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GLI ATTI NEL SETTORE DELLA PESC

Il Trattato di Lisbona mantiene un regime speciale per la PESC. Ai sensi dell'art 25 TUE gli atti giuridici attraverso i quali l'unione conduce la PESC sono di 2 tipi: gli orientamenti generali e le decisioni, gli atti che possono essere adottati nell'ambito della PESC non hanno mai carattere legislativo. Gli orientamenti generali sono atti del consiglio europeo corrispondenti alle strategie comuni previste in passato. Essi si configurano come atti di altissima politica, che definiscono le linee guida su cui l'unione deve muoversi nel settore della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. Le decisioni sono atti del consiglio che vincolano gli stati membri, possono assumere vari contenuti, potendo definire le azioni che l'unione deve intraprendere; le posizioni che l'unione deve assumere e le loro modalità di attuazione. SEZIONE

IVL’ADATTAMENTODELL’ORDINAMENTOITALIANOAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Adattamento dei trattati

I trattati UE si presentano nella forma di normali trattati internazionali per questo l’Italia ha datoloro esecuzione ricorrendo alle forme e alle procedure seguite, per prassi,nei casi di trattatiinternazionali: più precisamente, l’ordine di esecuzione di ciascun trattati è stato dato con lamedesima legge con cui il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica del trattato stesso da partedel Capo dello Stato (ex art.80 Costituzione). È il cosidetto cd. metodo speciale di adattamento omediante rinvio, la legge si limita a prevedere l’osservanza del trattato, il cui testo viene allegato allalegge stessa. Il ricorso ad una legge ordinaria per eseguire trattati così importanti come quellieuropei ha dato luogo però a difficoltà, molti ritenevano necessaria una norma costituzionale adhoc, che autorizzasse

L'accettazione delle limitazioni di sovranità nazionale e conferisse alla Comunità/Unione uno status costituzionalmente definito. Una norma del genere però non è mai stata adottata in Italia poiché si è ritenuto di poter ricondurre l'adesione italiana alla Comunità/Unione all'art.11 Cost, "l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". Questa soluzione ha trovato l'appoggio anche da parte della Corte Costituzionale nella sent. Costa vs Enele (1964): il giudice aveva sollevato eccezione di costituzionalità, per violazione dell'art.11, della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica ritenendola in contrasto con alcune norme del TCE e, quindi, indirettamente con il

citato articolo. Nel decidere su tale eccezione, la Corte prende posizione sul valore dell'art.11 in relazione all'adesione italiana alla Comunità: significa che, quando ricorrono ipresupposti, è possibile stipulare trattati con cui si assumono limitazioni di sovranità ed è consentito di darvi esecuzione con legge ordinaria, stabilisce inoltre che l'art.11 non è solo una norma permissiva, che abilita ad accettare le limitazioni di sovranità ma è anche una norma procedurale: essa consente di accettare limitazioni di sovranità senza necessità di procedere ad una revisione costituzionale.

Recepimento delle direttive

Più difficile è stato il compito di assicurare l'attuazione in Italia del diritto secondario o derivato. Le maggiori difficoltà si sono avute riguardo alle direttive, che, essendo un atto incompleto, necessitano di un recepimento, ciascuna di esse richiede

Un'attività di attuazione che il legislatore nazionale è tenuto ad effettuare entro un termine perentorio, spesso anche breve. La materia di recepimento delle direttive in Italia si è, nel tempo, evoluta: in origine il recepimento avveniva per singoli atti corrispondenti alle singole direttive, il che creava una procedura piuttosto gravosa. In particolare si ricorreva allo strumento della delega legislativa al Governo (ex art. 76 Cost): il parlamento con legge delegava al governo il compito di emanare decreti legislativi per l'attuazione di un certo numero di atti delle istituzioni, ma questo sistema portava ad una serie di problemi sia di ordine giuridico (era infatti in dubbio che venissero rispettate le condizioni previste dall'art 76) che di ordine pratico (in quanto i tempi per l'approvazione della delega e poi dei decreti legislativi erano troppo lunghi). Per rimediare si cerca, in un primo momento, di creare una legge (l. 183/1987).

