( es. penali)
>Tutela di interessi generali e/o tutela di una parte considerata “debole” (scopo di
protezione)
>Alcune norme imperative sono contenute nel codice civile e nelle leggi speciali
>Sono imperative tutte le norme contenute nel codice penale: è nullo ogni negozio che
impegni una parte a commettere un reato
● norme dispositive
> lasciate alla volontà delle parti
> es. 1815 art Salvo diversa volontà delle parti , il mutuatario ( chi prende i soldi) deve
corrispondere gli interessi
interpretazione della legge
Interpretare =
● operazione logica volta ad attribuire significato alle parole del legislatore
● Tale operazione è in primo luogo affidata al giudice, il cui compito è l’interpretazione
ed applicazione del diritto al caso concreto
● l’opera di interpretazione del diritto
Anche lo studioso di diritto (la «dottrina») compie
precomprensione: per il nostro bagaglio culturale
l’interpretazione è stabile e conservativa perché l’evoluzione rischia
certezza del diritto:
l’imprevedibilità
preleggi : (Disposizioni sulla legge in generale), collocate prima del codice civile, indicano i
criteri di interpretazione della legge
Art. 12 delle Preleggi: «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
dalla intenzione del legislatore»
● ( quello che c’è scritto)
interpretazione letterale
● interpretazione del legislatore ( il parlamento italiano , non è una persona fisica ma è
astratto, perciò bisogna consultare i lavori preparatori ( la preparazione della legge,
detta ITER PARLAMENTARE, seguita dal legislatore ))
● interpretazione storica( lavori preparatori passati) e teleologica ( capire lo scopo del
lavoro preparatorio)
● tiene conto dell’evoluzione della società nell’interpretazione
Interpretazione evolutiva:
di una disposizione il cui contenuto non sia espressamente specificato dal legislatore
● Interpretazione logica e sistematica: presupposto che il diritto sia un insieme logico e
coerente. Tiene in considerazione elementi quali ad esempio la collocazione
topografica della disposizione da interpretare . Il diritto privato è un sistema dunque
necessita un’ interpretazione che sia coerente. intenzione del legislatore : ratio iuris
(Esempio: il riferimento alla «buona fede» ha un significato diverso a seconda che
esso sia inserito nel titolo dedicato ai contratti in generale o a quello sulla proprietà
Attribuisce alle parole dello stesso «sistema» lo stesso significato )
● interpretazione analogica
Art. 12 Preleggi (segue):
«Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione,(significa
che esiste una lacuna, ossia il legislatore prende atto che l’ordinamento giuridico sia
incompleto) si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe
(ANALOGIA LEGIS, se non cè disposizione ne applicano per analogia usata per un caso
simile, anche se non disciplinata dalla legge) se il caso rimane ancora dubbio, si decide
dell’ordinamento giuridico
secondo i principi generali dello Stato» (ANALOGIA IURIS)
soggetti del diritto
● Soggetto di diritto = persona fisica (gli individui singoli) o persona giuridica
(organizzazioni collettive di persone fisiche e beni finalizzate al raggiungimento di un
determinato scopo)
● E’ titolare di diritti e obblighi giuridici; (può concludere negozi giuridici- fare contratti-
testamento)
persona fisica
● Persona fisica = il singolo individuo, la singola persona
CAPACITÀ GIURIDICA della persona giuridica ( titolarità dei diritti)
>Art.1 del codice civile dispone al primo comma: «La capacità giuridica si acquista dal
momento della nascita» (es. bimbo malato ha il diritto alla vita)
>Capacità giuridica = capacità di essere titolari di diritti e obblighi
( es. diritto all’immagine: no foto bimbi online (
>Sia persone fisiche che enti collettivi
persona fisica) no copiare immagine azienda ( ente collettivo))
● Momento dell’acquisto della capacità giuridica: la nascita(art. 1 c.c.)
>Chiunque, al momento della nascita, acquista i diritti della personalità (diritto al nome,
all’integrità fisica, ecc.)
>Un soggetto, al momento della nascita, può anche divenire titolare di diritti patrimoniali ( es
tramite testamento ottiene una casa ( per diritto) ma deve pagare delle tasse ( obbligazioni)
● La capacità giuridica riguarda in generale la possibilità di essere titolare di
diritti ed obblighi
● L’acquisto dei diritti ed obblighi in alcuni casi avviene al momento della nascita (es.
diritto al nome) ma può avvenire anche successivamente: es. diritto di voto
● Tutela costituzionale art. 22 Cost.: «Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome»
(Tutela costituzionale: significa in primo luogo che il Parlamento non può emanare leggi
ordinarie tramite cui un soggetto viene privato della capacità di agire per motivi politici
Qualsiasi legge che priva un soggetto della capacità giuridica per motivi politici è dunque
incostituzionale)
● limitazione della capacità giuridica:
>La capacità giuridica generale spetta ad ogni individuo
>La capacità giuridica può essere limitata in certi casi: cd. incapacità giuridiche
speciali
● incapacità giuridiche speciali:
>Lo straniero non ha diritto di voto in Italia ed è soggetto di diritti civili come il
cittadino italiano a condizione di reciprocità
>In Italia, fino al 1946 le donne non avevano diritto di voto
>I condannati per reati gravi perdono la capacità giuridica con riguardo a certi
incarichi pubblici (sono esclusi dai pubblici uffici; non possono divenire o
continuare ad essere professori universitari, ecc.)
>Non possono contrarre matrimonio, e dunque essere soggetti di rapporti coniugali, i
parenti in linea retta ed i fratelli e sorelle (art. 87 c.c.)
CAPACITÀ DI AGIRE (stipulare negozi giuridici validi)
Art. 2, comma 1: «La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia
stabilita un’età diversa»
> Capacità di agire = capacità di compiere atti giuridici, di disporre dei propri diritti e
beni e assumere obblighi giuridici
(Esempio: concludere un contratto; esercitare o rinunciare ad un proprio diritto, quando ciò
richieda una manifestazione di volontà )
Presupposto: che il minore non sia in grado di formulare ed esprimere una propria
manifestazione di volontà negoziale
> i minori sono incapaci di agire: regola stabilita dalla legge (art. 2 c.c.)
>Anche coloro che sono maggiorenni possono essere dichiarati
incapaci di agire.Ipotesi in cui questi soggetti non siano in grado di badare ai propri
interessi ( incapacità di protezione )
● Capacità dei minori e rappresentanza dei genitori
>I minori sono pertanto capaci giuridicamente ma incapaci di agire
>I minori pertanto devono essere rappresentati da altri soggetti: in primo luogo, dai
genitori
>I genitori, di regola, operano congiuntamente
incapacità di agire: riconoscimento giuridico dell’incapacità naturale, che su istanza
di qualcuno, viene tutelata dall’ordinamento
● Rappresentanza ed amministrazione dei genitori
>Art. 320 c.c.: «I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via
esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri fino alla
maggiore età o fino all’emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni»
>Genitori o tutore sono rappresentanti legali del minore
>Rappresentanza legale = stabilit
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