Nel mondo ci sono diverse visioni di vedere la società e diversità nell'applicare le leggi,
anche in riferimento ad un medesimo reato. Rawis ipotizza che se prima di stipulare un
contratto, all'interno di una società, nessuno saprà il proprio destino all'interno di essa, ci
dovrebbero essere delle condizioni minimali. Egli afferma che le condizioni minimali sono
due: Tutti i sottoscrittori sono uguali tra di loro;
o I vantaggi che andranno a qualcuno finiranno per essere colmati nei
o
confronti dei soggetti che risulteranno più svantaggiati. Quindi svantaggi
compensati.
Aristotele tratta la struttura e le condizioni delle polis. Egli introduce la teoria della philia,
ossia l'amicizia, si possono introdurre tutte le norme che si vogliono. Egli faceva
riferimento ad una forma di somiglianza, di affinità, che gli appartenenti alla polis
sentivano l'uno nei confronti dell'altro. facciamo tutti parte della stessa comunità. Il diritto
è quella dimensione che fa sì che ci si possa realizzare a vicenda.
FILOSOFIA E DIRITTO
Kelsen è un teorico della giustizia, il quale ritiene che il diritto non ha a che fare con la
giustizia.
Aristotele teorizzava che gli uomini vivevano nelle polis perché non erano né bestie né
Dio. Le possibili giustificazioni delle decisioni giuridiche sono: la decisione è giusta perché
appartiene all'ordine naturale delle cose oppure si è deciso in un determinato modo,
poiché esso è razionale in tal modo. 19/10/17
Il diritto ha anche la funzione sociale, di comando. La filosofia del diritto ha il compito di
problematizzare (far diventare un problema) le nozioni che si ritengono ovvie; essa
riflette sul perché. Il diritto che conosciamo oggi deriva dal diritto del passato. Esistevano
modelli diversi; è cambiato il modo di concepire il diritto. In una società anarchica vi è
una norma fondamentale: tutti fanno ciò che vogliono. Il diritto è una dimensione
universale, ma i cui modelli concettuali variano nel senso che devono essere
esplicitaticompito della filosofia del diritto. Per filosofia s’intende: riferimento ad un tratto
tipico peculiare di qualificare le cose che è tipico della nostra tradizione culturale; questa
specificità risale alla cultura classica. La parola filosofia va intesa come modalità di
riflessione fondamentalmente razionale. Questo atteggiamento riflessivo sul diritto
(norme) è un atteggiamento di riflessione che risale a molto tempo fa. Atteggiamento
specifico: lo distingue da altri approcci che erano presenti all’epoca, come ad esempio i
miti; essi parlano delle norme (riflettere sul significato della norma, riflettere su che cosa
è giusto).
Per diritto s’intende: ha a che fare con qualche obbligo descritto in qualche norma che si
impone su qualche soggetto. Se lo si intende in questo modo, si escludono delle entità
come ad esempio gli animali, le cose. Se il diritto ha a che fare con qualche obbligo in
rapporti di soggetti, si escludono entità che non si possono fare entrare immediatamente
nella sfera giuridica. Il diritto presuppone una qualche capacità di tipo razionale, in
quanto ha a che fare solo con alcune entità: solo a quelle a cui è rivolto.
Il funzionamento del diritto presuppone questa capacità (non è detto che esista), nel caso
in cui non esista bisogna predisporre gli strumenti per colmare questa mancanza. Il diritto
è una dimensione molto particolare della vita sociale, ha a che fare con le cose ma non è
una cosa. (beni, oggetti) il diritto è una dimensione logica, nel senso che è un modo di
rappresentare i rapporti di persone dotate di razionalità ed oggetti/cose. Il diritto si
differenzia dalla scienza: la scienza può studiare le cose perché seziona la realtà,
presume che ci sia un approccio visibile della realtà, attua degli esperimenti e trae delle
spiegazioni. Il diritto non è una scienza, non si possono fare esperimenti; è una
concettualizzazione molto peculiare che non è assolutamente riconducibile alla scienza.
L’etica è una serie di regole di carattere universale che sono soggette alla possibilità di
accettazione da parte dei soggetti. I soggetti possono decidere se assoggettarsi o meno.
