Capitolo 1
Concetto e concezione
Un concetto è una nozione relativa all’intima essenza di una data realtà materiale/astratta, ai suoi aspetti, caratteri essenziali e costanti. Una concezione è un modo di concepire, intendere e interpretare una data realtà. Dunque, il concetto è la nozione minima, denominatore comune alle varie concezioni, che viene diversamente sviluppato dalle varie concezioni in conflitto. In assenza di un tale nucleo minimo di significato, non sarebbe possibile un conflitto teorico genuino.
Es: Emilio Betti: concetto di interpretazione: il problema interpretativo risponde al problema epistemologico dell’intendere. L’interpretazione è l’azione il cui esito è l’intendere.
Interpretazione come processo triadico
Interpretazione: processo che si svolge tra tre termini:
- Soggetto cui perviene il messaggio del semantema e che è chiamato ad intenderlo
- Oggetto che è la forma rappresentativa da cui proviene il messaggio
- Soggetto attualmente o virtualmente che è il fulcro del senso e che parla attraverso l’oggetto
La concezione di interpretazione: il problema dell’intendere è unico e identico negli elementi fondamentali che ne fanno un processo triadico. È dunque un’azione che ritrova, a prescindere dagli specifici campi di applicazione (es. giuridica, musicale...), un momento unitario. Tale affermazione non trova unanime consenso, per cui non rientra nel concetto di interpretazione, bensì è la concezione propria di Betti.
Sul termine interpretazione
Termine “interpretazione”: dal latino, che ha come radice, da cui interpres. Interpres = colui che colloca tra i prezzi. Cioè: colui che, all’interno di una relazione commerciale, è il soggetto terzo che media tra domanda e offerta. Interpretare è dunque in primis porre in comunicazione due estremi, al fine di riconoscere un punto di incontro.
Accezione attuale di interprete: dichiaratore di sensi o significati. Tuttavia, non è mero traghettatore che trasporta un senso da un luogo linguistico all’altro; egli pone in essere un qualcosa di diverso (il significato) da ciò che è l’oggetto (il significante) su cui interviene. Infatti, egli determina il senso, ovvero il valore che assume il portato dell’oggetto in un determinato contesto.
Senso e mediazione
Senso: non è ciò che si palesa in sé e per sé, bensì il risultato di un’operazione condotta dall’interprete, il quale si pone come mediatore tra il segno linguistico e i possibili significati facenti parte dell’universo semantico dello stesso, e il contesto in cui lo stesso è utilizzato.
Nota 9: tutti gli elementi che rappresentano un’altra cosa sono simboli. Segni: finalizzati a una comunicazione intenzionale. Dunque tutti i segni sono simboli ma non viceversa.
Nota 16: scritture sacre: stando alla lettera di alcuni passi della Bibbia, vi è il divieto di ogni forma di interpretazione. Corano: non ammette traduzione dall’arabo classico con cui è stato redatto. Tant’è che nel caso di traduzione si deve parlare di parafrasi, cioè di traduzione interpretativa.
Mondo giuridico-politico
A seguito del processo di secolarizzazione, al centro del potere politico e giuridico viene attribuito l’appellativo di sovrano che era prima abbinato esclusivamente alla divinità, in quanto superiore ad ogni cosa. Proprio nelle prospettive che vedono nello stato moderno il dio mortale (es. Hobbes) si sono sviluppate le teorie dell’interpretazione meccanicistica, ovvero letterale, della legge.
Interpres: dichiara un prezzo o un senso; in ogni caso, dichiara il valore dell’oggetto su cui si esplica la sua attività, il quale appare essere la media (nel primo caso: tra prezzo proposto dalla domanda e quello proposto dall’offerta; nel secondo caso: tra i significati ricompresi nell’universo semantico del termine e il contesto in cui deve acquisire un senso).
Media: intesa come risultato di un’opera di mediazione dialettica tra difetto ed eccesso, avuto riguardo al contesto in cui si colloca. Non invece come media aritmetica, le cui procedure sono legate alla logica deduttiva.
NB: già agli albori della civiltà occidentale: totale rifiuto della media aritmetica in ambito giuridico. Es: Il giudizio di Salomone: ordine di tagliare in due il bambino e di darne metà a ciascuno.
