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CAPITOLO 10: ELEMENTI PRELIMINARI PER LO STUDIO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
1. Il giudice amministrativo e la sua competenza Tribunali amministrativi regionali
La giurisdizione amministrativa è esercitata in primo grado dai Tribunali amministrativi regionali (Tar), in secondo grado dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
I Tar sono istituiti in ogni Regione e hanno sede nei rispettivi capoluoghi. In 8 regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) sono istituite anche sezioni staccate che hanno sede in un capoluogo di provincia. Nella Regione Trentino-Alto Adige, in base allo Statuto speciale, sono stati istituiti un Tar con sede a Trento e una sua sezione autonoma a Bolzano. Alla sezione autonoma di Bolzano, oltre alle competenze comuni ai Tar, sono devolute l'impugnazione di provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parità fra i gruppi linguistici nella Provincia autonoma, nonché la procedura di
approvazione dei bilanci regionali e provinciali, e infine le impugnazioni dei provvedimenti concernenti la maggiore rappresentatività di associazioni sindacali tra lavoratori appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino. In questi casi particolari la sezione autonoma esercita una competenza di carattere funzionale: rispetto ad essa anche l'incompetenza del Tar con sede a Trento è rilevabile d'ufficio. Inoltre negli stessi casi la sezione autonoma di Bolzano è giudice di unico grado: la sua pronuncia è designata come lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnazione. Le altre pronunce della sezione autonoma sono impugnabili avanti al Consiglio di Stato: nel collegio giudicante del Consiglio di Stato deve far parte, però, almeno un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano. a) I criteri generali di riparto della competenza sono disciplinati dall'art. 13 cpa. È dato rilievo allasede dell'organo che ha emanato l'atto impugnato: il Tar è competente per l'impugnazione di atti emessi da organi che hanno la loro sede nella sua circoscrizione (criterio della sede dell'organo). Il criterio della sede dell'organo è però temperato da quello della efficacia dell'atto: se gli effetti diretti dell'atto impugnato sono limitati al territorio di una Regione o di una parte di essa, è competente il Tar nella cui circoscrizione si producono tali effetti, anche se l'atto è stato emanato da organi dello Stato o di enti pubblici che hanno sede in altre circoscrizioni. Gli stessi criteri sono estesi alle controversie concernenti accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni. L'art. 13, comma 3 cpaprevede che negli altri casi è competente il Tar Lazio, se sono impugnati atti statali, e il Tar nella cui circoscrizione ha sede l'ente, se sono impugnati atti di altre
amministrazioni (conferma del criterio della sede). Per i ricorsi proposti in materia di pubblico impiego dal personale in servizio, è competente il Tar nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del pubblico dipendente (cd foro del pubblico impiego) (art. 13, comma 2 cpa). Per quanto riguarda il criterio dell'efficacia dell'atto, il codice dà rilievo agli effetti propri e diretti dell'atto impugnato. Il criterio dell'efficacia dell'atto non è stato ritenuto applicabile nel caso di impugnazione di atti di enti locali o di organi periferici dello Stato: in queste ipotesi è applicato soltanto il criterio della sede dell'organo che ha emanato l'atto. Il criterio del foro del pubblico impiego è stato ritenuto speciale, e perciò prevalente rispetto agli altri. Tuttavia non è stato ritenuto applicabile all'impugnazione di un atto di un ente ultraregionale che abbia un contenuto
inscindibile diretto alla generalità dei dipendenti, ovvero diretto a una pluralità di dipendenti con sedi di servizio comprese nelle circoscrizioni di più Tar (in questi casi è stata riconosciuta la competenza del Tar Lazio). Il criterio del foro del pubblico impiego ha comunque una portata tassativa: vale soltanto per le controversie fra l'impiegato e l'amministrazione che abbiano ad oggetto pretese inerenti specificamente al rapporto d'impiego. Nel caso di ricorso proposto da più ricorrenti (cd cumulo soggettivo), la competenza del Tar periferico in base al criterio dell'efficacia dell'atto o al foro del pubblico impiego presuppone che per tutti i ricorrenti l'atto impugnato esaurisca la sua efficacia nell'ambito della circoscrizione del Tar o, rispettivamente, che tutti i ricorrenti prestino servizio presso uffici con sedi comprese nella circoscrizione di quel Tar. Più complesso è il caso del ricorso.proposto con atti connessi (cd cumulo oggettivo).Il codice, all'art. 13, comma 4 bis cpa, considera soltanto il ricorso proposto contro due atti, di cui il primo sia un attopresupposto e l'altro sia un atto applicativo. In questo caso, se rispetto a ciascuno dei due atti sarebbe competente unTar diverso, il ricorso va diretto al Tar competente per l'impugnazione dell'atto da cui deriva l'interesse a ricorrere:tale è tipicamente l'atto applicativo. Tuttavia, se l'atto presupposto è un atto normativo o generale, la competenza vadeterminata secondo le regole che valgono per l'impugnazione di tale altro atto: in questo caso la competenza rispettoall'atto presupposto prevale, perché il suo annullamento comporta in genere effetti più ampi rispetto a quelli propridell'atto applicativo.Secondo la giurisprudenza, l'art. 13, comma 4 bis non detterebbe una regola generale per ogni ricorso propostocontro
due atti comunque connessi, ma varrebbe soltanto per l'impugnazione contestuale di un atto presupposto e di un atto applicativo. Con riferimento agli altri casi l'identificazione di un criterio per determinare la competenza risulta problematica. Di recente la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che anche nel processo amministrativo la causa accessoria sarebbe attratta nella competenza del giudice cui è devoluta la causa principale. Infine, se il cumulo oggettivo si verifica in seguito all'impugnazione successiva di atti sopravvenuti, resta ferma la competenza del giudice competente rispetto all'impugnazione del primo atto, salvo che non si configuri rispetto agli atti sopravvenuti la competenza funzionale di un altro Tar. Il codice, ai fini della competenza territoriale per le vertenze devolute alla giurisdizione esclusiva, disciplina puntualmente solo i giudizi nel pubblico impiego. Rimane controverso sulla base di quali criteri debba essere identificato.