L’obbligo di cui parliamo nel diritto (obbligo giuridico) è diverso dall’obbligo normale: c’è
una parte sanzionatoria. Sul senso della norma giuridica sono comparse due linee, ossia
due modi che attraversano in larga parte il diritto, partendo dal presupposto che l’obbligo
connesso al diritto è particolare. Teoricamente le linee potrebbero essere 3, ma la prima
si elimina subito.
Percezione intuitiva che l’uomo comune ha nel diritto. Norma: nozione connessa al diritto:
1) Primo modello: le norme sono legittime, proiezione del fatto giuridico su un
dato di natura che può essere ritenuto oggettivamente presente nella natura delle
cose, posto nella natura da qualcuno. Oggettività della natura si traduce in norma
giuridica, legittima perché è la proiezione di un dato oggettivo nella realtà.
2) Secondo modello: modello convenzionale, modello di ragionamento in cui la
norma giuridiche nel vincolo giuridico è il risultato di un apparato che si fonda su
un accordo collettivo, reale ma fittizio. Un sistema democratico fondato sulla
costituzione: siamo tutti d’accordo che questo sistema funziona, si ritiene che
questo sia il modo più razionale di procedere. Questo modello si trova nell’origine
della modernità (Kant, Hobbes). Il contratto sociale è quella finzione giuridica,
culturale, articolato dal Seicento in poi per fondare la convivenza sociale che si
articolava in quel periodo. Lo stato moderno (soggetto politico
istituzionale)tramontata l’epoca medievale;
Tutti coloro che fanno parte dello stato accettano le soluzioni dello stato, le
decisioni adottate dallo stato moderno giuridicamente valide, sono vincolanti. Le
decisioni vincolanti, nello stato democratico, vengono prese attraverso delle
assemblee e sono vincolanti per tutti coloro che appartengono a quel contesto
sociale. Modello convenzionale, ma su un accordo che ha una pretesa universale
perché il modello fondamentale su cui verte il contratto sociale è l’idea che il
contratto sociale sia l’espressione di una razionalità in qualche modo universale.
Hobbes parte dal presupposto che se non esiste il diritto c’è conflittualità fra i
soggetti, qui emerge una razionalità di calcolo. In Lock non c’è questa idea di
razionalità; anche egli ritiene che il contratto sociale sia articolato per uscire dallo
stato di natura, però è diverso da quello di Hobbes, Lock sostiene che vi siano
diritti naturali che vanno tutelati ed occorre perciò un apparato politico. L’accordo
una volta stabilito non ha la pretesa di durare per sempre. Le forme attraverso le
quali il contratto sociale si può articolare, possono cambiare.
Se ci si focalizza su quali sono le categorie che emergono nell’esperienza giuridica più
comune ve ne sono tre categorie; esse sono l’esplicazione dei primi passaggi:
IL CONCETTO DI DOVER ESSERE: ad es. se vuoi che un contratto vada a
buon fine, deve uniformarsi alle regole previste nel codice; se chiunque commetta
un certo tipo di reato, andrà incontro ad una certa pena. Il diritto ha a che fare con
il dover essere, impone un certo comportamento; però, le norme giuridiche
rinviano al dover essere, ma non è un’imposizione assoluta. Ciò significa che la
norma giuridica implica un poter essere, che si fonda sul dover essere. Le norme
giuridiche NON sono norme assolute. Il meccanismo logico si fonda su una
doverosità che però a sua volta rinvia ad una possibilità.
IL RAPPORTO TRA DIRITTO E SIGNIFICATO: le norme giuridiche, il diritto
nel suo insieme è un meccanismo attraverso il quale noi diamo rilevanza ad una
serie di comportamenti, questi comportamenti possono diventare significanti
poiché danno un senso. Le azioni poste in essere assumono un significato ed il
diritto è un grande meccanismo di attribuzione di significato ai comportamenti.
Tutte le norme giuridiche si possono vedere come un grande insieme di chiavi di
lettura, attraverso le quali si dà significato ai comportamenti umani. Gli eventi sono
sempre suscettibili di una interpretazione concettuale. Il danno è un evento
giuridicamente rilevante che varia nel tempo. Gli ordinamenti giuridici hanno una
interpretazione della realtà diversa, i diritti sono sistemi dell’interpretazione della
realtà diversi. Nella civil law si fa riferimento ad un diritto posto da un’autorità
competente, nella tradizione del common law vi è un ente giurisprudenziale. Sono
due tradizioni che esprimono i rapporti tra diritto e soggetti in maniera diversa.
