IL DIRITTO NELL’ESISTENZA
CAPITOLO PRIMO: PROFILO METODOLOGICO DELLO STUDIO DEL DIRITTO
Dire filosofia del diritto è dire indagine sul posto che il diritto
occupa nell’esistenza umana. L’esistenza è ciò di cui l’uomo ha
l’esperienza più diretta e verificabile; è il parametro di riferimento
delle sue riflessioni.
La presenza del diritto nell’esistenza è vasta e costante nei più
svariati momenti e casi della vita. Si guida l’automobile badando ai
segnali stradali senza aver presente in ogni momento che quei segnali
sono rappresentazioni simboliche di altrettante norme giuridiche:
imperative, proibitive, permissive.
Del resto lo stesso avviene nel parlare quotidiano. L’uomo comune ha una
pre-comprensione del diritto sufficientemente adeguata al proprio
comportarsi quotidiano; questa pre-comprensione appare naturale, nel
senso di familiare. In quanto naturale, codesta basta all’uomo comune e
non innesca in lui il processo di approfondimento ermeneutico delle sue
percezioni.
La larga presenza materiale del diritto, messa in rapporto con la sua
diffusa e non problemizzata pre-comprensione, spiegano il diffuso
interesse dei filosofi all’ermeneutica esistenziale del diritto. Non v’è
filosofo autentico che non se ne sia occupato in qualche modo.
Pur ammessa codesta presenza del diritto nell’esistenza, per determinare
quel posto (non spaziale, ma esperienziale) occorre prima individuare
cosa sia il diritto. Quid ius?
Tale domanda non si apre all’alternativa rigida o della concettuale
risposta filosofica o del naufragio delle empiriche risposte
scientifiche. Essa apre a una pluralità di risposte, ciascuna
corrispondente a tipi di indagini diversi. I quali non si contraddicono
affatto se vengono già isolati e assolutizzati ciascuno per sé, ma
riferiti a livelli diversi di approfondimento d’un medesimo processo
cognitivo.
La domanda quid? suscita una indagine descrittiva del com’è l’ente o
l’attività in questione. Codesta descrizione assume ed esamina l’oggetto
sotto indagine nella sua qualità di fenomeno, di ente o attività che
appare, che si fa presente all’esperienza altrui. In quanto è capace di
apparire, l’oggetto ha una sua consistenza, che ne fa appunto un oggetto,
nel senso etimologico stretto: ob-iectum, un qualcosa di gettato-contro
l’osservatore. Questi non può prendere atto e interessarsi delle qualità
fenomeniche, ossia di apparenza, dell’oggetto che incontra, se vuole
sapere che cosa esso sia. L’indagine descrittiva si appunta perciò alla
forma esterna dell’oggetto: è indagine morfologica.
Il diritto appare consistere in regole vincolanti di condotta. È
l’indagine morfologica a permette di distinguere la regola giuridica
dagli altri tipi di regole, in base alla loro diversa forma esteriore. In
termini generali e formali si può dire che morfologicamente è diritto il
documento linguistico emanato da un’autorità legislativa organizzata e
riconosciuta.
La descrizione morfologica permette inoltre di accertare distinzioni più
specifiche e penetranti.
L’indagine descrittiva non può tuttavia arrestarsi al livello
morfologico. Essa infatti raggiunge in modo più soddisfacente e completo
il suo obbiettivo di individuazione di un fenomeno allorché scende a un
livello ulteriore, mettendone in luce la forma interna o struttura.
Non possiamo non domandarci perché la forma esterna giuridica prevalga
sulla forma esterna poetica: sono esterne tutte e due; la ragione c’è ed
è più profonda, di sostanza e quindi di forma interna, ossia di struttura
logica del suo linguaggio.
La struttura della norme giuridica è quella di una prescrizione
sanzionabile.
Va constatato che codesta struttura è come ad ogni tipo di regole di
comportamento: tutte hanno struttura prescrittivo-sanzionatoria. Le
sanzioni saranno di tipo diverso a seconda dei generi di regole.
In ogni caso pur sotto forme esterne diverse, la struttura è sempre la
medesima, prescrittivo-sanzionatoria, tanto sul piano fattuale quanto su
quello logico, poiché ognuna delle prescrizioni in questione, comunque
sia formulata, è suscettibile di corretta riformulazione dei termine
kelsiani su riferiti: se è A, deve essere B.
