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Lezioni di diritto del lavoro

Di Stasi – Giubboni – Pinto

Il Mulino

Parte prima: fonti, principi, tendenze

I. Origine ed evoluzione del diritto del lavoro

II. Sovranità statale e dinamiche economiche globali

Parte seconda: la dimensione collettiva

III. Libertà e rappresentanza sindacale

IV. L’attività sindacale nei luoghi di lavoro

V. Il contratto collettivo

VI. La contrattazione collettiva nel diritto comune e nelle più recenti disposizioni legislative

VII. Sindacato e sistema politico

VIII. Il conflitto collettivo e il diritto di sciopero

Parte terza: la disciplina dei rapporti individuali e le tutele del lavoratore

IX. La subordinazione è la qualificazione dei rapporti di lavoro

X. Il contratto di lavoro subordinato

XI. Il mercato del lavoro

XII. I rapporti flessibili di lavoro

XIII. I poteri del datore di lavoro

XIV. Le mansioni esigibili dal lavoratore e il loro mutamento

XV. Il tempo e il luogo della prestazione di lavoro

XVI. L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione altrui

XVII. La tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e il risarcimento del danno

XVIII. La retribuzione

XIX. Parità di trattamento e contrasto alle discriminazioni sui luoghi di lavoro

XX. Le garanzie dei diritti del lavoratore

XXI. La sospensione del rapporto di lavoro

XXII. La cessione del contratto di lavoro e il trasferimento di azienda

XXIII. L’estinzione del rapporto di lavoro

XXIV. I licenziamenti collettivi e le riduzioni collettive di personale

XXV. I rimedi contro il licenziamento illegittimo

XXVI. La tutela contro la disoccupazione e il reddito di cittadinanza

Parte prima: fonti, principi, tendenze

Capitolo 1: Origine ed evoluzione del diritto del lavoro

Il lavoro subordinato nelle rivoluzioni liberali. Il contratto di lavoro subordinato è l’esito di un lungo e accidentato processo di elaborazione mediante il quale è stato possibile superare l’aporia tra le esigenze del capitalismo e l’organizzazione sociale conseguente alle rivoluzioni liberali del XVII e XVIII secolo.

L’uguaglianza liberale era un’uguaglianza astratta, infatti l’imprenditore capitalista poteva esercitare il proprio potere negoziale senza ostacoli e poteva pattuire condizioni di assunzione per sé estremamente favorevoli. I gravi fenomeni di sfruttamento resi possibili da questo assetto giuridico saranno all’origine di aspri conflitti sociali e comporteranno, per reazione, la nascita delle coalizioni sindacali e la contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro. Gli Stati interverranno sulla questione sociale solo successivamente.

L’età post-unitaria

Tipicamente liberale è stata la prima stagione del diritto del lavoro italiano, compresa tra l’unificazione politica e l’avvento della dittatura fascista. Il codice civile del 1882 inquadrata le relazioni di lavoro all’interno dell’istituto della locazione.

La locazione poteva avere ad oggetto sia le cose che le opere (Art. 1568 c.c.). Il codice distingueva tre principali specie di locazione ma tutte poggiavano sull’opinione secondo la quale una locazione di opere a tempo indeterminato avrebbe reintrodotto il lavoro servile tipico delle età premoderne.

L’egemonia dei valori liberali impedì allo Stato di intervenire legislativamente nella materia socio-economica. La crescente conflittualità sociale indusse lo Stato a tutelare quanto meno le c.d. mezze forze (donne e fanciulli) nonché ad attribuire alcuni diritti basiliani agli operai degli opifici industriali. Questa legislazione c.d. sociale costituisce il primo nucleo di quel ramo dell’ordinamento giuridico che sarà denominato “diritto del lavoro”.

Particolarmente importante fu l’istituzione dei “Collegi dei probiviri” (l. 295/1893). Essi erano composti da arbitri prendevano decisioni riguardo le controversie individuali tra datori di lavoro e lavoratori secondo equità. Le decisioni probivirali diedero vita ad un istituto di protezione del lavoro salariato. L’attenzione verso i problemi del lavoro crebbe a livello internazionale sul finire della prima guerra mondiale, a seguito della rivoluzione russa (1917) e per il timore di una diffusione del fenomeno. Dal Trattato di pace, firmato a Versailles nel 1919, nasce il divieto di considerare il lavoro come una merce.

