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La funzione prescrittiva del linguaggio giuridico

Nell'ordinamento sono presenti sia norme prescrittive che norme costitutive. È falsa, in tal senso, la tesi di Kelsen, secondo cui l'ordinamento è fatto solo di norme prescrittivo-sanzionatorie. Secondo Kelsen, primarie sono le norme che imputano ad un fatto condizionante una conseguenza condizionata (cioè imputano all'illecito A una sanzione B), secondo lo schema "Se A deve essere B", in cui sono chiari due elementi tipici della prescrittività: l'obbligo di adempimento e la sanzione in caso di inadempimento.

Per la teoria della costitutività questo schema è insufficiente: non tutte le norme sono munite di sanzione, dal momento che ci sono norme, come quelle costitutive, che non prevedono l'adempimento e che non attendono qualcosa che vada oltre se stesse.

Linguaggio giuridico: prescrittivo o costitutivo? Vedi pag. 71-76.

Capitolo 4: La validità delle...

NORME

Non si può dire delle norme se sono vere o false, ma se sono valide o invalide, quindi se stanno o non nell'ordinamento.

Dal punto di vista linguistico, le norme possono essere enunciati di enunciazioni performative ed enunciati innestati in enunciazioni performative. Secondo Amedeo Conte, posso predicare la verità di entrambe (ammesso che si possa predicare la verità delle norme):

  • Enunciati di enunciazioni performative (si dispone che OP). Sono sempre veri a causa delle loro autoreferenzialità (nel momento stesso in cui si dispone che OP nasce subito una disposizione). L'enunciato si autoverifica, si fa vero proprio a partire da quello che dice. Esistono poi dei falsi performativi (e non performativi falsi), cioè quelli in cui non ci sono le condizioni necessarie per le quali si parla di linguaggio performativo.
  • Enunciati innestati in enunciazioni performative (OP). Per quanto riguarda le enunciazioni performative thetiche,
Quando il legislatore dice "si dispone che OP", costituisce un obbligo P, che è anche il tema dell'enunciato innestato OP. Il nesso necessario tra la costituzione dell'obbligo e l'enunciazione performativa pone in essere l'obbligo e la verità dell'enunciato che descrive uno stato di cose che risale alla stessa enunciazione del legislatore. Quindi OP si autoverifica. Per quanto riguarda, invece, le enunciazioni rhetiche, se il giurista fornisce notizie su obblighi o divieti vigenti, la sua affermazione può essere anche falsa: dicendo "affermo che OP", non nasce un obbligo. In questo caso OP, enunciato innestato nell'enunciazione performativa del giurista, può essere anche falso. OSSERVAZIONI DI INCAMPO A CONTE. VERITÀ E VALIDITÀ ● Dei fatti non si dice che sono veri o falsi, ma che esistono oppure no. Si possono distinguere due tipi di verità. 1. Verità semantica, VERUM DE

DICTO: investe la relazione tra una proposizione e lo stato di cose che descrive, è dunque il predicato di una proposizione o giudizio (dictum). L'uso del termine semantico esprime appunto il collegamento della verità con un'entità linguistica, un semeion (segno). La proposizione è vera in forza del rapporto di adequatio tra il giudizio e il fatto descritto. Si veda quello che S.Tommaso scrive nel De Veritate "veritas est adequatio rei et intellectus": l'intelletto va verso il mondo, ma anche la realtà verso l'intelletto, così da essere luminosamente trasfigurata.

2. Verità ontica, VERUM DE RE: è il predicato di un fatto (res). Il predicato in questo senso non è usato in senso logico, ma in quello ontico relativo ai fatti o agli oggetti. Il senso ontico di una verità di un fatto/oggetto ne indica l'esistenza. Vero equivale a esistente, falso a non-esistente. Il falso si

distingue in ideologico e materiale; nel falso ideologico è viziata la verità semantica; in quello ideologico la verità ontica.

Verità ontica e verità semantica sono concetti diversi e irrelati tra loro. Gli enunciati deontici in suppositione deontica (si dispone che OP e OP) non sono un linguaggio su stati di cose, ma sono un fatto, una res, sono un atto di disposizione o status deontico (obbligo di P).

In questo senso, le norme non descrivono il mondo, ma lo costituiscono con obblighi, divieti o permessi. È per questo che una norma vera ha senso esclusivamente ontico, cioè esiste validamente nell'ordinamento: la sua validità è l'esistenza specifica in e per un ordinamento.

Il vero e il falso non esistono l'uno indipendentemente dall'altro: ogni giudizio è vero tutte le volte in cui è in gioco anche la falsità (per es. fuori piove). Diverso è per gli

enunciati senza altro veri, in cui il predicato riprende in sostanza l'idea del soggetto (per es. ogni corpo è esteso) e che segue come schema l'uguaglianza A=A e di qui la sua inevitabile verità. Gli enunciati performativi non sono predicabili di verità, perché stanno a costituire e non adescrivere il mondo: sono un fatto e non una preposizione su un fatto, cosicché la loro verità è la loro stessa esistenza.

• È irrilevante predicare la verità sia in senso logico che in sensi semantico, proprio perché la verità, a meno che non si tratti di verità ontica, è irrilevante nel processo, in cui invece assolutamente rilevante è la VALIDITÀ (di una sentenza per es.).

