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CAPACITÀ DI AGIRE
Capacità di muoversi nel mondo del diritto, non solo di essere soggetto del diritto, si ottiene con la maggiore età, a 18 anni. (Con alcune anticipazioni ai 16 anni).
Esempio: sono titolare di un immobile dalla nascita, ma per venderlo devo avere compiuto la maggiore età.
Nel tempo la maggiore età si è modificata, prima era 21 anni. A 18 anni l’ordinamento giuridico presume che il soggetto sia maturo e la capacita di agire si espleta nella CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE. Es. se vendo l’appartamento devo essere consapevole di ciò che sto per fare e delle conseguenze che questo atto produce.
Per determinati tipologie di atti, degli atti innocui, anche un minore può compiere atti come se ci fosse un’estensione dell’autorità genitoriale. L’ordinamento presuppone che dietro le scelte del minore ci siano i suoi genitori. (Es. bimbo compra gomme). La magistratura controlla.
l’eredità dei minori dell’autorità genitoriale. Se un soggetto ha una disabilità totale e viene riconosciuta la sua incapacità di intendere e di volere, anche al compimento di 18 anni dovrà essere seguito da un altro soggetto. Si può anche essere temporaneamente incapaci di intendere e di volere (es. quando si assumono sostanze alcoliche). PERIODI DEL DIRITTO ROMANO: valgono anche per spiegare il fenomeno della giurisprudenza. GIURISPRUDENZA: scienza che studia il diritto (guardo oggettivo). Nel diritto romano ci riferiamo anche agli esperti di questa scienza (sguardo soggettivo). S’intende anche l’insieme delle sentenze della Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio (posso citare una persona in giudizio e nel caso in cui la sentenza sia in mio sfavore posso appellarmi a un giudice di rango superiore). La Corte di Cassazione non è un giudice di merito, quindi non valuta i fatti, ma svolgeUna funzione di giudice di legittimità, dunque controlla solo i requisiti di forma imposti dalla legge (es. il giudice che ha emesso la sentenza era competente?). Il giudizio di cassazione può annullare la sentenza del giudice d'appello (non dovrebbe entrare nel merito, ma capita). Il giudizio di primo e di secondo grado sono di merito, mentre quello di cassazione è di legittimità. Nel diritto romano per molto tempo non ci sarà l'appetibilità, infatti il processo si conclude con la sentenza. Nel diritto romano si parla di diritto civile, nel diritto odierno si parla di civile e penale. La giurisprudenza è anche l'insieme delle sentenze della corte di cassazione. Il termine giurisprudenza coincide con il termine giuristi. Nel mondo romano c'era una ridottissima presenza delle leggi, infatti la prima fonte del diritto che nasce non è la legge, ma i pareri dei giuristi. Possiamo parlare di:
- Giurisprudenza arcaica
(pensieri di giuristi dell'epoca arcaica)- Giurisprudenza pre-classica o repubblicana- Giurisprudenza classica (perfetta, da Augusto a Costantino)- Giurisprudenza post-classica (da Costantino a Giustiniano, giurisprudenza imperiale o del dominato, quando l'impero è in decadenza)fi fi
ETÀ ARCAICA: dalla formazione di Roma, aprile del 754 a.C., no alla cacciata dell'ultimo re, Tarquinio il Superbo, che segna il passaggio da monarchia a repubblica. Abbiamo il rex, il re, e una società costruita in una serie di palatte circondati da 7 colli come forma di protezione e vicino al Tevere, uno dei fiumi più importanti d'Italia. Il Tevere aveva un suo porto che sfociava ad Ostia e da qui partivano e arrivavano tra ci commerciali (Fori Romani, primi insediamenti umani). Prima dei romani c'erano gli etruschi. La necessità di ripararsi e l'acqua erano soddisfatti da questa valle dove si formò Roma. Nell'isola tiberina, minuscola,
Troviamo un ospedale specializzato in ostetricia. Questo ospedale nasce dalla tradizione romana: se una schiava era incinta veniva abbandonata li, perfettamente consentito dalla mentalità del tempo. In questa società rudimentale vi è un'organizzazione profondamente religiosa, i romani credevano nel politeismo e costruiscono una serie di dei per raccontare le loro origini (eneide). Era giusto ciò che era consentito dagli dei e ingiusto ciò che era non consentito dagli dei. Tutto ciò veniva stabilito da una casse di uomini dotti, i ponte ci, che interpretavano il volere degli dei (pontem facere, colui che costruisce un ponte, erano anche i primi architetti dell'epoca). Oltre la riva destra del Tevere era considerato territorio nemico. Quando i ponte ci stabilivano di creare un ponte tra le due rive poteva significare due cose: o l'ascesa in guerra di Roma contro altri popoli. Oppure l'instaurazione di rapporti amichevoli con tali popoli.
I pontefici ci interrogavano gli dei, auspici, analizzando viscere degli animali. Roma si caratterizza da subito per essere ostile, un popolo guerriero (iura e arma, creatore del diritto e guerriero), clima di violenza e brutalità (es. lotte nel Colosseo e nel Circo Massimo).
