Estratto del documento

Diritto del lavoro e della previdenza sociale

Introduzione

Il diritto del lavoro e della previdenza come scienza giuridica autonoma

Il diritto del lavoro ha una storia molto recente, nasce infatti nella seconda metà del XIX secolo, essenzialmente con la rivoluzione industriale. Nel secolo prima di essa, e prima della Rivoluzione Francese e Americana, vigeva nelle società dell’epoca il cosiddetto Stato Liberale, nel quale il potere era nelle mani di una persona, che a sua discrezione concedeva delle priorità e delle prerogative, che poteva inoltre ritirare a suo piacimento, a determinate persone.

Successivamente, con le rivoluzioni Americana e soprattutto Francese, i principi di libertà e uguaglianza divennero i principi cardine dello Stato occidentale contemporaneo, e a poco a poco di uscì dallo Stato Liberale. Con la Rivoluzione Industriale di metà ‘800, con la nascita delle grandi imprese, e le modifiche che la nuova organizzazione produttiva provoca sulla vita delle persone (spostamento dalla campagna alla città, sgretolamento della famiglia patriarcale, modifica dei tempi e modi di vita), emerge quella che sinteticamente viene definita la questione sociale, ovvero ci si incomincia ad avvicinare in questo periodo alla definitiva affermazione negli Stati dei diritti sociali della popolazione.

È in quest’ottica che alla fine dell’800 nasce il diritto del lavoro. Esso si comincia a fare strada quando ci si rende conto che in un mercato del lavoro in cui la domanda di lavoro è superiore all’offerta (proprio quello che si stava sviluppando con la Rivoluzione Industriale), colui che non ha altra fonte di ricchezza che il proprio lavoro ed è in cerca di un’occupazione è in una condizione di inferiorità, dato che chi non lavora, per l’innato senso di conservazione, è disposto ad accettare il c.d. salario di sussistenza, quello che permette all’operaio di sopravvivere e filiare. Per cui il diritto del lavoro nasce con interventi legislativi a tutela delle condizioni lavorative dei soggetti più deboli (in primis donne e fanciulli), mentre la contrattazione collettiva si consoliderà soltanto il secolo successivo.

Nonostante l’affermazione dei diritti sociali però, a fine ‘800 permaneva una situazione di precarietà. Fu solo con la fase della costituzionalizzazione, ovvero dell’emanazione della Costituzione, che si cristallizzarono quei diritti sociali fino ad allora soltanto espressi nei principi statuari e si superò definitivamente lo Stato Liberale, passando al cosiddetto Stato Sociale. Lo Stato Sociale è l’effettiva espressione dei diritti sociali. In esso, a differenza del passato i bisogni dei cittadini vengono soddisfatti, poiché c’è la prerogativa di soddisfare i bisogni sociali.

Questo sistema apparentemente perfetto, con il passare del tempo cominciò a fare acqua da tutte le parti, poiché con il tempo i bisogni dei cittadini sono sempre più cambiati e si sono evoluti. Con l’esigenza di riformare lo Stato Sociale e di superare i suoi disequilibri e i suoi problemi, primo fra tutti la burocrazia, viene emesso nel 2009 il cosiddetto Libro Bianco sul futuro del modello sociale. Con esso, partendo dall’analisi dell’esistente e delle procedure perverse, si crea un nuovo modello in grado di superare quei disequilibri ed arrivare alla quadratura del cerchio.

Il modello così creato ha delle caratteristiche, apparentemente ossimoriche. Esso è infatti:

  • Universale, poiché lo Stato deve ispirarsi a criteri universalistici;
  • Selettivo e personalizzato, affinché lo Stato possa intervenire nelle situazioni reali di bisogno.

Infine il modello per essere efficace deve essere anche decentrato, ovvero deve andare a valorizzare delle autonomie locali.

Storia del diritto del lavoro in Italia

Il codice civile italiano del 1865 ignora il lavoro operaio dell’industria e seguita a ricondurre il rapporto di lavoro entro lo schema della locazione. Nella seconda metà dell’ottocento i lavoratori più che organizzarsi sindacalmente e in modo conflittuale danno vita alla stagione delle Società di Mutuo Soccorso. Queste erano delle casse mutuo in cui i lavoratori versavano parte dei loro guadagni per vedere assicurata in caso di necessità una prestazione dalle società stesse. All’inizio lo Stato nei loro confronti era indifferente, ma poi, data la loro natura di “ammortizzatore sociale”, comincia ad appoggiarle. Successivamente però dato che iniziano a fungere da centro di interessi collettivi, comincia ad ostacolarle.

