Parte quarta: Autonomia negoziale
Autonomia negoziale e autonomia contrattuale.
1.Autonomia privata, eteronomia ed autotutela. L’autonomia privata è quel potere riconosciuto
o attribuito dall’ordinamento giuridico al privato, di autoregolare i propri interessi.
I due caratteri distintivi dell’autonomia privata sono:
eteronomia, creazione di regole da parte non del titolare degli interessi, ma di un soggetto estra-
neo provvisto di un potere pubblico; atti di eteronomia sono la legge, il provvedimento amminis-
trativo, la sentenza. Il fenomeno dell’eteronomia è in espansione, prendendo il posto dell’autodis-
ciplina;
autotutela, consistente nel potere di tutelare da soli i propri interessi; esso è istituito eccezional-
mente e al soggetto è consentito ricorrervi solo nelle ipotesi previste dalla legge (es.: diritto di
ritenzione art. 1152 c.c., legittima difesa art. 2044 c.c.).
2.Autonomia individuale e collettiva, di scambio e associatività. Facendo riferimento all’interes-
se autoregolato, si definisce la differenza tra autonomia individuale e collettiva.
La differenza va fatta sul tipo d’interesse da regolare:
l’autonomia individuale, riconosciuta al soggetto individuo, tende a regolare gli interessi del
singolo;
l’autonomia collettiva, riconosciuta non solo al soggetto individuo ma anche agli enti, tende a
regolare interessi della categoria professionale o sociale che essa rappresenta. Abbiamo anche:
l’autonomia di scambio, dove gli interessi, mossi da posizioni opposte, sono tesi a conseguire
scopi non coincidenti;
l’autonomia associativa, dove gli interessi procedono parallelamente, mossi da uno scopo
comune.
3.Autonomia privata e pubblica amministrazione. Difficile è fare la distinzione fra autonomia
privata e pubblica, perché ormai è superata la tradizionale definizione di autonomia privata
come potere riconosciuto o attribuito dall’ordinamento giuridico al privato. Il problema sorge nel
fatto che anche il soggetto pubblico agisce da privato, non solo nei rapporti pubblico-privato, ma
anche nei rapporti pubblico-pubblico dove gli interessi sono regolati in autonomia privata.
Il diritto privato non è da intendere solo come diritto civile, ma anche come diritto comune.
4.Concetto di autonomia negoziale: dialettica negozio-contratto. L’autonomia negoziale è il po-
tere riconosciuto o attribuito dall’ordinamento, al soggetto di diritto privato o pubblico, di regolare
con proprie manifestazioni di volontà interessi privati o pubblici, comunque non necessariamente
propri. L’autonomia negoziale si manifesta (si estrinseca) con il compimento di un negozio ca-
ratterizzato non solo da negozi bi o plurilaterali, ma anche da quelli unilaterali. L’autonomia con-
trattuale si manifesta con il compimento del contratto caratterizzato dalla pluralità delle parti e
dalla patrimonialità del contenuto (art. 1321 c.c.).
5.Sulla rilevanza costituzionale dell’autonomia contrattuale. L’autonomia contrattuale ha una
rilevanza costituzionale da ricercare in un duplice profilo:
- quello positivo della ricerca del fondamento e della tutela costituzionale della stessa;
- quello negativo, ossia i limiti d’ordine costituzionale da essa imposti.
Facendo un confronto fra l’art. 1322 c.c e l’art. 41 Cost., si nota che l’iniziativa economica in-
dividuale s’identifica con l’autonomia contrattuale d’impresa, con la sua particolare categoria di
contratti; se si confronta l’art. 1322 c.c. e l’art. 2 Cost., si denota un’autonomia contrattuale
associativa, perché proprio l’art. 2 Cost., tutela le formazioni sociali e il loro svolgimento, però
non tutela la personalità di scambio che identifica l’autonomia contrattuale.
6.Fondamenti costituzionali dell’autonomia negoziale. Importante è ricercare non il fondamen-
to costituzionale dell’autonomia contrattuale, ma i fondamenti costituzionali dell’autonomia
negoziale: infatti analizzandola si trovano le coordinate per la Costituzione. Esempio sono gli art.
2,13,32 Cost. che riguardano l’autonomia per la cura della propria persona e altrui; gli art. 2,29,30
Cost. riguardano l’autonomia a contenuto patrimoniale e non; l’art. 18 Cost. riguarda l’autonomia
negoziale volta a creare organismi associativi a scopi ideali.
