Riassunti: l'evoluzione della previdenza sociale (1 a 26)
Previdenza sociale
Principi costituzionali
La previdenza sociale è quella parte della legislazione sociale che tutela il lavoratore (ed i suoi familiari) dai rischi della perdita della capacità lavorativa in conseguenza di eventi naturali o connessi al lavoro prestato; realizzato attraverso un sistema di tipo assicurativo-mutualistico cui concorrono gli stessi soggetti potenzialmente esposti agli eventi che provocano lo stato di bisogno. La previdenza si distingue sia dall’assistenza sociale e soprattutto dalla sicurezza sociale (tutela della dignità umana di tutti i cittadini e non solo del lavoratore nelle varie situazioni di bisogno). I principi ispiratori sono sanciti dalla Costituzione ed in maniera generale sono due: 1) liberazione dallo stato di bisogno; 2) tutela dei lavoratori.
Citiamo ora gli articoli della Costituzione più nello specifico:
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Art. 4: diritto al lavoro
Lo Stato Italiano si impegna ad indirizzare la politica legislativa e di governo verso la massima occupazione, facilitando l’accesso al lavoro riconoscendone l’importanza dato che quest’ultimo rappresenta: a) mezzo di sussistenza atto a sopperire ai bisogni materiali b) strumento per affermare la propria personalità e capacità.
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Art. 24: diritto a difendersi
Lo Stato Italiano lo riconosce a tutti i cittadini ed assicura tutti i mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
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Art. 31: sostegno alle famiglie
Lo Stato Italiano agevola la formazione delle famiglie ed il sostegno di quei nuclei familiari più svantaggiati e numerosi andando anche a tutelare e proteggere: maternità, infanzia e gioventù.
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Art. 32: diritto alla salute
Lo Stato Italiano riconosce a tutti i cittadini a prescindere dalla situazione economica il diritto all’assistenza sanitaria di fatti nel 1978 fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale che consente a tutti i cittadini di accedere gratuitamente ad ospedali ed ambulatori pubblici.
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Art. 34: diritto all’istruzione
Lo Stato Italiano considera l’istruzione come strumento fondamentale per l’affermazione professionale e sociale di un individuo. Dunque garantisce un sistema di istruzione obbligatoria, gratuita andando ad incentivare, anche economicamente, il proseguimento degli studi.
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Art. 38: norme cardine del sistema
Lo Stato italiano differenzia due tipi di interventi: 1) Assistenza sociale: basato su un principio di solidarietà e rivolto a tutti i cittadini; eroga prestazioni economiche periodiche, di tipo pensionistico (assegno sociale) per tutti coloro che non raggiungono il reddito minimo di inserimento. 2) Previdenza sociale: basato su un principio assicurativo-mutualistico rivolto ai soli lavoratori; eroga provvidenze economiche (pensioni o indennità) e prestazioni sanitarie al verificarsi di eventi che causano la perdita della fonte di sostentamento.
La Costituzione dunque definisce la previdenza sociale come un complesso di istituzioni ed attività atte a: a) assicurare ai cittadini la possibilità di far fronte a particolari situazioni di necessità (disoccupazione, infortunio, malattia, invalidità) b) assicurare mezzi di sussistenza al termine dell’attività lavorativa (pensione di anzianità e pensione di vecchiaia).
L’art. 38 cita il principio mutualistico-assicurativo il quale si suddivide in: a) obbligatorio: svolto dallo Stato; b) integrativo: svolto da organismi autorizzati, il tutto svolto in diversi settori (assicurazione sociale, trattamento pensionistico, Trattamento di Fine Rapporto) finanziati dai contributi versati durante tutto l’arco lavorativo dai datori di lavoro o dai lavoratori.
Cenni storici
Il principio della previdenza consiste nella formazione periodica obbligatoria di quote risparmio inserite in appositi istituti, le quali assicurano la copertura finanziaria della situazione protetta. Tale copertura varia in base all’oggetto della tutela e grava su tutti i soggetti della produzione. Oggi la previdenza si basa su una fiscalità generale (vedi sopra obbligatorio) e cioè sull’assunzione da parte dello stato degli oneri sociali.
