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Il dolo

Il dolo consiste in un errore provocato dalla macchinazione di una parte che porta, con l'inganno, all'alterazione della volizione e alla stipulazione di un contratto che altrimenti non si sarebbe perfezionato. Il dolo è più grave dell'errore perché implica un illecito commesso dall'altra parte (o da un terzo esterno che si inserisce nella trattativa).

ART. 1439 Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Il dolo è sempre rilevante se risulta determinante nel consenso (il legislatore non richiede né essenzialità né riconoscibilità). Trattandosi di un illecito è previsto risarcimento danno e annullamento del contratto.

Il dolo può presentarsi in varie forme:

  1. DOLO INCIDENTE → si tratta di un raggiro non così rilevante da aver determinato il consenso, dato che la parte ingannata avrebbe comunque concluso il contratto anche se a condizioni diverse. In questo caso non si può annullare il contratto, ma si può chiedere risarcimento del danno.
  2. DOLO PRECONTRATTUALE → comportamento doloso può interessare anche la sfera precontrattuale durante la quale le parti sono tenute a un comportamento corretto e leale; l'inganno nella fase di trattative rientra nella culpa in contrahendo ed è disciplinato dall'ART. 1440.
  3. DOLO OMISSIVO → una parte omette informazioni salienti per la sorte del contratto, tale condotta irrispettosa degli obblighi informativi viene sanzionata dal legislatore e tra le varie soluzioni c'è chi l'annovera tra possibili cause di annullamento del contratto.
  4. MENZOGNA → consiste nell'affermazione del falso o
negazione del vero e la si considera dolo se porta a condizionare il processo volitivo. Su questo punto ci sono dei problemi di compatibilità tra disciplina del dolo e dei vizi occulti (ART. 1491).- DOLUS BONUS è un tipo di dolo non riconosciuto giuridicamente, consiste nell'atteggiamento di chi esalta esageratamente la propria merce (tipico di chi commercia). Solo in certi contesti si tenta di dare un freno all'esaltazione (es. pubblicità sulla sostenibilità). Una tesi considera l'acquirente che ci casca non meritevole di tutela, quindi, non è ammesso annullamento; secondo altri invece l'inscusabilità dell'errore pone il dolus bonus tra le cause di annullamento del contratto. VIOLENZA La violenza è intesa come minaccia (violenza morale), il contratto concluso perché minacciati è annullabile (anche se la minaccia proviene da un terzo) secondo l'ART. 1434. Tuttavia, seve trattarsi.di una minaccia significativa, idonea ad incidere sulla volontà e che faccia temere alla persona minacciata di poter subire un danno (psicologico o fisico). Il metus ab intrinseco rileva se altera il consenso. Non è minaccia il timore reverenziale, quindi ad esempio verso una persona autorevole di fronte alla quale non riusciamo a sottrarci. ALTRE SITUAZIONI Vi sono anche altre situazioni in cui il consenso viene espresso non in totale libertà e spontaneità a causa di pressioni esterne (es. situazioni geografiche ambientali dove ci sono criminalità organizzate). In ogni caso non qualsiasi pressione psicologica consente di chiedere l'annullamento, ma ci devono essere presupposti: - errore essenziale e riconoscibile - dolo artificiale - violenza seria e grave AZIONE DI ANNULLAMENTO Tale azione ha natura costitutiva e consiste nel chiedere al giudice di annullare il contratto (fino a quel momento efficace) tramite una sentenza che modifica la

realtà giuridica. Con la sentenza perde efficacia retroattivamente, come se nulla fosse stato concluso le parti possono richiedere restituzioni di quantoà reciprocamente dato. È legittimata ad agire solo la parte il cui consenso è viziato e non è rilevabile d'ufficio dal giudice, occorre che la parte instauri un procedimento per annullamento o per altri fini (es. chiedere adempimento o far valere diritto di prelazione). Il termine ultimo (prescrizione) entro cui poter esperire tale azione è pari a 5 anni che decorrono a partire da un determinato giorno a seconda delle cause dell'annullabilità.

