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C. I PRINCIPI

19. Studio del diritto per problemi. Diritto privato, diritto pubblico,

diritto civile

Il diritto comprende una pluralità di settori, anche se esso non deve riguardare i settori

ma si deve occupare dei problemi, nella consapevolezza che debbano essere rispettati i

principi costituzionali.

Tradizionalmente viene distinto diritto pubblico, che disciplina gli interessi della

collettività, dal diritto privato, che disciplina gli interessi del singolo. Questa

distinzione, però, non è più valida in quanto ci sono associazioni private (partiti,

sindacati) che regolano gli interessi collettivi e lo Stato, spesso, agisce da privato

(società a partecipazione statale).

Quindi per diritto pubblico si devono intendere le regole che disciplinano

l’organizzazione interna dello Stato e degli enti che ne rappresentano la sovranità. In

ogni settore convivono norme pubbliche e norme private, quindi a volte prevale

l’aspetto pubblico,a volte l’aspetto privato. Bisogna sottolineare però che l’interesse

della collettività è un interesse strumentale in quanto se a è il mio fine e b è il mezzo

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per realizzarlo, sono interessato strumentalmente a b. Vedere l’interesse pubblico

come interesse superiore a quello individuale è incostituzionale, in quanto il primo

serve per realizzare il secondo.

Quindi:

- Diritto privato, regole e principi riconducibili al principio di eguaglianza. Esso si

traduce in diritto civile in quanto è diritto di tutti in condizioni di eguaglianza.

- Diritto pubblico, norme che separano i privati dagli enti pubblici investiti di

autorità.

20. Personalismo e solidarismo costituzionali

Il personalismo nasce nella dottrina dell’esistenzialismo, come totalità e indipendenza

della persona. Spogliato dai riferimenti politici, e ricollegandolo al pensiero liberale,

può essere inteso come il punto di confluenza di una pluralità di culture. È la

dottrina, riconosciuta dalla Costituzione, che permette all’uomo di realizzarsi nella

sua persona.

Il personalismo è inseparabile dal solidarismo, che esprime la cooperazione e

l’eguaglianza nell’affermazione dei diritti fondamentali di tutti.

Le formazioni sociali hanno meritevolezza di tutela solo se permettono la sviluppo della

persona.

21. Principio di democraticità

La democrazia è procedura di decisione in cui ogni deliberazione è raggiunta da

decisioni maggioritarie, senza però sopprimere i diritti della minoranza. In questo modo

la democrazia è inseparabile dall’eguaglianza, al fine di giustificare la partecipazione

di tutti, e dalla persona, in quanto non tutte le decisioni maggioritarie sono legittime.

La democrazia deve garantire, quindi, la partecipazione della persona e si manifesta

attraverso il controllo reciproco, l’eguaglianza morale e giuridica. I sindacati e i partiti

devono essere a base democratica.

22. Principio della divisione dei poteri e principio di legalità

La prevenzione dell’abuso del potere viene garantita dalla separazioni delle funzioni

dello Stato, ognuna con un proprio ruolo: potere legislativo (Parlamento),potere

esecutivo (Governo), potere giudiziario (Magistratura). Essi effettuano un controllo

reciproco affinché uno non prevarichi sull’altro.

La Costituzione riconosce anche quei poteri esclusi da questa tripartizione: Consiglio

superiore della magistratura, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale.

La Costituzione riconosce l’indipendenza e l’inamovibilità del giudice, il quale è

soggetto soltanto alla legge. Il giudice non può giudicare secondo le proprie visioni del

mondo, ma rispettando la Costituzione e le leggi del Parlamento.

23. Principio di eguaglianza 12

La Costituzione riconosce l’eguaglianza come divieto di discriminazione e come

impegno dello Stato a rimuovere le condizioni che ostacolano lo sviluppo della

persona (art 3).

- Nella prima parte si esprime l’eguaglianza formale: l’uomo è un soggetto

astratto visto nelle condizioni sociali e personal in cui vive effettivamente.

Differenza non deve essere confusa con diseguaglianza: la prima è un dato

fattuale, la seconda un giudizio di valore.

- Nella seconda parte si esprime l’eguaglianza sostanziale: non basta la

garanzia del divieto di discriminazione ma la Repubblica deve impegnarsi affinché

la realtà si conformi ai valori costituzionali.

L’eguaglianza costituzionale viene violata se, in mancanza di ragionevolezza della

distinzione, situazioni uguali subiscono un trattamento diverso; oppure se situazioni

diverse subiscono un trattamento identico.

Eguaglianza formale e eguaglianza sostanziale devono coesistere poiché entrambe

esprimono il principio dell’eguaglianza nella giustizia sociale (eguaglianza come

garanzia contro il potere pubblico e privato).

Eguaglianza deve essere distinta da egualitarismo, in quanto non si pretende che tutti

si trovino nelle stesse condizioni di vita ma si deve dare a tutti la possibilità di essere

eguali, giustificando ogni disparità di trattamento sulla base dei principi fondamentali.

