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CONTRIBUZIONE
Il minimale è l’importo minimo su cui vengono calcolati i contributi, la retribuzione sulla quale calcolare i contributi non può essere
inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali.(esempio lavoro a tempo parziale il calcolo è:
Retribuzione Minima oraria(per i contributi):
minimo giornaliero CONFRONTATO E RAPPORTATO giornate di lavoro settimanale ad orario normale
diviso
il numero delle ore di orario normale settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno.
N.B. nel caso di pluralità di contratti per la stessa categoria vale il principio del contratto leader(la retribuzione è stabilita da contratti
collettivi stipulati dall’organizzazione sindacale dei lavoratori e datori di lavoro più rappresentativa nella categoria)
La regola del minimale subisce delle eccezioni:
. il contratto di somministrazione(Dlgs 276/2003) (fornitura di manodopera a tempo indeterminato) i contributi previdenziali sono versati
per il loro effettivo ammontare,anche se inferiore al minimale contributivo.
.lavoro intermittente per l’indennità di disponibilità
Per quanto riguarda invece la regola del massimale consiste nella cifra massima su cui vengono calcolati i contributi(per l ssn esiste un
massimale oltre il quale il contributo non viene calcolato). In passato l’inps non aveva un massimale per le contribuzioni
PRESTAZIONI
Per quanto riguarda le prestazioni la regola del massimale impone che ai fini del calcolo delle prestazioni non vengono prese in
considerazioni eventuali eccedenze(succede infatti che i datori di lavoro pagano contributi previdenziali su retribuzioni che superano
l’importo del massimale e che dunque non vengono inserite nel calcolo delle prestazioni, la corte costituzionale ha dichiarato
costituzionale questo passaggio in quanto il sistema previdenziale non è tributario ma solidaristico.
Il minimale delle prestazioni è pari circa l’ammontare dell’assegno sociale.
FONDI ESCLUSIVI E SOSTITUTIVI
La maggior parte dei dipendenti pubblici, in passato afferiva all’INPDAP o ancor prima a specifiche casse. Tale regime era definito
“previdenziale esclusivo”.
Le forme sostitutive invece riguardano i lavoratori subordinati ai quali è garantito un particolare e più favorevole trattamento
pensionistico. In queste forme dobbiamo fare una differenza:
-forme gestite dall’INPS(dipendenti dell’enel)
Nell’INPS stesso esistono gestioni autonome destinate a lavoratori non subordinati come ad esempio:
-gestione separata: per quelle professioni che non hanno uno specifico albo che a seguito dell’iscrizione abilita all’esercizio
-quarta gestione:i lavoratori a progetto
-quinta gestione: i lavoratori di associazione in partecipazione.
-forme con gestione autonoma di enti diversi(giornalisti professionisti con INPGI)
Oggi questi enti diversi sono stati trasformati in persone giuridiche di diritto privato che non possono ricevere finanziamenti pubblici in
quanto la loro funzione è quella di realizzare l’equilibrio di bilancio(in caso contrario si nomina un commissario straordinario o peggio un
liquidatore)
FONDI ESONERATIVI
Il regio decreto legge n636/1939 diede la possibilità di richiedere l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per invalidità,vecchiaia e
superstiti INPS a tutti quelle aziende o enti,privati e non che avessero già garantito ai propri dipendenti un trattamento di previdenza
mediante la costituzione di casse o fondi aziendali di previdenza(polizze di assicurazione) questi erano in vigore soprattutto nell’ambito
delle imprese bancarie.
Oggi questi fondi sono stati trasformati in Fondi integrativi dell’AGO(assicurazione generale obbligatoria) per garantire prestazioni
migliori delle forme assicurative su descritte.
FONDI INTEGRATIVI
I fondi integrativi sono un’aggiunta ai fondi obbligatori. I loro contributi si sommano difatti a tutti gli altri contributi normalmente dovuti.
Per questi fondi vi è l’obbligo di un contributo di solidarietà(10%) gravante sul datore di lavoro calcolato sui contributi versati per il fondo
integrativo stesso a favore degli ordinari regimi di assicurazione.
CLASSIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
Effettivi a carico del datore di lavoro in ottemperanza ad un obbligo nato con il pagamento della retribuzione
VOLONTARI
A carico di un assicurato che non ha retribuzione per il fine di conseguire il diritto al pensionamento o aumentare il quantum
pensionabile.
È necessario avere almeno
. 3 anni di contribuzione effettiva nei 5 anni precedenti la richiesta
.5 anni di contribuzione in qualunque epoca
FIGURATIVI
Contributi versati anche quando il lavoratore per varie cause,non dipendenti dalla propria volontà non ha potuto lavorare. Possono
essere:
a)a richiesta dell’interessato e le cause sono
-servizi militari,periodi di persecuzione,periodi di malattie o infortunio(non superiore i 12 mesi),periodi di gravidanza o puerperio e
dunque congedi genitoriali nei primi 8 anni di vita del bambino,permessi per genitori con figli con gravi handicap,periodi di aspettative
per ricoprire cariche pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali o nazionali.
b) accreditati d’ufficio
-periodi di disoccupazione,periodi di cassa integrazione e guadagni,periodi di indennità di tubercolosi,periodi di omissioni contributive
per fallimento azienda determinate da calamità naturali,periodi di pensione ordinaria di inabilità o assegno,periodi di contratti di
solidarietà difensiva,periodi non lavorativi concessi a donatori di sangue per esigenze fisiche di recupero.
