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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

- Associazioni non riconosciute = è necessaria la manifestazione dell’accordo (anche

oralmente) riguardante i temi fondamentali: scopo, diritti, obblighi, regole, condizioni

per l’ammissione degli associati,..

- Associazioni riconosciute = atto costitutivo redatto in forma pubblica con anche la sede,

la denominazione e il patrimonio  indispensabili per l’attuazione di pubblicità nei

registri delle persone giuridiche ORGANI

Fondo dell’associazione = contribuiti associati + beni acquisiti  proprietà dell’associazione (gli

associati non ne hanno diritto e se recedono dall’associazione non hanno diritto alla

liquidazione della quota Art.37)

Associazione = soggetto di diritto  completa separazione tra patrimonio associazione e

patrimonio associati

L’assemblea degli associati nomina gli amministratori e delibera in base a principio

maggioritario  la legge detta disposizioni sulla convocazione, il numero minimo di presenza

necessarie per l’assemblea (quorum), e le maggioranza necessarie (Art. 20 e 21)

Controllo giudiziario = scopo tutelare, non deve ledere l’autonomia dell’associazione  controlla

la conformità alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto delle scelte operate dall’assemblea

FEDERAZIONI

Per le grandi associazioni esistono due soluzioni diverse

- Costruire associazioni minori e riunirle in una federazione che altri non è che

un’associazione avente per membri altre associazioni (struttura piramidale) le

associazioni minori hanno una propria autonoma responsabilità verso terzi + alle

assemblee della federazione partecipano solo i rappresentanti delle associazioni minori

- Associazioni parallele: gli iscritti partecipano a entrambe le sezioni (locali e di vertice)

e alle assemblee dell’associazione di vertice partecipano solo i delegati eletti dagli

iscritti (schema adottato da partiti e sindacati)

AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE

Gli statuti determinano requisiti necessari per l’ammissione, ma un individuo avente

determinati requisiti non è automaticamente ammesso all’associazione  rifiuto

dell’ammissione (insindacabile in quanto lederebbe la libertà delle associazioni)

L’associato può recedere sempre, a meno che non si sia impegnato a farne parte per un

tempo determinato che non sia comunque tutta la vita o per una durata eccessiva (per la

tutela della libertà del singolo, Art.24,II)

Se si tratta di associazioni religiose o politiche, l’obbligo di parteciparvi per un determinato

periodo è nullo e contro i princìpi fondamentali di libertà

Nel caso in cui l’obbligo di rimanere nell’associazione sia valido, si può sempre recedere per

giusta causa

L’esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere

motivata per violazione di regole legali o statuarie, o per gravi motivi (Art. 23, 24 III) 

l’associazione è libera di adottare criteri a piacimento sull’esclusione (il giudice deve solo

valutare che l’esclusione non abbia carattere discriminatorio o sia una reazione sproporzionata)

- Associazioni: l’associato escluso/recesso non può pretendere una liquidazione della sua

quota iniziale in quanto le associazioni non sono a scopo lucrativo

- Società: è d’obbligo una liquidazione

ESTINZIONE

L’associazione si estingue al raggiungimento dello scopo, all’impossibilità di raggiungerlo o per

l’avvenuta mancanza di tutti gli associati  si estingue anche per voto dell’assemblea degli

associati (minimo di voti: ¾ ) (Art. 21 e 27)

Le cause di estinzione devono essere dichiarate all’autorità amministrativa

Prima che sopraggiunga l’estinzione, si ha la liquidazione dell’associazione che non può

compiere nuove operazioni ma solamente adempiere ai rapporti con i creditori

I beni sono devoluti secondo le disposizione dello statuto o dell’assemblea, oppure vengono

attribuiti ad altri enti con finalità analoghe

FONDAZIONE

Istituzione che attua la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo

(culturale, scientifica, assistenziale,…)

Differisce dall’associazione per il fatto che quest’ultima ha scopi duttili e mutevoli (e un organo

dominante: l’assemblea degli associati); mentre la fondazione ha scopi prestabiliti ed

immutabili (e organi serventi)

La fondazione, come l’associazione, è costituita con atto pubblico (Art. 14) contenente

denominazione, sede, scopo, patrimonio, norme e modalità di erogazione rendite  acquista la

personalità giuridica secondo gli stessi criteri dell’associazione e, se riconosciuta, gli atti più

importanti saranno soggetti a pubblicità nei registri pubblici

ORGANI E DIRITTI

Nell’atto di fondazione sono esposti i criteri di nomina degli amministratori  se i criteri non

possono venire applicati, sono nominati dall’autorità amministrativa (art. 25)

Nelle fondazioni non è possibile un controllo interno come nelle associazioni (gli amministratori

sono controllati dall’assemblea degli associati)  controllo esercitato dall’autorità

amministrativa che può annullare le disposizioni contrarie a norme di legge, all’atto di

fondazione o al buon costume (può anche sciogliere l’amministrazione e nominare un

commissario straordinario)