Nel 1860 si parlava di associazioni di mutuo soccorso (esempio la cassa invalidi della marina militare), previdenza con carattere volontario affidata però ad iniziative private. Intorno al 1900 tali associazioni divennero statali ed obbligatorie creando infatti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro industriale e le malattie professionali. Ultima e recente modifica avvenuta nel 1935 è stata la sostituzione della Cassa Nazionale per la Previdenza Sociale con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
I soggetti
Il diritto alla previdenza sociale studia i rapporti tra:
- Assicurante ed assicuratore e l’aspetto contributivo
- Assicurante ed assicuratore e l’aspetto relativo alle prestazioni
Assicurante
Colui che versa i contributi previdenziali, a favore del soggetto assicurato, può essere: a) datore di lavoro: colui che si avvale di ausiliari subordinati, non necessariamente un imprenditore b) lavoratore: tenuto al pagamento dei contributi.
Abbiamo due casi di versamento dei contributi:
- Caso di lavoro subordinato: presuppone un soggetto assicurante distinto dal soggetto assicurato.
- Rapporti diversi dalla subordinazione: situazione nelle quali la distinzione soggettiva non sussiste. Abbiamo vari casi:
- Coincidenza di ruoli: il soggetto assicurante ed assicurato coincidono (lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, libero professionista che dalla sua professione ne ricava un reddito).
- Ogni cittadino deve versare all’INPS annualmente un contributo a favore del SSN.
Assicurato
Sono vari soggetti: a) lavoratore subordinato (il dipendente) b) lavoratori autonomi (reciprocazione agricola: scambio di manodopera: contadini che si aiutano reciprocamente al momento del rapporto; contratto di mezzandria, colonia parziaria, soccida) c) chi non lavora ma presenta la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) d) gli studenti e) volontari d) parasubordinati con contribuzione in parte a carico dei lavoratori e in parte a carico dei committenti.
Varie tipologie di lavoratori assicurati
Appalto e somministrazione di manodopera
L’appalto è un contratto col quale una parte assume, a propri mezzi e propria gestione, il compimento di un’opera per avere un corrispettivo in denaro: ha l’obbligo del compimento d’opera. La somministrazione di manodopera (rapporto di lavoro tra tre soggetti) è quando l’appaltatore si interpone tra committente e lavoratore assumendo quest’ultimo per nome del committente. Si parla di:
- Agenzia di somministrazione (somministratore) che assegna
- Lavoratore alle imprese utilizzatrici che ne fanno richiesta non assumendo l’obbligo di compimento d’opera bensì la fornitura di mere prestazioni lavorative.
Nel caso in cui il lavoratore sia assunto dal somministratore con un contratto a tempo indeterminato, l’agenzia è obbligata a pagare un’indennità di disponibilità per tutto il periodo di mancanza di assegnazione. Il lavoratore viene considerato come lavoratore subordinato e quindi assicurato presso l’INPS. Responsabile del pagamento dei contributi è il somministratore, se questo è inadempiente l’istituto previdenziale agisce contro il committente.
Associazione in partecipazione
È un contratto con cui l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa per un determinato corrispettivo. La gestione dell’impresa è affidata all’associato ma l’associante ne detiene il controllo ed esercitando il rendiconto. Questo fa sì che questa tipologia di contratto sia distinta dunque dal contratto subordinato. L’associato è assicurato ai fini di malattie o infortuni e ai fini pensionistici. La contribuzione grava per il 45% sull’associato ed il 55% sull’associante.
Collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro a progetto
La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione lavorativa continuativa e coordinata da essere richiesta anche, solo da, un committente al punto tale da costituire una fonte di reddito pressoché esclusiva per il lavoratore. Per il diritto previdenziale l’obbligo di versamento è a carico al 2/3 il committente e 1/3 per il collaboratore, più nello specifico il committente può trattenere dalla busta paga la quota a carico del lavoratore. Per una corretta applicazione dell’aliquota il committente deve acquisire dal lavoratore informazioni relativa alla situazione contributiva (eventuali pensioni o altri tipi di assicurazioni).
I lavoratori a progetto sono inseriti nel cosiddetta gestione separata INPS e possono essere:
- Non pensionati: contribuzione del 27,72% = 27 aliquota previdenziale + 0.72 aliquota assistenziale (indennità di maternità ecc.)
- Pensionati: contribuzione del 18% senza l’aliquota assistenziale (di fatti non si prospetta ad esempio un’indennità di maternità in quanto pensionato non lavora più ma percepisce solo la pensione)
Lavoro occasionale di tipo accessorio
Prevede compensi che non possono superare i 6.660 euro lordi all’anno ed i 2.666.00 per committenti. La modalità di pagamento è un voucher (buono) la quale contribuzione si divide in: 13% all’INPS (gestione separata) + 7% INAIL (assicurazione contro gli infortuni) + 5% INPS (compenso al concessionario).
