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La proprietà

La proprietà è un diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario (titolare del diritto) si riconosce la cosa che ne è oggetto una signoria generale, ovvero può godere del bene in modo pieno ed esclusivo. Il diritto di proprietà sussiste se e quando si verifichi un fatto che ne determini l'estinzione (es. Usucapione).

I modelli di appartenenza della proprietà del diritto romano erano 4:

  1. Proprietà quiritaria (dominium ex iure quiritium)
  2. Proprietà pretoria
  3. Proprietà provinciale
  4. Proprietà peregrina (scomparsa con l'editto di Caracalla)

1. Dominium ex iure quiritium

Istituto di ius civile e quindi fruibile solo da cittadini romani che consisteva in un potere assoluto e privo di limitazioni con la formula "dico che questa cosa è mia ex iure quiritium" sia nella vindicatio che nella mancipatio. Il dominus era il proprietario della res corporale, sia mancipi che

nec mancipi, sia mobili che immobili (solo insuolo italico ovvero mancipi).Dall'età regia varie porzioni di ager publicus cominciarono ad essere assegnate inmodo definitivo a privati "ex iure quiritium". Il dominio quiritario sugli immobili siestendeva illimitatamente sia in altezza sia in profondità -> "sino alle stelle e sinoagli inferi".Nello stabilire i confini tra fondi era necessario assicurare ai proprietari l'accessoindipendente, se ciò non era possibile si costituivano volontariamente servitù dipassaggio. Le possibilità di reciproche interferenze tra immobili di proprietari diversierano possibili e tollerate (ex. Immissioni di fumo o acqua) -> limitazioni legali.Il dominium ex iure quiritium si acquistava con atti precisamente individuati:● Acquisti iure civili e iure gentium: i primi avevano effetti riservati solo ai cives(come manciptio, in iure cessio e usocapio), gli altriproducono effetti estensione ai peregrini (come occupazione, accessione, specificazione e traditio). ● Acquisti originari e derivativi: i primi prescindono da ogni relazione tra chi acquistava ed il precedente proprietario (indipendenti); potevano avere ad oggetto una cosa di nessuno come nel caso dell'occupazione, ma anche una cosa altrui come nell'accessione o nella specificazione. Si dicono invece derivativi gli acquisti dipendenti dalla trasmissione del titolare, talché esiste una connessione tra il dante causa e l'avente causa che acquistava il diritto (ex. mancipatio, in iure cessio, traditio, legato per vindicationem, adiudicatio e litis aestimatio). Nessuno può trasferire ad altri più di quanto egli stesso abbia e quindi non è possibile trasmettere ad altri un diritto di proprietà che non si ha. ● Acquisti a titolo particolare e a titolo universale: con i primi si intendono gli acquisti di uno o più beni individuati e

determinati (ex. Il legatario), con gli altril'acquisto di beni/diritti consegue all'acquisto di complessi patrimoniali nonnecessariamente definiti (ex. Bonorum venditio, abrogativo, conventio inmanum, successione ereditaria e bonorum possessio).

Modi di acquisto a titolo derivativo

Oltre alla mancipatio, in iure cessio, adiudicatio, legato per vindicationem, litisaestimatio troviamo:

Traditio= negozio bilaterale, informale, di ius gentium, che si compiva con la consegna di un bene sia mobile che immobile e ne trasferiva il possesso. Quando ne erano oggetto res nec mancipi, trasferiva anche la proprietà (effetti reali). Per il trasferimento di proprietà occorreva, oltre alla concorde volontà delle parti rispettivamente di trasferire (tradens) ed acquistare il possesso (accipiens), anche la iusta causa traditionis, ossia una ragione oggettiva che giustificasse il trasferimento di proprietà, ad esempio causa vendendi, causa donandi, causa

solvendi(adempimento di obbligazione)... Se mancava la giusta causa il tradens avrebbe potuto pretendere la restituzione del bene tramite condictio. Erano previste forme particolari di traditio per i casi nei quali non era possibile o non occorreva effettuare una consegna materiale:

  • Traditio symbolica: si trasmetteva un simbolo che significava il tutto, ad esempio le chiavi di una casa
  • Traditio longa manu: si procedeva all'indicazione dei confini di un fondo ovvero un rito informale con la dichiarazione di voler trasferire l'immobile
  • Traditio brevi manu: chi acquistava il possesso era già detentore della cosa, ad esempio il deponente vendeva la cosa depositata al depositario che la teneva come proprietario, acquistandone il possesso
  • Costituto possessorio: caso inverso alla traditio brevi manu ovvero chi cedeva possesso (e proprietà) della cosa manteneva la detenzione.

Modi di acquisto a titolo originario

Occupazione= modo di acquisto originario e ius gentiun.