IL RISCATTO
Il riscatto consiste nella possibilità di richiedere il versamento,a proprio carico,di contributi effettivi per determinati periodi di vita nei quali
non si è svolta l’attività lavorativa.
Quando?:
.corso legale di laurea(quando questa serve per svolgere la professione,esempio Scienze del Servizio Sociale)
.lavoro subordinato svolto all’estero
Almeno 5 anni di contribuzione effettiva(effettuabili anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa)
.assenza facoltativa per gravidanza e puerperio(non cumulabile con corso di laurea)
.congedo per motivi familiari per assistenza e cura di disabili in misura non inferiore al 80%(non cumulabile con corso di laurea)
Tutti coloro che sono iscritti all’AGO o altri fondi,anche per i lavoratori a tempo parziale
.formazione professionale,studio,ricerca,inserimento nel mondo del lavoro privi i copertura assicurativa
LA RICONGIUNZIONE
E’ la facoltà di poter ricongiungere contributi(effettivi,volontari e figurativi) maturati presso qualunque forme di previdenza esclusive o
sostitutive o qualunque gestione diversa dall’AGO INPS.
Condizioni e Caratteristiche
.diritto di unica pensione
.costo nullo(fatta eccezione dei lavoratori autonomi
.ci si può avvalere solo una volta(la seconda volta bisognerebbe avere almeno altri dieci anni di contribuzione con 5 effettivi)
.se l’interessato non versa in tutto o in parte potrà sempre ripresentare in secondo momento la domanda
.se vi dovesse essere Pluralità di contributi(es. figurativi ed effettivi)vengono presi in considerazione quelli effettivi se questi non
dovessero esserci vengono presi in considerazione quelli più elevati
.tale facoltà può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità
Per tutti i lavoratori
^Dipendenti(pubblici o privati)
Da almeno 5 anni, i contributi sono trasferiti con interesse annuo del 4,5% e quelli di pertinenza del datore calcolati su base tabellare
INPS
^Autonomi
Con almeno 8 anni di contribuzione effettiva presso altro fondo,il calcolo è particolare in quanto esiste un minore ammontare di
contributi(nessun datore di lavoro) dunque sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari al:
50% della differenza tra:
contributi trasferiti-importo riserva matematica(valore dei maggiori oneri gravanti sulla gestione per l’incremento della pensione)
TOTALIZZAZIONE
l’assicurato che non può richiedere la ricongiunzione a causa del costo elevato può avvalersi dell’istituto della totalizzazione che
consente di utilizzare pro rata i periodi contributivi maturati nelle singole gestione al fine di perfezione il diritto alla pensione di vecchiaia
o di invalidità.
Caratteristiche e condizioni:
.ciascun ente calcolerà a fronte della propria anzianità contributiva la prestazione da erogare al proprio assicurato
.totalizzazione raggiunta in tutte le gestioni(maturi il diritto al pensionamento in tutti gli enti nei quali ha versato dei contributi,es ente a
20 anni di contributi l’assicurato ne ha 10,ente b 10 anni di contributi che l’assicurato ha comunque non può percepire la totalizzazione)
.periodi assicurativi non coincidenti
.periodi contributivi di almeno 6 anni
.età di 65anni(aggiornato alle aspettative di vita)
.anzianità contributiva di 20 o 40 anni(non occorre avere 65 anni)
.si può aver già maturato il diritto alla pensione della vecchiaia
+ altri requisiti dei vari enti previdenziali
Modalità
+presentare domanda all’ente nel quale è iscritto(l’onere è ripartito nelle varie gestioni in base ai vari contributi versati)
Pagamento
Effettuato dall’INPS che stipula con i vari enti apposite convenzioni.
INFORTUNIO SUL LAVORO
RAPPORTO PREVIDENZIALE (X1)
CONNOTAZIONE SELETTIVA:rischio professionale; categoria di soggetti
Requisiti per il diritto alla prestazione
.CATEGORIA SOGGETTI(vedi quaderno)
.SPECIFICO LAVORO(vedi quaderno)
.OCCASIONE DI LAVORO ED EVENTO LESIVO(vedi quaderno)
.CAUSA VIOLENTA:la causa violenta deve essere concentrata nel tempo e avere un’abnorme intensità. Riguarda il fatto
lesivo in sé e non gli effetti che possono manifestarsi successivamente(anche perché le eventuali malattie conseguenti
possono prodursi,se si producono,in maniera molto lenta. Tra le cause si ritrovano:
. quelle virulente(di natura microbica,eventuali infenzioni)
.infortuni da sforzo
.cause che producono effetti patologici differiti(malattie posticipate)
L’efficacia della causa violenta e la determinazione della rendita accerta anche eventuali concause(fattori preesistenti che possono aver
inciso sia sulla lesione che sull’inabilità)
INFORTUNIO IN ITINERE:
Per la difficoltà di distinzione tra rischio generico e specifico il D.Lgs 38/2000 creò l’infortunio in itinere che comprende tutti gli infortuni
avuti durante i percorsi:
a) Tra abitazione e luogo di lavoro
b) Due luoghi di lavoro
c) Luogo di lavoro e consumazione abituale dei pasti(laddove esiste l’assenza del servizio mensa);
anche con l’utilizzo di mezzi di trasporto privato o,date delle necessità,avendo fatto deviazioni