Fondamenti del diritto europeo
Cos'è il diritto?
Il diritto può essere:
- Oggettivo -> insieme delle norme
- Soggettivo -> lo troviamo nel modo di parlare, è una facoltà riconosciuta ai soggetti (es. “io ho il diritto di votare”)
Non esiste una definizione univoca della parola diritto in quanto esso cambia con il cambiare della società (es. le “case chiuse”, case di prostituzione, erano perfettamente in regola in passato e infatti era diritto. Successivamente la senatrice Merlin emanò una legge, la legge Merlin, che le abolì. Prima le donne non avevano il diritto di voto, era permesso l’omicidio d’onore: era concesso al marito di uccidere la moglie qualora fosse stata accusata di tradimento, ma non era ammissibile il contrario). Quindi, ciò che in passato era diritto, oggi potrebbe essere una violazione del diritto (anti diritto).
Definizione di diritto
Il diritto è un insieme di regole, norme, che disciplinano la vita dei cittadini di uno Stato determinato in un determinato momento storico. Il diritto cambia quindi da Stato a Stato, anche se, pensando all’Europa, vi è una base comune di diritti e le differenze sono minime. Pensando però agli Stati Uniti, una confederazione di Stati unitari, vi sono regole diverse da uno Stato all’altro (es. in uno Stato troviamo la massima libertà, nell’altro troviamo la pena di morte). Tutto ciò dipende dal profilo costituzionale dello Stato: se è una democrazia, come l’Italia, in cui il potere appartiene al popolo che lo esercita eleggendo i suoi rappresentanti; se è una dittatura, in cui il popolo non decide, ma è una sola persona a farlo. Esistono dunque sistemi giuridici diversi che sono definiti dalla Carta Costituzionale del Paese.
La Costituzione italiana
La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ed è stata votata da un tavolo composto da esponenti di diverse correnti politiche (destra, sinistra, cattolici, ecc.). Si può definire come un incontro per stabilire i valori comuni dello Stato come ad esempio l’abolizione della pena di morte e sopprimere l’odio razziale. La Costituzione riflette infatti una molteplicità di valori comuni a tutte le persone. Essendo la Costituzione del 1948, è importante sottolineare che venne emanata poco dopo che la Seconda Guerra Mondiale terminò, un periodo difficile per le persone che videro gli orrori del nazismo, l’olocausto, le bombe atomiche statunitensi su Hiroshima e Nagasaki, il processo di Norimberga in cui vennero giudicati gli esponenti del nazismo.
Articoli della Costituzione
ART. 3 COST.: (Principio di uguaglianza) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
“Senza distinzioni di sesso”, lo troviamo al primo posto in quanto tra i costituenti trovavamo Nilde Iotti (di sinistra) che si batté affinché le donne ottenessero gli stessi diritti degli uomini. Senza distinzioni “di razza” è stato inserito con lo scopo di evitare di ripetere gli errori della Seconda Guerra Mondiale come il genocidio degli Ebrei. Nelle fonti del diritto la Costituzione è al primo posto e ciò significa che tutte le norme emanate non devono essere in contrasto con essa. L’organo che si occupa dell’applicazione totale della Costituzione è la Corte Costituzionale, anche detta Consulta. I Costituenti hanno deciso che i primi 12 articoli della Costituzione non fossero modificabili, vale a dire che tutte le leggi che proveranno a modificarli o ad abolirli saranno automaticamente nulle. In generale, il processo di revisione costituzionale è lungo e complesso, per evitare di commettere gli errori del passato.
ART. 1 COST.: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
L’Italia è una democrazia, dunque il Paese è governato dai rappresentanti del popolo. È una Repubblica fondata sul lavoro, quindi dovrebbe esistere un sistema giuridico che risolve le problematiche sociali e garantisce il benessere ai suoi cittadini, però non tutti hanno le medesime condizioni economiche (non dovrebbe esistere la mancanza di solidarietà sociale).
Principio di giustizia distributiva
I cittadini pagano le tasse in modo calibrato al loro reddito per evitare disordini sociali (si partecipa in modo proporzionale a ciò che si possiede) es. tasse universitarie.