24. Funzione legislativa e giustizia costituzionale

Democraticità, eguaglianza, personalismo, separazione dei poteri confluiscono

nell’attività legislativa del Parlamento. I limiti della funzione legislativa sono:

- Irretroattività: nessuno può essere accusato se non in forza di legge che entrata

in vigore prima del fatto commesso. In campo penale l’irretroattività fa parte del

rango costituzionale, negli altri ambiti è un principio.

- Riserva di legge: previsione di materie che devono essere disciplinate soltanto

con la legge. Si distinguono in:assolute (il legislatore disciplina nel dettaglio la

materia) relative (il legislatore definisce la disciplina di principio, le fonti

primarie e secondarie la disciplina di dettaglio),rinforzate (la Costituzione decide

i contenuti della legge).

La riserva di legge ha diverse funzioni: garantisce i diritti fondamentali delle minoranze

e il principio di legalità.

Il controllo è affidato alla Corte Costituzionale che non si sostituisce al Parlamento, ma

ha un ruolo di garanzia in quanto controlla se l funzione legislativa attui i principi

costituzionali. Le sentenze possono essere:

- Inammissibilità: non si accerta si vi sia incostituzionalità o meno perché manca

un requisito che possa avviare il processo 13

- Rigetto: Accerta la costituzionalità della legge che viene lasciata in vigore

- Accoglimento: totale o parziale, la legge viene dichiarata incostituzionale e

perde efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Le sentenze possono anche essere:

- Interpretative di rigetto, in cui si dichiara che la norma a, in base

all’interpretazione della Corte, del testo x è costituzionalmente legittima (forza

legale vincolante, valore persuasivo)

- Interpretative di accoglimento, in cui la norma b, dello stesso testo x, è

incostituzionale (forza legale vincolante per tutti).

La sentenza additiva è dichiarata incostituzionale dalla Corte non per quello che dice

ma per quello che non dice.

E’ inseparabile, quindi, l’azione della Corte con la funzione legislativa, quindi essa

collabora con il Parlamento. Dal momento che la Corte non può porsi il problema degli

effetti della dichiarazione di incostituzionalità si possono avere:

- Sentenze monito, questioni risolte con sentenze di rigetto, in cui il Parlamento

interviene per evitare un vuoto legislativo.

- Sentenze di incostituzionalità sopravvenuta, impedendo che gli effetti della

dichiarazione di incostituzionalità siano retroattivi in modo da ridurre i costi della

sentenza

- Sentenze di incostituzionalità differita, si assegna un termine al legislatore per

provvedere, ritardando gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità.

- Sentenze attuative dell’eguaglianza verso il basso, piuttosto che estendere un

beneficio a categorie non considerate dalla legge, si toglie a quelle che la hanno

attualmente.

- Sentenze additive di principio, piuttosto che imporre una prestazione allo Stato

verso una determinata categoria, si dichiara incostituzionale la legge indicando

non la regole, ma il principio.

26. Funzione legislativa e funzione di mercato

Dal momento che il potere economico diffuso su un mercato mondiale non è

controllabile dal potere politico nazionale, la funzione legislativa deve fare i conti

con la funzione di mercato. Si parla di contratti, attraverso i quali le imprese

producono beni, disciplinano il lavoro e distribuiscono i prodotti tra i consumatori, e

sentenze, attraverso le quali i giudici interpretano le ragioni del mercato.

Mercato inteso come:

- Istituzione con proprie regole che determina prezzi e comportamenti

- Ideologia come area di libertà in cui si disciplinano le azioni degli uomini.

Il mercato produce ricchezza ma la circolazione dei beni è inseparabile dalla

moneta; questo ha provocato una mercificazione, quindi una visione egoistica e

patrimoniale del mercato. Il mercato, invece, è ricco si basa su regole etiche e quindi è

collegato al diritto che lo orienta secondo i suoi valori.

Lo stato interviene nel mercato con interventi pubblici, gestione delle imprese che si

fondano su regole di diritto civile e aiuti finanziari.

La tutela del mercato è innanzitutto regolamentazione giuridica della concorrenza

che trovano i fondamenti nella Costituzione (antitrust). La tutela del mercato viene

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fatta soprattutto a livello comunitario attraverso divieti ad accordi, intese, abusi di

posizioni dominanti, aiuti alle imprese, nel momento in cui minaccino la livera

concorrenza.

In settori come l’educazione e l’informazione, l’antitrust assume un ruolo politico e

istituzionale, al fine di garantire i diritti umani e la correttezza dell’informazione.

Inoltre l’antitrust, l’intervento pubblico e l’aiuto finanziario si giustificano solo

quando migliorano le condizioni di vita e permettono l’applicazione dei valori

costituzionali.

D. FATTO ED EFFETTO GIURIDICO

26. Concetti dogmatica, conoscenze per l’applicazione

I concetti sono utilizzati dalle norme per valutare i comportamenti, quindi essi

permettono di dare un ordine alla realtà che altrimenti risulterebbe caotica.

La scienza che studia i concetti si chiama dogmatica giuridica. Il dogma non è una

verità assoluta e indiscutibile, ma deve essere elaborato al fine di rispondere alle

esigenze di un determinato ordinamento.

Il concetto non è vero o falso ma utile o inutile a seconda che riesca a risolvere un

problema concreto o meno.

L’elaborazione dei con

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Perlingieri Pietro.