DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, L. DANIELE (VI EDIZIONE)
LE ORIGINI E LO SVILUPPO DEL PROCESSO D’INTEGRAZIONE EUROPEA
LE ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE SECONDO IL METODO DELLA COOPERAZIONE
INTERGOVERNATIVA
In seguito alla seconda guerra mondiale, si dà il via ad un processo di integrazione europea
come rimedio per evitare il ripetersi degli eventi luttuosi e di conflitto appena passati;
inizialmente questa integrazione avviene tra gli Stati dell’Europa occidentale che si
contrappongono dunque a quelli dell’Europa orientale, i quali danno vita a forme
alternative di aggregazione militare ed economica.
L’integrazione dell’Europa occidentale segue due metodi distinti :
• Metodo tradizionale: si fonda sulla cooperazione intergovernativaà Gli Stati
partecipanti cooperano tra loro come soggetti sovrani, creando apposite strutture
per organizzare tale cooperazione. Caratteristiche di questo metodo:
- Prevalenza di organi di Stati: negli organi principali dell’organizzazione siedono
persone che agiscono quali rappresentanti dello Stato di appartenenza e seguono
le direttive impartite dal potere politico nazionale
- Prevalenza del principio dell’unanimità: deliberazioni assunte prevalentemente
all’unanimità o per consenso cosicché ciascuno Stato possa opporsi (diritto di
veto)
- Assenza o rarità del potere di adottare atti vincolanti: prevalentemente le
deliberazioni consistono in raccomandazioni. Le ipotesi di decisioni vincolanti nei
confronti degli Stati membri costituiscono l’eccezione.
Gli Stati d’Europa occidentale seguono il metodo della cooperazione
intergovernativa
• Metodo innovativo
Il primo settore in cui il metodo della cooperazione intergovernativa trova applicazione è
quello della cooperazione militare;
Preoccupati anche per il rischio di aggressione da parte del blocco orientale, gli Stati
dell’Europa occidentale costituiscono due organizzazioni militari, con il fine di garantire
difesa in caso di attacco:
- UEO Fondata con il Trattato di Bruxelles nel 1948
à
L’organo principale è il Consiglio, composto dai rappresentanti permanenti
degli Stati, dai Ministri degli esteri e della difesa
Deliberazioni prese all’unanimità
Sciolta nel 2011
- NATO Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico; fondata con il Trattato di
à
Washington nel 1949; aderiscono anche Stati extra-europei
Organo principale è il Consiglio del Nord Atlantico, composto dai rappresentanti
permanenti degli Stati membri, dai Ministri degli esteri e della difesa o dai capi di
Stato e di Governo; decisioni prese con il consenso di tutti i membri
Il metodo della cooperazione intergovernativa trova importanti applicazioni anche nel
settore dell’integrazione economica vediamo l’applicazione nell’esigenza di gestire il
à
Piano Marshall, che consisteva in un piano di aiuti accordati dagli Stati Uniti all’Europa per
ricostruire l’economia e favorire il consolidamento politico degli Stati europei usciti molto
indeboliti dal secondo conflitto mondiale;
Condizione: la gestione di questi aiuti deve avvenire in modo coordinato tra tutti gli Stati
beneficiarià per soddisfarla un gruppo di Stati dell’Europa occidentale da vita all’OECE
(Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) istituita con il Trattato di Parigi
nel 1948.
Organo principale: Consiglio in cui siede un rappresentante per ogni Stato membro
Decisioni: prese all’unanimità a meno che il Consiglio non disponga altrimenti. Il Consiglio
può emanare anche decisioni, che sono vincolanti per gli Stati membri
Già con l’OECE si raggiunge un elevato grado di liberalizzazione degli scambi
Alcuni Stati membri, in seguito al progetto dell’OECE, danno vita alle tre Comunità europee
(integrazione economica); altri invece, restando fedeli all’idea di una semplice zona di
libero scambio, istituiscono l’AELE/EFTA (Associazione europea di libero scambio)
Con il Trattato di Parigi del 1960 l’OECE viene trasformata nell’OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo economico)
Per quanto riguarda l’integrazione europea nel settore della cooperazione politica,
culturale e sociale va ricordato il Consiglio d’Europa; statuto approvato nel 1949 da 10
Stati dell’Europa occidentale.