TESI 1: GRAMMATICA E FUNZIONE PRAGMATICA DI UN ENUNCIATO. Sono indipendenti tra loro. Le norme, in questo senso, sono indipendenti dalle dimensioni performative del loro linguaggio. La logica adopera regole di

Trasformazione delle proposizioni indipendentemente dalla loro funzione pragmatica: le relazioni logiche del discorso fanno leva sulla grammatica delle proposizioni e non sui termini pragmatici del linguaggio (per es. dire "tutti i ladri devono essere puniti" è lo stesso che dire "tutti i ladri sono puniti").

TESI 2: NORME E STATUS DEONTICI. Kalinowski afferma che vi sono status deontici precostituiti all'enunciazione di enunciati deontici del legislatore. Gli enunciati deontici sono le norme, quelle che Kal. Chiamava generalmente "normes". La validità di queste norme per Kal. coincide con la corrispondenza tra enunciati normativi e "realità deontique", cioè status deontici precostituiti all'enunciazione di enunciati deontici. Da questo punto di vista, la verità di una norma è la sua verità in senso logico: una norma valida è un enunciato che descrive uno status deontico.

giuridica) e non la veridicità delle proposizioni. In altre parole, la logica del linguaggio giuridico si occupa di determinare se un atto giuridico è valido o no, piuttosto che se le proposizioni contenute in esso sono vere o false. Questo approccio si basa sull'idea che le norme giuridiche non siano semplici enunciati descrittivi del mondo, ma abbiano una funzione normativa e pragmatica. Le norme giuridiche non solo descrivono uno stato di cose, ma lo costituiscono e lo regolano. Pertanto, la logica del linguaggio giuridico si concentra sulla validità delle norme e degli atti giuridici, piuttosto che sulla loro verità. In conclusione, la logica del linguaggio giuridico si differenzia dalla logica della verità perché si occupa della validità delle norme e degli atti giuridici, considerando il carattere normativo e pragmatico delle norme.

Il diritto è praxis, movimento sconfinato di atti. La pragmatica, come scienza, studia la validità ditali atti. La validità pragmatica si divide in:

a. VALIDITA’ PRAGMATICA PRIMA o PRAXEOLOGICA, comprende le condizioni cherisalgono alle’eidos, all’idea stessa dell’atto di cui si predica la validità;

  • L’idea tocca l’essenza delle cose, la sua quidditas (cioè il suo senso per così dire universale,per es. ciò che tutti generalmente pensano relativamente ad una determinata cosa)
  • Esprime doveri necessari e universali, senza i quali l’atto sarebbe impossibile o si​​trasformerebbe in una realtà diversa. Kant li chiamerebbe condizioni a priori d i validità,perché non derivano dall’esperienza empirica dei fatti sociali, ma dal loro primo concetto.
  • Eludendo la praxeologia
uno e solo un segno. Il linguaggio è un sistema complesso e dinamico, in cui i segni e i significati si intersecano e si influenzano reciprocamente. Nel contesto giuridico, questa complessità del linguaggio può portare a paradossi e nonsensi. Ad esempio, si possono verificare situazioni in cui gli atti giuridici non corrispondono a una reale volontà delle parti o in cui una norma invalida viene abrogata. Questi sono solo alcuni esempi di come il linguaggio giuridico può creare situazioni paradossali. Inoltre, esistono due tipi di condizioni che possono essere presenti negli atti giuridici. Da un lato, ci sono le condizioni che derivano dalla struttura essenziale degli atti, cioè le caratteristiche intrinseche che definiscono un determinato tipo di atto. Dall'altro lato, ci sono le condizioni che derivano dalla funzione essenziale degli atti, cioè l'uso o il significato di un elemento linguistico. Queste due tipologie di condizioni possono avere segni e significati differenti, poiché il linguaggio giuridico è un sistema complesso in cui i segni possono assumere diversi significati a seconda del contesto. In conclusione, il linguaggio giuridico è intrinsecamente complesso e può comportare paradossi e nonsensi. È importante comprendere che i segni e i significati nel linguaggio giuridico non sono sempre univoci, ma possono variare a seconda del contesto e delle condizioni specifiche.sotto forma di tag html sarebbe:

solo uno e solo uno segno.

PRECISAZIONE: COS’E’ LA FUNZIONE?

Dalla funzione o dall’uso di una proposizione dipende il suo senso. La proposizione, infatti, si determina grazie a regole di formazione e uso dei segni. Il senso di una funzione dipende anche dalla coscienza interna del tempo (per dirla come Husserl): come in una melodia, in una proposizione è importante percepire il suo senso unitario per comprenderne il significato, percependo i singoli suoni (dunque le parole), comprese però in una melodia (dunque la proposizione).

La funzione è il concreto dell’oggetto perché rapporta ogni termine all’altro da sé, mettendolo in connessione col mondo e determinandone la vita. Per capire quest’affermazione, bisogna distinguere identità astratta e concreta: capovolgendo i termini di identità e differenza, possiamo dire che l’identità astratta è l’identità vera e propria; quella

concreta è quella che mette in luce le differenze della realtà.
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Publisher
A.A. 2020-2021
20 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sandra <3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Incampo Antonio.