IL RAPPORTO TRA DIRITTO, SIGNIFICATO E CONSEGUENZA
Il diritto è un modello concettuale che implica non solo attribuire significato ai
comportamenti, ma dal modo in cui si attribuisce il significato ne derivano
determinati eventi. Gli strumenti normativi determinano conseguenze precise. Un
certo modello di diritto implica un certo comportamento e perciò una certa
conseguenza. La dimensione giuridica è quel piano dell’esperienza che ha a che
fare con un senso che gli diamo alla relazione, al comportamento e quindi con le
Come si configura il diritto, come
relative conseguenze in termini del dover essere.
si struttura. Se noi osserviamo come sono fatte, in generale, le norme giuridiche:
una norma è giuridica solo se in qualche modo si struttura in termini di generalità
ed astrattezza. Ciò significa che il diritto procede sempre attraverso processi di
tipizzazione risalire ad una situazione di modello che vale per tutti. Tutte le norme
giuridiche per definirsi tali devono essere tipizzate: distingue il diritto da tutta una
serie di altri settori. Il diritto prescinde dalla specificità della situazione e dai
soggetti che ne sono coinvolti. Il diritto ha una pretesa di universalità. La seconda
osservazione è che le forme che la norma giuridica si distinguono in molteplici
figure. Distinzione fra sfera privata e sfera pubblica, nostra tradizione. Nella sfera
privata vi sono alcune figure specifiche che dove le norme assumono la forma
dell’astrattezza e della generalità (diritto soggettivo: diritto di proprietà). Nella
sfera pubblica riguarda delle relazioni di obbligo fra due soggetti privati. 2/11/17
Due conseguenze che sono sia carattere concettuale che storico:
L’espressione “filosofia del diritto” (che si può intendere in due modi);
Le partizioni nel diritto (storico).
Filosofia del diritto in senso oggettivo: intesa come filosofia che riflette su che cos’è il
diritto, le basi che fondano questo approccio sono nel pensiero greco che dice che non ci
si accontenta di una serie di comportamenti regolate da norme, ma ci si interroga su
quale sia l’interpretazione di queste norme. Nomos in greco significa legge, ma faceva
anche riferimento alla struttura interna delle cose, della realtà. Si fa inoltre riferimento a
Platone e Aristotele. Platone nei dialoghi fa una riflessione esplicita mettendo in mostra i
suoi personaggi con domande: “Che cos’è giusto? Che cos’è una norma?”, soprattutto
Socrate. È in ambito greco che vi sono le radici di una oggettivazione di riflessione
esplicita del diritto. Con Platone inizia una riflessione in cui ci si chiede quali siano le
categorie proprie del diritto, che cosa sia la giustizia.
: fa riferimento alla giustizia civilizzata, inserita all’interno della polis.
TICHE
: fa riferimento ad una giustizia primordiale, che contiene in sé una forma di
ZETIS
violenza (vendetta).
Platone e Aristotele danno corpo ad un’oggettivazione del diritto al fine di fare un
discorso razionale sul diritto. L’aggettivo razionale, in Grecia, va riferito ad una categoria
molto complessa ossia il logos. Quando Platone e Aristotele oggettivano una riflessione
razionale sul diritto si intende che fanno una riflessione sul logos, ossia che il diritto sia
un elemento essenziale della realtà. È in questo passaggio storico che si trovano le basi
della definizione di diritto. In senso soggettivo: può riferirsi alla filosofia che è
implicitamente presente in un certo modello giuridico che si è istituito. È l’insieme di
categorie implicitamente presente ed interno al diritto. Le categorie implicite possono
essere ad esempio l’ordinamento italiano. L’ordinamento visto nel suo complesso è
espressivo di un certo modello di realtà e di un certo modello di società. Ci sono giuristi
che negli ultimi anni hanno provato a studiare questa forma implicita. Il diritto contiene a
sua volta una filosofia. La prima idea, secondo Sacco, è che ogni sistema giuridico ha una
chiave di lettura privilegiata che permette di capire com’è fatto quell’ordinamento. Es.
tutti gli ordinamenti anglosassoni sono di carattere giurisprudenziale. Gli ordinamenti
continentali si basano sull’idea di produzione parlamentare, legislativa diversa da quella
anglosassone. Gli ordinamenti si basano su presupposti di fondo che non sono esplicitati
e nemmeno esplicitabili. Cripto (misterioso) tipo: negli ordinamenti ci sono delle tipologie
nascoste che vengono fuori solo in determinate situazioni. Il nesso tra un certo
ordinamento giuridico ed un certo sistema mentale è stretto, ogni ordinamento giuridico
è una lettura della realtà, di rappresentazione della realtà. 8/11/17
Ogni riflessione sul diritto si articola all’interno di una serie di premesse sociali, storiche.