7.Limiti costituzionali all’autonomia negoziale. I limiti costituzionali sono delineati dalle stesse
norme nelle quali se ne individuano i fondamenti. Così l’art 41 Cost. tutela l’autonomia contrat-
tuale, ma pone limiti per assicurare libertà e utilità sociale; anche l’art 2 e 18 Cost. tutelano il fe-
nomeno associativo, ma denunciano le associazioni segrete a carattere militare; così l’art 29-30
Cost. tutelano l’autonomia negoziale familiare, ma la limitano al rispetto dell’uguaglianza e all’u-
nità familiare; lo stesso discorso vale per i principi economici e di lavoro.
8.Autonomia contrattuale e diritto comunitario. La comunità europea cerca in tutti i modi di non
limitare, ma di modulare l’autonomia contrattuale, al fine di conseguire le finalità indicate. Esempi
sono la repressione della pubblicità ingannevole e l’imposizione di obblighi d’informazione agli
imprenditori oltre agli obblighi, ad esempio per le imprese di investimento, di essere chiare e lim-
pide, e d’informare costantemente il cliente, ecc….
La disciplina comunitaria tende anche a depurare i contratti dalle cosiddette clausole abusive o
vessatorie, cioè quelle pattuizioni che determinano a carico del consumatore uno squilibrio di
diritti e obblighi derivanti dal contratto.
La CE cerca anche di eliminare del tutto lo stato di abuso derivante da uno stato di dipendenza di
un’impresa cliente o fornitrice da parte delle imprese dominanti. Conclusioni:
il professionista deve informare per iscritto il consumatore-cliente;
scissione dell’autonomia contrattuale in autonomia del professionista e del consumatore- utente;
eliminazione dello stato di debolezza conseguente ad un eccessivo squilibrio degli obblighi.
9.Itinerari recenti dell’autonomia contrattuale. L’autonomia contrattuale assistita indica una
duplice finalità: assecondare le esigenze di mercato e tutelare i ceti sociali più vulnerabili.
Essa postula che le parti dei contratti, aventi ad oggetto determinate categorie di beni, hanno il
potere di derogare a norme imperative solo se gli interessi sono assistiti dalle rispettive associ-
azioni di categoria le quali assicurano un’equilibrata protezione degli stessi interessi.
Si parla dei cosiddetti patti in deroga i quali sono stati poi sostituiti dai contratti regolamentati
o calmierati.
Si parla anche di autonomia contrattuale incentivata, quando il legislatore, per alcuni settori
trainanti, applica contributi monetari o sgravi fiscali al fine di facilitare la vendita e il commercio
a favore di consumatori-utenti.
10.Le classiche libertà contrattuali. Queste sono le libertà dell’autonomia contrattuale:
- di contrarre, con la scelta di concludere o no il contratto (obblighi legali, patto
d’opzione);
- di scegliere il contraente, con diverse modalità (negozio di fiducia, prelazione volontaria
e legale);
- di determinare il contenuto contrattuale arricchendolo con elementi accidentali ecc…
(clausole d’uso);
- apportare schemi contrattuali atipici, creando contratti misti (combinazioni di più con-
tratti tipici), o stabilire una connessione di più contratti;
- di determinare nuove forme di contratti come le forme convenzionali o patrizie, e di
scegliere anche la forma: o scritta o elettronica.
11.Altre libertà contrattuali. Altra libertà contrattuale è la scelta della struttura negoziale che si
fonda sul principio dell’economia delle dichiarazioni. Questa libertà è intesa come il potere rico-
nosciuto ai soggetti di compiere una duplice opzione:
scegliere fra una struttura contrattuale ed una struttura negoziale unilaterale;
scegliere fra diverse strutture contrattuali.
Nella prima categoria si ricorre ad esempio nell’ipoteca, nella seconda si ricorre quando l’iter
formativo è diverso in quanto è anticipato il momento perfezionativo.
Altra libertà è la scelta di realizzare il risultato in via diretta o in via indiretta; in via indiretta
quando, mediante apposite clausole, si adattano strutture negoziale tipiche o atipiche, destinate a
realizzare altre funzioni, senza però eludere l’applicazione di una norma imperativa.
Figura di negozio indiretto, nulli per violazione di questo divieto e quindi in frode alla legge, è la
vendita con patto di riscatto.
