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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, L. DANIELE (VI EDIZIONE)

LE ORIGINI E LO SVILUPPO DEL PROCESSO D’INTEGRAZIONE EUROPEA

LE ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE SECONDO IL METODO DELLA COOPERAZIONE

INTERGOVERNATIVA

In seguito alla seconda guerra mondiale, si dà il via ad un processo di integrazione europea

come rimedio per evitare il ripetersi degli eventi luttuosi e di conflitto appena passati;

inizialmente questa integrazione avviene tra gli Stati dell’Europa occidentale che si

contrappongono dunque a quelli dell’Europa orientale, i quali danno vita a forme

alternative di aggregazione militare ed economica.

L’integrazione dell’Europa occidentale segue due metodi distinti :

• Metodo tradizionale: si fonda sulla cooperazione intergovernativaà Gli Stati

partecipanti cooperano tra loro come soggetti sovrani, creando apposite strutture

per organizzare tale cooperazione. Caratteristiche di questo metodo:

- Prevalenza di organi di Stati: negli organi principali dell’organizzazione siedono

persone che agiscono quali rappresentanti dello Stato di appartenenza e seguono

le direttive impartite dal potere politico nazionale

- Prevalenza del principio dell’unanimità: deliberazioni assunte prevalentemente

all’unanimità o per consenso cosicché ciascuno Stato possa opporsi (diritto di

veto)

- Assenza o rarità del potere di adottare atti vincolanti: prevalentemente le

deliberazioni consistono in raccomandazioni. Le ipotesi di decisioni vincolanti nei

confronti degli Stati membri costituiscono l’eccezione.

Gli Stati d’Europa occidentale seguono il metodo della cooperazione

intergovernativa

• Metodo innovativo

Il primo settore in cui il metodo della cooperazione intergovernativa trova applicazione è

quello della cooperazione militare;

Preoccupati anche per il rischio di aggressione da parte del blocco orientale, gli Stati

dell’Europa occidentale costituiscono due organizzazioni militari, con il fine di garantire

difesa in caso di attacco:

- UEO Fondata con il Trattato di Bruxelles nel 1948

à

L’organo principale è il Consiglio, composto dai rappresentanti permanenti

degli Stati, dai Ministri degli esteri e della difesa

Deliberazioni prese all’unanimità

Sciolta nel 2011

- NATO Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico; fondata con il Trattato di

à

Washington nel 1949; aderiscono anche Stati extra-europei

Organo principale è il Consiglio del Nord Atlantico, composto dai rappresentanti

permanenti degli Stati membri, dai Ministri degli esteri e della difesa o dai capi di

Stato e di Governo; decisioni prese con il consenso di tutti i membri

Il metodo della cooperazione intergovernativa trova importanti applicazioni anche nel

settore dell’integrazione economica vediamo l’applicazione nell’esigenza di gestire il

à

Piano Marshall, che consisteva in un piano di aiuti accordati dagli Stati Uniti all’Europa per

ricostruire l’economia e favorire il consolidamento politico degli Stati europei usciti molto

indeboliti dal secondo conflitto mondiale;

Condizione: la gestione di questi aiuti deve avvenire in modo coordinato tra tutti gli Stati

beneficiarià per soddisfarla un gruppo di Stati dell’Europa occidentale da vita all’OECE

(Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) istituita con il Trattato di Parigi

nel 1948.

Organo principale: Consiglio in cui siede un rappresentante per ogni Stato membro

Decisioni: prese all’unanimità a meno che il Consiglio non disponga altrimenti. Il Consiglio

può emanare anche decisioni, che sono vincolanti per gli Stati membri

Già con l’OECE si raggiunge un elevato grado di liberalizzazione degli scambi

Alcuni Stati membri, in seguito al progetto dell’OECE, danno vita alle tre Comunità europee

(integrazione economica); altri invece, restando fedeli all’idea di una semplice zona di

libero scambio, istituiscono l’AELE/EFTA (Associazione europea di libero scambio)

Con il Trattato di Parigi del 1960 l’OECE viene trasformata nell’OCSE (Organizzazione per la

Cooperazione e lo Sviluppo economico)

Per quanto riguarda l’integrazione europea nel settore della cooperazione politica,

culturale e sociale va ricordato il Consiglio d’Europa; statuto approvato nel 1949 da 10

Stati dell’Europa occidentale.

