LEZIONI INTRODUTTIVE
Il diritto amministrativo sostanziale ricerca l'equilibrio fra la PA, che deve disporre di strumenti adeguati per
perseguire i suoi scopi, ed i cittadini, che devono essere garantiti da comportamenti arbitrari o sacrifici
indebiti imposti dalla PA.
Con il termine "giustizia amministrativa" si intendono appunto gli istituti, NON tutti di carattere
giurisdizionale, diretti ad assicurare la tutela dei cittadini nei confronti dell'amministrazione (si tratta di una
tutela successiva). Accanto agli istituti tipici di giustizia amministrativa (giurisdizionali o non che siano)
esistono anche i controlli sull'attività amministrativa: anch'essi sono strumenti di tutela successiva, valutano
la legittimità e non il merito dell'atto, e possono portare all'annullamento dell'atto amministrativo, ma si
distinguono dagli atti tipici in quanto attuano un interesse oggettivo e non specifico di un singolo soggetto.
Negli stati europei la giustizia amministrativa si contrappone alla giustizia comune, ossia agli istituti che
tutelano i cittadini nei rapporti con soggetti equiordinati. Anche gli istituti di giustizia amministrativa, come
quelli di giustizia ordinaria, sono stati condizionati dalle vicende particolari dei singoli paesi: ciò ha
determinato l'affermazione di modelli e soluzioni diverse. Uno dei modelli più significativi, anche per
valutare l'evoluzione del nostro ordinamento, è quello francese.
E' proprio in Francia che, sulla base del principio della separazione dei poteri, nacque l'idea che gli atti
dell'esecutivo non dovevano essere soggetti al sindacato dei giudici, altrimenti questi ultimi avrebbero
interferito nell'attività amministrativa. Tutto ciò non comportava l'esclusione di ogni possibilità di tutela per
il cittadino: il ministro che era al vertice dell'apparato amministrativo infatti era responsabile dell'operato
dell'amministrazione; inoltre i cittadini potevano usufruire dei ricorsi gerarchici, potevano cioè rivolgersi
all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che aveva emanato l'atto per verificarne la legalità. Le
relative autorità superiori potevano decidere solo dopo aver acquisito il parere di alcuni organi consultivi, fra
cui il più importante era senz'altro il consiglio di stato (istituito nel 1799, allora era un organo consultivo).
Prima transitoriamente, e poi definitivamente nel 1872, al consiglio di stato fu riconosciuta la competenza a
decidere direttamente il ricorso: risultava quindi istituito un giudice capace di sindacare la legittimità degli
atti della PA. Ciò non significava però una deroga al principio di separazione dei poteri, in quanto il
consiglio di stato era un autorità ben distinta dai giudici ordinari e non inserita nell'ordine giudiziario, tant'è
che continuò ad esercitare funzioni consultive.
Oggi in Francia è quindi radicato un sistema di contenzioso amministrativo nel quale le controversie fra
cittadino e amministrazione sono sottratte al giudice ordinario e sono devolute ad un giudice speciale (il
consiglio di stato è il giudice di ultima istanza): si tratta di un giudice dotato di status diverso da quello dei
magistrati ordinari, in quanto fa parte del potere esecutivo e non gode di tutte le garanzie previste per il
magistrato ordinario. La sua giurisdizione è pienamente separata da quella ordinaria, con la conseguenza che
non si può ricorrere al giudice ordinario contro la decisione del giudice speciale o viceversa. In altri paesi
invece le controversie fra cittadini ed amministrazione sono affidate ai giudici ordinari, oppure a giudici
amministrativi che però fan parte del potere giurisdizionale.
LE ORIGINI DEL NOSTRO SISTEMA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
-Introduzione
L'assetto della giustizia amministrativa in Italia è stato notevolmente influenzato, in origine, dal modello
francese. Nella seconda metà dell'ottocento però si sono affermate tendenze diverse e in ampia misura
originali ed il contenzioso amministrativo francese fu soppresso.
-La giustizia amministrativa nel regno di Sardegna
I sistemi di giustizia amministrativa degli stati preunitari ebbero una scarsa rilevanza sull'evoluzione
dell'Italia unita. L'unica eccezione è data dal Regno di Sardegna, che influenzò notevolmente l'assetto post
unitario determinando una significativa continuità fra i due sistemi di giustizia amministrativa.
