Estratto del documento

Diritto privato romano (prof. Enrico Sciandrello)

Anno 2022/2023

Riassunto del libro "Manuale di diritto privato romano" di M. Marrone + appunti

Capitolo 2 - Il processo privato romano

Il processo era privato e quindi riguardava solo le attività svolte, l'accertamento e la risoluzione di diritti soggettivi; aveva impulso da un singolo privato e doveva intervenire un'autorità pubblica.

Era diviso in:

  • Diritto sostanziale: norme primarie che regolano i rapporti tra privati. Il titolare del diritto soggettivo potrà promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni → azione.
  • Diritto processuale: che detta regole per far valere le norme di diritto sostanziale all'interno di un processo.

Aktionenrechtliches Denken: questa espressione, che significa 'modo di pensare il diritto attraverso le azioni', è stata coniata dalla dottrina tedesca per evidenziare una delle caratteristiche principali del diritto privato romano, ossia l'inversione, rispetto alla visione moderna, del rapporto tra diritto sostanziale e diritto processuale. Ora un diritto sostanziale è riconosciuto come un mezzo per produrre diritto processuale. Il motivo di questa inversione è data dalla tipicità delle actiones perché era l'esistenza del mezzo processuale che consentiva la configurazione di una sottostante posizione giuridica riconosciuta e tutelata; si deve comprendere il diritto in sé e definire i limiti di questo potere.

Legis actiones (età arcaica - 17 a.C.)

Unico processo privato fruibile dai cittadini romani durante l'età arcaica.

Caratteristiche:

  • Accessibili solo dai cives ovvero i cittadini romani.
  • Il processo si svolgeva solo in forma orale e senza trascrizione scritta.
  • Vi era un rigido formalismo tipico del diritto delle origini poiché si ritualizzavano comportamenti doverosi sul piano religioso o di rapporti pubblici (con rex o consoli) → forma = sostanza.
  • Era necessaria la presenza di entrambe le parti in giudizio quali attore e convenuto (tranne in un caso); il primo era colui che promuoveva l'azione in giudizio, mentre il secondo era chiamato dall'attore per rispondere di tale pretesa. L'attore doveva praticare la "in ius vocatio" ossia la chiamata in giudizio del convenuto mediante la pronuncia di certa verba, se il convenuto si rifiutava, l'attore poteva usare la forza per trascinarlo in giudizio.
  • La struttura era bifasica ossia il processo si divideva in fase in iure con l'inquadramento giuridico della controversia fatta dal rex, dal magistrato e poi dal pretore (dal 367 a.C.) e fase apud iudicem dove il giudice era un privato cittadino che doveva solamente esprimere una sentenza detta condemnatio o absolutio a seconda se condannava o meno il convenuto. Non era necessario che il giudice avesse competenze giuridiche o che fossero presenti entrambe le parti e non prevedeva impugnazioni (essendo il giudice un privato). Nelle liti di libertà ed ereditarie erano chiamati a giudicare organi collegiali, nelle prime i "decemviri" e nelle seconde se importanti i "centumviri".

C'erano 5 azioni divise in:

  • 3 azioni dichiarative (o di cognizione) che servivano ad accertare una situazione giuridica controversa o incerta tra 2 parti.
  • 2 azioni esecutive che servivano per fare eseguire una situazione giuridica già accertata e certa o ritenuta tale dal processo dichiarativo.

1. Legis actio sacramenti

Legis actio dichiarativa di più largo impiego e che sopravvisse più a lungo. Prendeva questo nome perché prevedeva nel suo rito una sfida al sacramento, ovvero una promessa che le parti effettuavano nell'impegno nei confronti della divinità. In seguito corrispondeva ad una somma di denaro da dare allo stato in caso di torto. Si dividevano in actiones "in rem" ed "in personam". Le actiones in rem tutelavano diritti assoluti o reali ossia diritti per il cui esercizio non era richiesto un comportamento attivo di uno o di entrambi i consociati, per cui erano tenuti all'astensione. Le actiones in personam tutelavano diritti di credito o relativi ossia diritti per il cui esercizio era richiesto un comportamento attivo da parte di uno o più consociati detta prestazione o obbligazione.