Mentre la descrizione estrinseca o morfologica metteva in evidenza le
differenza tra le varie regole di condotta e perciò permetteva di
delimitare i confini del diritto, la descrizione intrinseca o strutturale
lo ripiomba nell’indistinzione.
Il paradosso tuttavia è solo apparente: si darebbe paradosso solo se le
due descrizioni venissero considerate autonome, e quindi non opponibili,
l’una rispetto all’altra e non già, come in effetti sono, livelli di
diversa profondità d’una medesima indagine. La specificità morfologica
del diritto richiede di venir confermata dalle sue caratteristiche
strutturali, le quali valgono a distinguerne il linguaggio da altri
linguaggi o non prescrittivi affatto, ma descrittivi, o prescrittivi ma
non sanzionabili.
Dall’esterno procedendo all’interno per poi tornare all’esterno,
l’indagine descrittiva si compie in una sorta di circolo, nel quale si
realizza l’unità dei due momenti della descrizione. Si determina il com’è
del fenomeno di cui si sta indagando il che cosa sia. Il diritto appare
alla luce di codesta indagine, quella prescrizione sanzionabile che è
(stata) emanata dall’autorità legislativa organizzata e riconosciuta.
Il risultato descrittivo raggiunto, invece di soddisfare la domanda quid
ius? la complica sollevando un nuovo problema. L’oggetto dell’indagine è
stato bensì determinato nel suo come esterno ed interno, ma è questo
risultato a provocarne la problematizzazione. Si genera l’interrogativo
cur ius?, ossia sorge il problema del perché il diritto è cosi come è
morfo-strutturalmente. L’indagine descrittiva si rivela non esaustiva del
processo conoscitivo, bensì solo su una prima fase, che richiede d’essere
completata da un’indagine ulteriore, una fase esplicativa.
Questa riguarda la sua esistenza, poiché nessun fenomeno è auto-creativo.
L’indagine lo prende in considerazione non solo come oggetto, bensì nella
sua qualità di prodotto, e quindi nella sua relazione con il soggetto
producente.
Il produrre un qualsiasi oggetto trova la sua prima spiegazione nello
scopo che il soggetto si prefigge di raggiungere con quell’oggetto. Non
c’è dubbio che il diritto è un prodotto dell’uomo, che produce diritto
per raggiungere un certo scopo generale o per innumerevoli scopi
particolari. Il diritto in genere, quale attività prescrittivo-
sanzionatoria, c’è per stabilire un sistema di comportamenti che assicuri
un ordine regolare di convivenza fra una pluralità di individui.
Da questo fine generale risulta perché il diritto sia fatto in quel certo
modo, ossia abbia quella data morfologia e quella struttura.
L’esplorazione della possibile spiegazione finalistica e teleologica
viene quindi ad approfondire la conoscenza dell’oggetto diritto,
integrandone l’indagine descrittiva.
La spiegazione dell’esser così d’un qualsiasi oggetto dipende dal fine
cui esso serve da mezzo. Se cambia il fine è ragionevole sostenere che
debba cambiare anche il mezzo. Si può dire in genere che ad ogni fine
corrisponde un mezzo adeguato o, almeno, il più adeguato. Il cambiamento
del fine vanifica la precedente spiegazione. La capacità esplicativa
dell’indagine teleologica è strettamente relativa e dipende da quel dato
fine e non da un altro.
Il principio vale anche per il diritto. certi fini spiegano, e
richiedono, il mezzo legge anziché il mezzo ordinanza amministrativa.
Si considerino tre possibili generi assegnabili al diritto: la protezione
dell’individuo; l’ordine interno di una comunità; la nietzschiana volontà
di potenza.
La spiegazione teleologica non è in grado di stabilire se il diritto
debba venir modificato, sostituito o soppresso; essa chiarisce perché il
diritto sia fatto così, ma solo relativamente e quindi non ne offre
ancora la ragione ultima, il perché ci sia il diritto così fatto.
Sul piano esplicativo della ragione dell’esserci del diritto, non si può
infatti evitare di domandarsi se non vi sia una ragione fondativa del
diritto, che ne spieghi in maniera ultima la presenza.