In particolare nel 1831 Carlo Alberto costituì un consiglio di stato articolato in 3 sezioni: sezione
dell'interno, sezione di giustizia, sezione di finanza. Il consiglio di stato svolgeva principalmente funzioni
consultive, ma talvolta il suo parere era obbligatorio per l'adozione di certi atti e infine aveva alcune
competenze contenziose.
Nel 1847 fu istituito in vero e proprio sistema di contenzioso amministrativo. Il sistema si fondava sulla
distinzione fra controversie riservate all'amministrazione, in cui era esclusa una qualsiasi tutela
giurisdizionale ed era ammesso solo un ricorso ad un autorità amministrativa (l'intendente), e controversie di
amministrazione contenziosa, in cui era previsto un ricorso in primo grado ad un consiglio di intendenza e in
secondo grado alla camera dei conti.
Una serie di decreti reali del 1859 accolsero e confermarono il sistema del contenzioso amministrativo,
articolato ora in consigli di governo e consiglio di stato, rispettivamente organi di primo e di secondo grado
che insieme formavano i giudici ordinari del contenzioso amministrativo. Tali giudici non avevano alcun
potere di annullamento degli atti amministrativi dedotti in giudizio, ma potevano solo prescindere da essi
nella decisione della causa: l'annullamento era competenza esclusiva dell'amministrazione stessa.
E' però importante sottolineare che non ogni attività amministrativa era soggetta al sindacato
giurisdizionale. a) Innanzitutto era esclusa da qualsiasi sindacato la cosi detta amministrazione economica,
cioè l'attività amministrativa non disciplinata da norme di legge e rimessa a valutazioni discrezionali della
PA: in questi casi era possibile solo un ricorso gerarchico. b) Inoltre la tutela dei cittadini nei confronti della
PA era demandata ai giudici ordinari del contenzioso amministrativo solo nelle materie individuate dalla
legge, mentre in altre materie individuate dalla legge la tutela era demandata a giudici speciali del
contenzioso amministrativo: corte dei conti per controversie in materia di contabilità pubblica, e consiglio
di stato per controversie in materia di pensioni. Ciò denotava la doppia natura del consiglio di stato, da un
lato giudice in unico grado in materia di pensioni, dall'altro lato giudice d'appello per alcune materie indicate
dalla legge. c) Infine in tutti gli altri casi la competenza spettava al giudice ordinario.
Eventuali conflitti fra amministrazione e giudici o fra giudici del contenzioso amministrativo e giudici
ordinari, positivi o negativi che fossero (positivi quando due autorità rivendicano la medesima competenza,
negativi quando due autorità escludono entrambe la propria competenza), vennero disciplinati con una legge
del 1859: la soluzione veniva presa con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno previo parere del
consiglio di stato e del consiglio dei ministri.
-Il declino dei tribunali del contenzioso amministrativo
La presenza di giudici speciali (i giudici del contenzioso amministrativo) fece nascere fin da subito delle
discussioni.
A sostegno del sistema del contenzioso amministrativo vi erano 3 considerazioni: innanzitutto esso garantiva
meglio la tutela dell'interesse pubblico, tenendo conto della specifica formazione dei giudici speciali: in
secondo luogo i giudici del contenzioso amministrativo non godevano delle garanzie di inamovibilità e
imparzialità previste per i giudici ordinari, e quindi era molto più semplice ed efficace far valere una loro
eventuale responsabilità; infine le materie di competenza dei giudici amministrativi erano speciali, cioè
riguardavano istituti diversi da quelli del diritto comune, e sembrava perciò opportuno che a decidere di esse
fosse un giudice altrettanto speciale e specificatamente competente.
Gli oppositori del sistema del contenzioso amministrativo invece ritenevano che tutte le controversie, anche
quelle fra cittadino e amministrazione, dovessero essere risolte dal giudice ordinario: solo un giudice
estraneo all'amministrazione e dotato di tutte le garanzie previste per i giudici ordinari avrebbe potuto
assicurare l'imparzialità necessaria per una decisione in cui parte in causa era la PA. La presenza di un
giudice speciale si traduceva invece in un ingiustificato regime processuale privilegiato per
l'amministrazione.
Tali discussioni fecero si che già poco dopo il 1859 alcune vertenze vennero sottratte alla competenza dei
giudici del contenzioso amministrativo, fra cui il contenzioso fiscale (da qui la separazione del diritto
tributario dal diritto amministrativo). Ma l'innovazione più importante avvenne 4 anni dopo l'unificazione
dell'Italia, con la legge 2248/1865.