Procedimento 1: Legis actio sacramenti in rem

Prevedevano che tanto l'attore quanto il convenuto dovessero pronunciare "vindicatio" e "contravindicatio": l'attore con in mano una bacchetta affermava che la res gli apparteneva toccandola e dicendo: "dico che questa cosa è mia ex iure quiritium", il convenuto faceva lo stesso rivendicando il bene. A questo punto il pretore diceva ai litiganti di deporre l'oggetto ed ordinava di sfidarsi al sacramentum ossia il solenne giuramento di pagare la somma in caso di sconfitta. In seguito entrambe le parti dovevano portare dei garanti detti anche praedes; i più affidabili venivano scelti dal pretore per il possesso provvisorio (o interinale) della cosa. L'ultima fase "in iure" prevedeva la presenza di testimoni che attestassero che la litis contestatio fosse stata eseguita correttamente.

Nella fase "apud iudicem" le parti dovevano dimostrare al giudice che la cosa gli apparteneva, il quale avrebbe deciso quale sacramentum fosse iustum e quale iniustum. Il perdente della lite pagava all'erario l'importo del sacramentum e se la res era in mano ai garanti del perdente, il vincitore poteva procedere contro di loro e riprendersi il bene anche con l'uso della forza.

Procedimento 2: Legis actio sacramenti in personam

Prevedevano che il creditore affermasse il proprio credito con certa verba come: "affermo che tu sei tenuto a darmi 100. Ti chiedo di ammettere o negare". Se il debitore ammetteva, il processo era chiuso tramite la confessio in iure. Se invece negava, le parti si sfidavano al sacramentum come nella legis actio sacramenti in rem. Nella fase "apud iudicem" il giudice diceva quale sacramentum fosse iustum e se il soccombente si rifiutava si arrivava alla legis actio per manus iniectionem.

2. Legis actio per iudicis arbitrive postulationem

Nacque per occasioni specifiche al tempo delle XII tavole (5o secolo a.C.). Il procedimento era simile alle legis actio "in personam". Usato per:

  • Crediti nascenti da sponsio/stipulatio ossia 2 atti negoziali formali con cui una parte assumeva un impegno verso l'altra, la forma era orale e prima erano regolati dalle legis actio in personam.
  • Divisione dell'eredità: le parti decidevano di sciogliere la comproprietà tra di loro in giudizio, l'arbiter la scioglieva.
  • Divisione di beni in comune: le parti decidevano di dividere i beni comuni tra loro in giudizio.

3. Legis actio per condictionem

Introdotta da una legge di Silla nel III secolo a.C. e poi ampliata con la legge Calpurnia. Riguardava la richiesta al convenuto di una mancata somma di denaro predeterminata detta certa pecunia, o la restituzione di una certa res.

La fase "in iure" prevedeva che l'attore con l'impiego di certa verba (con il verbo "oportere") esponesse la sua richiesta davanti al pretore senza precisare la causa petendi ovvero la relativa causa nelle fasi precedenti. Se il convenuto negava, l'attore lo invitava a ripresentarsi davanti al pretore dopo 30 giorni per la nomina del giudice che si sarebbe pronunciato direttamente sui meriti della lite. È stata la prima legis actio ad essere abolita nel 130 a.C.

4. Legis actio per manus iniectionem

Legis actio con carattere esecutivo e personale da utilizzare contro:

  • Manus iniectio iudicati: il confessus o iudicatus che non avesse pagato la somma oggetto di condanna entro 30 giorni dalla sentenza.
  • Manus iniectio pro iudicato: il debitore che entro 6 mesi non avesse rimborsato al garante detto sponsor l'importo di un debito per il quale era stata costituita la garanzia.
  • Manus iniectio pura: stabilita dalla "lex furia testamentaria", il legatario che avesse percepito dall'eredità più di 1000 assi, che era il tetto massimo, e non avesse restituito l'eccedenza all'erede. Non vi era una controversia perché il testamento era un documento scritto. Il debitore poteva da sé negare il debito con un'apposita legis actio dichiarativa.

Procedimento: si svolgeva davanti ad un pretore ed il creditore dichiarava la causa del credito che pretendeva spettargli, ne indicava l'importo ed esprimeva la volontà di esercitare la manus sul debitore che poteva nominare un vindex (che negava il debito) per sottrarsi. Se c'erano le prove che il debitore si era sottratto, il vindex avrebbe dovuto pagare il doppio dell'importo iniziale; se invece il debitore era innocente il vindex avrebbe contestato le pretese del creditore in un nuovo processo dichiarativo. Se il debitore non nominava nessun vindex o nessuno fosse intervenuto a suo favore, il pretore pronunciava l'addictio in favore del creditore che poteva incatenare il debitore per 60 giorni, portandolo a 3 mercati consecutivi per riscattare il debito; se ciò non avveniva il debitore poteva essere venduto come schiavo fuori Roma o essere ucciso e squartato dai creditori.

