Capitolo 1 – Le caratteristiche dei fondi comuni di investimento
I fondi comuni di investimento nell'ambito dell'industria del risparmio gestito
Obiettivo: delineare, nell'ottica dell'investitore, le forme più efficaci ed efficienti di impiego e gestione del capitale da investire in fondi comuni di investimento. Si tratta di un percorso complesso che, a seconda della fase considerata, viene svolto autonomamente dal risparmiatore o insieme a professionisti del risparmio o totalmente affidato a questi ultimi soggetti.
Qualsiasi soggetto precettore di flussi monetari ha la possibilità di destinare la parte di entrate eccedenti i propri consumi irrinunciabili all'acquisizione di attività reali o finanziarie. Le attività finanziarie comprendono la categoria degli strumenti finanziari, nei quali il risparmiatore può investire le proprie risorse utilizzando 2 modalità principali:
- Gestione diretta: il risparmiatore assume autonomamente tutte le decisioni inerenti l'acquisto, la detenzione e la cessione degli strumenti finanziari attraverso:
- La presenza di un intermediario abilitato alla prestazione di servizi di investimento
- Effettuando il trading online (ossia accedendo al mercato finanziario in tempo reale)
- Risparmio gestito: il risparmiatore delega le decisioni riguardanti l'impiego della propria ricchezza ad operatori professionisti, i quali possono intervenire nella fase di decisione di quanto ammontare investire e nella fase di costruzione e revisione del portafoglio dell'investitore (N.B. Il risparmiatore non può assumere un ruolo passivo di accettazione delle decisioni prese dal consulente, ma dovrebbe contribuire alla costruzione del proprio portafoglio).
Il mercato del risparmio gestito italiano ha iniziato a svilupparsi e migliorare dagli anni '90 (prima era poco innovativo ed efficiente per quanto riguardava il funzionamento delle strutture operative, l'offerta di strumenti finanziari e la trasparenza; cause: limitata concorrenza del sistema bancario, inefficienza del mercato azionario, alti tassi di interesse su titoli di Stato, controlli sui movimenti di capitale).
Il risparmio gestito può avvenire attraverso:
- Gestione patrimoniale mobiliari: agiscono per conto e nell'interesse del risparmiatore investendo il patrimonio ricevuto in gestione in strumenti finanziari per incrementarne il valore
- Gestione patrimoniali in fondi: simili alle GPM, ma investono il patrimonio ricevuto in gestione in quote di FCI
- Unit linked polizze: sono polizze vita emesse da compagnie vita ed i premi versati sono impiegati per sottoscrivere quote di FCI e SICAV monetari (obbligazionari e azionari, con possibilità di variare la composizione nel tempo); rendimento = rivalutazione FCI – spese; non garantiscono un rendimento minimo e nemmeno la restituzione del capitale
- Index linked polizze: sono polizze vita i cui premi vengono investiti in obbligazioni indicizzate; il riscatto prima della scadenza è penalizzante
- Fondi pensione: permettono di realizzare un regime di copertura previdenziale (complementare) che, insieme alla previdenza pubblica obbligatoria, assicuri un tenore di vita paragonabile a quello goduto nel periodo lavorativo; i premi versati periodicamente vengono amministrati da società di gestione con il fine di massimizzarne il rendimento, considerando la propensione/avversione al rischio dell'investitore
- Gestione collettiva del risparmio.
Strumenti finanziari
Si considerano strumenti finanziari:
- Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili
- Obbligazioni, titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili
- Strumenti finanziari negoziabili previsti dal Codice Civile
- Quote di FCI
- Titoli negoziati sul mercato monetario
- Qualsiasi altro titolo negoziabile che permetta di acquisire gli strumenti precedenti
- “Futures” contratti (sono strumenti finanziari derivati)
- Swaps e equity swaps (sono strumenti finanziari derivati)
- Contratti a termine collegati a strumenti finanziari (sono strumenti finanziari derivati)
- Contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati precedentemente (sono strumenti finanziari derivati)
- Combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente (sono strumenti finanziari derivati).
Caratteristica fondamentale degli strumenti finanziari non derivati: negoziabilità.
Servizi di investimento
Per servizi di investimento si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
- Negoziazione per conto proprio
- Negoziazione per conto terzi
- Collocamento
- Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi
- Ricezione e trasmissione di ordini, mediazione.
