DIRITTO ROMANO
quest'ultima compi un negozio giuridico che non avrebbe compiuto in condizioni diverse. Inizialmente, il negozio viziato da dolo era considerato sempre valido, ma nel tempo tale principio cambiò in primis nei negozi che davano luogo ad un giudizio di buona fede, in quanto buona fede e dolo si escludevano a vicenda, fino ad arrivare all'editto del I secolo a.C., all'interno del quale fu inserito l'exceptio doli. Questo consisteva in uno strumento di difesa in mano a colui che veniva ingannato, infatti nel caso in cui quest'ultimo venisse chiamato in giudizio per adempimento del negozio, poteva essere assolto in caso dimostrasse di essersi accorto dell'inganno. Nel caso in cui, invece, la vittima del dolo, non accorgendosi dell'inganno, dava esecuzione al negozio giuridico non poteva più difendersi con l'exceptio doli, ma doveva porre in essere un'azione penale, la cosiddetta actio de dolo. Questa faceva sì che
l'attore potesse essere rimborsato del danno subito, ma comportava, per chi veniva condannato, l'infamia. Inoltre, tale azione era sia un'azione arbitraria, in quanto dava la possibilità al convenuto di evitare la condanna risarcendo il debito prima della sentenza, sia un'azione sussidiaria, in quanto veniva concessa solo in difetto di un altro mezzo giudiziario in favore dell'ingannato, ed infine era considerata, come abbiamo già detto, un'azione penale, e in quanto tale poteva essere esercitata solo contro l'autore del dolo e non contro i suoi autori. Infine, tra i vizi di volontà di un negozio giuridico si aveva il timore generato dall'altrui violenza, tale violenza non era fisica ma bensì consisteva più che altro nella minaccia di provocare un male se il minacciato non avesse compiuto un certo negozio, che altrimenti non avrebbe compiuto o l'avrebbe fatto ma con condizioni diverse. La minaccia doveva, quindi,essere seria e molto grave, in quanto doveva indurre il minacciato a compiere un negozio a lui pregiudizievole pur di non subire il male minacciato. Come avvenne per il dolo, anche il negozio giuridico viziato dal metus, inizialmente, fu considerato valido, ma nel tempo l'ingannato ebbe la possibilità di ottenere l'assoluzione o pretendere la restituzione per l'adempimento del negozio con un'azione ex fida bona. La manifestazione di volontà non è però l'unico elemento essenziale del negozio giuridico, infatti tale manifestazione poteva essere posta in essere solo da soggetti capaci d'agire e legittimati a compiere il negozio, quest'ultimi due sono quindi da considerarsi elementi essenziali. Vi erano, inoltre, i casi in cui certi elementi erano considerati essenziali solo per alcune categorie di negozi giuridici. Un esempio è l'adozione della forma determinata, questa è considerata un elemento essenziale per i negozi.giuridico formali, mentre nonlo è per i negozi non formali. O ancora l'esistenza della causa è fondamentale per la struttura di un negozio causale, a differenza dei negozi astratti.
- Elementi Naturali
Sono detti naturali quegli elementi che vengono posti in essere, automaticamente con la realizzazione del negozio giuridico, nel silenzio delle parti. Queste hanno comunque la possibilità, con un patto, di escludere tali elementi.
- Elementi Accidentali Pag. 14 di 57 Nancy Di Rollo DIRITTO ROMANO
Tra gli elementi accidentali troviamo la condizione, il termine e il modus, questi particolari elementi prendono la denominazione di "accidentali" in quanto non erano propri del negozio giuridico, ma venivano aggiunti secondo il volere dalle parti. Iniziamo analizzando nel dettaglio la condizione, la quale altro non è che un evento futuro, e oggettivamente incerto, dal quale dipendono gli effetti giuridico del negozio stesso, si possono
Distinguere condizioni sospensive e condizioni risolutive. Nel diritto romano raramente venivano utilizzate le condizioni risolutive, le quali fanno sì che il negozio giuridico smetta di produrre effetti nel momento in cui tale condizione avviene, mentre di più ampio uso erano le condizioni sospensive, in quanto facevano sì che il negozio non produsse alcun effetto giuridico fino a quando non si fosse verificato l'evento incerto. Però, non tutti i negozi tolleravano l'aggiunta di condizioni, come ad esempio la mancipatio o la in iure cessio, di conseguenza in questi negozi l'aggiunta della condizione comportava l'invalidità dell'intero negozio stesso e non solo della condizione incriminante. Stessa soluzione fu applicata per i negozi inter vivos ai quali venivano aggiunte delle condizioni illecite oppure, materialmente e giuridicamente, impossibili, mentre se quest'ultime venivano poste all'interno di un negozio giuridico mortis.causa venivano considerate come non apposte, e diconseguenza il negozio conservava la sua validità ed efficacia. È importante, infine, tener conto che le condizioni potevano essere classificate, in base alle loro caratteristiche, in positive e negative, le prime subordinavano gli effetti del negozio al verificarsi di un particolare evento, mentre le condizioni negative richiedevano che tale evento non si verificasse, un esempio di quest'ultime poteva essere "se non verrà la nave dall'Asia il negozio produrrà i suoi effetti giuridici". Inoltre, le condizioni potevano essere classificate in potestative, qualora il verificarsi dell'evento dipendesse da un atto volontario di una persona interessata, in casuali se il verificarsi dell'evento dipendeva dal caso o dalla volontà di terzi, e infine in condizioni miste, quando dipendevano sia dalla volontà di una persona interessata che dal caso. Un ulteriore elemento accidentale eraIl termine, il quale consisteva in una clausola che prevedeva il verificarsi di un evento futuro, e oggettivamente certo, dal quale dipendevano gli effetti giuridici del negozio stesso, come ad esempio una data del calendario o la morte di qualcuno. Il termine poteva essere iniziale, e quindi il negozio avrebbe cominciato a produrre effetti giuridici nel momento in cui veniva realizzato l'evento certo, oppure finale, tale termine, al contrario, faceva sì che il negozio giuridico smettesse di produrre effetti nel momento in cui si fosse verificato. Però, come avveniva anche per la condizione, non tutti i negozi giuridici tolleravano l'apposizione del termine, infatti per alcuni dava luogo alla nullità dell'atto, mentre in altri, come ad esempio la stipulatio o la traditio, il negozio restava valido e il termine veniva considerato come non apposto. Infine, vi è il modus, il quale è un elemento accidentale che consisteva nell'imposizione aldestinatario di un atto di liberalità di adottare un determinato comportamento. Pag. 15 di 57DIRITTO ROMANO
Le Classificazioni
- Negozi Formali e Non Formali
I negozi giuridici possono essere classificati in negozi formali, i quali richiedono che la volontà sia manifestata in una determinata forma, e negozi non formali, che a differenza dei primi non richiedono una forma particolare, di conseguenza la volontà può essere manifestata liberamente in qualsiasi forma. Analizziamo nel dettaglio alcuni negozi che rientrano in questa definizione.