In particolare l'allegato D, legge sul consiglio di stato, disciplinava l'assetto di quest'organo. La legge non
prevedeva particolari garanzie di indipendenza ne per la nomina ne per la inamovibilità dei dipendenti.
Inoltre veniva confermata l'articolazione in 3 sezioni e veniva attribuita la possibilità ai ministri di intervenire
nelle sue sedute: ciò sottolineava una forte continuità e affinità dell'organo con l'esecutivo.
Al consiglio di stato erano assegnate competenze consultive, ma in alcuni casi il suo parere era obbligatorio:
fra questi, il parere era prescritto sui ricorsi straordinari fatti al re, cioè sui ricorsi contro la legittimità dei
provvedimenti amministrativi sui quali non si poteva più ottenere tutela in via gerarchica. In alcune ipotesi
tassativamente previste, il consiglio di stato esercitava funzioni giurisdizionali in veste di giudice speciale: in
questi casi la sua decisione poteva comportare l'annullamento dell'atto amministrativo. Inoltre al
consiglio di stato fu attribuita la competenza a risolvere conflitti fra amministrazione e autorità
giurisdizionale: in questo modo veniva realizzato un certo equilibrio fra potere esecutivo e giudiziario, che
sarebbe stato sbilanciato a favore del primo se la soluzione dei conflitti fosse rimasta affidata al ministro
dell'interno, o a favore del secondo se tale competenza fosse stata attribuita ad un giudice ordinario.
L'allegato E viene designato come legge di abolizione del contenzioso amministrativo, perchè all'art 1
disponeva la soppressione dei giudici ordinari del contenzioso amministrativo: nessuna innovazione era
invece apportata alla giurisdizione dei giudici speciali del contenzioso amministrativo.
L'art 2 prevedeva che tutte le cause per contravvenzioni e tutte le cause in cui veniva in rilievo un "diritto
civile e politico" (nozione antenata di "diritto soggettivo") venissero assegnate al giudice ordinario,
indipendentemente dal fatto che parte in causa fosse un amministrazione: tale articolo individuava quindi i
cosi detti limiti esterni della giurisdizione civile nei confronti dell'amministrazione, cioè l'ambito delle
controversie di competenza del giudice ordinario.
L'equilibrio fra tutela giurisdizionale e separazione dei poteri veniva assicurato grazie ai cosi detti limiti
interni della giurisdizione civile: prima di tutto il giudice ordinario poteva sindacare solo la legittimità
dell'atto amministrativo, ma non il merito che poteva essere valutato esclusivamente dall'amministrazione
stessa; in secondo luogo il giudice ordinario non poteva annullare o modificare o revocare l'atto, ma
poteva solo disapplicarlo (art 4), cioè decidere la causa prescindendo da esso; infine la valutazione del
giudice ordinario circa la legittimità dell'atto amministrativo produceva i suoi effetti solo all'interno
del giudizio pendente, e non effetti generali erga omnes. L'art 4 comunque prevedeva che
l'amministrazione era tenuta a conformarsi al provvedimento del giudice, ovviamente nei limiti del caso
deciso.
L'art 3 prevedeva poi che le materie non comprese nell'articolo 2, quindi quelle non aventi natura penale e
che non riguardavano un diritto civile e politico, venivano affidate alle autorità amministrative. In
quest'ambito riservato all'amministrazione venivano però introdotte alcune garanzie per i cittadini, segno che
il legislatore aveva percepito i problemi che potevano sorgere da uno strumento di tutela NON
giurisdizionale. In primo luogo l'art 3 prevedeva che le autorità amministrative dovevano provvedere con
decreti motivati, con l'osservanza del contraddittorio delle parti interessate e previo parere di organi
consultivi. In secondo luogo nei confronti di questi decreti motivati era consentito il ricorso in via gerarchica,
ed eventualmente anche il ricorso straordinario al re.