Concetti di diritto: Ius e Gius
IUS (in latino) o GIUS = DIRITTO (da qui derivano parole come giuridico o giurisprudenza)
Diritto romano
All’incirca 14 secoli. Secondo la leggenda, Roma venne fondata nell’aprile del 754 a.C. (8° secolo a.C.)
Distinzioni in periodi della storia giuridica romana
- Età arcaica di Roma (dal 754 a.C. al 3° secolo a.C.) -> la sua caratteristica fondamentale è la presenza della monarchia (con un re chiamato “rex” in latino). In questa fase abbiamo i 7 re di Roma: gli ultimi sovrani vennero cacciati perché malvagi, tra cui Tarquinio Il Superbo, odiato dai romani. Una volta cacciato ebbe inizio l’età repubblicana.
- Età repubblicana (o età pre-classica, dal 3° secolo a.C. al 1° secolo a.C.) -> in questa fase abbiamo la fine della Repubblica e l’ascesa dell'impero con un principe, “princeps” in latino, un primo cittadino, il cosiddetto primo tra pari, Ottaviano Augusto.
- Età classica (dal 1° secolo a.C. al 3° secolo d.C.) -> in questa fase Augusto mantiene le istituzioni repubblicane snaturandole lentamente, non in modo brusco e violento, così da mantenere la calma tra i cittadini. Successivamente svuota tali istituzioni di ogni potere. Adotta una propaganda politica serena.
L’Impero Romano arrivò successivamente alla decadenza e si divise in Impero Romano d’Oriente e Impero Romano d’Occidente. La capitale si sposta a Costantinopoli, l’attuale Istanbul in Turchia. L’Impero Romano fu la prima esperienza di globalizzazione in quanto esso si espandeva dal Portogallo, alla Gran Bretagna, all’Europa mediterranea, all’Africa, all’Europa dell’Est, alla Grecia fino alla Cina (in sostanza l’intero mondo conosciuto), tranne la Russia e le Americhe. Ad esempio il profeta Gesù nacque in territorio romano, basta ricordare l’episodio di Ponzio Pilato, un emissario di Roma con il compito di controllare che il diritto romano venisse effettivamente applicato nei territori marginali dell’impero. Roma conquistava territori, ma non annientava mai la cultura del luogo in cui andava ad insediarsi (es. in Grecia erano molto avanti dal punto di vista culturale e in parte i Romani hanno assorbito le loro conoscenze tanto che alcuni iniziarono a parlare greco). Il tribunale che giudicò Gesù infatti non era romano, venne condannato dai suoi compatrioti. La storia giuridica inizia da Roma in quanto i 14 secoli di dominio vennero interamente documentati e queste informazioni sono arrivate fino ai giorni nostri. Prima dell’impero romano ogni informazione è andata perduta.
Quando l’impero si divise la parte occidentale perse la sua importanza in favore di quella orientale, dove le migliori scuole giuridiche si trasferirono. Giustiniano salì al potere nel 6° secolo d.C. e creò delle commissioni di esperti di diritto per recuperare l’intero patrimonio del diritto romano pubblicando il Codice di Giustiniano, riordinato in volumi ancora oggi intatti. In alcuni territori africani, fino a qualche decennio fa, si applicava ancora il diritto romano, ma anche in Olanda, Germania e Portogallo, molte norme si rifanno al diritto romano. Stessa cosa vale per il nostro Codice Civile del 1942 che contiene sei principi ripresi dal diritto romano. Lo stesso nel resto del mondo con il fenomeno dell’immigrazione (es. sentenza Illinois). Il diritto romano è sostanzialmente privato.
Diritto privato e pubblico
Diritto privato (o diritto civile, da “civis”, cittadino): è l’insieme delle norme che disciplinano i rapporti tra privati cittadini. Se una norma regola dei rapporti in cui le parti sono soggetti singoli privati aventi per oggetto un interesse privato, si applica il Codice Civile del 1942 ordinato in numeri.
