POSITIVISMO GIURIDICO
IL GIUSPOSITIVISMO = il diritto è un fenomeno istituzionalizzato fatto
di norme coercibili ed è valido a prescindere dal fatto che sia giusto o
meno = il merito sostanziale delle norme non ha a che vedere con la
nostra possibilità di identificarle come norme giuridiche valide.
LE TAPPE PRINCIPALI DEL GIUSPOSITIVISMO (IMPERATIVISMO E LA
TEORIA DI HART E KELSEN)
Quella del giuspositivismo è una storia breve – la storia di una visione del
diritto che nasce in chiave imperativista (il diritto è l’insieme dei comandi del
sovrano – con Bentham e Austin e poi grazie a Kelsen ed Hart si affina per
diventare quella visione del diritto che oggi influenza + significativamente il
nostro modo di descrivere il diritto e concepire i rapporti tra il diritto ed altri
fenomeni normativi.
SINTESI
IL POSITIVISMO GIURIDICO sostiene delle tesi speculari rispetto a quelle
giusnaturaliste (del giusnaturalismo) , in particolare:
1. Nella prospettiva giuspositivista Diritto e morale sarebbero concetti
distinti, non sono necessariamente connessi. Persino un diritto
ingiusto come quello nazista, sarebbe pur sempre diritto.
Scinde/ separa la sfera del diritto da quella della morale.
Perché la giuridicità di una norma o di un sistema di norme non dipende dalla
giustizia del contenuto di quelle norme , ma dipende dal fatto che siano state
introdotte e prodotte da autorità competenti secondo le procedure previste in
un ordinamento. L'esistenza del diritto , il fatto che qualcosa possa essere
qualificato come avente natura giuridica dipende soltanto da fatti sociali che
hanno a che vedere con l'attività istituzionale di soggetti , entità competenti a
produrre le norme giuridiche
Il diritto valido, il diritto in senso pieno è tale se, secondo questa tesi , se
scaturisce da fatti sociali idonei a produrlo quindi da una pratica
istituzionalizzata che i cittadini sono in grado di leggere perché ne conoscono le
regole costitutive, quindi sono in grado di capire che quando in un aula
parlamentare la maggioranza dei soggetti presenti alza la mano sta
approvando la legge
2. SOLTANTO I FATTI SOCIALI DETERMINANO L’ESISTENZA DEL
DIRITTO
L’esistenza del diritto dipende soltanto dall’esistenza di determinati
fatti sociali (intesi come un insieme di attività di produzione dello
stesso da parte di autorità istituzionali).
Se per il giuspositivismo sono in qualche modo sufficienti per
produrre diritto valido, per il giusnaturalismo non lo sono: sono
necessari ma non sono sufficienti . Quindi a differenza del
giuspositivismo che esclude la morale tra le condizioni necessarie
per determinare la validità giuridica di una norma, il
giusnaturalismo richiede anche la conformità del contenuto alla
morale (aggiunge la dimensione della morale).
3. Per diritto indeterminato o incompleto l’applicazione è discrezionale *
come dice Hart nella sua risposta a Dworkin, l’applicazione del diritto
diventa assolutamente discrezionale.
Quindi quando il diritto presenta una lacuna (cioè non copre un caso o si
presenta come difficoltoso quanto alla sua applicazione), e l’interprete fa
riscorso a parametri o a standard di disciplina che non sono forniti dal diritto
positivo, sta utilizzando dei parametri extra giuridici, dunque delle risorse
che sono estranee al diritto.
IL POSITIVISMO GIURIDICO VA TENUTO DISTINTO DAL POSITIVISMO
FILOSOFICO.
Positivismo giuridico (giuspositivismo): fenomeno teorico che solo per
alcuni aspetti possiamo avvicinare al positivismo filosofico.
Il positivismo filosofico è un movimento che ai fini della comprensione della
realtà sociale si concentra sull’analisi dei fatti empirici: si concentra sull’analisi
di ciò che concretamente accade; ed utilizza un approccio sociologico per
lo studio del diritto: si parte da ciò che concretamente accade per poter
individuare delle chiavi di lettura rispetto al fenomeno del diritto.
Il positivismo giuridico invece si riferisce al diritto come un qualcosa creato
dagli uomini, posto, quindi non come insieme di fatti reali e concreti. Questo
utilizza un tipo di approccio per lo studio del diritto non di tipo sociologico ma
di tipo concettuale, formale, interessato appunto alla forma che il diritto
assume e ai concetti che si possono utilizzare per descrivere la forma che il
diritto assume, (Questo ad esempio è l’approccio che utilizzano Kelsen e
Hart).
Queste due visioni del positivismo hanno in comune la critica al
giusnaturalismo:
per il positivismo filosofico, il diritto naturale non è ‘reale’, quindi
non è empiricamente osservabile
Positivismo giuridico: il diritto naturale non è diritto perché
non deriva dalla volontà dello Stato.
* corrente di pensiero che identifica il diritto col diritto positivo, cioè posto dalla
volontà della legge ed applicato effettivamente nello Stato. identifica il
diritto con il diritto positivo, quello cioè posto da una volontà sovrana
espressa nella legge effettivamente applicata nello Stato. la quale considera
come unico possibile diritto il diritto positivo, ossia quello posto dal legislatore
umano.
ALLE ORIGINI DEL POSITIVISMO GIURIDICO
Quando con le codificazioni , con l'introduzione del Code Napoleon del 1804, il diritto comincia ad
essere sistematizzato e quindi comincia ad esserci un corpo di norme di diritto positivo che fornisce
ai cittadini , agli operatori giuridici tutte le risorse necessarie per regolare le proprie interazioni
allora matura una cultura giuridica che gradualmente abbandona l'idea che ci si debba affidare al
diritto naturale e si concentra sempre più sul diritto positivo disponibile, sul modo in cui questo
diritto positivo debba essere concettualizzato organizzato sistematizzato in modo tale da rendere i
cittadini per i cittadini e per gli operatori giuridici sempre più agevole l’individuazione delle norme
da applicare ai casi senza necessità di andare oltre ciò che è nei codici oltre le risorse che comincia
ad offrire in modo sempre più sistematico . Questo porta alla crisi del giusnaturalismo e ad una
cultura giuridica che inizia a vedere, riconoscere i limiti della prospettiva giusnaturalista..
Tra i fattori (elementi) che hanno favorito l’affermazione del giuspositivismo non può
non essere menzionato il fenomeno della codificazione, la cui massima
espressione è la promulgazione del Code Napoleon nel 1804.
Con il processo di codificazione come abbiamo già detto si da ordine ai
provvedimenti giuridici esistenti, si razionalizzano fornendo agli operatori giuridici
gli strumenti per risolvere i casi che si presentano senza il bisogno di cercare
soluzioni al di fuori del diritto positivo. A seguito della codificazione infatti il
sistema giuridico appare organizzato e strutturato razionalmente e quindi non ha
bisogno di essere supportato da un diritto naturale Supra-positivo, quindi appare
completo, coerente ed autosufficiente, e qualora non sembri completo e coerente ha
le risorse interne per autointegrarsi.
Questa visione dell’ordinamento giuridico ha anche risvolti sull’aspetto politico in
quanto se il diritto positivo è considerato sufficiente per gli operatori giuridici,
che rispecchia la volontà delle autorità politiche si lascia meno margine ai destinatari
della norma giuridica per discostarsi da quella volontà.
Un secondo fattore che dà avvio al giuspositivismo, oltre alla codificazione del<
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