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Parlamento e di procedimento legislativo
Conclusione: ciò che rende possibili i notevoli sviluppo dati dai tribunali alle norme più
fondamentali è il prestigio acquistato dai tribunali a causa della loro attività, indiscutibilmente
guidata da norme, nelle vaste aree centrali del diritto
VIII. Capitolo VIII- Giustizia e morale
- Tesi generale secondo cui vi è una connessione tra diritto e morale, che è in un certo senso
“necessaria” e secondo cui questo è l’elemento fondamentale per analizzare o spiegare il concetto
di diritto
- Molte possibili interpretazioni dei termini chiave “necessaria” e “morale”
- La teoria più chiara – collegata con la tradizione tomistica del diritto naturale che comprende una
duplice tesi:
a. Vi sono certi principi della vera morale o giustizia, che possono essere scoperti dalla
ragione umana senza l’aiuto della rivelazione anche se sono di origine divina
b. Le leggi umane che contrastano con questi principi non costituiscono diritto valido “Lex
iuniusta non est lex”
- Le teorie che sostengono questo generale punto di vista sostengono pure che un conflitto fra il
diritto la morale non è sufficiente per privare una norma del so carattere giuridico + che perché un
ordinamento giuridico esista deve esservi un riconoscimento ampiamente diffuso di un obbligo
morale di obbedienza alla legge
1. Principi di giustizia
- La giustizia = un settore a sé della morale
- Le caratteristiche differenziali della giustizia e la sua speciale connessione con il diritto cominciano
a emergere se si osserva che la maggior parte delle critiche in termini “giusto” o “ingiusto” possono
essere interpretate come “equo” o “non equo” (fair/unfair)
- L’equità non coincide con la morale in genere; 2 eccezioni= 2 situazioni della vita sociale
a. Quando ci dobbiamo occupare del modo in cui vengono trattate classi di individui, quando si
deve distribuire fra loro qualche onere o beneficio (partecipazione equa o non equa)
b. Quando è stato inflitto qualche danno e si pretende un risarcimento o una indennità
- Si pensa tradizionalmente alla giustizia come a qualcosa che mantiene o restaura un equilibrio o
una proporzione
- Il suo precetto base: “tratta tutti i casi uguali in modo uguale” -> è necessario aggiungere a questa
frase “e tratta i casi diversi in modo diverso” -> frase vuota se non sappiamo quando i casi devono
essere considerati come uguali e quali differenze sono rilevanti
- La struttura del concetto di giustizia – due parti: un elemento uniforme e costante “tratta i casi
uguali in modo uguale” & un criterio instabile e variabile usato per determinare quando, per ogni
dato scopo, i casi sono uguali o diversi
- La connessione tra la giustizia nell’applicazione del diritto e il concetto di norma ha spinto alcuni
famosi pensatori a identificare la giustizia con la conformità alla legge (è un errore)
- Nella maggior parte dei paesi civili – accordo sull’idea che sia il diritto penale sia il diritto civile
sarebbero ingiusti se discriminassero le persone in base a elementi come il colore o la fede religiosa
- I criteri delle somiglianze e delle differenze rilevanti possono spesso variare con le concezioni
morali fondamentali di una data persona o società -> quando questo avviene , alle affermazioni
sulla giustizia o ingiustizia di una legge si po’ ribattere con affermazioni contrarie ispirate a una
morale differente
- Es. legge sull’assistenza alla povertà – tener conto dei bisogni degli assistiti; lo stesso criterio di
bisogni viene applicato sulla commisurazione delle imposte progressivo sul reddito
- La connessione tra la giustizia e l’ingiustizia del risarcimento per danni e il principio “tratta tutti i
casi uguali in modo uguale” , sta nel fatto che al di fuori del diritto vi è una convinzione morale che
coloro cui la legge si applica hanno un diritto a una reciproca astensione da certi tipi di condotta
dannosa questo costituisce la base, se non la totalità, della moralità di ogni gruppo sociale –
effetto: creare un’uguaglianza morale e artificiale per compensare le diseguaglianze di natura
- Es. il forte e l’astuto sono posti allo stesso livello del debole e del sempliciotto -> sono moralmente
uguali: l’uomo forte che non osserva la morale e approfitta della propria forza per danneggiare un
altro è considerato come un distruttore di questo equilibrio la giustizia esige che questo status
quo morale venga restaurato ->il colpevole viene punito (Il ladro – restituisce le cose rubate – nei
casi di danni fisici: si dice che ha tolto qualcosa alla sua vittima – altri riconoscimenti)
- Vi è un limite alla quantità di applicazione del diritto che una società si può permettere, anche
quando è stato commesso del male morale
- Viceversa il diritto, in nome del benessere generale della società, può imporre il risarcimento da
parte di chi ha danneggiato un altro anche se moralmente, come questione di giustizia, si potrebbe
considerarlo come non dovuto (diritto civile -> responsabilità civile) -> assicurazioni (es. incidenti
stradali)
- Tesi:
a. Molto pochi mutamenti sociali o nome giuridiche portano vantaggio o aumentano il benessere
di tutti gli individui alla parti (es. la protezione da parte della polizia, la costruzione di strade)
b. Nella maggior parte dei casi il diritto stabilisce dei benefici per una classe della popolazione solo
a costo di privare gli altri di quello che preferiscono (es. i benefici per i poveri possono essere
tratti soltanto dai beni degli altri -> l’istruzione obbligatoria finanziata a costo di ridurre o
sacrificare gli investimenti di capitale nell’industria o nelle pensioni o nell’assistenza sanitaria ->
la scelta tra queste alternative in conflitto considerata opportuna perché è volta al “bene
pubblico” o al “bene comune” -> un aspetto della giustizia distributiva che consiste nella
distribuzione dell’attuazione e della considerazione imparziale di contrastanti pretese a benefici
diversi
2. Obbligo morale e obbligo giuridico
- I principi della giustizia non esauriscono il concetto di morale
- Non tutte le critiche del diritto svolte su basi morali sono svolte in nome della giustizia -> certe leggi
possono essere condannate come moralmente cattive perché impongono agli uomini azioni che la
morale proibisce o viceversa, impongono agli uomini di astenersi dal compiere azioni che sono
moralmente obbligatorie
- La parola “morale” come anche i sinonimi (etica) hanno una loro notevole zona di ambiguità o
“struttura aperta”
- L’elemento fondamentale nella moralità condivisa e accettata da un gruppo sociale consiste in
norme primarie che impongono obblighi (capitolo V)
- Di solito si pensa e si parla di norme morali per designare tutte le norme non –giuridiche
- Distinzione e classificazione delle nome non-giuridiche
• Norme dall’ambito molto limitato -> sfera particolare di condotta (es il modo di vestire)
• Norme concepite come rivolte al gruppo sociale in generale
• Altre come rivolte a speciali sotto-gruppi
• Alcune norme sono considerate vincolanti in base al consenso
• Altre sono considerate come non aventi origine in un accordo
- Alla violazione di alcune norme segna solo un’affermazione o un ammonimento circa la cosa che “si
deve” fare (es. norme di etichetta o del parlare corretto) un serio rimprovero, il disprezzo o
l’esclusione sociale
- La terminologia “diritti”, “obblighi”, “doveri” si usa per esprimere le esigenze delle norme
giuridiche e viene usata con l’aggiunta di “morali” per esprimere le azioni o le omissioni imposte da
queste norme (es. contratti) – una parziale sovrapposizione di contenuto fra obblighi giuridici e
morali
- Somiglianze tra i due tipi di norme:
• Sono considerate come vincolanti indipendentemente dal consenso dell’individuo
obbligato
• Sono sostenute da una seria pressione sociale per la conformità
• La loro osservanza è considerata come un contributo minimo alla vita sociale che deve
essere considerato naturale
• Regolano il comportamento degli individui in situazioni costantemente ricorrenti lungo
tutta la vita piuttosto che in attività e occasioni speciali
• Possono comprendere molti elementi tipici dei bisogni reali o immaginari di una società
particolare
• Esprimono esigenze che devono essere soddisfatte da qualunque gruppo di esseri umani
che vogliano riuscire a vivere insieme
• Contengono forme di proibizione della violenza alle persone o alla proprietà
• Contengono esigenze di onestà e veridicità
Differenze essenziali tra norme giuridiche e morali
- Teoria: mentre le norme giuridiche prescrivono soltanto il comportamento “esterno” e sono
indifferenti ai motivi, alle intenzioni o ad altri elementi “Interni” che si accompagnano alla
condotta, le norme morali non esigono specifiche azioni esterne ma solo la buona volontà e
l’onestà -> conseguenza i 2 tipi di norme non potrebbero mai avere lo stesso contenuto: una
deduzione errata, tratta dalle differenze fra il rimprovero morale e la sanzione giuridica !!!
- 4 connesse caratteristiche che servono congiuntamente a distinguere la morale non solo dalle
norme giuridiche ma anche da altri tipi di norme sociali
a. Importanza
- Si manifesta in molti modi:
• Nel semplice fatto che i principi morali vengono mantenuti contro la spinta di forti passioni
che essi limitano e a costo di sacrificare notevoli interessi personali
• Nelle serie forme di pressione sociale esercitate per ottenere obbedienza nei casi
individuali o per garantire che i principi morali vengano insegnati o comunicati a tutti nella
società come una cosa naturale
• Nel generale riconoscimento del fatto che, se i principi morali non fossero generalmente
accettati, avrebbero dei mutamenti spiacevoli e di grande portata nella vita degli individui
- L’importanza non è essenziale per la natura di tutte le norme giuridiche nello stesso modo in cui lo
è per la natura delle norme morali
b. Immunità da mutamenti deliberati
- Le norme o i principi morali non possono essere posti in essere o modificati o eliminati come le
norme giuridiche che possono mediante un atto deliberato, essere mutate o abrogate
- I criteri di condotta non possono essere dotati o privati di carattere morale per opera della volontà
umana
- Benché una norma o tradizione mora