Diritto privato romano
Il diritto privato romano è l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti di una comunità e che diritto oggettivo comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari (norma agendi).
Il diritto soggettivo invece è la pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, a cui corrisponde il dovere di un altro soggetto di soddisfarla (facultas agendi).
Nozioni di diritto
La nozione di diritto soggettivo è stata elaborata dalla dottrina moderna che ha individuato inoltre le nozioni di potestà e facoltà.
- Si parla di potestà quando si fa riferimento a certi poteri che a un soggetto è dato esercitare su altri a prescindere dalla volontà di questi e senza che vi si possano sottrarre.
- Si dicono invece facoltà le possibilità riconosciute e garantite al titolare di un diritto soggettivo.
Al diritto soggettivo di un soggetto, vi è il dovere giuridico corrispondente dell’altro, e dunque una posizione giuridica passiva. Per quanto riguarda il dovere giuridico sono state fatte alcune distinzioni:
- Si dice obbligo il dovere di fare o non fare qualcosa in relazione al diritto soggettivo altrui.
- Si dice soggezione la situazione in cui un soggetto deve necessariamente sottostare anche contro la propria volontà.
- Vi è poi la nozione di onere che è il sacrificio che il diritto oggettivo addossa a un soggetto affinché possa conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio.
Storia del diritto romano
Il diritto romano si svolse per oltre 1300 anni, dalle origini della città di Roma nel 753 a.C. sino alla morte dell’imperatore Giustiniano nel 565 d.C., autore del Corpus Iuris Civilis. Con la morte dell’imperatore però si suole far terminare il corso del diritto romano. Ricordiamo il seguente schema:
- Regno di Roma 753 – 509 a.C.
- Res Publica 509 – 27 d.C.
- Impero/Principato 27 – 565 d.C.
Il termine latino che corrisponde alla nostra parola diritto è ius, tuttavia il significato più adottato nelle nostre fonti è quello di situazione giuridica soggettiva. Questo vuol dire che non indicava di per sé un diritto soggettivo né il corrispondente obbligo, ma diritto e dovere insieme.
Distinzione tra diritto oggettivo e diritto privato/pubblico
Per quanto riguarda il diritto oggettivo, occorre distinguere tra diritto privato e diritto pubblico.
Per diritto privato si intende quel settore del diritto che regola i rapporti tra gli individui in quanto tali, poiché gli interessi che vengono presi in considerazione sono soprattutto interessi privati, individuali.
A questo si contrappone invece il diritto pubblico, che regola l’organizzazione ed il funzionamento della collettività. Gli interessi che vengono presi in considerazione sono interessi della collettività in quanto interessi pubblici. Distinguiamo dunque in latino ius publicum e ius privatum, per quanto riguarda il primo l’aggettivo deriva dalla parola populus. Infatti ius publicum era il diritto del popolo, in maniera più specifica del populus Romanus.
Età del diritto romano
Si è in genere soliti distinguere, nella storia del diritto romano, diversi periodi quali:
- Età Arcaica
- Età Preclassica
- Età Classica
- Età Postclassica
- Età Giustinianea
Età arcaica
Per età arcaica del diritto di Roma si intende l’età che va dalle origini della città e dunque dal 753 a.C. alla metà circa del III secolo a.C. Il regime costituzionale è dapprima Monarchico, fondato su Rex, Senato e assemblea popolare (comitia curiata) e dopo la fine del VI secolo a.C. abbiamo invece un regime Repubblicano composto da Magistrature, Senato e assemblee popolari. Roma, inizialmente modesto villaggio di pastori e agricoltori, si espande dapprima nel Lazio e poi nel resto della penisola.
Col tempo diventa una vera e propria potenza militare e la società si evolve sempre più, sviluppandosi inoltre anche le attività commerciali. Il diritto privato tuttavia è un diritto povero di strutture, viene definito formalistico poiché la produzione di effetti giuridici è subordinata alla pronuncia di determinate parole, (e nel caso anche dal compimento di gesti solenni), adeguato però a soddisfare le poche ed elementari esigenze di una società rurale così come era quella romana alle proprie origini; era inoltre un diritto dei cives Romani.
Il diritto dell’età arcaica era un diritto prevalentemente consuetudinario: era infatti fondato in massima parte sui mores maiorum che erano i costumi giuridici dei più antichi Romani.