Con l’unità italiana si cominciano a vedere i primi interventi dello Stato in tema previdenziale, è del 1861 infatti la prima cassa di previdenza per i dipendenti dello Stato. Fino ai primi anni del novecento però, non si trova una autonoma configurazione del diritto del lavoro, tanto che a fine ottocento la legislazione è disorganica ed episodica: il legislatore interviene ogni qual volta il livello di sopportazione del “sistema” supera una certa soglia e con finalità eminentemente di ordine pubblico o sanitario.

Di fronte al rischio di una rivoluzione proletaria o socialista, lo Stato risponde attuando una “politica del pendolo”: con la repressione, il carcere, il confino per gli agitatori, in alcuni momenti; con il rilascio di diritti sociali, in altri. Quando nel 1893 il neonato Partito Socialista Italiano lancia una grande mobilitazione per una legislazione sociale, lo Stato reagisce mettendo fuori legge il PSI e tutte le camere di lavoro. La fine del secolo è drammatica, con il generale Bava Beccaris che nel 1898 fa sparare sulla folla che protestava per l’aumento dei prezzi del pane; nel volgere di poche ore il proletariato milanese lascia sul selciato cinquanta morti e centinaia di feriti.

Nel 1901 cade il governo autoritario e sale il Centro-sinistra, con Giolitti. Da questo momento in poi inizia una lunga marcia della legislazione sociale, o meglio del Diritto del lavoro e si può notare come ogni qual volta il paese esprime un potenziale rivoluzionario vi è il rilascio di diritti sociali o di tutele per i lavoratori. È meglio per la borghesia rinunciare ad un po’ di potere e ricchezza piuttosto che perdere tutto a seguito di crescenti istanze rivoluzionarie. In questa fase il diritto del lavoro rappresenta il prezzo che lo Stato borghese deve pagare per evitare la rivoluzione socialista.

Con la salita al potere del fascismo, nel 1926 viene emanata la Legge Rocco, con cui nasce l’ordinamento corporativo (c.d. corporativismo). Nel 1927 viene emanata la Carta del Lavoro, che esprime i principi sociali fascisti, la dottrina del corporativismo, e l'etica del sindacalismo fascista, andando inoltre ad ordinare gli istituti e gli enti di previdenza. È in questo periodo che vengono istituiti gli assegni familiari (1934). Il regime corporativo viene cancellato nel 1944. Poco dopo viene emanata la Costituzione.

L’evoluzione del diritto del lavoro raggiunge l’apice con le lotte sociali della fine degli anni ’60 e ’70. È in questo ultimo arco di tempo, di poco superiore al decennio, che si attuano i principi costituzionali: dalla legge sui licenziamenti individuali del 1966 alla riforma delle pensioni del 1968, dallo Statuto dei diritti dei lavoratori del 1970 alla riforma del processo del lavoro del 1973, alla riforma del servizio sanitario del 1978. Il segno si inverte già dalla fine degli anni ’70.

Tra i primi significativi provvedimenti che riducono i diritti dei lavoratori va segnalato negli anni ’80 quello diretto a comprimere la “scala mobile”, ovvero il meccanismo di adattamento delle retribuzioni al valore dell’inflazione. Seguono tutta una serie di provvedimenti che, inizialmente timidamente e poi in maniera sempre più marcata, puntano a “destrutturare” la tutela del lavoro disegnata intorno al contratto di lavoro “ideale” e cioè quello subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Nel 1990 viene limitato il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Nel 1995 la riforma Dini introduce un sistema pensionistico che riduce le prestazioni ed eleva l’età di pensionamento. Nel 2001 viene reso possibile e lecito il ricorso a contratti a tempo determinato per fattispecie prima vietate.

Il lavoro

Com’era considerato il lavoro nelle varie epoche?

Quando era ancora presente la schiavitù, il lavoro era essenzialmente considerato come locatio hominis, ovvero come vero e proprio affitto di uomo, senza nessun corrispettivo per l’opera da loro eseguita. Nella società romana il lavoro, per quanto riguarda quello subordinato, era considerato come locatio operarum, ovvero come affitto non più di uomo, ma di opere, di attività svolte dall’uomo, contro pagamento di un corrispettivo, mentre per quanto riguarda il lavoro autonomo era considerato come locatio operis, caratterizzato dal lavoro, da parte di un soggetto, di trasformazione di materie prime in beni di utilità per il locatore, contro pagamento di un corrispettivo.