5. Legis actio per pignoris capionem

Legis actio esecutiva che non richiedeva la presenza né del magistrato né del debitore. Prevedeva che il creditore pronunciasse certa verba per prendere possesso dei beni del debitore e tenerle in pegno di garanzia. Le applicazioni risalivano a mores o a leges.

Il processo formulare romano (242 a.C - 342 d.C.)

Processo più snello e rapido rispetto alle legis. Nel 242 a.C. venne istituito il praetor peregrinus ossia il pretore per gli stranieri, sia in territori sotto il controllo di Roma che non. Il suo compito era "dicere ius" tra cittadini romani e stranieri o anche solo tra stranieri. Le legis actiones intanto venivano abolite perché si stavano rivelando inadeguate rispetto al nuovo contesto culturale; nel 130 a.C. vennero abolite le legis actio per condictionem dalla lex aebutia. Nel 17 a.C. l'imperatore Augusto emanò la lex iulia iudiciaria dove abolì tutte le legis actiones per sostituirvi completamente il processo formulare.

Formule: programmi di giudizio scritti dove in via astratta si dà forma all'argomento di contesa, concepito dal pretore per tutelare le pretese dei privati. Era indicato innanzitutto il nome del giudice che avrebbe emanato la sentenza → "se risulta che...condannerai, se non risulta assolverai".

Le caratteristiche principali erano:

  • Accessibilità da parte degli stranieri.
  • Riduzione del formalismo tipico delle legis actiones.
  • Unitarietà del procedimento.
  • Necessaria la presenza di entrambe le parti.
  • Struttura bifasica: divisione tra fase "in iure" e "apud iudicem".

In ius vocatio: atto privato in cui l'attore doveva provvedere alla chiamata in giudizio del convenuto ma non poteva utilizzare la forza. Contro il vocatus che non avesse voluto seguire l'attore in giudizio, il pretore avrebbe minacciato la missio in bona ossia l'attore avrebbe preso possesso di tutti i beni del convenuto (come una procedura fallimentare odierna). Alla ius vocatio si affiancò dall'età preclassica il vadimonium ossia una stipulatio dove il convenuto prometteva all'attore di comparire dinnanzi al pretore nel giorno e nell'ora concordata, cosi che si sottraesse dall'obbligo di seguire immediatamente l'attore "in iure".

Fase in iure

Venivano fissati i termini giuridici della lite. Con la datio actionis il magistrato, dopo aver approvato il testo della formula concordata tra le parti, dava via libera all'inizio del processo che si sarebbe concluso con una sentenza. I magistrati erano il pretore urbano e peregrino, l'edile curule e i governatori provinciali (ma era più importante l'editto del pretore). Lo svolgimento si svolgeva con:

  • Editio actionis: indicazione dell'attore dell'azione che intendeva promuovere → iudicia contenuta nell'editto del pretore.
  • Postulatio actionis: richiesta dell'azione al pretore, illustrando le proprie pretese; se il convenuto non era d'accordo vi era una discussione informale con la partecipazione attiva del pretore (con obiezioni, eccezioni, repliche...).
  • Causae cognitio: il pretore svolge un'attività conoscitiva per decidere se...
    • Denegare actionem: se la pretesa dell'attore pareva infondata o sarebbe stato iniquo perseguirla, il pretore avrebbe terminato il processo (non è una sentenza) anche se l'attore avrebbe avuto la possibilità di avviare un nuovo processo in un secondo momento.
    • Dare actionem: dare via libera al procedimento e dare via alla litis contestatio ossia dava la formula e quindi l'azione richiesta.

Litis contestatio: momento conclusivo della fase "in iure", composto da:

  • Dare iudicium fatta dal pretore
  • Dictare iudicium fatta dall'attore
  • Accipere iudicium fatta dal convenuto che accetta la sentenza, ma poteva inserire nel testo della formula un testo a suo favore.