I pontefici ci rappresentano anche la prima giurisprudenza nel mondo romano. I processi, che si svolgevano dietro consiglio dei pontefici stessi, si svolgevano utilizzando termini precisi anche riferiti agli dei. Se un soggetto sbagliava le formule aveva automaticamente perso la causa. Oggi un giudice, nell'emettere una sentenza, deve darne una motivazione indicando gli articoli di legge che il giudice ha applicato per prendere una decisione. Una sentenza che non ha una motivazione chiara può essere impugnata. A Roma invece i pontefici non avevano l'obbligo di motivare la sentenza. In questo periodo si ha una contrapposizione molto forte tra i ceti sociali più alti e i ceti sociali più bassi.
Che prendono le decisioni (i plebei che chiedono il riconoscimento dei propri diritti e i patrizi che negavano loro i diritti). A Roma esiste solo la soggettività giuridica ed è nelle mani del padre di famiglia. Tutti coloro che rientrano nel mondo famigliare sono oggetti del diritto (padre può uccidere gli e le glie femmine e la moglie sono ancora più subordinate). Il primo glio maschio sarà colui che sostituirà il padre di famiglia. La moglie passa da una subordinazione totale del padre ad una del marito. Il padre di famiglia ha un vero e proprio diritto di proprietà anche sulle persone siche.
Nella famiglia abbiamo una gerarchia di importanza:
- Padre
- Gli maschi
- Nipoti
- Cugini
- Casa
- Terreno intorno alla casa
- Animali
- Schiavi
Gli animali sono soprattutto quelli da soma (es. bue e mucca, pecore e capre, gallina etc..). L’ultimo gradino della piramide sono gli schiavi, che sono sostanzialmente prigionieri di guerra.
(Roma fa razzia di tutto ciò che trova nelle città). L'economia si fonda sul baratto, non c'è una moneta. Scambiavano gli animali che gli interessavano per il sostentamento della famiglia e di tipo prevalentemente agricolo.
MANCIPIUM (MANUS CAPERE, AFFERRARE CON LE MANI): Diritto di proprietà che il padre esercita sulla famiglia, come se fossero oggetti nelle sue mani.
RES MANCIPI (LE COSE CHE FANNO PARTE DEL MANCIPIUM DEL PADRE): oggetti nelle mani del padre.
Tutte le altre cose (es. uccelli, cani, gatti, non sono inclusi nella piramide) che non fanno parte del MANCIPIUM del padre si chiamano RES NEC MANCIPI.
RES MANCIPI: indicano le cose di proprietà del padre.
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N.B. Non possiamo dire "nel possesso del padre" perché c'è una differenza giuridica tra proprietà e possesso, che troviamo soprattutto nel mondo romano. Il possesso era una situazione di fatto (es. sono
il mondo romano, il possesso era considerato una situazione di fatto in cui un soggetto aveva la disponibilità materiale di un oggetto, accompagnata da un particolare stato psicologico di preoccupazione verso di esso, chiamato "animus". La detenzione, invece, era una relazione in cui il soggetto aveva la disponibilità materiale dell'oggetto, ma senza l'animus. Nel mondo romano, se venissi spossessato di un oggetto di cui ero possessore, non avrei alcuna tutela giuridica. Oggi, invece, la situazione è diversa e il possessore viene tutelato giuridicamente. È importante sottolineare che il possesso e la titolarità di un oggetto possono appartenere a persone diverse. La situazione ideale si verifica quando la titolarità e il possesso dell'oggetto coincidono nella stessa persona.mondo romano il proprietario, in seguito al furto, perdeva il possesso, ma non la proprietà. La proprietà aveva una garanzia di tipo religioso, era dunque qualcosa di sacro e inviolabile.
Esempio: Leggenda di Romolo e Remo
Romolo e Remo erano fratelli, ma ad un certo punto uno dei due uccide l'altro. L'omicidio era giustificato dal fatto che i due avevano deciso di governare insieme e possedevano anche un appezzamento di terra insieme. Segnarono un confine la parte di Romolo e quella di Remo e insieme avrebbero creato la progenie romana. Secondo le regole sacrali dell'epoca, la proprietà era inviolabile e l'uno non doveva entrare nella proprietà dell'altro. Uno dei fratelli però viola questo confine e lo varca per prendere possesso anche dell'appezzamento di terra del fratello. Romolo è stato allora autorizzato ad uccidere il fratello Remo in quanto aveva violato un principio divino.
Di fronte al furto ci sono
Misure di carattere punitivo inaudibile nell'antica Roma come ad esempio la pena del sacco: in cosa consisteva?
Il ladro veniva messo dentro un sacco insieme a un gallo, un cane e una vipera. Il sacco veniva chiuso e gettato da una rupe alta. Il ladro rotolava dalla rupe insieme agli animali e moriva in modo molto atroce. I romani adottavano questa pena affinché tutti sapessero che se si viola la proprietà privata si poteva morire in modo atroce, serviva quindi come deterrente.
Nel mondo romano solo al padre di famiglia spettava la proprietà, dunque nessun altro poteva essere soggetto di diritti (capacità giuridica).
RES MANCIPI: beni che formano oggetto del diritto di proprietà del padre.
RES NEC MANCIPI: tutti quei beni che non sono importanti per il sostentamento della famiglia (es. cane, era un animale di casa, ma non era importante per il sostentamento della famiglia). Questi beni non fanno parte dell'elenco dei res mancipi in quanto non sono considerati essenziali.
C'è una relazione di mancipium (proprietà), ma di possesso, quindi una relazione di fatto. Terzo grado di appartenenza.