La riforma, in astratto idonea a tutelare i diritti dei privati verso l'amministrazione, si rivelò un insuccesso
principalmente per due motivi: innanzitutto, nelle materie non di competenza del giudice ordinario, i ricorsi
gerarchici risultarono fortemente screditati dalla tendenza dell'amministrazione a non assumere indecisioni
imparziali, lasciandosi condizionare dai suoi particolari interessi; ma soprattutto era a causa del consiglio di
stato in qualità di giudice dei conflitti che la riforma si dimostrò un mezzo fallimento, in quanto l'organo
forniva una lettura molto restrittiva dei limiti esterni del giudice ordinario, nel senso che emergeva dalle
sue decisioni la tendenza ad escludere la competenza del giudice civile quando la vertenza riguardava
provvedimenti dell'autorità amministrativa. Sembrava perciò necessario che anche i conflitti fossero decisi da
un organo indipendente e super partes, data la stretta relazione istituzionale fra il consiglio di stato ed il
governo: ma solo un giudice ordinario poteva dare queste garanzie. E cosi la legge sui conflitti del 1877
attribuì alla corte di cassazione di Roma la competenza a risolvere conflitti, sia positivi che negativi, fra
amministrazione e autorità giudiziaria (conflitti di attribuzione) o fra giudici ordinari e giudici speciali
(conflitti di giurisdizione): in tutti questi casi la cassazione doveva decidere a sezioni unite. La legge del
1877 tuttavia non produsse l'effetto auspicato da gran parte della dottrina: la cassazione proseguì nella lettura
restrittiva dei limiti esterni del giudice ordinario, segno che tale indirizzo rifletteva un ideologia ben radicata
e non semplicemente una posizione esclusiva del consiglio di stato.
-L'istituzione della quarta sezione
L'insuccesso della riforma del 1865 aveva comportato un indebolimento delle garanzie offerte al cittadino.
Sorse quindi un duplice problema: da un lato doveva essere fornita una tutela più ampia ed incisiva per gli
interessi del cittadino nei confronti dell'amministrazione, che in base all'art 3 della riforma del 1865 erano
tutelati in via gerarchica; mentre dall'altro lato andava individuato l'organo a cui affidare tale tutela. A tale
esigenza diede risposta la legge 5992/1889, che attribuì la tutela degli interessi dei privati al consiglio di
stato, con la precisazione però che questa funzione contenziosa era assegnata non alle 3 sezioni già esistenti,
che svolgevano funzione consultiva, ma ad una nuova sezione: la quarta sezione del consiglio di stato.
La riforma del 1889 proponeva quindi una distinzione fra posizioni soggettive: la tutela dei diritti
soggettivi era affidata al giudice ordinario anche qualora fosse parte in causa la PA, e qui non si registrano
modifiche rispetto al passato; ai diritti soggettivi si contrapponevano però gli interessi dei cittadini (designati
successivamente come interessi legittimi), la cui tutela veniva affidata alla quarta sezione. Rimaneva infine
un ambito di attività riservato all'amministrazione: la legge del 1889 precisava infatti che il ricorso alla
quarta sezione era ammesso solo contro provvedimenti definitivi, cioè contro provvedimenti per i quali
fossero già stati usati tutti gli strumenti di tutela gerarchica, prevedendo inoltre e di conseguenza un
rapporto di alternatività fra ricorso a quarta sezione e ricorso straordinario al re.
Al centro del contenzioso si collocava il provvedimento amministrativo, e senza di esso non vi era
competenza della quarta sezione: la tutela del cittadino era quindi una tutela contro il provvedimento
amministrativo. Il ricorso era un mezzo di tutela successiva e non preventiva, e quindi poteva essere
presentato solo contro provvedimenti produttivi di effetti giuridici; inoltre non aveva automaticamente effetti
sospensivi: solo per gravi ragioni e solo su richiesta del ricorrente la quarta sezione poteva sospendere
l'esecuzione del provvedimento. Non potevano in ogni caso essere impugnati i cosi detti atti politici, cioè gli
atti riconducibili a funzioni superiori di governo.
Il ricorso poteva essere proposto dal cittadino solo per impugnare un provvedimento amministrativo affetto
dai vizi tassativamente indicati dalla legge: incompetenza, che si ha quando l'atto viene emanato da un
organo che non aveva il potere di emanarlo; eccesso di potere, che si ha quando l'organo competente fa un
uso gravemente scorretto del suo potere discrezionale violando alcuni principi generali, come quello di
trasparenza ed imparzialità (su tale base fu ammesso il ricorso contro atti di amministrazione economica, un
tempo esclusi dal sindacato del giudice ordinario del contenzioso amministrativo); violazione di legge, che si
ha quando un elemento del provvedimento o del procedimento per la sua adozione contrasta con una norma
di legge o di altra fonte del diritto.
Il sindacato della quarta sezione era quindi di mera legittimità, ed in caso di accoglimento del ricorso la
tutela si traduceva nell'annullamento dell'atto amministrativo. In
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