E’ un’organizzazione con vari compiti e obiettivi ampi:

- Conseguire un’unione più stretta tra i suoi membri

- Salvaguardare ed attuare gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio

comune

- Facilitare il loro progresso economico e sociale

Organo principale: Comitato dei ministri

Decisioni: maggioranza semplice dei componenti e unanimità dei votanti (per quelle più

importanti)

Strumento d’azione principale: consiste nel predisporre e favorire la conclusione di

convenzioni internazionali tra gli Stati membri; sono atti la cui entrata in vigore è

subordinata alla ratifica da parte degli Stati, secondo le disposizioni costituzionali di

ciascuno.

Numerosissime sono le convenzioni chiuse nell’ambito del Consiglio d’Europa

1950: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentaliàCEDU; comprende un catalogo dei diritti dell’uomo comune a tutti gli Stati

contraenti e un meccanismo di controllo internazionale del rispetto di tali diritti imperniato

sulla Corte europea dei diritti dell’uomo.

I diritti garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali

L’INTEGRAZIONE SECONDO IL METODO COMUNITARIO: LE ORIGINI

Il metodo della cooperazione intergovernativa fa conseguire agli Stati dell’Europa

occidentali importanti risultati nei vari campi, ma presenta vari ostacoli; la necessità di

superare il principio dell’unanimità e di garantire maggiore autonomia induce alcuni Stati

europei a sperimentare forme di cooperazione innovativeà Metodo comunitario

Caratteristiche del metodo comunitario:

- Prevalenza degli organi di individui: le persone che siedono nella maggior parte

delle istituzioni comunitarie rappresentano se stesse e non lo Stato di cui sono

cittadine; sono portatrici di proprie opinioni e proprie scelte. Indipendenza dei

componenti dell’istituzione sancita nei Trattati istitutivi attraverso clausole che

vietano agli Stati membri di impartire loro direttive

- Prevalenza del principio maggioritario: deliberazioni a maggioranza (per lo più

qualificata); il consenso degli Stati membri non è più condizione indispensabile

per l’azione dell’organizzazione; gli Stati in minoranza sono vincolati dalle

deliberazioni dell’istituzione anche se hanno votato contro la loro approvazione

- Ampiezza del potere di adottare atti vincolanti: il potere deliberativo

dell’organizzazione si esprime attraverso atti vincolanti, che creano a carico degli

Stati membri obblighi aggiuntivi

- Sottoposizione degli atti delle istituzioni ad un sistema di controllo giurisdizionale

di legittimità: dal momento che le istituzioni sono dotate del potere di adottare

atti vincolanti, è necessario che la legittimità di tali atti possa essere sindacata da

un organo giurisdizionale interno all’organizzazione stessa

Nascita del metodo comunitarioà 9 Maggio 1950 “Giornata dell’Europa”, il Ministro degli

esteri francese Robert Schuman fa la “Dichiarazione Schuman”:

- Parla di un’Europa organizzata e propone l’Unione, sotto una comune Alta

Autorità, tra Germania e Francia nel campo cardo-siderurgico (la gestione in

comune permette di impedire ai due Paesi di effettuare segretamente un riarmo

ostile)

- Il perno della nuova organizzazione è costituito dall’Alta Autorità, incaricata del

funzionamento dell’intero regime

La proposta dunque nasce come un progetto franco-tedesco, aperto però ad altri Stati,

primi fra tutti Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo (anch’essi produttori di quelle materie e

interessati- quali paesi neutrali confinanti- alla risoluzione dei conflitti franco-tedeschi)

L’Italia di allora, rappresentata da Alcide De Gasperi, vede nel progetto franco-tedesco

l’occasione per reinserire il nostro Paese negli affari europei ed internazionali.

Dunque, la proposta contenuta nella Dichiarazione Schuman viene accolta da sei Stati:

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassià sorge la Piccola Europa

I sei Stati danno vita alla Comunità Europea del Carbone e dell’AcciaioàCECA:

• Istituita nel 1951 con il Trattato di Parigi

• Prevede l’istituzione di un mercato comune del carbone e dell’acciaio,

comprendente:

- Una zona di libero scambio tra gli Stati membri

- Il divieto di discriminazioni tra produttori, acquirenti e consumatori

- Il divieto di sovvenzioni e di aiuti statali alle imprese

- Il divieto di pratiche restrittive della concorrenza

• Si basa su 4 istituzioni:

- L’Alta Autoritàà ha un ruolo centrale. È un organo di individui composto da 9

persone nominate dagli Stati di comune accordo; devono agire in piena

indipendenza.