Nel caso di diritto è in causa la possibilità dell’assenza del suo
esserci empirico-fattuale e non dell’essere in generale e dell’essere
umano. Il pensare o immaginare l’assenza de diritto significa soltanto
non averne trovata la fondativa ragion d’essere. Volere in realtà la sua
abolizione in vista della sua sostituzione.
Se ci so limitasse a interrogarsi sulla ragione fondativa dell’esistenza
di questa o di quella determinazione giuridica particolare, la risposta
sarebbe per forza di cose pericolare, storico-empirica.
Perché vi è tutto ciò che è detto comunemente, o qualificato
rigorosamente, diritto? si mette in questione il diritto universalmente
presente.
Occorre accertare la natura de diritto mediante il disvelamento del suo
nascimento, ma nel senso di nascimento non già storico, bensì ontologico,
ossia richiesto dall’essere stesso dell’uomo.
Questa prospettiva comporta che il diritto non sia più comunemente
considerato come un semplice oggetto naturalistico. Il diritto è un
fenomeno specificatamente umano che costituisce una modalità del vivere
presente in tutto il percorso della storia umana.
L’innegabile fatto che il diritto è una modalità specifica del vivere
umano esige che, per comprenderlo, l’attenzione non ne trascuri affatto
la datità empirica, quasi fosse soltanto una mera apparenza. Nel diritto
ne va dell’uomo, della sua auto comprensione coscienziale. Pertanto la
conoscenza dell’oggetto diritto e la conoscenza del soggetto vivente in
modo giuridico si implicano a vicenda e in questa loto co-implicazione
permettono di pervenire alla comprensione del senso del diritto.
Nel caso del diritto è il suo senso che permette di mantenere in una
comprensibilità unitaria la molteplice varietà delle sue empiriche
manifestazioni sincroniche e diacroniche.
L’accertamento del senso è il compito che si prefigge, con Husserl, la
fenomenologia. Ma questa sollecita a sospingere l’indagine più oltre.
L’autocoscienza del soggetto giunge ad individuare il senso del diritto
rispetto a tutta la vita umana. Il risultato stimola il soggetto a
chiedersi perché il diritto sia nella vita. In breve, la fenomenologia
del diritto esige di venir prolungata nella chiarificazione
dell’ontologia dell’uomo, che sola può fornire una risposta adeguata alla
domanda radicale sul diritto.
Questo tipo di indagine esula dalle possibilità d’una scienza giuridica
comunque intesa, che resti entro i propri confini epistemologici.
L’indagine sul perché fondativo del diritto è tipicamente filosofica.
La filosofica riflessione osservatrice, nel caso del diritto, procede dai
suoi dati empirici per svolgersi alla s reale esperienza di vita e da
questa ala struttura dell’uomo. La filosofia del diritto non vanifica
affatto le indagini della scienza giuridica, anzi ne tiene conto.
Quanto al suo statuto epistemologico, è una trattazione esplicitamente e
consapevolmente filosofica, di tipo teoretico, ossia conoscitivo e non
propositivo o progettuale. È una filosofia del diritto e non una
filosofia (e tanto meno una ideologia) normativa del diritto, ossia che
stabilisce come esso deve (o dovrebbe) essere: il diritto migliore o
ideale.
Quanto al suo svolgimento, essa assume a suo problema non quello
teleologico del fine intrinseco del diritto, ma quello originario posto
dalla domanda radicale. Ad essa intende rispondere mediante la
coniugazione della ricerca fenomenologica del senso del giuridico con la
ricerca della struttura ontologica del soggetto-uomo, che rende ragione
ultima di quel senso. È dunque una ontofenomenologia della giuridicità.
Queste sue stesse caratteristiche esigono di non considerare il diritto
come un’entità separata dalla intera realtà della vita. Esso viene
osservato e interpretato nella prospettiva globale della vita.
Un’indagine prospettivistica del diritto, ma non nel senso
soggettivistico che spesso si dà al prospettivismo.
In conclusione, la presente indagine sul diritto si iscrive nel quadro
della filosofia classica dell’essere, ma a partire non dall’essere in
generale, bensì dalla esplorazione dell’essere dell’ente uomo.
CAPITOLO SECONDO: SENSO COMUNE E TEORIE GIURIDICHE ODIERNE
Che cos’è il diritto? Rispetto a questa domanda va preso in
considerazione preliminare il dato costituito dalla progressiva
divaricazione, fino alla scissione attuale, tra ciò che è il senso comune
intende per diritto e le concezioni giuridiche odierne più diffuse.