Dunque abbiamo tre tipi di voucher:
- 10 euro, tolta la contribuzione, 7.50 al lavoratore
- 20 euro, tolta la contribuzione, 15 al lavoratore
- 50 euro, tolta la contribuzione, 37.50 al lavoratore
Lavoro a tempo parziale (intermittente e ripartito)
Il lavoro a tempo parziale si ha quando il lavoratore svolge una prestazione lavorativa inferiore alla durata minima del lavoro a tempo pieno. Si distingue in:
- Part time orizzontale: orario di lavoro giornaliero
- Part time verticale: orario in relazione a determinati periodi dell’anno
La tutela è regolata dal principio della proporzionalità (diverso da quello trattamento spettante invece all’assicurato a tempo pieno) che impone una tutela minima giustificata dalla minore durata della sua attività e della sua minore retribuzione e a queste adeguato. Dunque il lavoratore a tempo parziale per accreditare la medesima quota di contributi di un lavoratore a tempo pieno necessita di un maggiore periodo di tempo. La prestazione è riproporzionata e non può essere inferiore al minimo vitale (corrispondente all’assegno sociale).
Circostanze inerenti l’assicurato
Il sesso
L’art. 3 della Costituzione cita “ogni discriminazione in relazione al sesso è giuridicamente inammissibile” dunque la donna lavoratrice a parità di lavoro ha gli stessi diritti e le spetta la stessa retribuzione che spetta all’uomo lavoratore. Nel 1977 furono emanate infatti leggi che definirono appunto le pari opportunità, esempio fu l’abrogazione del requisito di capofamiglia (spettante solo all’uomo) per ottenere assegni familiari; la possibilità di una pensione di reversibilità anche per il marito; l’assicurazione contro gli infortuni non più a nome del marito ma a nome dei coniugi (quindi sia per moglie che marito).
L’età
L’età minima per accedere al lavoro è fissata nel momento in cui questo conclude il periodo di istruzione obbligatoria (consiste in dieci anni di scuola) dunque a 15 anni. Tuttavia i fanciulli di 14 anni possono essere ammessi al lavoro in agricoltura o servizi familiari. Occorre fare una distinzione:
- Adolescenti: ragazzi dai 15 ai 18 anni
- Fanciulli: minori di 15 anni, che dunque non possono essere ammessi al lavoro
I minori hanno una tutela completa: quota di retribuzione e prestazioni assicurative.
Nazionalità
In previdenza sociale vige il principio della territorialità, dobbiamo fare tre distinzioni:
- Paesi appartenenti all’Unione Europea
- Paesi aderenti all’U.E., cioè paesi non appartenenti ma che con essi (tipo Italia) ne hanno stipulato un patto o una convenzione.
- Paesi non aderenti.
Paesi dell'Unione Europea
Con tre principi regolatori: 1) parità di trattamento all’interno dell’area comunitaria stessa 2) assoggettamento alla legislazione previdenziale dello Stato in cui si lavora 3) Totalizzazione: possibilità di cumulare i periodo contributivi ovunque si sia svolto il lavoro ma impossibilità di sovrapporli, dunque se un lavoratore italiano mentre si trova all’estero spontaneamente versi i contributi in un istituto previdenziale italiano non se ne potrà avvalere in quanto li sta versando anche nel paese estero nel quale lavoro.
Per quanto riguarda dunque la prestazione pensionistica concretamente erogata vige il principio di pro rata temporis, l’assicurato deve inoltrare la domanda ad uno solo degli istituti previdenziali nei quali ha versato i contributi. Il problema sorge per quanto riguarda l’età pensionabile in quanto questa è differente nei vari paesi. Quindi se capitasse che un lavoratore in italia abbia raggiunto l’età pensionabile ma nel paese estero nei quali ha versato i contributi no, il lavoratore ha diritto a percepire la quota dall’Italia ed attendere di compiere l’età pensionabile del paese estero e percepire così da questo il residuo della quota.
Paesi aderenti all’UE
Il lavoratore italiano che lavora all’estero è tutelato da un diritto previdenziale con i paesi extracomunitari che stipulano apposite convenzioni bilaterali. Si prevedono due casi: 1) Distacco: il lavoratore italiano svolte l’attività in un paese estero per un tempo massimo determinato (es. un anno, es. due anni); obbligo di contribuzione per l’istituto previdenza italiano 2) Trasferimento: il lavoratore italiano svolge l’attività in un paese estero per un tempo indeterminato. - obbligo di contribuzione per l’istituto previdenziale estero.
In mancanza di accordi internazionali
In passato quando un lavoratore italiano doveva recarsi all’estero per motivi di lavoro era tutelato sec.
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