Effetti della litis contestatio:

  • Effetti preclusivi: non è più possibile riproporre il processo perché la controversia è ormai consumata e c'è il principio ne bis in idem ossia la sentenza non è più impugnabile.
  • Effetti conservativi: la pretesa dell'attore era messa in sicuro da qualunque evento successivo. Ad esempio le azioni penali potevano essere esercitate solo contro l'autore dell'illecito e non contro i suoi eredi, a meno che il convenuto morisse dopo il compimento della litis contestatio: in quel caso l'erede doveva prendere il posto del convenuto.

Fase apud iudicem

Il giudice era un privato cittadino, a volte un organo collegiale; per la scelta dei giudici erano predisposte speciali liste in base a criteri politici e periodicamente aggiornate. Le parti dovevano essere entrambe presenti e la fase era informale; ciascuna parte esponeva le proprie ragioni e adduceva le prove a suo favore. Il giudice poteva conoscere la controversia solo in base al testo della formula redatto nella fase precedente. Dopo questa fase istruttoria, il giudice emette la sentenza di assoluzione o condanna del convenuto (mai dell'attore!) in forma orale e senza motivazione, tranne che negli ultimi secoli di utilizzo del processo formulare dove era aggiunta una succinta motivazione. Non era previsto l'appello perché il giudice essendo un privato cittadino e non una carica pubblica non era sottoposto ad alcun ordine gerarchico.

La sentenza di condanna era sempre espressa in denaro (no riconsegna di beni o condanna verso l'attore come nell'attuale processo civile) e dava luogo all'obligatio iudicati ossia l'attore vittorioso avrebbe potuto procedere contro il convenuto soccombente che non si adeguasse con l'actio iudicati. La formula era composta da più parti dette ordinarie e non ordinarie. Le parti ordinarie erano inserite nel testo della formula, non per scelta dell'attore o del convenuto ma del pretore.

Si dividevano in:

  • Intentio: esprimeva la pretesa vantata dall'attore (petitum). Caratterizzava la formula e se mancava la "demonstratio" stabiliva il tipo di azione. Talvolta era accompagnata dal fondamento giuridico della pretesa detta causa petendi che si divide in certa ed incerta.
    • Causa petendi certa: quando la pretesa era determinata e quindi l'oggetto era preciso. L'attore però rischiava di commettere una pluris petitio ovvero chiedere più di quanto gli spettasse. Se il convenuto se ne fosse accorto, l'attore avrebbe in ogni caso perso la lite e non avrebbe mai più potuto riproporla per via dell'effetto preclusivo della litis contestatio. Non si proponeva alcun problema nel caso di minoris petitio ovvero chiedere meno di quanto gli spetti, perché l'attore avrebbe potuto pretendere il denaro residuo in altro giudizio.
    • Causa petendi incerta: quando la pretesa era indeterminata. Se la formula era con demostratio, l'intentio era sempre incerta ed indicava tutto quello che il convenuto era tenuto a dare/ fare nei confronti dell'attore → "QUIDQUID" = tutto ciò che. Ovviamente non poteva presentarsi la pluris petitio perché non era specificata la somma di denaro.
  • Demonstratio: indicava la causa petendi ossia i fatti che avevano dato vita alla controversia e serviva per inquadrare giuridicamente la fattispecie (rapporto tra attore e convenuto). Figurava in molte formule come nei giudizi di buona fede ed era collocata prima dell'intentio con la parola "QUOD" = poiché.
  • Condennatio: si invitava il giudice a condannare il convenuto se sussistevano le condizioni indicate nella formula, in caso contrario di assolverlo. Non è una sentenza, ma è espressa anch'essa in forma pecuniaria. Erano indicati anche gli importi di un'eventuale condanna e quindi il valore della pretesa. Talvolta si voleva che la condanna pecuniaria non superasse certi limiti ed in quel caso era inserita una taxatio, la cui somma poteva essere certa o incerta (con determinati criteri per stabilire il valore della pretesa).
  • Adiudicatio: si trova soltanto nelle azioni divisorie ovvero le formule utilizzate quando si intendeva sciogliere una comproprietà in giudizio, o nelle azioni per il regolamento dei confini. Conferiva al giudice il potere di aggiudicare porzioni di un bene o quote del suo valore. La sentenza del giudice produceva effetti costitutivi di diritti reali.

Le parti non ordinarie dipendevano dalla scelta dell'attore o del convenuto. Si dividevano in:

  • Praescriptio: parte scritta prima della...
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elisaaromeo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.
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