Gli intermediari abilitati a prestare professionalmente servizi di investimento al pubblico sono:
- Imprese di investimento (SIM; imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie)
- Banche
- Società di gestione del risparmio
- Società di gestione armonizzate
- Intermediari finanziari iscritti nel Testo unico bancario
- Agenti di cambio
- Società fiduciarie autorizzate
- Poste Italiane.
Gestione collettiva del risparmio
La gestione collettiva del risparmio è un servizio che si realizza mediante:
- Promozione, istituzione e organizzazione di FCI e amministrazione dei rapporti con i partecipanti
- Gestione del patrimonio di OICR (OICR = SICAV + FCI), di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.
SICAV: spa a capitale variabile (suo patrimonio varia al variare del valore delle sue attività e del numero di azioni sottoscritte e rimborsate) con sede legale e direzione generale in Italia. Oggetto: investimento del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni, assimilabile ad un fondo aperto.
FCI: composto da un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Patrimonio raccolto mediante una o più emissioni di quote. Oggetto: crescita del valore del capitale raccolto dai partecipanti (agiscono nell'interesse dei partecipanti). Aperti: partecipanti hanno diritto a chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote; chiusi: diritto al rimborso delle quote riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.
FCI GPM e GPF
| FCI | GPM e GPF |
|---|---|
| Patrimonio gestito in monte, quindi con modalità standardizzate (gestione uguale per ogni cliente) | Patrimonio gestito in modo personalizzato (gestione separata per ogni cliente) |
| Ogni cliente possiede una determinata percentuale di uno stesso patrimonio | Il patrimonio di ogni cliente è potenzialmente diverso da quello di tutti gli altri |
| Il cliente non può impartire istruzioni vincolanti al gestore | Il cliente può sempre chiedere al gestore di modificare la politica di investimento |
FCI SICAV
| FCI | SICAV |
|---|---|
| Patrimonio è gestito in monte | Patrimonio è gestito in monte |
| Le quote conferiscono la titolarità di una parte del fondo | L'investimento in una SICAV conferisce la qualità di socio (diritto di voto consente di influenzare politica di investimento della società) |
La SGR redige i seguenti documenti contabili:
|
È la stessa SICAV a predisporre i medesimi documenti contabili |
| Il prospetto giornaliero del valore della quota (= valore complessivo netto del fondo/il numero delle quote; si modifica al variare del valore delle attività finanziarie presenti nel bilancio del fondo e del numero di azioni sottoscritte e rimborsate) | Il prospetto giornaliero del valore dell'azione ha contenuto simile a quello del valore della quota del FCI, ma contiene alcune voci in più nell'attivo e nel passivo |
Il rendiconto della gestione è formato da:
|
Il rendiconto della gestione è formato da un vero e proprio bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), anche se sono limitate le voci di costo e ricavo che sono presenti in più rispetto ai FCI |
Il sistema di organizzazione ed amministrazione dei fondi comuni di investimento
Il sistema di organizzazione ed amministrazione dei FCI è costituito da una pluralità di attori e dai rapporti tra gli stessi. I soggetti coinvolti sono:
- SGR (massimo 2 SGR diverse)
- Banca depositaria
- Investitori e regolamento
- Rete di vendita.
SGR
Le SGR (possono gestire il risparmio perché c'è garanzia a favore degli investitori; risparmio tutelato dalla Costituzione) godono di una riserva di attività, insieme alle SICAV e alle società di gestione armonizzate (per queste ultime, solo per la gestione del patrimonio di OICR), sulla gestione collettiva del risparmio. Inoltre, le SGR possono anche svolgere le seguenti attività:
- Prestare il servizio di gestione dei portafogli
- Istituire e gestire fondi pensione
- Svolgere le attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB
- Prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione
- Prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti
- Commercializzare quote o azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia (ratio: aumentare la concorrenza, l'efficienza).
Le SGR inoltre possono affidare specifiche scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni e delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione di servizi (in questi casi, la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega). Lo svolgimento da parte delle SGR dell'attività di gestione collettiva del risparmio e di gestione di portafogli richiede una autorizzazione. Questa autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, in presenza delle seguenti condizioni:
- Sia adottata la forma di società per azioni (requisito di forma)
- La sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica (requisito di forma)
- Il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore (almeno 1.000.000 €) a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia (requisito di forma)
- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità (avere un curriculum idoneo per gestire fondi altrui), indipendenza (assenza di conflitti d'interesse) e onorabilità (non aver a carico condanne penali) stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB (requisito di sostanza)
- I titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB (requisito di sostanza)
- La struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni relative agli acquisti e cessioni di partecipazioni qualificate, le cui soglie sono determinate con regolamento della Banca d'Italia (requisito di sostanza)
- Vengano presentati, assieme all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e una relazione sulla struttura organizzativa (requisito di sostanza)
- La denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio” (requisito di forma).