Si vennero con il tempo integrati da leges publicae. La più famosa tra queste fu sicuramente la Legge delle Dodici Tavole degli anni 451 – 450 a.C. Alcuni sostengono che si sia trattato di una lex data ovvero di una legge pronunciata dinanzi al popolo riunito in assemblea da un magistrato, che aveva avuto in precedenza dal popolo stesso la delega di legiferare. Fu emanata dai decemviri (Noti come Decemviri legibus scribundis) ovvero dei magistrati straordinari appositamente eletti per quanto riguarda le prime dieci tavole, dai consoli Valerio ed Orazio per quanto riguarda le ultime due. Le vicende della formazione di questa legge vanno inquadrate in quelle relative alle lotte tra i patrizi e plebei durante il tempo della prima repubblica.
Le tavole di bronzo su cui erano state scritte furono distrutte nell’incendio di Roma nel 387 a.C. ad opera dei Galli. I romani però ne conservarono memoria, difatti i precetti di legge si tramandarono dapprima oralmente di generazione in generazione e poi invece dagli scrittori latini. A parte la legge delle dodici tavole (sempre ammesso si tratti di leges datae) ebbero molto rilievo anche le leges rogatae. Queste venivano proposte dal magistrato che rogava, interrogava il popolo riunito in assemblea (comitia centuriata/tributa) che egli aveva in precedenza appositamente convocato. L’assemblea avrebbe potuto approvare o no. Se approvata e sempre se ratificata dal senato la proposta diveniva lex e prendeva il nome del magistrato proponente.
Per quanto riguarda invece la conoscenza e l’interpretazione del diritto in questo periodo erano entrambe nelle mani dei pontefici. Essi furono in sostanza i primi giuristi romani. Ad essi si rivolgevano i cittadini per conoscere quale fosse il ius, che loro interpretavano in maniera letterale. Il diritto di questo periodo arcaico di Roma si qualifica inizialmente come ius quiritium poi come ius civile.
Lo ius quiritium, cioè il diritto dei quiriti fu il nucleo più antico del diritto romano, ovvero quello dei quirites che era la denominazione propria dei membri della prima o una tra le prime collettività cittadine romane.
Nel ius quiritium che era di carattere consuetudinario, erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e potestà) assolute, posizioni di potere su persone o cose. Tra queste il potere su cose inanimate, animali, schiavi che si manifestava nel modo più elementare con un’affermazione di appartenenza. (Questa cosa è mia ex iure quiritium).
Con il passare del tempo sempre nell’età arcaica il diritto romano si arricchisce di nuove prospettive e si qualifica perché riguarda i cittadini (cives) romani ed essi soltanto. Le sue fonti sono i mores, le leges, e l’interpretatio dei pontefici. Comprendeva in sé il ius quiritium ma era rispetto ad esso più ampio.
Età preclassica
Dalla metà del III secolo a.C. si apre l’età preclassica, Roma inizia ad estendere il suo dominio su tutto il Mediterraneo e vengono conquistati territori anche all’infuori dell’Italia che vengono organizzati in provinciae. Per quanto riguarda il diritto privato questo vede il riconoscimento e la tutela di nuovi negozi giuridici. Esso risponde alle esigenze del commercio ed i negozi erano quindi utilizzabili pure dai non cittadini chiamati peregrini. Nell’età preclassica vennero mantenuti in vigore gli antichi mores e le leges, e furono emanate molte altre leges rogatae, anche se poche riguardanti il diritto privato.
I pontefici andarono perdendo il monopolio della conoscenza e dell’interpretazione del diritto. Ad avere un ruolo di vera e propria fonte di produzione del diritto furono il preteore e la giurisprudenza, non più pontificale bensì laica. Gli esperti del diritto erano detti giureconsulti con riferimento ai pareri, che erano detti consulta. A Roma i giuristi ebbero una posizione sociale di particolare prestigio, infatti le loro opinioni, punti di vista e pareri espressi finivano per essere considerati ius, in particolare fonti del ius civile.