I terzi possono agire contro le fondazioni che prevedano erogazioni o prestazioni a terzi, se la

fondazione non adempie  spesso il terzo va scelto con giudizio discrezionale in una

determinata categoria: gli aspiranti aventi i requisiti non hanno diritto ad una prestazione, ma

hanno interessa che vengano eseguite le operazioni preliminari per la scelta

TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE

Lo scopo di una fondazione non è assolutamente immutabile, nel caso si possa modificare la

situazione nella quale essa opera, ma se lo scopo diventa di scarsa utilità o si esaurisce

insieme con il patrimonio  l’autorità governativa trasforma la fondazione, spesso unendola

con fondazioni analoghe (fusione) Art 27 e 28

Se i fatti sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione e devoluzione dei

beni, la trasformazione non è ammessa

L’autorità governativa può altresì disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ed

unificarne le amministrazioni, pur rispettando la volontà del fondatore (art.26)

La fondazione si estingue per cause previste (nell’atto di fondazione o nello statuto), quando

lo scopo è raggiunto o impossibile, o se l’autorità governativa non procede nella trasformazione

 liquidazione ed estinzione come nelle associazioni

COMITATI

Gruppi di persone che raccolgono fondi destinati ad uno scopo annunciato, presso terzi

(comitati di soccorso, di beneficenza, promotori di opere pubbliche,..)

Lo scopo dei fondi costituisce un vincolo immutabile  i comitati sono fondazioni non

riconosciute (senza personalità giuridica) Art. 39 a 41

In assenza del riconoscimento, delle obbligazioni risponde sia il fondo raccolto che i

componenti.

I fondi hanno però una data autonomia in quanto non appartengono né ai componenti, né agli

oblatori (coloro che l’hanno devoluto)  soggettività giuridica minore, in assenza di personalità

giuridica

La responsabilità delle obbligazioni grava sui componenti, non sui sottoscrittori

Coloro che gestiscono i fondi sono responsabili della loro conservazione e devoluzione allo

scopo predeterminato

Devoluzione dei beni (art. 42) se il fondo è insufficiente, se lo scopo è stato raggiunto o non è

più attuabile DIRITTI PATRIMONIALI:

- Diritti reali  utilizzo di una cosa o energia naturale

- Diritti di credito (il cui oggetto è il comportamento del debitore)  obbligazione

- Diritti sulle opere dell’ingegno (diritto d’autore o brevetti)  creazioni intellettuali aventi

come oggetto l’opera di ingegno che è un bene immateriale

I BENI

Art. 810 e 814: i beni sono tutte le cose e le energie suscettibili di appropriazione e che

formano oggetto di diritti

• Cose MOBILI ed IMMOBILI:

- Immobili = tutto ciò che è materialmente incorporato al suolo (terreni, edifici, alberi,

mulini,..)

La staticità degli immobili rende più facile annotarne eventuali trasferimenti e vicende

giuridiche in pubblici registri (pubblicità immobiliare Art.2643), ma l’esercizio dei diritti

di proprietà sui beni immobili è più ristretto e complicato

(per trasferire beni immobili è necessario un atto scritto)

- Mobili = tutti gli altri beni (Art.812)

Anche alcuni beni mobili hanno un’analoga pubblicità (sono beni mobili registrati: navi,

veicoli, aerei…)  una pubblicità di beni mobili è più difficile da realizzare e si attua

attraverso gli spostamenti del possesso (scioltezza e rapidità nei trasferimenti,

circolazione più avvantaggiata e semplice)

• Cose FUNGIBILI ed INFUNGIBILI:

- Fungibili (cose di genere) = cose sostituibili tra di loro in quanto equivalenti ai fini

dell’utilizzazione (generi alimentari, prodotti chimici, monete, prodotti nuovi…)

- Infungibili = cose prodotte in esemplari unici, opere d’arte originali, tutte le cose

usate e gli immobili Importanza di questa distinzione:

- il venditore di cose fungibili è obbligato alla corretta quantità, ma non è tenuto a

consegnare determinati esemplari (qualità) Art. 1178

- l’acquirente di cose fungibili ne diventa proprietario solo quando vengono individuate

d’accordo fra le parti (non basta determinarne la quantità e il genere) Art. 1378

- il risarcimento specifico di una cose è possibile solo se si tratta di una cosa fungibile,

altrimenti il risarcimento avviene in equivalente in denaro

- solo le cose fungibili sono oggetto di mutuo (Art. 1813)

• Cose CONSUMABILI e NON CONSUMABILI:

- Consumabili = non suscettibili di uso continuativo e ripetuto, utilizzabili solo una

volta (anche il denaro)

Se sono fungibili, è possibile consumarle e restituirne al proprietario un’eguale quantità

- Inconsumabili = suscettibili di continuo utilizzo (vestiti…)  attribuibili a una

persona in uso temporaneo (comodato, usufrutto, locazione) Art. 1813

• PERTINENZE:

Cose destinate a servizio o ornamento di un’altra cosa senza esserne parte costitutiva 

destinazione operata dal proprietario o da chi ne detiene un diritto reale (Art.817, 818)

(attrezzi, ruota di scorta, arredamento…)

Gli atti aventi per oggetto la cosa principale conten

Dettagli
A.A. 2013-2014
91 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ValentinaValentina94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Delfini Francesco.