La libertà di incidere sull’efficacia contrattuale è da intendere:
come possibilità di dissociare il momento perfezionativo della fattispecie contrattuale da quello
dell’efficacia stessa apponendo al contratto condizione sospensiva o termine iniziale;
come libertà di deviare gli effetti del contratto dalla sfera giuridica dei contraenti.
La libertà cosiddetta sanzionatoria consiste nel potere di creare, a carico dei contraenti, pene
contrattuali dirette a sanzionare violazioni: regole, condotta, fonte negoziale (es.: sanzioni disci-
plinari).
12.Autonomia negoziale nel diritto delle persone, della famiglia e delle successioni per causa di
morte. L’autonomia negoziale in relazione alla persona è molto ingarbugliata, perché al legislato-
re spetta l’arduo compito di definire i limiti di disposizione del proprio corpo e di definire la meri-
tevolezza dell’autonomia nel campo della bioetica o del biodiritto.
Altro problema riguarda il collegamento tra l’autonomia negoziale e i rapporti familiari, dove è
posto al centro il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Di autonomia testamentaria gode l’autore del testamento, il quale può scegliere fra tanti stru-
menti negoziali idonei a disporre delle proprie sostanze anche dopo la morte.
Strumenti dell’autonomia negoziale: profilo strutturale
13.Contratti, accordi e convenzioni. La definizione del contratto è data dall’art. 1321 c.c., men-
tre gli accordi e le convenzioni non sono definiti dalla legge.
L’art 1321 c.c. afferma che: “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Una differenza fra contratto e accordo sta proprio nel fatto che l’accordo può assumere contenuto
patrimoniale o non. Riguardo alla normativa applicabile, la disciplina del contratto, in virtù della
sua forza espansiva, è applicata alle convenzioni e agli accordi (art. 1323-1324 c.c.).
14.Contratti e negozi unilaterali: tra tipicità e atipicità. Contrapposti ai contratti, agli accordi e
alle convenzioni sono i negozi unilaterali, dove vi è la presenza di una sola parte, ossia di un solo
centro d’imputazione giuridica del regolamento d’interessi.
Tali negozi il codice li definisce atti e per alcuni detta una disciplina particolare, per altri regola
solo determinati aspetti; per tutti quelli operanti inter-vivos e a contenuto patrimoniale (art. 1324
c.c.) il codice detta la disciplina dei contratti in generale.
È stata rivisitata la tassatività dei negozi unilaterali riconoscendone molti altri, definiti atipici,
come quelli inter-vivos a carattere patrimoniale.
La validità dei contratti atipici è naturalmente subordinata all’esito positivo del controllo di
meritevolezza di tutela dell’interesse dedotto.
“Elementi essenziali” del negozio e “requisiti” del contratto
15.La parte. Il negozio giuridico presuppone l’esistenza di un soggetto legittimato a porlo in es-
sere, che assuma la qualità di soggetto del negozio giuridico.
In tal senso, non è concepibile un atto giuridico in mancanza di un soggetto esistente e determina-
to; questi è essenziale al perfezionamento della fattispecie negoziale.
La parte è intesa come centro di interessi, assumendo il ruolo di portatore degli interessi ne-
goziali e, di regola, di destinatario degli effetti negoziali.
La parte si identifica in un soggetto o in una pluralità di soggetti; tale pluralità, tuttavia, non
nuoce alla configurazione di un'unica parte, perché questa è individuabile in base all’unicità del-
l’interesse perseguito.
Le funzioni di parte della fattispecie e di parte del regolamento d’interessi sono normalmente
svolte da un medesimo soggetto.
Non è escluso però che le diverse componenti della vicenda negoziale siano attribuite o riferite a
soggetti distinti; un esempio è la rappresentanza.
Sotto altro punto di vista, l’assunzione della qualifica di parte del regolamento d’interessi costitu-
isce il presupposto per l’attribuzione della titolarità degli effetti negoziali.
Tuttavia, questi ultimi possono essere attribuiti direttamente anche ad un soggetto diverso, come
ad esempio nel contratto a favore di terzi o nel contratto per persona da nominare.
La determinazione e l’esistenza del soggetto sono necessarie nella conclusione di negozi a carat-
tere personale (intuitu personae), mentre per altri negozi il soggetto può anche essere indetermi-
nato o determinabile in futuro.
