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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
- Associazioni non riconosciute = è necessaria la manifestazione dell’accordo (anche
oralmente) riguardante i temi fondamentali: scopo, diritti, obblighi, regole, condizioni
per l’ammissione degli associati,..
- Associazioni riconosciute = atto costitutivo redatto in forma pubblica con anche la sede,
la denominazione e il patrimonio indispensabili per l’attuazione di pubblicità nei
registri delle persone giuridiche ORGANI
Fondo dell’associazione = contribuiti associati + beni acquisiti proprietà dell’associazione (gli
associati non ne hanno diritto e se recedono dall’associazione non hanno diritto alla
liquidazione della quota Art.37)
Associazione = soggetto di diritto completa separazione tra patrimonio associazione e
patrimonio associati
L’assemblea degli associati nomina gli amministratori e delibera in base a principio
maggioritario la legge detta disposizioni sulla convocazione, il numero minimo di presenza
necessarie per l’assemblea (quorum), e le maggioranza necessarie (Art. 20 e 21)
Controllo giudiziario = scopo tutelare, non deve ledere l’autonomia dell’associazione controlla
la conformità alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto delle scelte operate dall’assemblea
FEDERAZIONI
Per le grandi associazioni esistono due soluzioni diverse
- Costruire associazioni minori e riunirle in una federazione che altri non è che
un’associazione avente per membri altre associazioni (struttura piramidale) le
associazioni minori hanno una propria autonoma responsabilità verso terzi + alle
assemblee della federazione partecipano solo i rappresentanti delle associazioni minori
- Associazioni parallele: gli iscritti partecipano a entrambe le sezioni (locali e di vertice)
e alle assemblee dell’associazione di vertice partecipano solo i delegati eletti dagli
iscritti (schema adottato da partiti e sindacati)
AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE
Gli statuti determinano requisiti necessari per l’ammissione, ma un individuo avente
determinati requisiti non è automaticamente ammesso all’associazione rifiuto
dell’ammissione (insindacabile in quanto lederebbe la libertà delle associazioni)
L’associato può recedere sempre, a meno che non si sia impegnato a farne parte per un
tempo determinato che non sia comunque tutta la vita o per una durata eccessiva (per la
tutela della libertà del singolo, Art.24,II)
Se si tratta di associazioni religiose o politiche, l’obbligo di parteciparvi per un determinato
periodo è nullo e contro i princìpi fondamentali di libertà
Nel caso in cui l’obbligo di rimanere nell’associazione sia valido, si può sempre recedere per
giusta causa
L’esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere
motivata per violazione di regole legali o statuarie, o per gravi motivi (Art. 23, 24 III)
l’associazione è libera di adottare criteri a piacimento sull’esclusione (il giudice deve solo
valutare che l’esclusione non abbia carattere discriminatorio o sia una reazione sproporzionata)
- Associazioni: l’associato escluso/recesso non può pretendere una liquidazione della sua
quota iniziale in quanto le associazioni non sono a scopo lucrativo
- Società: è d’obbligo una liquidazione
ESTINZIONE
L’associazione si estingue al raggiungimento dello scopo, all’impossibilità di raggiungerlo o per
l’avvenuta mancanza di tutti gli associati si estingue anche per voto dell’assemblea degli
associati (minimo di voti: ¾ ) (Art. 21 e 27)
Le cause di estinzione devono essere dichiarate all’autorità amministrativa
Prima che sopraggiunga l’estinzione, si ha la liquidazione dell’associazione che non può
compiere nuove operazioni ma solamente adempiere ai rapporti con i creditori
I beni sono devoluti secondo le disposizione dello statuto o dell’assemblea, oppure vengono
attribuiti ad altri enti con finalità analoghe
FONDAZIONE
Istituzione che attua la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo
(culturale, scientifica, assistenziale,…)
Differisce dall’associazione per il fatto che quest’ultima ha scopi duttili e mutevoli (e un organo
dominante: l’assemblea degli associati); mentre la fondazione ha scopi prestabiliti ed
immutabili (e organi serventi)
La fondazione, come l’associazione, è costituita con atto pubblico (Art. 14) contenente
denominazione, sede, scopo, patrimonio, norme e modalità di erogazione rendite acquista la
personalità giuridica secondo gli stessi criteri dell’associazione e, se riconosciuta, gli atti più
importanti saranno soggetti a pubblicità nei registri pubblici
ORGANI E DIRITTI
Nell’atto di fondazione sono esposti i criteri di nomina degli amministratori se i criteri non
possono venire applicati, sono nominati dall’autorità amministrativa (art. 25)
Nelle fondazioni non è possibile un controllo interno come nelle associazioni (gli amministratori
sono controllati dall’assemblea degli associati) controllo esercitato dall’autorità
amministrativa che può annullare le disposizioni contrarie a norme di legge, all’atto di
fondazione o al buon costume (può anche sciogliere l’amministrazione e nominare un
commissario straordinario)
I terzi possono agire contro le fondazioni che prevedano erogazioni o prestazioni a terzi, se la
fondazione non adempie spesso il terzo va scelto con giudizio discrezionale in una
determinata categoria: gli aspiranti aventi i requisiti non hanno diritto ad una prestazione, ma
hanno interessa che vengano eseguite le operazioni preliminari per la scelta
TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE
Lo scopo di una fondazione non è assolutamente immutabile, nel caso si possa modificare la
situazione nella quale essa opera, ma se lo scopo diventa di scarsa utilità o si esaurisce
insieme con il patrimonio l’autorità governativa trasforma la fondazione, spesso unendola
con fondazioni analoghe (fusione) Art 27 e 28
Se i fatti sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione e devoluzione dei
beni, la trasformazione non è ammessa
L’autorità governativa può altresì disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ed
unificarne le amministrazioni, pur rispettando la volontà del fondatore (art.26)
La fondazione si estingue per cause previste (nell’atto di fondazione o nello statuto), quando
lo scopo è raggiunto o impossibile, o se l’autorità governativa non procede nella trasformazione
liquidazione ed estinzione come nelle associazioni
COMITATI
Gruppi di persone che raccolgono fondi destinati ad uno scopo annunciato, presso terzi
(comitati di soccorso, di beneficenza, promotori di opere pubbliche,..)