L’Alta Autorità può emanare, oltre ai pareri, decisioni e raccomandazioni, che

hanno effetti vincolanti nei confronti dei destinatari, che possono essere Stati o

imprese del settore cardo-siderurgico).

- Il Consiglio speciale dei Ministrià è composto da un rappresentante del governo

di ogni Stato, ha funzioni consultive rispetto all’Alta Autorità; il parere del

Consiglio è vincolante per quelle materie in cui è previsto che l’Alta Autorità

deliberi su parere conforme.

- L’Assemblea comuneà riunisce rappresentanti dei parlamenti nazionali e ha

funzioni consultive

- La Corte di giustiziaà esercita funzioni di controllo giurisdizionale sulla legittimità

degli atti o dei comportamenti delle istituzioni (soprattutto dell’alta Autorità)

• Viene definita un ente sovranazionale perché è un ente detentore di poteri di

governo non riconducibili agli Stati nazionali, esercita grande autonomia e potere di

vincolare tramite i suoi atti

Il successo portato nella riorganizzazione dell’industria carbo-siderurgica, spinge i sei Paesi

fondatori a replicare il metodo nel settore della difesa, firmando così nel 1952 il Trattato

istitutivo della Comunità Europea di Difesaà CED

Esso prevede il Commissariato, ovvero un organo indipendente al quale spetta il comando

unificato delle forze armate di tutti gli Stati membri; viene nominato di comune accordo

dai governi degli Stati.

Esso è affiancato da un Consiglio dei ministri, da un’Assemblea e da una Corte di giustizia

In realtà la CED non è mai entrata in vigore a causa del rifiuto dell’Assemblea nazionale

francese di ratificarloà aderendo alla CED gli Stati avrebbero trasferito ad un ente

sovranazionale il compito di difendere il territorio nazionale con la forza armata; questo

trasferimento avrebbe comportato per gli Stati membri una perdita radicale e immediata

di sovranità

Dopo il fallimento della CED, seguito da un periodo di stasi, riprende l’iniziativa di rilanciare

il processo di integrazione europea e viene istituito un comitato di studio, il quale viene

incaricato di allargare ad altri settori l’esperienza della CECA.

Il comitato formula un duplice progetto:

- L’idea di un mercato comune generale

- La necessità di prevedere un regime speciale per alcuni settori, specialmente

quello relativo all’uso pacifico dell’energia atomica

Questo progetto porta alla firma a Roma nel 1957 di due diversi Trattati:

¨ Il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCE) e

¨ il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA), detta

anche EURATOM

Le comunità europee diventano così 3: CECA, TCE, CEEA

In seguito al Trattato sull’Unione Europea (TUE) firmato a Maastricht nel 1992 il TCE verrà

denominato CE.

La struttura istituzionale delle due nuove Comunità rispecchia quella della CECA. Sono

previste 4 istituzioni:

- La Commissione

- Il Consiglio

- L’Assemblea parlamentare

- La Corte di giustizia

Poiché l’integrazione comunitaria non riguarda più un solo settore, gli Stati non possono

accettare di delegare il potere di gestire il mercato comune generale ad una autorità

indipendente

Trattato CECAà Trattato legge; stabilisce in dettaglio la disciplina del mercato carbo-

siderurgico. Il potere dell’Alta autorità è amministrativo perché applica strumenti e regole

già definiti nel Trattato

Trattato TCEà Trattato quadro; disciplina molto meno definita che si limita spesso alla

sola enunciazione di obiettivi e principi che devono poi essere attuati attraverso

l’emanazione di atti normativi. Diversamente dall’Alta Autorità, le istituzioni della CE

esercitano un vero potere di tipo legislativo; proprio per questo motivo possiamo capire

come gli Stati non siano stati disponibili a privarsi di un potere del genere e abbiano voluto

riservarlo al Consiglio, unico organo nel quale gli Stati sono direttamente rappresentati

Quindi nella CE, come anche nella CEEA, l’organo centrale non è la Commissione,

equivalente all’Alta Autorità, ma è invece il Consiglio, al quale spetta l’adozione di quasi

tutti gli atti.