Di conseguenza emergono il principio di libertà sindacale, il diritto a un salario congruo, la limitazione dell’orario di lavoro, la soppressione del lavoro dei fanciulli e il principio di uguaglianza di salario senza distinzione di sesso e età. A seguito di questo grande cambiamento fu istituita l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), al fine di promuovere la tutela del lavoro.

Il periodo fascista

Al periodo di consolidamento del regime risalgono due provvedimenti che hanno segnato la storia giuridica del lavoro in Italia: la regolamentazione generale dell’orario di lavoro rimasta in vigore fino al 2003 e la prima disciplina organica del “contratto d’impiego privato”. Di quest’epoca sono i provvedimenti sul riposo settimanale e domenicale (Legge 370/1934) e sulla statalizzazione di alcune forme di previdenza.

Nonostante ciò, durante il corporativismo e secondo l’ideologia fascista, le forze del capitale e del lavoro avrebbero dovuto sacrificare i propri interessi per collaborare al raggiungimento del superiore interesse statale. È inoltre negato il diritto allo sciopero e la libertà sindacale.

Costituzione, pluralismo sindacale e apertura internazionale

Il progetto costituzionale è fondato sul riconoscimento dei “diritti inviolabili dell'uomo”. Di conseguenza la Repubblica si impegna a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e contiene il riconoscimento di libertà di organizzazione sindacale. Sfruttando questa base costituzionale, l’Italia ha aderito a tre comunità Europee di carattere economico (CECA; CEE; CEEA). L’Italia ha inoltre aderito alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950). La convenzione include anche il divieto di schiavitù e di lavoro forzato. La Carta sociale europea (1961) prevede invece eque condizioni di impiego e tutela in caso di licenziamento.

La legislazione post-costituzionale

Nel primo decennio di vigenza della Costituzione, l’intervento legislativo era mirato a governare il mercato del lavoro e a tutelare alcune categorie di lavoratori.

  • Legge 264/1949: monopolio pubblico del collocamento e divieto mediazione privata.
  • Legge 1369/1960: principio di parità di trattamento economico e normativo.
  • Legge 25/1955: disciplina dell’apprendistato.
  • Legge 860/1950: tutele per le lavoratrici madri.
  • Legge 268/1958 e 339/1958: tutele per i lavoratori a domicilio e per i domestici.

Una nuova fase ha inizio con la grande espansione economica (anni 60’- 70’).

  • Legge 230/1962: limite di assunzioni a termine.
  • Legge 7/1963: divieto di licenziare la lavoratrice in conseguenza al suo matrimonio.
  • Legge 604/1966: divieto del datore di lavoro di recedere liberamente.
  • Legge 300/1970: protezione della libertà sindacale sui luoghi di lavoro.
  • Legge 300 /1970: istituzione della presenza sindacale in azienda.

A partire dagli anni ’80, il legislatore mostrerà una maggiore sensibilità per le esigenze di efficienza organizzativa delle imprese, flessibilizzando la disciplina delle assunzioni a termine, regolando il lavoro part-time e introducendo il contratto di formazione lavoro. Dal 1975, la legge ha attribuito ai contratti collettivi la possibilità di rimuovere o rimodulare i vincoli legislativi in modo da assecondare le esigenze di flessibilità regolativa di un ambito produttivo.

La fine del Novecento e la riconfigurazione delle prerogative statali in economia

La caduta del Muro di Berlino (1989) e la riunificazione della Germania (1990) hanno impresso un impulso risolutivo verso la creazione di un’Unione Europea e, in particolare, verso un’Unione monetaria. Gli Stati hanno concordato sulla necessità di far convergere le proprie politiche economiche e fiscali verso obiettivi comuni e predeterminati. La fine del socialismo reale e la conseguente omogeneizzazione politico-culturale, sono state le basi di quel nuovo ordine economico mondiale generalmente indicato come globalizzazione.

Capitolo 2: Globalizzazione economica e diritto statale

Globalizzazione economica e diritto statale

Il carattere innovativo della globalizzazione risiede nella tendenza al totale sradicamento territoriale e spaziale della tecno-finanza e all’accentuata transnazionalità dei processi produttivi, sempre più affrancati dal potere di controllo degli Stati.