Lo scopo dei fondi costituisce un vincolo immutabile i comitati sono fondazioni non
riconosciute (senza personalità giuridica) Art. 39 a 41
In assenza del riconoscimento, delle obbligazioni risponde sia il fondo raccolto che i
componenti.
I fondi hanno però una data autonomia in quanto non appartengono né ai componenti, né agli
oblatori (coloro che l’hanno devoluto) soggettività giuridica minore, in assenza di personalità
giuridica
La responsabilità delle obbligazioni grava sui componenti, non sui sottoscrittori
Coloro che gestiscono i fondi sono responsabili della loro conservazione e devoluzione allo
scopo predeterminato
Devoluzione dei beni (art. 42) se il fondo è insufficiente, se lo scopo è stato raggiunto o non è
più attuabile DIRITTI PATRIMONIALI:
- Diritti reali utilizzo di una cosa o energia naturale
- Diritti di credito (il cui oggetto è il comportamento del debitore) obbligazione
- Diritti sulle opere dell’ingegno (diritto d’autore o brevetti) creazioni intellettuali aventi
come oggetto l’opera di ingegno che è un bene immateriale
I BENI
Art. 810 e 814: i beni sono tutte le cose e le energie suscettibili di appropriazione e che
formano oggetto di diritti
• Cose MOBILI ed IMMOBILI:
- Immobili = tutto ciò che è materialmente incorporato al suolo (terreni, edifici, alberi,
mulini,..)
La staticità degli immobili rende più facile annotarne eventuali trasferimenti e vicende
giuridiche in pubblici registri (pubblicità immobiliare Art.2643), ma l’esercizio dei diritti
di proprietà sui beni immobili è più ristretto e complicato
(per trasferire beni immobili è necessario un atto scritto)
- Mobili = tutti gli altri beni (Art.812)
Anche alcuni beni mobili hanno un’analoga pubblicità (sono beni mobili registrati: navi,
veicoli, aerei…) una pubblicità di beni mobili è più difficile da realizzare e si attua
attraverso gli spostamenti del possesso (scioltezza e rapidità nei trasferimenti,
circolazione più avvantaggiata e semplice)
• Cose FUNGIBILI ed INFUNGIBILI:
- Fungibili (cose di genere) = cose sostituibili tra di loro in quanto equivalenti ai fini
dell’utilizzazione (generi alimentari, prodotti chimici, monete, prodotti nuovi…)
- Infungibili = cose prodotte in esemplari unici, opere d’arte originali, tutte le cose
usate e gli immobili Importanza di questa distinzione:
- il venditore di cose fungibili è obbligato alla corretta quantità, ma non è tenuto a
consegnare determinati esemplari (qualità) Art. 1178
- l’acquirente di cose fungibili ne diventa proprietario solo quando vengono individuate
d’accordo fra le parti (non basta determinarne la quantità e il genere) Art. 1378
- il risarcimento specifico di una cose è possibile solo se si tratta di una cosa fungibile,
altrimenti il risarcimento avviene in equivalente in denaro
- solo le cose fungibili sono oggetto di mutuo (Art. 1813)
• Cose CONSUMABILI e NON CONSUMABILI:
- Consumabili = non suscettibili di uso continuativo e ripetuto, utilizzabili solo una
volta (anche il denaro)
Se sono fungibili, è possibile consumarle e restituirne al proprietario un’eguale quantità
- Inconsumabili = suscettibili di continuo utilizzo (vestiti…) attribuibili a una
persona in uso temporaneo (comodato, usufrutto, locazione) Art. 1813
• PERTINENZE:
Cose destinate a servizio o ornamento di un’altra cosa senza esserne parte costitutiva
destinazione operata dal proprietario o da chi ne detiene un diritto reale (Art.817, 818)
(attrezzi, ruota di scorta, arredamento…)
Gli atti aventi per oggetto la cosa principale conten