Diritto pubblico: è l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra soggetti pubblici aventi per oggetto un interesse pubblico (es. università, regione, comune) e sono regolati da norme del diritto pubblico. Ci sono casi però in cui un ente pubblico agisce come privato (es. regione acquista un terreno per il parcheggio del presidente, non fa l’interesse della collettività e dunque interviene il diritto privato). Per distinguere tra pubblico e privato non si guarda solamente il soggetto, ma anche se vi è un interesse pubblico o privato.
Relazioni tra individui
Relazioni tra individui necessitano di una regolamentazione e questo è il compito del diritto al fine di non creare conflitti sociali, per creare una convivenza civile (es. acquisto di un biglietto del pullman o acquisto di una brioche al bar, è un contratto di compravendita).
Contratto di compravendita: scambio di cosa contro prezzo (il denaro sarà adeguato alla cosa). È la tipologia di contratto più comune. Questi esempi sono relazioni giuridiche, ovvero relazioni che hanno effetti nell’ambito dell’ordinamento, infatti vi è un mutamento della situazione patrimoniale (ho perso dei soldi, ma in cambio ho ricevuto un oggetto). La compravendita è quindi un atto giuridico. Nelle relazioni interpersonali umane, invece, non cambia la situazione giuridica o patrimoniale. Non interessa al diritto, ma la situazione cambia quando ad esempio si commette un reato (es. percosse), contrario allo stesso diritto.
Rapporto giuridico
Diventa rapporto giuridico ogni relazione che è interessante per il diritto che interviene per disciplinarla. I rapporti giuridici si distinguono in:
- Pubblici: Relazione intercorrente tra soggetti pubblici aventi ad oggetto un interesse pubblico.
- Privati: Relazione intercorrente tra soggetti privati aventi ad oggetto un interesse privato.
Tipi di rapporti giuridici privati
I rapporti giuridici privati si distinguono in:
- Assoluti
- Relativi
- Assoluti in senso improprio
Dettagli sui rapporti giuridici
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Rapporto giuridico assoluto: è quella relazione intercorrente che si instaura tra due o più soggetti (parti) attivi determinati e una collettività di soggetti passivi indeterminati. Notiamo dunque che all’interno del rapporto giuridico emergono due posizioni:
- Attiva -> è il titolare del diritto da tutelare
- Passivo -> è colui che subisce il diritto e la tutela che spetta al soggetto attivo
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Rapporto giuridico relativo: è una relazione che intercorre tra due o più soggetti attivi determinati e tra due o più soggetti passivi determinati (in questo caso abbiamo la determinazione dei soggetti attivi e passivi fin da subito). L’esempio più comune di un rapporto giuridico relativo è il rapporto obbligatorio, una situazione che si instaura tra soggetti chiamati creditori e debitori. Il debitore è il soggetto determinato passivo che ha l’obbligo di avere un determinato rapporto nei confronti del creditore. Il rapporto obbligatorio nasce da un contratto, un atto che compare nel mondo del diritto è disciplinato all’articolo 1321 del Codice Civile del 1942. (Es. io presto 100€ a te, io sono il creditore e tu il debitore che ha l’obbligo di restituirmi la somma. Entrambi i soggetti sono determinati.) Il rapporto obbligatorio più comune è il contratto di prestito, anche detto mutuo, in cui troviamo un soggetto attivo il creditore (generalmente una banca), e un soggetto passivo, il debitore, che lo richiede (entrambi anche stavolta sono soggetti determinati). Le differenze tra rapporto giuridico assoluto e relativo però non le troviamo solamente nella determinazione o meno dei soggetti, infatti, tra le due tipologie cambia anche la tutela:
- Assoluto -> il proprietario gode di una tutela assoluta, illimitata e dunque tutti sono tenuti a rispettare tale diritto (diventa relativa ad un soggetto passivo determinato solo nel momento della violazione).
- Relativo -> la tutela non è assoluta, ma è relativa al soggetto passivo determinato (non a chiunque).