Globalizzazione economica e stato sociale

In Europa, come negli Stati Uniti, la globalizzazione ha contribuito a mettere in discussione il ruolo svolto dal diritto del lavoro dentro i confini statali. Gli Stati democratici devono far fronte sul piano interno a domande di protezione sociale accresciute proprio dagli effetti asimmetrici della globalizzazione, che se ha ridotto le distanze e le disparità tra i grandi blocchi geoeconomici, ha invece parallelamente accresciuto le disuguaglianze all’interno dei confini nazionali. In questo contesto, lo Stato sociale nazionale è sempre meno in grado di compensare i perdenti della globalizzazione.

La difficoltà di una risposta a livello sovranazionale

A partire dalla seconda metà degli anni ’90, proprio per reagire a una condizione di crescente irrilevanza e marginalizzazione, l’OIL ha cercato di rilegittimare il proprio ruolo percorrendo strategie nuove e alternative al metodo convenzionale classico. L’OIL ha così fatto affidamento sulle tecniche della soft law, anche sapendolo rivisitare e innovare. Nonostante ciò, il reale impatto di questi strumenti rischia di essere assai ridotto se non c’è un effettivo impegno da parte degli Stati nazionali. Le clausole sociali che compaiono in molti trattati anche multilaterali di liberalizzazione degli scambi commerciali sono per lo più formulate in termini non prescrittivi e sono normalmente prive di efficacia sanzioni.

Attori collettivi transnazionali

Anche per la contrattazione collettiva transnazionale, l’elemento di maggiore debolezza rimane la dimensione fondamentalmente volontaria dei contenuti degli accordi collettivi transnazionali.

Gli scenari dopo la pandemia

Si assiste, sull’onda della grande crisi pandemica, al protagonismo del ruolo economico dello Stato, chiamato ad interventi di salvataggio e di sostegno dei sistemi economici nazionali. Per la prima volta l’Unione europea ricorre finalmente all’emissione di debito comune per reperire ingenti risorse destinate a favorire la ripresa economica e il rilancio strutturale delle economie dei paesi membri, in una logica solidaristica.

Parte seconda: la dimensione collettiva

Capitolo 3: Libertà e rappresentanza sindacale

Libertà sindacale e libero mercato

Nel 1789 la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino sancisce la libertà in tutte le sue forme. La ragione risiede nelle fondamenta dell’economia liberale, che pone su un gradino più elevato la libertà contrattuale e il libero mercato.

Gli albori del movimento sindacale in Italia

Quando si sviluppa l’industria e nasce la nuova classe sociale dei lavoratori salariati, la regolamentazione giuridica, contenuta nei codici di commercio e nei codici civili, salvaguardia l’autonomia individuale e ritaglia un ruolo fondamentale al contratto. Dopo la costituzione di un’Associazione Internazionale dei Lavoratori (1864) si rafforzano organizzazioni politiche che vogliono rappresentare gli interessi dei lavoratori. Il prezzo che pagano i lavoratori e gli attivisti è altissimo, a fronte di uno Stato che molto spesso reprime nel sangue le proteste.

In una prima fase i lavoratori danno vita a “sindacati di mestiere”, per cui dipendenti di una medesima azienda fanno riferimento a organizzazioni diverse. Altro passaggio che caratterizza la storia del sindacalismo è quello della nascita delle Camere del lavoro, sedi di incontro e confronto per i lavoratori. All’inizio del Novecento si passa dai sindacati di mestiere a quelli di categoria. Nascono così Federazioni che rappresentano i lavoratori appartenenti al medesimo settore merceologico.

Nel 1906 viene firmato a Torino il primo contratto di lavoro tra la Società automobilistica Itala e la FIOM, con il quale viene il riconoscimento dei minimi salariali e delle 10 ore di lavoro giornaliere su sei giorni settimanali. Con la caduta dell’ordinamento corporativo, nel 1944 viene ricostruita la Confederazione generale italiana del lavoro. È con la Carta costituzionale del 1948 che viene sancita la libertà sindacale, nonché riconosciuto il diritto allo sciopero e alla presenza del sindacato.