ART. 1442: L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione.

oppure il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (vale per incapacità naturale e tanti altri casi). Importante è il quarto comma che mette in luce il fatto che, nonostante siano passati i termini di prescrizione, la vittima convenuta in giudizio per adempiere può opporre la cosiddetta "eccezione" (non sottostà a prescrizione) per mettere in luce la presenza di un vizio del consenso. [COMMA 4] L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere". CONVALIDA Permette di risolvere in tempi più brevi la controversia. Consiste nella possibilità della parte - vittima di convalidare e sanare il contratto attraverso una DICHIARAZIONE UNILATERALE inviata alla controparte. In questo modo il contratto diventa valido e viene esclusa.la possibilità di annullamento. È possibile convalidare il contratto, oltre che con dichiarazione espressa, anche con convalida tacita legittimata dall'ART. 1444: "Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità". È dunque il comportamento esecutivo della parte vittima che attesta la volontà di mantenere il rapporto; per evitare fraintendimenti, sono ripudiati comportamenti contraddittori, sleali e incoerenti. In ogni caso, la convalida può essere posta solo da chi è in condizione di concludere validamente il contratto. EFFETTI DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO La sentenza ha un effetto retroattivo, facendo venire meno gli effetti del contratto: nell'ambito della compravendita il cui effetto è trasferimento della proprietà, l'annullamento comporta recupero del bene. Se si

L'ART. 1445 analizza il caso di un acquirente del contratto annullabile che abbia già ritrasferito il bene a terzi.

In particolare, tale articolo dice che la sentenza di annullamento non tocca gli acquisti dei terzi (lasciandogli la proprietà), a patto che il loro acquisto fosse:

  1. In buona fede non sapeva che colui che gli stava vendendo il bene lo aveva ottenuto da un contratto annullabile
  2. A titolo oneroso il terzo ha acquistato dando corrispettivo (no donazione)

Se l'acquisto del terzo è fatto salvo, vuol dire che persona che ottiene l'annullamento del contratto non riottiene il bene, ma si deve accontentare di somma di denaro sostitutiva. Tuttavia, nel momento in cui viene fatta trascrizione della domanda di annullamento, qualsiasi

Acquisto di terzi è pregiudicato.

LA RESCISSIONE

La rescissione, come l'annullamento, può essere richiesta tramite azione in giudizio (fino a quel momento il contratto è efficace) e la causa deriva dalla presenza di patologie originarie (problematiche fin dalla conclusione del contratto). Si può chiedere per due ragioni:

  1. CAUSA DI PERICOLO: laddove un contratto sia stato concluso in una situazione di pericolo (costretto a farlo per salvarmi la pelle).
  2. CAUSA DI BISOGNO: contratto concluso in una situazione di bisogno economico.

Anche in questa azione è legittimato ad agire solo uno dei due contraenti ed è regolamentata agli ART. 1447 e 1448.

ART. 1447: Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la sua necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

Es.

persona sta naufragando e chiede soccorso ad imbarcazione, che per traghettare chiede compenso esorbitante. Per chiedere rescissione occorre: - iniquità (tra quanto dato e quanto chiesto) - consapevolezza della controparte - pericolo grave Inoltre, il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata. ART. 1448: Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. In questo caso i requisiti richiesti sono: - stato di bisogno - divario tra prestazioni richieste - approfittamento dello stato di bisogno Il [COMMA 2] recita: "L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa.

dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto” occorre unaàsproporzione di oltre 50%.

ART. 1449: L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se ilØ fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2947.

Il [COMMA 2] dice che: La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta a differenza dell'annullamento si prescrive anche l’eccezione.à 38

ART. 1450: Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo unaØ modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità riduzione del corrispettivo oàaumento del corrispettivo.

ART. 1451: Il contratto rescindibile non può essere convalidato.

ART. 1452: La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effettiØ della trascrizione.

della domanda di rescissione i
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Publisher
A.A. 2022-2023
116 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aliwe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Riva Ilaria.