Natura - Ragione - Storia
Attraverso queste tra parole noi possiamo provare ad entrare meglio in tre modelli di
ragionamento che con forme diverse hanno plasmato un’idea di diritto. Con la parola
storia si intende una particolare lettura degli eventi, tale per cui gli eventi hanno un certo
senso. Si cercano di fornire delle chiavi per la risoluzione di questi eventi; interpretazione
degli eventi. Il termine natura ha a che fare con una serie di eventi, fatti, cose. Questa
idea di natura indica l’idea che esiste una costellazione di eventi, di cose, di animali che
stanno tra loro in connessione: proprio perché stanno in connessione si definisce NATURA.
Se con il termine natura si individua una relazione organica, oggettiva tra eventi e/o cose,
allora il diritto per essere tale deve uniformarsi alla stessa oggettività della connessione
che esiste tra gli eventi naturali. Quest’idea si istituisce maggiormente alle origini stesse
della riflessione filosofica del diritto in Occidente. Questa concezione emerge anche in
ambito medievale, con la differenza che nel medioevo vi è un’oggettività di carattere
teologico, lo schema è lo stesso. La parola “natura” in greco è “physis”, con questa parola
i greci intendevano una serie di significati che oscillano tra il nascere, il divenire e ciò che
si stabilizza. Significa che fra i vari elementi della realtà non vi è una scissione netta, ma
vi è un principio di continuità. Physis significa anche affermare ciò che è buono o meno
nella società. “Diritti giudizi (giusti) sono quelli che originati da Zeus sono i migliori”: i
giudizi giusti sono quelli che sono riconducibili alla struttura normativa della realtà e cioè
che sono riconducibili alla massima espressione di questa struttura, ossia Zeus. Con
l’esperienza della polis comincia a venire fuori il problema della norma giuridica come
espressione di una forza e della sua giustificazione. Nel teatro si trovano una serie di
riflessioni, rappresentazioni di questioni e problemi attenenti a tutti i punti considerati
finora: giustizia, norma giuridica, logos. Diritto positivo: diritto posto da un’autorità, diritto
naturale: diritto antecedente al primo diritto, in base alla natura della società Hegel si è
occupato di questa distinzione. La figura del Re, in questo contesto, non è assimilabile a
quella del capo dello stato moderno. Il Re era responsabile dell’integrità e della sicurezza
della società. 9/11/17
Con Platone e Aristotele emerge il concetto di nomos, logos, physis. Platone ha una
visione molto articolata sul piano teoretico; in egli vi è l’idea tipica che il diritto è una
struttura oggettiva, nel senso che riflette una natura oggettiva delle cose, questo dato
viene esplicitato da Platone in relazione ad un modello sociale. In Platone emerge poi una
sovrapposizione dei livelli della realtà, cioè emerge la relazione tra diritto, etica e politica:
a conferma del fatto che tra i livelli di realtà l’idea di physis greca non c’è uno scarto
qualitativo. Questa visione oggettiva della struttura della realtà si articola in termini di
modello sociale IDEA DI REPUBBLICA (Platone): è uno dei testi giuridici, politici, filosofici.
Platone fa un tentativo per mettere a fuoco i punti del modello sociale definito come Polis.
Nella visione greca, sia per Platone che per Aristotele la dimensione della Polis è l’unica
possibile articolazione sul piano sociopolitico del vivere sociale. La polis è la forma
suprema di vivere associato. Platone all’interno di questo schema individua una serie di
condizioni non contingenti, ma strutturali della Polis come Repubblica: sono condizioni
che si fondano sull’idea che esiste una continuità tra il tipo di uomo che fa parte della
Polis e le virtù di cui è dotato, tra cui anche la giustizia. La Polis si fonda su una
determinata categoria di uomini dotati di virtù che non sono mai individuali. Le virtù
indiv
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