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2. ETA' CLASSICA, DURANTE IL PRINCIPATO

• Periodo degno della 1ª classe:

insieme dei cittadini più ricchi, che facevano parte dell'aristocrazia, cioè le persone più colte e

potenti.

• È l'età d'oro della giurisprudenza romana

3. ETA' POSTCLASSICA

• decadenza dell'impero

• opere e studi giuristi più scadenti

• a ciò risponderà Giustiniano nell II DIGESTO, cioè il ritorno al diritto classico

Il giurista:

• usa un linguaggio tecnico

• si parla in maniera sintetica, si necessita precisione

• Applica l'interpretazione:

è la capacità di interpretare le norme, è propria del giurista.

1. interpretazione comune: è l'individuazione del significato preciso del comando.

2. interpretazione giurisdizionale: quando in ultima analisi è il giudice a decidere come va

interpretata una norma.

3. interpretazione autentica: è quando il legislatore chiarisce cosa voleva dire

• Celso diceva: “conoscere le leggi significa capirne il significato razionale e la ratio”.

La ratio è il criterio.

• Le tecniche interpretative sono dei modi di ragionare del giurista:

1. Astrazione

• è la prima tecnica alla base di tutte le forme di diritto

• ordinariamente è quualcosa che non c'è

• sensazione di freddezza

• la giustizia si separa dalla realtà comune: tutti sono uguali davanti alla legge.

Lo stesso ragionamento si adatta all'analisi della realtà: è un modo di ragionare per il quale si

eliminano tutti gli elementi concreti.

Si ricava un caso ridottoa elementi giuridici conoscenti e rilevanti.

Si applica la stessa norma ad infiniti altri casi.

Funzione dello Stato:

• rendere giustizia grazie al magistrato.

Il magistrato:

• nel mondo romano rappresentava la volontà della Repubblica e quindi del popolo

• sono eletti in maniera gerarchica

• hanno l'imperium, cioè il potere politico e militare

• hanno un rapporto autoritario nei confronti dei cittadini.

Il cittadino romano, però, non è sprovvisto di mezzi contro questo tipo di potere supremo.

Tutto sta nell'impedire il ritorno alla monarchia.

Cicerone dice:

“Al momento della caduta della monarchia, si è creata una libertas”.

- È una libertà civile, cioè la libertà di non avere un padrone

- Una persona è libera quando non è schiava

- Nel momento in cui il popolo abbatte il monarca, il popolo diventa libero.

• a capo vi sono 2 consoli.

Al di sotto del console vi è il pretore: funzionario dello Stato che è incaricato di amministrare la

giustizia in campo civile.

Il diritto romano:

• in concezione antica era il diritto dei romani, non degli stranieri

• all'epoca romana, Roma, però, diventa una megalopoli.

• Nel 242 a.C. (III) vene creato un 2° pretore per amministrare la giustizia

• è un pretore per le liti tra stranieri a Roma

Le fonti del diritto romano in queste 3 epoche (Regno, Repubblica, Impero)

1. Mores maiorum:

• è la consuetudine, ovvero quando un comportamento protratto nel tempo si afferma come norma

2. Lex:

• è un provvedimento emanato da un organo competente con il quale si stabiliscono e vengono

introdotte le norme.

• Si ricorreva ala legge solo in casi eccezionali: chi era al potere e controllava lo Stato era

l'aristocrazia, che preferiva evitare di lasciarw un potere maggiore al popolo.

3. Le XII tavole:

• sono una legislazione scritta, emanta nel V sec.

• Fu dovuta ad una rivoluzione popolare, in cui si minnaciava una suddivisione della città in 2

4. Pretori:

• urbano

• peregrino

5. Giurisprudenza:

• ciò chei giuristi pensano, diventa norma per tutti

6. La volontà dell'imperatore:

• nell'impero

• si esprime in costtuzioni

• è ciò che stabilisce l'imperatore

• la sua volontà ha valore di legge

Tecniche d'interpretazione:

• si interpretano le leggi

• si interpretano atti giuridici (o negozi), che vanno interpretati come legge

1. interpretazione dichiarativa: il risultato dlel'interpretazione può consistere nella conferma di ciò

che è scritto

2. interpretazione estensiva: apparentemente parla di una situazione, in realtà ne dice un'altra

3. interpretazione restrittiva.

• Il codice civile art 1362 riprende questo modo di interpretazione:

“nell'interpretare un contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e

non limitarsi al senso letterale delle parole ”

Analogia:

• altro modo di ragionare del giurista

• se un caso è stato risolto in un modo, un caso che si presenterà simile verrà risolto nello stesso modo

Astrazione:

• è alla base stessa del concetto di diritto

• la norma è un ordine generale ed astratto che si rivolge a tutte le situaizoni a prescindere dal

tempo e dallo spazio

• Cosa significa dunque astratto? Applicabile a qulsiasi situazione a prescindere dai casi concreti

• la forma più estrema di astrazione è la norma

Nel diritto romano, cioè nelle XII Tavole (V sec. a.C.),

viene applicata già la logica dell'astrazione.