Nel Medioevo c’erano le corporazioni, cioè unioni tra datori di lavoro e lavoratori, che imponevano diritti e obblighi alle due parti. Dal 1800 in poi, dopo la Rivoluzione Industriale si comincia ad arrivare al moderno diritto del lavoro, poiché classi di operai che lavorano nelle grandi imprese (le parti deboli), si trovano di fronte a problemi simili:

  • Orari di lavoro estenuanti;
  • Paghe basse;
  • Scarse condizioni di igiene.

È proprio in questo periodo che sorgono le prime coalizioni sindacali. Nasce la coscienza di classe.

Definizione generale di lavoro: attività volta a produrre certi beni o servizi. Dal punto di vista giuridico il lavoro è la relazione che intercorre tra due soggetti: il datore di lavoro e il lavoratore. Definizione generale di diritto del lavoro: regolamentazione giuridica del rapporto che intercorre tra queste due parti. Lo scopo del diritto del lavoro è riportare la situazione ad un livello di uguaglianza, partendo dal presupposto che le due parti non sono in una situazione di parità.

Nel diritto del lavoro troviamo norma pattizie, privatiste e pubblicistiche che hanno alla base una caratteristica: sono norma inderogabili, imperative.

Caratteristiche del diritto del lavoro

  • Ha un modello di riferimento: un lavoratore subordinato con un contratto di lavoro a tempo pieno e con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (il modello riflette il tipo di lavoratore presente a metà dell’800 quando il diritto del lavoro è nato);
  • La regolamentazione non può essere cambiata a discrezione delle parti. Siamo infatti di fronte al fenomeno del garantismo rigido.

Una prima fase del compito del diritto del lavoro è il cosiddetto garantismo rigido, la cui manifestazione più alta si trova nella legge dei licenziamenti e nell’ambito dello statuto dei lavoratori, è composto da norme inderogabili che sottraggono autonomia ai soggetti della relazione di lavoro. Negli anni ’70 inizia una seconda fase del diritto del lavoro, chiamata fase dell’emergenza, riguardante le problematiche emergenti quali disoccupazione ed emersione di nuove forme di lavoro, caratterizzata da una legislazione di emergenza composta da norme tampone, una sopra l’altra con lo scopo di arginare tali problematiche.

Questa fase porta ad un nuovo ruolo del sindacato, che nella prima fase difendeva il diritto individuale del lavoratore inteso come singolo, con la seconda fase e con la disoccupazione le problematiche si spostano su un piano collettivo e il sindacato deve necessariamente modificare la sua linea d’azione. Questa seconda fase si protrae fino alla metà degli anni ’80, quando si riconfermano e si accendono nuovi cambiamenti all’interno del mercato del lavoro: emersione del terziario, innovazione tecnologica e globalizzazione accompagnati da una progressiva femminilizzazione del mercato del lavoro.

Tali cambiamenti portano alla crisi del modello di riferimento che a mano a mano scompare lasciando il posto alla terza fase, detta della flessibilità. Con flessibilità si intende flessibilità nell’orario di lavoro e nel rapporto di lavoro che porterà ad una legislazione della flessibilità, la quale introdurrà nuove figure di lavoratori, come quelli part-time, i parasubordinati, i lavoratori a termine caratterizzanti gli ultimi decenni del mercato del lavoro, portando addirittura al ribaltamento della situazione, con il tempo indeterminato a diventare sempre più eccezione.

Con questa fase si modifica il modello di riferimento di inserimento nel mercato del lavoro, con i cosiddetti contratti speciali come quello part-time e quello a termine. Tale flessibilità ha inficiato sempre più però la mission del diritto del lavoro, aggravando e indebolendo sempre più la posizione del lavoratore nei confronti del datore del lavoro. Con questa nuova composizione del mercato del lavoro si è venuto a creare un forte squilibrio tra gli stessi lavoratori, con i pochi rimasti a tempo pieno indeterminato aventi grande potere contrattuale e fortemente protetti, mentre la massa sempre crescente di lavoratori precari o comunque a termine sempre meno tutelati.

Per questo cambia radicalmente la prospettiva del diritto del lavoro e pone in forte crisi il sindacato che non riesce più ad organizzarsi collettivamente e a farsi portavoce di bisogni comuni a causa della frammentazione e della disparità all’interno del mercato del lavoro.