il Tar competente per i ricorsi proposti negli altri casi di giurisdizione esclusiva, quando siano in questioni diritti soggettivi, anche se il codice menziona espressamente i giudizi nei confronti di accordi o comportamenti (art.13, comma 1 cpa). Una giurisprudenza di merito sostiene che di regola dovrebbe darsi rilievo al luogo in cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta. Infine, per le vertenze risarcitorie per lesione di interessi legittimi sembra consolidarsi la soluzione secondo cui sarebbe competente lo stesso Tar cui spetterebbe decidere il ricorso sul silenzio o per l'annullamento del provvedimento lesivo. Le regole sulla competenza territoriale hanno carattere inderogabile: la loro violazione può essere rilevata anche d'ufficio dal Tar e può costituire motivo d'appello (se l'appello viene accolto, il Consiglio di Stato non decide nel merito il ricorso, ma rimette gli atti al Tar competente - art. 105, comma 2 cpa). QuandoIl Tar dichiara la propria incompetenza si pronuncia con ordinanza (art. 33, comma 1 cpa), in cui viene anche indicato quale sia il Tar ritenuto competente. Se la causa è riassunta tempestivamente (entro 30gg dalla comunicazione dell'ordinanza) avanti al giudice così indicato, il giudizio prosegue e non matura alcuna decadenza.
In base al codice, l'incompetenza può essere rilevata dal Tar finché la causa non è decisa in primo grado (art. 15, comma 1 cpa). La verifica della competenza è preliminare rispetto a qualsiasi pronuncia cautelare. Il codice prevede che, se il Tar adito è dichiarato incompetente, le misure cautelari adottate dal Tar hanno una ultrattività e conservano la loro efficacia per 30gg dalla pubblicazione dell'ordinanza dello stesso Tar o del Consiglio di Stato che dichiara l'incompetenza.
I rapporti fra i Tar con sede nel capoluogo regionale e i Tar nelle sedi staccate sono regolati da principi
almenoparzialmente diversi. In genere le regolative questioni non sono neppure considerate questioni di competenza insenso tecnico: devono essere sollevate dalle parti entro termini perentori e sono risolte dal Presidente del Tar che hasede nel capoluogo regionale (art. 47 cpa).
La previsione, nel codice, della inderogabilità della competenza ha reso necessaria l’introduzione di una serie dirimedi, per il caso che il ricorso sia presentato a un Tar incompetente. Ne è risultata una disciplina complessa, che harichiesto una ulteriore messa a punto ad opera del d.lgs. 160/2012, che ha sostituito gli artt. 15 e 16 cpa.
In primo luogo, il Tar rileva la propria incompetenza anche d’ufficio: se si ritiene incompetente, è tenuto a dichiararloe lo dichiara con ordinanza. La verifica della competenza è inevitabile per il Tar ed è preliminare rispetto a qualsiasipronuncia non solo di merito, ma anche di ordine cautelare. In particolare, se nel
giudizio sia stata proposta un'istanza cautelare, il Tar, se ritiene di essere incompetente, non può accogliere l'istanza, ma deve dichiarare la propria incompetenza. Infine, le parti diverse dal ricorrente, se ritengono che il Tar adito sia incompetente, possono eccepire nei termini fissati per la costituzione in giudizio (termine perentorio). L'eccezione viene trattata con una procedura accelerata (cd rito camerale) e decisa con ordinanza. L'ordinanza del Tar che si pronuncia sulla competenza in sede cautelare o in seguito a un'eccezione di incompetenza può essere impugnata dalle parti con regolamento di competenza (art. 15, comma 5 cpa). Se però il Tar si sia dichiarato competente e abbia pronunciato una ordinanza cautelare, e la parte intenda contestare anche tale pronuncia, la questione della competenza viene attratta nell'appello cautelare. Il regolamento di competenza è diretto al Consiglio di Stato ed èode essere impugnata davanti al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.