Il senso comune percepisce il fenomeno giuridico in termini di giustizia,
della quale ha un’idea spontanea e convinta. Per il senso comune al
giustizia è l’essenza del diritto, mentre per le concezioni odierne,
diritto e giustizia appartengono a due ambiti diversi. Il diritto viene
collocato sul piano dell’esserci constatabile di fatto, la giustizia su
quello del valore e del dover-essere: la giustizia è l’ideale al quale
deve conformarsi il diritto empirico-fattuale. Il diritto per venir
compreso e determinato nella sua essenza non ha da corrispondere alla
giustizia.
Nel passato, le dominanti concezioni filosofico-culturali di un armonico
ordine naturale, riconducevano ad esso la determinazione oggettiva tanto
della giustizia quanto del diritto che, essendo naturale, era considerato
per ciò stesso giusto. Non vi era contrasto ma continuità tra il sentire
spontaneo e il pensiero riflesso.
Nel passato si riscontra la presenza d’una scienza giuridica consentanea
sia con l’indirizzo filosofico-culturale, sia con il senso comune. Il
diritto veniva pensato e interpretato, nel quadro di una cultura globale,
nel suo intimo rapporto con l’ordine della giustizia. Nello scorrere del
tempo sono state numerose e rilevanti le trasformazioni di tale scienza,
ma in essa è rimasto constante il riconoscimento del primato concettuale
del diritto naturale, quale diritto giusto non soltanto ideale, ma
vigente e applicabile in giudizio, al di sopra o a integrazione del
diritto positivo.
Questa scienza dapprima è stata disprezzata per le sue sottigliezza;
successivamente è stata rifiutata per il suo fondamentale giusnaturalismo
che ricollega il diritto alla giustizia.
La scissione odierna trae la sua origine culturale dal ripudio del
giusnaturalismo.
Oltre a codeste posizioni antigiusnaturalistiche, ha contribuito
all’abbandono del modo comune e spontaneo di percepire il diritto il
recente processo di trasformazione delle società avanzate. Infatti.
L’avvento dell’età industriale ha determinato un innegabile processo di
complessificazione della società. Essa risulta un intreccio sempre più
intricato di inter-relazioni eterogenee e sovrapposte, ben diverso dalla
struttura assai più semplice e stabile della società precedente.
L’ultimo tentativo di ricondurre la società dell’età industriale a una
struttura semplice ed evidente è stato costituito dal ci classismo
marxiano di proletari e capitalisti, imperniato sull’unico principio
discriminatore della proprietà privati dei mezzi di produzione.
Per quanto riguarda il diritto, la nuova società complessa comporta il
tramonto dell’ideale illuministico d’un sistema giuridico costituito da
poche leggi generali, stabili e di chiara percettibilità nel loro
messaggio normativo. Si rende necessaria l’introduzione e la
moltiplicazione ex novo di norme sempre più particolari e contingenti e
sempre più tecniche. Il diritto viene a presentarsi come prodotto di
quella forma di intelligenza definita da Bergson quale capacità di
fabbricare degli oggetti artificiali e di variarne in definitivamente la
fabbricazione.
La netta separazione concettuale tra diritto e giustizia toglie ogni
valore di verità al senso comune e quindi agli atti e stati di coscienza
che gli danno origine e lo costituiscono.
Una singolare ambiguità appare presente nel senso comune del diritto. vi
coabitano due convinzioni diverse e tuttavia ugualmente profonde: quella
della obbligatorietà del diritto e quella della sua origine da una
volontà superiore. Considerate separatamente, codeste convinzioni
appaiono incoerenti. Perché mai una volontà altrui, sia pure superiore,
dovrebbe obbligare gli individui? Il senso comune attribuisce
obbligatorietà agli imperativi che gli appaiono conformi a giustizia.
Il sentire comune riconosce capacità di obbligare alla volontà
prescrittiva allorché essa proviene non dal semplice potere, dalla
superiorità nella potenza che oltretutto è sempre contingente, bensì
all’autorità. La distinzione tra potere e autorità è antica. Il senso
comune nel passato si presentava come derivante e dipendente da un suo
qualche rapporto, sia pure ingenuo ma originario, con la trascendenza.
Dalla derivazione dalla trascendenza, il senso comune ha ricavato
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