I primi giuristi a Roma furono i pontefici che vennero sostituiti a mano a mano dai giureconsulti laici che cominciarono ad operare inizialmente con attività più che altro consultiva e poi con l’insegnamento e la composizione di opere giuridiche. I giuristi dunque davano gratuitamente dei pareri ( responsa ) che se espressi da giuristi qualificati avevano una considerazione tale che il giudice chiamato a decidere sulla questione si sarebbe adattato al parere espresso.
I giuristi scrissero anche opere giuridiche e da ciò viene anche l’adozione di un rigoroso ed essenziale vocabolario molto tecnico. In questa età preclassica al ius civile si affianca il diritto onorario.
In età preclassica il ius civile subì un forte sviluppo, poiché a partire dal III secolo a Roma si diede tutela giudiziaria e quindi efficacia giuridica a nuovi negozi anche se compiuti da non cittadini (peregrini) e a tali negozi si riconobbe l’effetto di dar luogo ad obblighi (opoteres). Si trattò dunque per lo più di negozi costitutivi di obbligazioni come compravendita, locazione, mandato (contratti consensuali).
Il giudice quando era chiamato a decidere su una lite per cui si dava luogo ad un giudizio in buona fede e dunque un iudicium bonae fidei doveva valutare secondo buona fede i doveri del debitore convenuto. Si imponeva così al giudice un giudizio oggettivo di carattere. Ciò era vero per la forma, ma nella sostanza i giudici seguivano i punti di vista espressi dalla giurisprudenza.
Per quanto riguarda i negozi di buona fede, furono presto qualificati come appartenenti al ius gentium, e ciò discendeva dal fatto che questi erano riconosciuti e tutelati anche nei confronti dei non cittadini e dunque dei peregrini. Per il fatto di estendersi anche a questi ultimi, pertanto il ius gentium si contrapponeva al ius civile che invece era riservato solo ai cives.
La giurisprudenza attribuì la qualifica di iuris gentium ad alcuni negozi ed istituti del ius civile antico come per esempio la traditio, stipulatio e mutuo con la conseguenza di estenderne l’uso anche ai non cittadini.
Al ius civile al contempo si affiancò e contrappose in età preclassica il diritto onorario, in gran parte opera del preteore. Quella di ius honorarium è un’altra tra le qualificazioni del diritto in senso oggettivo. Si tratta del diritto risultante dall’attività di alcuni organi giurisdizionali quali: i pretori, sia urbano che peregrino, gli edili curuli e i governatori delle province; in ogni caso i magistrati eletti dal popolo con carica annuale. Il pretore urbano, magistrato cum imperio, fu istituito dalle leges Liciniae Sextiae del 367 a.C.
Tra gli altri compiti ebbe quello specifico di dicere ius. Mentre invece gli edili curuli erano sempre magistrati ma sine imperio, erano competenti in particolare, per controversie dipendenti dalla vendita di schiavi ed animali. Il praetor peregrinus fu istituito più tardi nel 242 a.C. per via dell’intensificarsi dei traffici commerciali, ebbe il compito di dicere ius tra cittadini romani e stranieri (peregrini) oppure tra stranieri, ed ebbe pari dignità ed imperium rispetto al pretore urbano di più antica istituzione.
La formazione dello ius honorarium dipendeva dall’attività edittale dei magistrati. Questa era a sua volta strettamente collegata con il processo formulare. Il ius honorarium presuppone quindi il processo formulare, le cui prime manifestazioni possono essere datate intorno alla metà del III secolo a.C.
Per la massima parte dunque il ius honorarium fu opera del pretore urbano: il suo editto ne fu la fonte di gran lunga prevalente. Il pretore emanava un editto destinato a durare un anno, così come la durata della sua carica.
Sotto l’aspetto formale l’editto non conteneva ordini nei confronti dei cittadini: nell’editto vi era un programma, strumenti giudiziari e l’indicazione dei modelli dei provvedimenti che avrebbe emanato.
Se formalmente l’editto scadeva al termine dell’anno di carica del magistrato che l’aveva emesso, con il passare del tempo accadde che i pretori andarono confermando, alcune parti degli editti precedenti che avevano avuto un buon esito. Talune parti degli editti dunque vennero trasmesse da pretore a pretore, e ciò è il cosiddetto edictum tralaticium.