La libertà sindacale

In Italia è con Giolitti che lo Stato si dichiara neutrale nel conflitto tra capitale e lavoro. (Interruzione durante il periodo fascista).

La libertà sindacale nelle fonti internazionali

La Convenzione OIL numero 87 obbliga gli Stati a garantire la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro. La Convenzione numero 98 prevede che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione posto in essere dal datore di lavoro. Queste Convenzioni sono del 1949 ma sono ratificate dalla legge italiana nel 1958.

La libertà sindacale nella Costituzione e nello Statuto dei diritti dei lavoratori

L’art. 39 della Costituzione afferma che l’organizzazione sindacale è libera. I costituenti hanno voluto dunque segnare un forte distacco dal periodo fascista. Lo Statuto dei lavoratori è approvato nel 1970, l’art. 1 riprende l’art. 21 della Costituzione e afferma che “i lavoratori, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”.

La libertà di manifestazione del pensiero ingloba anche la libertà di critica nei confronti del datore di lavoro. Lo Statuto dei lavoratori protegge il lavoratore che vuol rendere manifesto il suo pensiero e vuole anche assicurare, con l’art. 8, che non vi siano indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore.

La libertà sindacale negativa e il divieto di sindacati di comodo

Le fonti internazionali e lo Statuto dei lavori tutelano anche il diritto a non iscriversi ad alcun sindacato. L’art. 15 dello Statuto dei lavoratori sanziona la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca a un’associazione sindacale. L’art. 17 fa divieto ai datori di lavoro e alle loro associazioni di costituire o sostenere, con mezzi finanziari, sindacati dei lavoratori.

La struttura organizzativa dei sindacati in Italia

Il sindacato dall’immediato dopoguerra ha scelto di darsi la forma di “associazione non riconosciuta” essendo quella che dà maggiori garanzie per evitare ingerenze da parte di soggetti esterni. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge (Art. 39 Cost).

Attualmente il sindacato è dunque organizzato secondo il modello codicistico delle associazioni non riconosciute. Ciò significa che vanno esplicitati i fini che si intendono perseguire, i valori posti a base dell’affiliazione, la regolamentazione dell’attività come indicato nello Statuto, approvato inizialmente insieme all’atto costitutivo dai soci fondatori, che può nel tempo essere modificato dagli associati. Nella Statuto sono disegnati gli organi e i relativi poteri. Ogni organizzazione sindacale o Federazione può decidere se rimanere autonoma oppure affiliarsi a una Confederazione, una sorta di “associazione di associazioni”.

Alla Confederazione generale del lavoro (CGIL) aderiscono, ad esempio, oltre alla FIOM (federazione impiegati e operai metallurgici), la FILCAMS che organizza i lavoratori del commercio, la FILLEA, la FILT ecc… La “categoria” non è predefinita ma è rimessa all’autonomia statutaria.

Nonostante ciò l’ordinamento ammette sempre la possibilità di impugnare la decisione dei probiviri e il ricorso alla giustizia ordinaria per contestare la decisione presa in violazione delle regole procedurali e sostanziali previste nello Statuto.

Rappresentanza e rappresentatività sindacale

La rappresentanza è l’istituto che consiste nella sostituzione di un soggetto a un altro nel compimento di uno o più negozi giuridici (Art. 1387 c.c.). Con la procura viene conferito al rappresentante il potere di agire in nome e per conto del rappresentato. È così possibile distinguere la parte sostanziale e la parte formale.

Dal momento in cui un lavoratore si iscrive a un’associazione sindacale conferisce alla stessa il potere di rappresentarlo per raggiungere gli obiettivi statutari; dunque l’azione sindacale è tesa ad ottenere condizioni più favorevoli sicuramente per i suoi associati e, tendenzialmente, per tutti i lavoratori.

L'art. 39 della Costituzione attribuisce ai sindacati il potere di stipulare contratti collettivi nazionali di categoria, essi sono vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria produttiva oggetto di contrattazione. Il contratto collettivo ha dunque efficacia relativa: in base al diritto comune, esso ha valore cogente per gli appartenenti alle associazioni, datoriali o dei lavoratori, firmatarie dell’accordo.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rebb21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Introduzione al diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Di Stasi Antonio.
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