Consisteva in una presa di possesso di cose che non appartenevano a nessuno dette res nullius; erano considerate tali animali da cacciare/pescare, cose trovate sulla riva del mare, cose sottratte al nemico in guerra, isola emersa dal mare… Sempre per occupazione potevano essere acquistate le cose abbandonate (res derelictae) purché fossero res nec mancipi; per le res mancipi si sarebbe dovuto attendere il decorso dei termini per l’usucapione. Un caso particolare era quello relativo all’acquisto del tesoro ovvero denaro o beni preziosi sepolti in un fondo di cui non si ha memoria: esso dapprima spettava al proprietario del fondo dove era stato rinvenuto, poi l’imperatore Adriano stabilì che qualora fosse stato rinvenuto da persona diversa dal proprietario del fondo, il tesoro sarebbe spettato per metà al proprietario e per l’altra metà al ritrovatore. Accessione= fenomeni ius gentium accomunati da un incremento, completamento.oarricchimento di una cosa corporale (principale) per l'aggiunta di un'altra (accessoria) che non appartiene allo stesso proprietario. L'acquisto era a vantaggio del proprietario della cosa principale ed è a titolo originario perché ha luogo per mezzo della congiunzione di cose di qualità diversa, a prescindere dal consenso del dominus della cosa accessoria. Vi rientravano la semina (effettuata con sementi proprie su terreno altrui), la tintura (effettuata con colore proprio su stoffa altrui) o l'unione con saldatura di due oggetti metallici di proprietari diversi. Unione organica = foglio è bene principale, inchiostro bene accessorio. Unione separabile = vestiti con maniche, colletto... Un tipo di accessione è l'inaedificatio ovvero la costruzione di un edificio con materiale appartenente a persona diversa dal proprietario del suolo; in base al principio "superficies solo cedit" il proprietario del suolo diveniva.anche proprietariodell’edificio, ma non dei materiali. - Costruzione su terreno proprio con materiali altrui: il proprietario del suolodiveniva proprietario dell’edificio nel suo complesso, il proprietario deimateriali manteneva una proprietà quiescente sugli stessi, che potevariottenere una volta demolito l’edificio. Finchè durava la costruzione, ildominus fundi non avrebbe potuto usocapire i materiali perchè il proprietariodei materiali avrebbe preteso la restituzione (con rei vindicatio) - Costruzione su terreno altrui con materiali propri: il proprietario dei materialiavrebbe mantenuto la proprietà quiescente solo se fosse stato in buona fedeall’atto della costruzione. Specificazione= trasformazione di una cosa altrui fino a farne altra cosa, tale daapparire come nuova (ex. dall’uva al vino). Vi fu una disputa tra Proculiani eSabiniani dove i primi ritenevano che la res nova dovesse spettare allo specificatore,mentre per i

Secondo il proprietario della materia, ne avrebbe mantenuto il dominio anche dopo la specificazione. In età classica uscì una media sententia per la quale, se la trasformazione fosse stata reversibile (es. vaso in argento), la proprietà della res nova sarebbe spettata al proprietario della materia, altrimenti allo specificatore se irreversibile (es. dalle olive all'olio).

Usocapione = modo di acquisto a titolo originario del dominium ex iure Quiritium riservato solo ai cives, che trovava fondamento nelle XII tavole. Un caso speciale era quello di usocapio pro herede ovvero la persona che avesse predo possesso anche di una sola cosa ereditaria, appartenente ad un'eredità giacente (che può ancora essere acquistata), trascorso 1 anno avrebbe acquistato tutta l'eredità, anche in difetto di titolo o in mala fede. I requisiti per accedervi erano:

  1. Res habilis = le cose dovevano essere idonee ad essere usocapite, non cose rubate (furtivae) o
  2. ottenute con la violenza (vi possessae). 422) Possessio= bisognava tenere la cosa uti dominus ovvero come fosse propria3) Tempus= bisognava tenere le res mobili per 1 anno e gli immobili per 2 anni in modo continuo, non interrotto. Con la morte del possessore il tempus non subiva interruzioni perché l'erede subentrava nel possesso al posto dell'ereditando —> successio possessionis. Il principio dell' accessio possessionis invece prevedeva che il compratore avrebbe potuto sommare il proprio possesso a quello del dante causa in modo che l'usocapione iniziata presso il venditore avrebbe potuto essere portata a termine dal compratore.4) Titulus o iusta causa= ragione oggettiva che stava a base dell'acquisto del possesso, tale da giustificare l'acquisto della proprietà5) Fides= convinzione del possessore di non recare ad altri un ingiusto pregiudizio nel possedere la cosa. La buona fede doveva sussistere al tempo dell'acquisto del possesso,se veniva meno dopo l'usocapione si compivacomunque "la malafede sopravvenuta non nuoce". La difesa del possessore ad usucapionem (con giusta causa e buona fede) cheavesse perso il possesso della cosa prima del compimento dei termini perl'usucapione era garantita dall'actio Publiciana ovvero un actio utili ficticia dove sifingeva che fossero decorsi i termini dell'usocapione e quindi come se l'attore fossedivenuto proprietario quiritario (diversa dalla rivendica dell'intentio). Il possessore adusucapionem avrebbe vinto contro chiunque ad eccezione che contro il dominus exiure Quiritium della cosa, salvo che intervenisse la proprietà pretoria.Mezzi di tutela della dominium ex iure quiritium 1. Azioni negatorie (di servitù e usufrutto): erano date al proprietario possessorecontro chi esercitasse sul bene illegittimamente servitù o usufrutto; erano azioni diius civile e di natura reale. 2.Rei vindicatio: azione

    Reale erede della legis ac

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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elisaaromeo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.