I soggetti sono identificati mediante l’uso dei segni rappresentativi della soggettività e della per-
sonalità.
Il problema sorge nel caso una delle parti usi un nome fittizio: in questo caso il contratto conser-
va la sua efficacia e la sua validità. Problema diverso è se si usa il nome di un’altra persona,
usurpandolo.
Esistono delle sanzioni per coloro che utilizzano il nome altrui per scopi economici: il contratto
può essere dichiarato nullo o annullabile, se si voleva eludere un divieto normativo oppure si vol-
eva ingannare la controparte.
16.Rappresentanza. Il procedimento di formazione delle fattispecie negoziali, di norma, è dovuto
alla diretta e personale partecipazione del titolare degli interessi regolati.
Spesso l’interessato non può o non vuole partecipare personalmente alla conclusione degli atti e
ciò determina l’intervento di un soggetto in sostituzione nell’atto negoziale.
Tra gli schemi usati, un ruolo preminente è svolto dall’istituto della rappresentanza.
Nella rappresentanza (art. 1388 c.c.), un soggetto (rappresentante), allo scopo di curare un in-
teresse altrui, compie un atto (rappresentativo) destinato a produrre effetti nella sfera giuridico-
patrimoniale di un soggetto diverso (rappresentato).
La rappresentanza si può applicare per i negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale, ed anche
per gli atti giuridici in senso stretto; non si può applicare per gli atti personalissimi come il mat-
rimonio.
La rappresentanza diretta è caratterizzata dalla presenza di un rappresentante che è le-
gittimato ad agire per nome del rappresentato (spendita del nome) e per interesse dello stesso,
perché gli effetti dell’atto si producono direttamente sulla sfera giuridica del rappresentato.
Nella rappresentanza indiretta, un soggetto mandatario si obbliga a compiere un atto
giuridico per conto di un soggetto diverso (mandante), senza, però, manifestare l’altruità dell’af-
fare (mandato senza rappresentanza; art. 1705, 1706, 1707 c.c.); il rappresentante compie un ne-
gozio per conto dell’interessato, ma questo negozio è concluso a nome proprio, cioè senza
spendere il nome del rappresentato.
Nell’acquisto di beni immobili, il mandatario è obbligato a trasferire i beni al mandante; nell’ac-
quisto di beni mobili o nella costituzione di diritti di credito, il mandante può rivendicare i beni
ed esercitare i crediti.
Quindi, la differenza principale sta nel fatto che nella rappresentanza diretta, il rappresentato è
parte del regolamento contrattuale; nella rappresentanza indiretta, il rappresentante è parte del
regolamento contrattuale e il rappresentato è soltanto termine di riferimento degli effetti scaturiti
dal mandato.
Il potere rappresentativo può essere conferito dall’interessato (rappresentanza volontaria) o dalla
legge (rappresentanza legale).
La rappresentanza legale consiste nel conferire, da parte dell’ufficio di diritto civile, ad un
soggetto idoneo, la rappresentanza di soggetti incapaci legalmente (minore età e interdizione
legale) al fine di curare i loro interessi.
La rappresentanza organica è il potere di rappresentanza esercitato dagli enti legittimati a com-
piere atti in nome del soggetto collettivo.
La rappresentanza volontaria esprime la volontà di un soggetto (rappresentato) a legittimare un
altro soggetto (rappresentante), mediante procura, ad agire nei suoi (del rappresentato) interessi.
La procura è atto unilaterale, in quanto esprime la volontà di un solo soggetto ed è recettizio, in
quanto è rivolto ad un destinatario determinato (rappresentante) e non alla generalità dei terzi.
La procura è un atto unilaterale astratto, ma il fondamento causale della procura risiede nell’in-
teresse del rappresentato alla cooperazione altrui.
A differenza della procura, il mandato ha struttura bilaterale, perché disciplina il rapporto tra
rappresentante e interessato, dove il rappresentante-mandatario ha l’obbligo di compiere un atto
per conto del rappresentato-mandante.
La forma della procura è determinata dal tipo di contratto che il rappresentante deve concludere
(art. 1392 c.c.). La procura può essere:
- speciale, quando conferisce il potere di compiere un determinato atto
- generale, quando riguarda tutti gli atti o determinate categorie di atti relativi al patrimonio
del soggetto. La procura generale conferisce il potere di adottare solo atti di ordinaria am-
ministrazione.
La procura può essere revocata con consegue
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