Fonti del diritto del lavoro

La molteplicità delle fonti rappresenta una vera e propria “costante” della storia del Diritto del lavoro. Negli ultimi anni si è assistito, inoltre, ad una ulteriore complicazione alla luce della moltiplicazione dei livelli da cui sgorga il diritto del lavoro. Alla competenza legislativa nazionale si aggiunge quella regionale da un lato, e quella dell’Unione Europea dall’altro, per cui oggi, in base al principio di gerarchia delle fonti troviamo come fonti del diritto del lavoro, in ordine:

  1. Fonti internazionali;
  2. Fonti europee;
  3. Fonti statuali e regionali;
  4. Giurisprudenza;
  5. Fonti contrattuali, collettive e individuali;
  6. Usi e Consuetudine.

Analizziamole meglio ora voce per voce:

1) Tra le fonti internazionali del diritto del lavoro, in primo luogo troviamo i trattati, ovvero una norma internazionale di natura pattizia. Essi debbono essere ratificati con legge dello Stato per entrare a far parte dell’ordinamento giuridico italiano e ad esse deve essere data esecuzione (in genere ciò avviene con la stessa legge che ne autorizza la ratifica) affinché diventino applicabili e vincolanti per i singoli individui. Tra i più importanti trattati internazionali, sottoscritti anche dall’Italia, ricordiamo la Carta Internazionale del Lavoro (Versailles, 1919), aggiornata dalla Dichiarazione di Filadelfia (1944), la Carta sociale europea (Torino, 1961), sottoscritta dai membri del Consiglio d’Europa i quali ne hanno ribadito i criteri minimi applicativi nel Codice europeo di sicurezza sociale (1964). Accanto ai trattati ci sono le convenzioni dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), concernenti le condizioni di lavoro, le libertà sindacali, la sicurezza sociale. Inoltre una classica distinzione che si fa è quella tra fonti internazionali dirette e indirette. Le norme internazionali di origine consuetudinaria sono fonti dirette del diritto del lavoro per effetto dell’art. 10 Cost., mentre le norme internazionali pattizie come quelle citate prima sono fonti indirette, perché come precedentemente detto devono essere ratificate per poter divenire effettive;

2) Le principali fonti europee sono quelle che hanno dato vita all’Unione Europea, per cui esse sono formate innanzitutto dai trattati istitutivi dell’Unione Europea, come il trattato di Maastricht del 1992, ed il Trattato di Lisbona del 2007 che lo va ad aggiornare. L’Unione Europea però pone in essere anche un’attività legislativa. Gli atti normativi che l’UE produce costituiscono il diritto europeo derivato, formato dalle fonti vincolanti e dalle fonti non vincolanti, che stanno acquisendo notevole importanza negli ultimi anni. Le fonti vincolanti si dividono in:

  • Regolamenti, ovvero provvedimenti normativi di portata generale che concretizzano dei diritti soggettivi e relativi obblighi, immediatamente operativi;
  • Direttive, che pur essendo vincolanti per gli Stati membri, devono essere recepite con legge nazionale, per cui ogni Stato membro può attuarle nei modi che ritiene più opportuni e conformi al proprio ordinamento giuridico;
  • Decisioni, ovvero atti obbligatori in tutti i loro elementi, a portata individuale, ossia vincolanti solo per coloro cui sono indirizzati. Possono indirizzarsi sia agli Stati membri, sia a persone fisiche o giuridiche.

Le fonti non vincolanti si dividono in:

  • Raccomandazioni, ovvero indicazioni che l’UE rivolge agli Stati membri al fine di adeguare i propri sistemi normativi su determinate questioni;
  • Pareri.

3) Tra le fonti statuali troviamo:

  • La Costituzione, che per il diritto del lavoro è una delle fonti più importanti, innanzitutto poiché riconosce nel suo primo articolo la grande importanza del lavoro, ponendolo alla base della nostra Repubblica; poi perché riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui il diritto di uguaglianza che è alla base del diritto del lavoro, ed infine perché all’art. 4 definisce il proprio il lavoro come diritto e dovere dell’uomo, facendolo divenire uno strumento di identità della persona. Altri articoli importanti per quanto riguarda il lavoro contenuti nella Costituzione sono l’art. 36, 37, 39 e 41:

Art. 36: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità...

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 124
Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 1 Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Introduzione al diritto del lavoro, prof. Catalini, libro consigliato Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Di Stasi Pag. 41
1 su 124
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher spinax di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Catalini Paola.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community