E’ un’organizzazione con vari compiti e obiettivi ampi:
- Conseguire un’unione più stretta tra i suoi membri
- Salvaguardare ed attuare gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio
comune
- Facilitare il loro progresso economico e sociale
Organo principale: Comitato dei ministri
Decisioni: maggioranza semplice dei componenti e unanimità dei votanti (per quelle più
importanti)
Strumento d’azione principale: consiste nel predisporre e favorire la conclusione di
convenzioni internazionali tra gli Stati membri; sono atti la cui entrata in vigore è
subordinata alla ratifica da parte degli Stati, secondo le disposizioni costituzionali di
ciascuno.
Numerosissime sono le convenzioni chiuse nell’ambito del Consiglio d’Europa
1950: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentaliàCEDU; comprende un catalogo dei diritti dell’uomo comune a tutti gli Stati
contraenti e un meccanismo di controllo internazionale del rispetto di tali diritti imperniato
sulla Corte europea dei diritti dell’uomo.
I diritti garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali
L’INTEGRAZIONE SECONDO IL METODO COMUNITARIO: LE ORIGINI
Il metodo della cooperazione intergovernativa fa conseguire agli Stati dell’Europa
occidentali importanti risultati nei vari campi, ma presenta vari ostacoli; la necessità di
superare il principio dell’unanimità e di garantire maggiore autonomia induce alcuni Stati
europei a sperimentare forme di cooperazione innovativeà Metodo comunitario
Caratteristiche del metodo comunitario:
- Prevalenza degli organi di individui: le persone che siedono nella maggior parte
delle istituzioni comunitarie rappresentano se stesse e non lo Stato di cui sono
cittadine; sono portatrici di proprie opinioni e proprie scelte. Indipendenza dei
componenti dell’istituzione sancita nei Trattati istitutivi attraverso clausole che
vietano agli Stati membri di impartire loro direttive
- Prevalenza del principio maggioritario: deliberazioni a maggioranza (per lo più
qualificata); il consenso degli Stati membri non è più condizione indispensabile
per l’azione dell’organizzazione; gli Stati in minoranza sono vincolati dalle
deliberazioni dell’istituzione anche se hanno votato contro la loro approvazione
- Ampiezza del potere di adottare atti vincolanti: il potere deliberativo
dell’organizzazione si esprime attraverso atti vincolanti, che creano a carico degli
Stati membri obblighi aggiuntivi
- Sottoposizione degli atti delle istituzioni ad un sistema di controllo giurisdizionale
di legittimità: dal momento che le istituzioni sono dotate del potere di adottare
atti vincolanti, è necessario che la legittimità di tali atti possa essere sindacata da
un organo giurisdizionale interno all’organizzazione stessa
Nascita del metodo comunitarioà 9 Maggio 1950 “Giornata dell’Europa”, il Ministro degli
esteri francese Robert Schuman fa la “Dichiarazione Schuman”:
- Parla di un’Europa organizzata e propone l’Unione, sotto una comune Alta
Autorità, tra Germania e Francia nel campo cardo-siderurgico (la gestione in
comune permette di impedire ai due Paesi di effettuare segretamente un riarmo
ostile)
- Il perno della nuova organizzazione è costituito dall’Alta Autorità, incaricata del
funzionamento dell’intero regime
La proposta dunque nasce come un progetto franco-tedesco, aperto però ad altri Stati,
primi fra tutti Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo (anch’essi produttori di quelle materie e
interessati- quali paesi neutrali confinanti- alla risoluzione dei conflitti franco-tedeschi)
L’Italia di allora, rappresentata da Alcide De Gasperi, vede nel progetto franco-tedesco
l’occasione per reinserire il nostro Paese negli affari europei ed internazionali.
Dunque, la proposta contenuta nella Dichiarazione Schuman viene accolta da sei Stati:
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassià sorge la Piccola Europa
I sei Stati danno vita alla Comunità Europea del Carbone e dell’AcciaioàCECA:
• Istituita nel 1951 con il Trattato di Parigi
• Prevede l’istituzione di un mercato comune del carbone e dell’acciaio,
comprendente:
- Una zona di libero scambio tra gli Stati membri
- Il divieto di discriminazioni tra produttori, acquirenti e consumatori
- Il divieto di sovvenzioni e di aiuti statali alle imprese
- Il divieto di pratiche restrittive della concorrenza
• Si basa su 4 istituzioni:
- L’Alta Autoritàà ha un ruolo centrale. È un organo di individui composto da 9
persone nominate dagli Stati di comune accordo; devono agire in piena
indipendenza.