Quanto ai contenuti l’editto presentava i modelli dei mezzi di tutela giudiziaria (actiones) del ius civile. Il diritto pretorio era quello che scaturiva dalle clausole edittali e che avevano degli strumenti processuali che non erano del ius civile. L’intervento pretorio si manifestava in tre direzioni: agevolare l’applicazione del ius civile, colmarne le lacune e correggerlo.
Età classica
Con la fine della repubblica romana e l’avvento del principato, fondato da Augusto nel 27 a.C. si fa iniziare l’età classica del diritto romano. Sotto l’aspetto costituzionale si è dinanzi ad un regime ibrido, non più repubblicano e non più monarchico. Sopravvivono gli organi repubblicani a cui però si sovrappongono il princeps e i suoi funzionari e nel frattempo Roma inizia ad espandersi sempre di più.
Il diritto privato si sviluppa sempre di più, vi sono inoltre nuove fonti che si aggiungono alle precedenti come senatoconsulti e costituzioni imperiali, si estingue però l’attività legislativa del popolo e il pretore dalla prima metà del II secolo d.C. perde il ruolo di innovatore del diritto.
Intorno al 130 d.C. il giurista Giuliano per incarico dell’imperatore Adriano stabilì il testo definitivo dell’editto pretorio, che doveva essere poi proposto al senato per l’approvazione. Si ebbe così l’editto perpetuo. Dunque da quel momento i pretori erano tenuti a riprodurre il testo edittale predefinito. Venne così meno la possibilità del pretore di evolvere ed innovare il diritto. La giurisprudenza in questo periodo ha un’elevata purezza di forma e perfezione per la tecnica raggiunta dai giuristi ed il metodo di questi ultimi diviene modello universale.
I primi tempi dell’età classica furono caratterizzati dalla contesa tra sue schiere di giuristi, i sabiniani di cui il capostipite fu Ateio Capitone ed i proculiani il cui capostipite fu Marco Labeone, a dividere le due correnti furono ideologie diverse non ben note.
Per tutto il I secolo d.C. e ancora per buona parte del II secolo i giuristi rimasero proculiani o sabiniani. A sanare il dissidio fu Giuliano, sabiniano autore del Digesta in 90 libri che godette di così tanto prestigio che Adriano gli affidò il compito di compilare l’editto pretorio.
Pure nel II secolo vissero due giuristi tra i più conosciuti: Gaio noto soprattutto ai posteri per essere stato l’autore delle Institutiones, e Pomponio ritenuto uno tra i più eccelsi giuristi romani. Infine vi furono anche Paolo ed Ulpiano che scrissero enciclopedie giuridiche nelle quali riassumevano il pensiero delle precedenti generazioni di giuristi.
Età postclassica
Il III secolo d.C. fu un periodo di declino per il diritto, in concomitanza con una delle tante crisi che colpirono l’impero romano (anarchia militare). Si parla di età postclassica del diritto romano con l’ascesa al trono di Costantino nel 312. Si consolida nel tempo un sistema di governo dispotico e assoluto, al cui vertice troviamo sempre l’imperatore.
L’impero soprattutto per ragioni strategiche di difesa viene diviso in due parti, con capitale Roma per la pars occidentis e con capitale Bisanzio, divenuta poi Costantinopoli per la pars orientis. In ognuna di essa sta un imperatore. Tuttavia fattori interni (economico, sociale e morale e tra questi il trionfo del cristianesimo divenuto nel 380 con Teodosio I religione di Stato) ed esterni (invasioni barbariche) determinano quel processo di indebolimento e disgregazione del territorio dell’impero che con la deposizione nel 476 di Romo Augustolo da parte del re ostrogoto Odoacre, porterà alla fine dell’impero romano d’occidente. Sopravvivrà invece l’impero d’oriente fino al 1453.
Giustiniano invece salì al trono nel 527 e riuscì nella grande impresa della riconquista dell’Italia. Dunque l’età postclassica per il diritto è un’età di decadenza del diritto, l’imperatore rimane l’unica viva fonte del diritto e le costituzioni imperiali sono ora chiamate leges. Tuttavia lo studio del diritto sopravvive sia in occidente che oriente e si avranno delle rielaborazioni delle opere classiche, un’opera molto importante fu il Codice Teodosiano.
Dal VI secolo d.C. Giustiniano elaborò una grande compilazione di giurisprudenza classica e di iura costituzioni imperiali che oggi porta il...
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