Tra i negozi formali dell'antica Roma troviamo, ad esempio, la mancipatio, questo fondato sui gli antichi mores faceva parte dello Ius Quiritium, e di conseguenza anche dello ius Civile, era fruibile solo ai cittadini romani. Questo negozio giuridico era utilizzato per la costituzione di servitù rustiche, per l'acquisto della manus della donna e per il testamento, ma in particolare modo era impiegato
percorso del trasferimento della proprietà delle res mancipi, è importante analizzare il concetto di mancipatio. La mancipatio era un atto formale di trasferimento della proprietà che si svolgeva in presenza di cinque testimoni e di un libripens, una sorta di bilancia simbolica utilizzata per rappresentare il trasferimento. Durante la mancipatio, il mancipio accipiens, ovvero colui che riceveva la proprietà, acquisiva il potere su persone o cose, mentre il mancipio dans, colui che cedeva la proprietà, perdeva tale potere su di esse. Oltre alla proprietà, nella mancipatio veniva trasferito anche il possesso. Nel caso in cui l'oggetto della mancipatio fosse un bene mobile, il trasferimento era relativamente semplice. Tuttavia, per i beni immobili, la questione era più complessa. Inizialmente, quando la mancipatio doveva necessariamente avvenire sul fondo in questione, avveniva un trasferimento sia della proprietà che del possesso dell'immobile. Tuttavia, durante l'età classica, questa pratica cambiò. Non fu più necessario che la mancipatio avvenisse sul luogo oggetto del trasferimento. Da quel momento in poi, tramite mancipatio, veniva trasferita solo la proprietà, mentre per l'acquisizione del possesso era necessario che il mancipio dans facesse un ulteriore consegna. Per comprendere al meglio il percorso del trasferimento della proprietà delle res mancipi, è fondamentale considerare le diverse fasi e le variazioni che si sono susseguite nel corso del tempo.Il funzionamento di questo negozio dello ius civile possiamo prendere come esempio un caso concreto, ovvero il passaggio di proprietà di uno schiavo. In questo caso, in presenza dello schiavo, di cinque cittadini romani puberi e di un libripens, il mancipio accipiens, utilizzando certa verba, affermava di acquistare in forza del metallo lo schiavo in questione, dopo di che il libripens provvedeva a pesare su una bilancia tale metallo, rame o bronzo, in quale in età antica era del metallo grezzo ma che nel tempo venne sostituito con dei lingotti con il marchio pubblico. Dopo la pesatura, il metallo veniva consegnato al mancipio dans e il negozio si considerava concluso. La mancipatio aveva quindi la funzione di una vendita, ma con il riconoscimento in età preclassica del contratto consensuale di compravendita questa perse la sua funzione, divenendo così un negozio astratto. Un altro negozio formale fu la in iure cessio, il quale apparteneva allo ius Civile in senso stretto e
come tale era fruibile ai soli cittadini romani. Veniva utilizzato per il trasferimento del dominio di res mancipi e nec mancipi, per la costituzione e la rinuncia di servitù ed usufrutto, per l'acquisto della patria potestà in caso di adozione e per la cessione dell'eredità. Anche in questo caso possiamo usare un esempio concreto, ovvero una in iure cessio oggetto uno schiavo, per poter comprendere al meglio le dinamiche di tale negozio; Pag. 16 di 57 Nancy Di Rollo DIRITTO ROMANO questo avveniva dinanzi ad un magistrato, mentre il cessionario, tenendo lo schiavo, affermava con certa verba di possederlo, dopo di che il magistrato chiedeva al cedente, ovvero a colui che perdeva il dominio sullo schiavo, se intendeva controbattere e a seconda della sua intenzione il magistrato pronunciava la sentenza. Tra i negozi giuridici non formali, invece, troviamo in primis la traditio, che aveva lo scopo di trasferire il possesso, ma non solo. Infatti, i contrattiScarica il documento per vederlo tutto.
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