L’Alta Autorità può emanare, oltre ai pareri, decisioni e raccomandazioni, che
hanno effetti vincolanti nei confronti dei destinatari, che possono essere Stati o
imprese del settore cardo-siderurgico).
- Il Consiglio speciale dei Ministrià è composto da un rappresentante del governo
di ogni Stato, ha funzioni consultive rispetto all’Alta Autorità; il parere del
Consiglio è vincolante per quelle materie in cui è previsto che l’Alta Autorità
deliberi su parere conforme.
- L’Assemblea comuneà riunisce rappresentanti dei parlamenti nazionali e ha
funzioni consultive
- La Corte di giustiziaà esercita funzioni di controllo giurisdizionale sulla legittimità
degli atti o dei comportamenti delle istituzioni (soprattutto dell’alta Autorità)
• Viene definita un ente sovranazionale perché è un ente detentore di poteri di
governo non riconducibili agli Stati nazionali, esercita grande autonomia e potere di
vincolare tramite i suoi atti
Il successo portato nella riorganizzazione dell’industria carbo-siderurgica, spinge i sei Paesi
fondatori a replicare il metodo nel settore della difesa, firmando così nel 1952 il Trattato
istitutivo della Comunità Europea di Difesaà CED
Esso prevede il Commissariato, ovvero un organo indipendente al quale spetta il comando
unificato delle forze armate di tutti gli Stati membri; viene nominato di comune accordo
dai governi degli Stati.
Esso è affiancato da un Consiglio dei ministri, da un’Assemblea e da una Corte di giustizia
In realtà la CED non è mai entrata in vigore a causa del rifiuto dell’Assemblea nazionale
francese di ratificarloà aderendo alla CED gli Stati avrebbero trasferito ad un ente
sovranazionale il compito di difendere il territorio nazionale con la forza armata; questo
trasferimento avrebbe comportato per gli Stati membri una perdita radicale e immediata
di sovranità
Dopo il fallimento della CED, seguito da un periodo di stasi, riprende l’iniziativa di rilanciare
il processo di integrazione europea e viene istituito un comitato di studio, il quale viene
incaricato di allargare ad altri settori l’esperienza della CECA.
Il comitato formula un duplice progetto:
- L’idea di un mercato comune generale
- La necessità di prevedere un regime speciale per alcuni settori, specialmente
quello relativo all’uso pacifico dell’energia atomica
Questo progetto porta alla firma a Roma nel 1957 di due diversi Trattati:
¨ Il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCE) e
¨ il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA), detta
anche EURATOM
Le comunità europee diventano così 3: CECA, TCE, CEEA
In seguito al Trattato sull’Unione Europea (TUE) firmato a Maastricht nel 1992 il TCE verrà
denominato CE.
La struttura istituzionale delle due nuove Comunità rispecchia quella della CECA. Sono
previste 4 istituzioni:
- La Commissione
- Il Consiglio
- L’Assemblea parlamentare
- La Corte di giustizia
Poiché l’integrazione comunitaria non riguarda più un solo settore, gli Stati non possono
accettare di delegare il potere di gestire il mercato comune generale ad una autorità
indipendente
Trattato CECAà Trattato legge; stabilisce in dettaglio la disciplina del mercato carbo-
siderurgico. Il potere dell’Alta autorità è amministrativo perché applica strumenti e regole
già definiti nel Trattato
Trattato TCEà Trattato quadro; disciplina molto meno definita che si limita spesso alla
sola enunciazione di obiettivi e principi che devono poi essere attuati attraverso
l’emanazione di atti normativi. Diversamente dall’Alta Autorità, le istituzioni della CE
esercitano un vero potere di tipo legislativo; proprio per questo motivo possiamo capire
come gli Stati non siano stati disponibili a privarsi di un potere del genere e abbiano voluto
riservarlo al Consiglio, unico organo nel quale gli Stati sono direttamente rappresentati
Quindi nella CE, come anche nella CEEA, l’organo centrale non è la Commissione,
equivalente all’Alta Autorità, ma è invece il Consiglio, al quale spetta l’adozione di quasi
tutti gli atti.