Cherecepisca in un colpo solo 100 direttive, in questo modo si riduce il ritardo ma non si risolve il problema. Fondamentale è quindi la legge c.d La Pergola (l.86/1989), che istituisce un innovativo meccanismo di recepimento periodico delle direttive, crea il meccanismo della legge comunitaria: si tratta di una legge che il Parlamento approva ogni anno e che contiene i provvedimenti volti a rendere conforme l'ordinamento statale a tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che vengono a maturazione entro l'anno di riferimento. Questo meccanismo è stato ripreso dalla L. 234/2012, che però prevede ora due distinti provvedimenti, legge di delegazione europea e la legge europea.

La legge di delegazione europea utilizza due metodi principali per rendere l'ordinamento italiano conforme agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Il primo è quello della delega legislativa al Governo (art 76).

saranno i decreti legislativi del governo a dare attuazione delle norme UE; essi dovranno rispettare oltre ai principi e criteri di delega contenuti nella legge di delegazione europea, anche quelli contenuti nella L 234/2012 tra cui spicca il divieto del gold plating (tali decreti legislativi che attuano le direttive non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse). Inoltre i decreti legislativi devono assicurare parità di trattamento tra i cittadini italiani e i cittadini degli altri stati membri, evitando l'insorgere di discriminazioni alla rovescia. Il secondo metodo consiste nel fatto che la legge di delegazione europea può inoltre contenere disposizioni che autorizzano il governo all'attuazione delle direttive in via regolamentare per quelle direttive che riguardano materie di competenza esclusiva statale, anche se si tratti di materie giàdisciplinate con legge ma non riservate alla legge, il regolamento emanato in forza della citata disposizione è perciò in grado di modificare norme di legge persistenti, grazie all'espressa autorizzazione data dal Parlamento nella legge di delegazione europea: tale fenomeno viene chiamato delegificazione. La legge europea ha un contenuto diverso, dando attuazione agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione attraverso l'abrogazione o la modifica di disposizioni statali vigenti. Il metodo dell'attuazione diretta può essere seguito in quattro casi: per abrogare o modificare disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per abrogare o modificare disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione vs l'Italia o di sentenze della CGUE; per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione.

Il disegno di legge di delegazione europea, ai sensi dell'art 29, dev'essere presentato dal governo alle camere entro il 28 febbraio, mentre nessun termine è fissato per il disegno di legge europea il cui deposito non sembra quindi obbligatorio. Qualora sopravvengono ulteriori esigenze di adattamento dell'ordinamento italiano, il governo può proporre un ulteriore disegno di legge di delegazione europea nel secondo semestre dell'anno; non è invece prevista la possibilità di presentare nell'anno di riferimento un secondo disegno di legge europea.

Attuazione del diritto dell'Unione da parte delle regioni

La l.234/2012 si occupa anche dell'attuazione del diritto dell'Unione europea da parte delle regioni. L'attuale sistemazione della materia è frutto di una lunga evoluzione.

normativa e giurisprudenziale, che ha condotto, partendo da posizioni di netta chiusura, a riconoscere un ruolo sempre più ampio alle regioni, fermo restando il principio della responsabilità del solo stato nei confronti delle istituzioni dell'Unione. Infatti, l'art. 117, comma 5 della costituzione prevede ormai che le regioni (tanto a statuto speciale quanto a statuto ordinario) e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza (tanto esclusiva quanto concorrente) "provvedono all'attuazione degli atti dell'Unione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostituivo in caso di inadempienza".

In attuazione di tale principio, l'art.30, par.1 della L.234/2012 prevede che le regioni e le province autonome possano, nelle materie di loro competenza, dare immediata attuazione alle direttive. Le regioni e le province autonome non

Devono attendere un preventivo intervento dello stato ma possono procedere non appena la direttiva entra in vigore. Ora, questo non esclude del tutto l'intervento dello Stato. In primo luogo, nelle materie di competenza concorrente è compito dello stato la determinazione, nella legge di delegazione europea, dei principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire le direttive. Questi principi non sono derogabili dalla legge regionale e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni o dalle province autonome. Ma non solo, gli artt 117 e 120 cost prevedono infatti a favore dello stato un potere sostitutivo in caso di inadempimento regionale riguardante la normativa dell'Unione: "il governo può sostituirsi a organi delle regioni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria. I poteri sostitutivi devono essere esercitati nel rispetto del"

principio di sussidiarietà e principio di leale cooperazione". Circa il potere sostitutivo la legge 234/2012 prevede un meccanismo di sostituzione preventiva, ossia lo stato adotta disposizioni che danno luogo all'attuazione di obblighi.

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale19978 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Frigessi Di Rattalma Marco.