La funzione di promozione, istituzione e organizzazione del FCI e di amministrazione dei rapporti con i partecipanti (attività promozionale) può essere separata da quella di gestione del fondo (attività gestionale): in questo caso sono presenti 2 SGR, entrambe solidalmente responsabili verso i partecipanti al FCI. Sempre in tema di responsabilità, vige il principio di autonomia patrimoniale del FCI e dei suoi comparti: ciascun FCI o ciascun comparto di uno stesso FCI costituiscono un patrimonio autonomo, distinto dal patrimonio della SGR e da quello del partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR e dei creditori del depositario; le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse solo sulla quota di partecipazione dei medesimi. Inoltre, la SGR non può usare, nel proprio interesse o per conto di terzi, i beni di pertinenza dei FCI.
Attività di promozione
- Studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito
- Espletamento delle procedure autorizzative
- Scelta delle modalità di commercializzazione delle quote di FCI
- Cura dei rapporti con i partecipanti.
Relativamente a questa attività, la SGR deve adottare tutte le misure per:
- Una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti
- Un tempestivo e corretto flusso di informazioni con le strutture di collocamento e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e velocità nella trasmissione della documentazione e dei mezzi finanziari relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento, ed il gestore per garantire al medesimo la conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere da esso i dati concernenti la valorizzazione delle quote, nonché i dati per il controllo della rispondenza delle politiche di investimento del fondo con quelle fissate nel regolamento di gestione del fondo
- Assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nelle prestazioni dei servizi amministrativi o gestori.
Attività di gestione
- Studio ed analisi dei mercati e degli emittenti
- Definizione delle strategie gestionali
- Disposizione degli ordini di investimento/disinvestimento relativi al patrimonio dei fondi e valorizzazione dei beni inseriti nei fondi
- Esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione
- Esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi
- Verifica del rispetto degli obiettivi di investimento dei fondi definiti dai relativi regolamenti di gestione
- Tenuta della contabilità dei fondi e produzione delle segnalazioni di vigilanza
- Valorizzazione del patrimonio dei fondi e delle quote.
Relativamente a questa attività, la SGR deve adottare tutte le misure per:
- Una efficiente gestione delle attività sui mercati di investimento
- Un tempestivo e corretto flusso di informazioni con la banca depositaria e la società promotrice.
Banca depositaria
La banca depositaria (banca di riferimento del FCI) svolge le seguenti funzioni:
- La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo (attività operativa)
- L'accertamento della legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo (attività di controllo)
- L'accertamento della correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, l'effettuazione del calcolo stesso (attività di controllo)
- L'accertamento del fatto che, nelle operazioni relative al fondo, la controprestazione sia ad essa rimessa nei valori d'uso (attività di controllo)
- L'esecuzione delle istruzioni della società di gestione del risparmio se non contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza (attività operativa)
- La comunicazione senza ritardo da parte degli amministratori e dei sindaci della banca depositaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni (attività di controllo).
Anche la banca depositaria è soggetta a responsabilità nei confronti della SGR e dei partecipanti al fondo per i danni arrecati come conseguenza di inadempimento di propri obblighi.
Investitori e regolamento
Gli investitori (soggetti a favore dei quali gli altri attori coinvolti nell'organizzazione e amministrazione del fondo, operano) sono garantiti da quanto stabilito dal regolamento del FCI (spesso si tratta di un regolamento unico di gestione: insieme delle norme che regolano il funzionamento dei FCI) che definisce:
- Le caratteristiche del fondo stesso e del suo funzionamento (denominazione, durata, modalità di partecipazione/liquidazione)
- Indica la società promotrice
- Individua il gestore, se diverso dalla società promotrice
- Indica la banca depositaria
- Ripartisce i compiti tra tali soggetti
- Regola i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e i partecipanti al fondo (individua gli organi competenti per la scelta degli investimenti, i criteri di ripartizione degli investimenti, tipo di beni/strumenti finanziari/altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo, i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione).
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