LO SVILUPPO DELL’INTEGRAZIONE COMUNITARIA EUROPEA: L’UNIFICAZIONE DEL QUADRO
ISTITUZIONALE E LE MODIFICHE DELLA MEMBERSHIP
In seguito ai Trattati di Roma dunque il quadro dell’integrazione comunitaria europea
consta di 3 Comunità distinte (CECA, CE e CEEA) ciascuna dotata di proprie istituzioni e di
proprie regole di funzionamento
I tentativi per semplificare la struttura cominciano subito. L’obiettivo è di giungere alla
fusione delle tre Comunità:
- Prima tappaàContemporaneamente ai Trattati viene firmata la Convenzione su
alcune istituzioni comuni delle Comunità europee. Per effetto di questa
Convenzione le 3 Comunità hanno in comune due istituzioni: l’Assemblea
parlamentare e la Corte di giustizia.
Esse agiscono per tutte e tre le Comunità, esercitando, però, i poteri previsti da
ciascun trattato istitutivo nelle forme e nei modi ivi definiti
- Seconda tappaà Trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unici
delle Comunità europee, firmato a Bruxelles nel 1965. Questi due nuovi organi
gestiscono i poteri derivanti dai tre Trattati istitutivi
- Terza tappaà Scadenza del Trattato CECA, avvenuta 50 anni dopo la sua entrata
n vigore, ovvero nel 2002; gli Stati membri infatti hanno rinunciato alla possibilità
di rinnovarlo e di conseguenza il settore carbo-siderurgico è rientrato nel campo
di
applicazione del mercato generale disciplinato dalla TCE
L’esperienza comunitaria in senso proprio si conclude con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona. La Comunità Europea cessa di esistere come ente autonomo ed è incorporata
nell’Unione europea dalla quale era fino ad allora distinta.
Il TCE cambia titolo e diviene Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
La CEEA sopravvive come ente autonomo
Per quanto riguarda le Comunità europee, sono state fatte modifiche della membership;
esse sono consistite nell’adesione di numerosi nuovi Stati membri, e nell’uscita di uno di
loro
Le Comunità hanno mosso i primi passi con sei Stati. Il successo ottenuto dalla CECA e poi
dalla CE e dalla UE, hanno spinto nel tempo numerosi altri Stati europei a presentare
domanda di adesione; i Trattati istitutivi prevedono una procedura che permette
l’adesione di ulteriori Stati europei.
Dal 1° luglio 2013 e fino ad ora il numero degli Stati membri è 28; il processo di
allargamento da 6 a 28 Stati membri, fa dell’integrazione europea una realtà
completamente differente rispetto a quella di partenza
Il 23 giugno 2016 gli elettori del Regno Unito, in un referendum, hanno votato per l’uscita
dall’Unione (Brexit); dunque per la prima volta è stato esercitato il diritto di recesso
previsto dall’art. 5° TUE. Questa procedura porterà entro due anni all’uscita del 28° Stato
membro dall’Unione
LA RIDUZIONE DEL DEFICIT DEMOCRATICO
Uno dei grandi problemi che ancora oggi la struttura istituzionale presenta è quello del
deficit democratico; il principio democratico fa parte dei valori su cui l’Unione è fondata e
che sono comuni agli altri Stati (Titolo II del TUE democrazia rappresentativa e democrazia
partecipativa)
Deficit democratico: nozione invocata per sostenere che l’Unione Europea e le sue istanze
soffrono di una mancanza di legittimità democratica e che sembrano inaccessibili al
cittadino a causa della complessità del loro funzionamento
Il problema dunque era che non risultava rispettato il principio della democrazia
parlamentare o rappresentativa poiché l’istituzione dotata di maggiori poteri era il
Consiglio; nel Consiglio dunque viene rappresentato il potere esecutivo di ciascuno Stato
membro e non quello legislativoà i rappresentanti dei poteri esecutivi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio, disponevano collegialmente, a livello comunitario, di poteri che
sarebbero stati prerogativa dell’organo parlamentare
Il deficit democratico dunque, non veniva compensato da un organo rappresentativo; il
parlamento europeo nasceva con funzioni consultive
Tuttavia, la presenza del Parlamento europeo offriva una soluzione; ampliando infatti i
poteri del parlamento, i poteri del Consiglio si sarebbero controbilanciati e così facendo il
sistema si sarebbe avvicinato ad una configurazione bicamerale con il Consiglio da una
parte e il Parlamento e
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