- Rapporto giuridico assoluto in senso improprio: è una relazione che intercorre tra due o più soggetti attivi determinati e due o più soggetti passivi determinati. Apparentemente potrebbe sembrare il caso dei rapporti giuridici relativi, ma vi è una differenza per quanto riguarda la tutela: il soggetto attivo determinato gode di una tutela assoluta come nei rapporti giuridici assoluti, si estende quindi a tutti i soggetti e non solo ai soggetti passivi determinati (come rapporti giuridici relativi). L’esempio più comune di un rapporto giuridico assoluto in senso improprio è il rapporto di usufrutto, un rapporto tra un soggetto attivo, detto usufruttuario, e un soggetto passivo, detto proprietario. L’usufruttuario non è tutelato solo nei confronti del proprietario, ma verso tutti (tutela assoluta).
La parola usufrutto deriva dal latino “usus”, usare, e “fructus”, frutto, che possiamo definire come usare e percepire i frutti della cosa. L’usufrutto esisteva nel mondo Romano e veniva utilizzato nei rapporti aventi per oggetto i terreni. Si instaurava quindi un rapporto di usufrutto in cui l’usufruttuario usava la terra e ne raccoglieva i relativi frutti, tutto ciò nel terreno del proprietario (una relazione tra soggetti determinati). Il proprietario è anche chiamato nudo proprietario in quanto si priva delle sue facoltà principali.
Se il rapporto giuridico avesse una tutela relativa, l’usufruttuario potrebbe rivalersi solo sul proprietario, ma possibili attacchi al suo diritto potrebbero provenire anche da un soggetto terzo che si immette nella terra per rubare il raccolto, gli animali o gli arnesi per la coltivazione della terra (molto frequente all’epoca romana). A questo punto sarebbe il proprietario a dover agire su terzo e una volta riottenuto l’oggetto del furto o il suo controvalore, il proprietario dovrebbe risarcire l’usufruttuario. Come possiamo ben capire sarebbe un procedimento interminabile. Nel mondo romano l’usufrutto era di fondamentale importanza e perciò si pensò bene che l’usufruttuario dovesse avere una tutela più piena e illimitata e che dunque dovesse essere rivolta a tutti indistintamente (non solo verso il proprietario). Per questo motivo l’usufrutto ha una tutela assoluta come nei rapporti giuridici assoluti, pur mantenendo la determinazione di entrambi i soggetti fin da subito, come nei rapporti giuridici relativi.
N.B. Rapporto relativo con tutela assoluta = rapporto assoluto in senso improprio.
Nelle fonti romane troviamo l’usufrutto come un “pezzo di proprietà”. L’usufrutto nasce in epoca romana, ma il rapporto giuridico relativo non era ancora emerso. Vi erano prevalentemente rapporti giuridici assoluti (anche se poi con il tempo si creeranno). Nel tempo l’usufrutto ha mantenuto una tutela forte, assoluta.
Acquisto di una nuda proprietà con l'usufrutto
Es. Una signora anziana e senza figli possiede un appartamento di grandi dimensioni che richiede numerose spese da sostenere. Siccome vuole assicurarsi di continuare a vivere in quella casa decide di venderne la nuda proprietà e si riserva l’usufrutto dell’immobile. In questo modo la signora avrà il diritto di vivere in quella casa non pagandone più le relative spese fino alla sua morte (l’usufrutto si estingue con la morte del soggetto). La signora non venderà la casa ad un prezzo pieno. L’acquirente avrà il vantaggio di avere la proprietà di una casa che ha pagato la metà, facendo un investimento per il futuro. Vi è una duplice convenienza.
Il prezzo varierà in base all’aspettativa di vita dell’usufruttuario (la sua età): se è più giovane si pagherà di meno in quanto il nudo proprietario otterrà la piena proprietà dopo diverso tempo; se è più vecchio si pagherà di più in quanto la piena proprietà potrà essere ottenuta in un tempo più breve. In caso di furto o danno la signora non dovrà rivalersi sul proprietario per il risarcimento del danno, ma direttamente contro il soggetto terzo interessato in quanto l’usufrutto ha una tutela assoluta.
N.B. Il rapporto assoluto rimane tale solo fino al momento della violazione perché da quel momento in poi diventa relativo (soggetto passivo diventa determinato).
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