LO SVILUPPO DELL’INTEGRAZIONE COMUNITARIA EUROPEA: L’UNIFICAZIONE DEL QUADRO

ISTITUZIONALE E LE MODIFICHE DELLA MEMBERSHIP

In seguito ai Trattati di Roma dunque il quadro dell’integrazione comunitaria europea

consta di 3 Comunità distinte (CECA, CE e CEEA) ciascuna dotata di proprie istituzioni e di

proprie regole di funzionamento

I tentativi per semplificare la struttura cominciano subito. L’obiettivo è di giungere alla

fusione delle tre Comunità:

- Prima tappaàContemporaneamente ai Trattati viene firmata la Convenzione su

alcune istituzioni comuni delle Comunità europee. Per effetto di questa

Convenzione le 3 Comunità hanno in comune due istituzioni: l’Assemblea

parlamentare e la Corte di giustizia.

Esse agiscono per tutte e tre le Comunità, esercitando, però, i poteri previsti da

ciascun trattato istitutivo nelle forme e nei modi ivi definiti

- Seconda tappaà Trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unici

delle Comunità europee, firmato a Bruxelles nel 1965. Questi due nuovi organi

gestiscono i poteri derivanti dai tre Trattati istitutivi

- Terza tappaà Scadenza del Trattato CECA, avvenuta 50 anni dopo la sua entrata

n vigore, ovvero nel 2002; gli Stati membri infatti hanno rinunciato alla possibilità

di rinnovarlo e di conseguenza il settore carbo-siderurgico è rientrato nel campo

di

applicazione del mercato generale disciplinato dalla TCE

L’esperienza comunitaria in senso proprio si conclude con l’entrata in vigore del Trattato di

Lisbona. La Comunità Europea cessa di esistere come ente autonomo ed è incorporata

nell’Unione europea dalla quale era fino ad allora distinta.

Il TCE cambia titolo e diviene Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

La CEEA sopravvive come ente autonomo

Per quanto riguarda le Comunità europee, sono state fatte modifiche della membership;

esse sono consistite nell’adesione di numerosi nuovi Stati membri, e nell’uscita di uno di

loro

Le Comunità hanno mosso i primi passi con sei Stati. Il successo ottenuto dalla CECA e poi

dalla CE e dalla UE, hanno spinto nel tempo numerosi altri Stati europei a presentare

domanda di adesione; i Trattati istitutivi prevedono una procedura che permette

l’adesione di ulteriori Stati europei.

Dal 1° luglio 2013 e fino ad ora il numero degli Stati membri è 28; il processo di

allargamento da 6 a 28 Stati membri, fa dell’integrazione europea una realtà

completamente differente rispetto a quella di partenza

Il 23 giugno 2016 gli elettori del Regno Unito, in un referendum, hanno votato per l’uscita

dall’Unione (Brexit); dunque per la prima volta è stato esercitato il diritto di recesso

previsto dall’art. 5° TUE. Questa procedura porterà entro due anni all’uscita del 28° Stato

membro dall’Unione

LA RIDUZIONE DEL DEFICIT DEMOCRATICO

Uno dei grandi problemi che ancora oggi la struttura istituzionale presenta è quello del

deficit democratico; il principio democratico fa parte dei valori su cui l’Unione è fondata e

che sono comuni agli altri Stati (Titolo II del TUE democrazia rappresentativa e democrazia

partecipativa)

Deficit democratico: nozione invocata per sostenere che l’Unione Europea e le sue istanze

soffrono di una mancanza di legittimità democratica e che sembrano inaccessibili al

cittadino a causa della complessità del loro funzionamento

Il problema dunque era che non risultava rispettato il principio della democrazia

parlamentare o rappresentativa poiché l’istituzione dotata di maggiori poteri era il

Consiglio; nel Consiglio dunque viene rappresentato il potere esecutivo di ciascuno Stato

membro e non quello legislativoà i rappresentanti dei poteri esecutivi degli Stati membri,

riuniti in sede di Consiglio, disponevano collegialmente, a livello comunitario, di poteri che

sarebbero stati prerogativa dell’organo parlamentare

Il deficit democratico dunque, non veniva compensato da un organo rappresentativo; il

parlamento europeo nasceva con funzioni consultive

Tuttavia, la presenza del Parlamento europeo offriva una soluzione; ampliando infatti i

poteri del parlamento, i poteri del Consiglio si sarebbero controbilanciati e così facendo il

sistema si sarebbe avvicinato ad una configurazione bicamerale con il Consiglio da una

parte e il Parlamento e

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Laura!@ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.
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