ESEMPIO: Tab III 6: “Al terzo mercato sia fatto a pezzi. Se si prende un pezzo più grande, si

commette una frode.”

Veniva spartito tra i crediotri il corpo del debitore, perchè si pensava che una volta sotterrato, il

debitore fruttasse di più. Ecco perchè deve essere diviso in maniera eguale.

• Diritto basato sul comportamento degli antenati

I pontefici:

• erano gli addetti a fare rispettare la volontà degli antenati

• hanno poi consolidato alcune regole, interpretando la volontà degli antenati, i pontefici riescono ad

applicare il diritto secondo quella che è la società.

ESEMPIO: Tavola IV. 2 “se il padre vende il figlio 3 volte, il figlio sia libero dal padre”.

• I giuristi si servono di questa prescrizione nel momento in cui il padre vuole rinunciare alla patria

potestà.

• Anche in una società primitiva il diritto deve evolversi: deve servire a regolare una società, è

qualcosa che si deve adattare alla società.

Il ricorso all'equitas: umanità e ragionevolezza.

Giurista:

• interpreta spontaneamente il diritto

• si è giuristi per autorevolezza personale

• sono uomini liberi, ricchi ed esperti che si formano ascoltando come “uditore” quello che dice

un importante giurista più anziano.

• Ascolta i colloqui tra i cittadini che si rivolgono al giurista e il giurista

Il cittadino:

• chiede un “favore”

• fa un atto di sottomissione nei suoi confronti

• diventa cliente, si crea un rapporto protettivo.

• Non paga la prestazione del giurista, perchè è un aristoratico (solo il servo veniva pagato)

Il giurista:

• si occupa di casi individuali

• riduce il suo caso, applica il metodo dell'astrazione

• non è un avvocato, decide solo quali sono le norme applicabili da caso a caso.

• RICORRE ALL'EQUITA'

L'equità è la ragionevolezza nell'applicare le norme bisogna usare il buon senso

• chi si sottopone al volere di un altro, lo fa perchè si aspetta dall'altra parte umanità e ragionevolezza

• il giurista dice: “chi si sottopone al volere di un altro, lo fa perchè pensa che deciderà onestamente,

non perchè vuole obbligarsi senza limiti”

Nel processo romano civile operano delle parti processuali:

1. Pretore è il dominus

2. Magistrato a cui si rivolgono le parti.

Emana la sentenza, cioè accerta lo stato della situazione.

In età repubblicana emana la causa ad un giudice, nella quale possono intervenire gli avvocati.

3. Avvocati sono i difensori tecnici, che possono influenzare il giudice attraverso la retorica.

• Il giurista è al di fuori del processo: chiarisce quali sono le norme applicabili una volta citato in

giudizio

Giusnaturalismo e Giuspositivismo.

Esistono norme universali non create dall'uomo?

1. Teorie giuspositivistiche.

• Tutte le norme del diritto sono creazioni artificiali

2. Teorie giusnaturalistiche

• esistono norme naturali e perciò non create dall'uomo

Ulpiano:

• chi voglia occuparsi di ius, deve sapere prima di tutto da dove deriva questo termine: “iustitia”

Infatti secondo l'elegante definizione di Celso:

• il diritto è l'arte del buono e dell'equo, “ius ars est boni et aequi”

• il giurista è una persona la cui perizia tecnica è far si che si viva bene in una società.

• “perciò giustamente potremmo essere definiti sacerdoti”, ora in questo periodi i sacerdoti si

occupano di religione

• riprende un'impostazione non laica del diritto

I cristiani accusano i giuristi di essere ipocriti, di parlare di giustizia senza essere essi stessi giusti.

Ulpiano:

• risponde dicendo che il lavoro che fanno è volto all'equità e alla diffusione del bene nella società

• 2 sono le principali divisioni di questo studio:

1. diritto pubblico che riguarda lo stato del governo di Roma

2. diritto privato si attiene agli interessi dei singoli.

Il diritto romano deriva da 3 fonti:

1. precetti del diritto naturale

• riguardano le regole naturali ed eterne.

• È il diritto ispirato a tutti gli animali.

• Esempio: matrimonio, patriae potestas

• il richiamo alla natura è una forma di contestazione rispetto alla norma vigente

2. precetti del diritto delle genti

• riguardano le regole osservate in tutto il mondo, il diritto osservato da tutti i popoli

3. precetti del diritto civile

Rapporti giuridici.

• Ai rapporti giuridici corrispondono 2 situazioni giuridiche attive e 2 passive.

• Possono essere:

1. relativi

2. assoluti

Dipende dal tipo di pretesa che il soggetto attivo esercita su quello passivo

Soggetto passivo:

• persona specifica e determinata

• abbiamo un rapporto giuridico relativo

è un rapporto che lega il soggetto attivo ad uno specifico soggetto passivo.

Ci sono altri rapporti in cui si avanza una pretesa contro tutti gli altri:

• sono tutti soggetti passivi in questo caso: “erga omnes”, cioè nei confronti di tutti.

• La propriet&agra

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Publisher
A.A. 2017-2018
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martybnms di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Giliberti Giuseppe.