Mediazione e accordo
Mediazione: tende dunque all’individuazione del giusto mezzo, e nel farlo palesa qualcosa di nuovo, che non coincide con nessuno degli estremi ma che non è nemmeno totalmente estraneo ad essi, perché altrimenti non potrebbe porsi come tramite tra l’uno e l’altro.
Accordo: non promana dall’incontro delle volontà, in quanto da esse non può che risultare una media aritmetica, bensì dalla mediazione dialettica tra le stesse, la quale darà vita ad una manifestazione univoca e autonoma.
Interpretazione: è attività economica nel senso più proprio del termine, perché finalizzata a fissare le regole del comportamento in un determinato contesto. In sua assenza: all’economia si sostituisce l’accaparramento, all’autonomia la sregolata volizione.
Polis: ritrova la propria fondazione ultima nella regola che le è comune, la quale non può che essere riconosciuta attraverso la mediazione intesa come interpretazione tra eccesso e difetto. Ciò che in ultima istanza costituisce la comunità politica è il perseguimento del bene della stessa, inteso quale regola fondante il vivere comune.
NB: Aristotele: lo stato non esiste al fine di evitare aggressioni o in vista di scambi. Tali cose ci sono necessariamente, ma non sono sufficienti perché ci sia lo stato. Lo stato è comunanza di famiglie e di stirpi nel vivere bene: il suo oggetto è una esistenza pienamente realizzata e indipendente. Il fine dello stato è il vivere bene. Riconoscimento del bene comune: fonda il rapporto politico, il quale non può manifestarsi se non tramite l’interpretazione.
Interpretazione come attività politica
Interpretazione: è dunque una attività politica, dato che è correlata alla ricerca della regola atta a fondare la polis. NB: comunità politica: tale perché si costituisce e si dispiega attraverso rapporti di natura politica. Attività politica: si esercita tra uomini per natura liberi.
Nel rapporto di natura politica: l’interpretazione nel senso di mediazione è fondante lo stesso. Nel rapporto dispotico (padrone – schiavo): lo schiavo non è soggetto dialettico, bensì strumento da ordinare in funzione di un bene che non gli appartiene e di cui non è partecipe.
Economia, intesa come regola derivante dall’interpretazione, è attività che fonda la polis.
Un primo accostamento tra interpretazione e diritto sociale
Diritto sociale
Diritto: inteso come insieme di regole giuridiche che, promanando dalla comunità, ne permettono la sussistenza, promuovendo e statuendo relazioni politiche finalizzate a rapporti tra esseri umani liberi. Tale forma di regolamentazione giuridica: non può costituirsi in assenza di interpretazione di disposizioni, essendo questa anzi la sua fonte primaria.
Diritto sociale: sintagma riconducibile alle istanze antiformalistiche sviluppatesi in opposizione al positivismo giuridico. Istanze antiformalistiche: insieme variegato; comune denominatore: rifiuto della codificazione come forma tipica ed esclusiva di produzione del diritto. Dunque: rifiuto del binomio diritto-forza; il diritto vige nella società in quanto da questa autonomamente prodotto, e non posto quale fattore eteronomo sorretto dalla coercizione.
Perciò: secondo tale impostazione, le fonti del diritto oggettivo non si esauriscono nelle tradizionali fonti statuali, bensì comprendono anche fonti non statuali collocate in posizione non subordinata alle prime.
Diritto sociale = forma di regolamentazione giuridica che non si esaurisce nell’opera del legislatore, in quanto promanante direttamente dal contesto sociale che è chiamata a normare. Fonte del diritto sociale: risiede nell’opera di compenetrazione tra ciò che è istituzionalizzato nella legge e la regolarità promanante dai rapporti sociali vigenti nella concreta realtà. Dunque: il diritto sociale è il frutto dell’incontro tra le disposizioni di natura legislativa e i valori sociali vigenti in un determinato contesto, così da vivificare le prime attraverso una vera e propria esperienza giuridica, il cui fine è la posizione della concreta norma giuridica, ovvero del diritto sociale.
Tale operazione di mediazione: si manifesta ogni volta che un caso concreto deve trovare regolamentazione giuridica.
Diritto sociale: identificabile con la norma giuridica che regola il rapporto, dove la norma giuridica non ritrova la propria e unica fonte nelle manifestazioni di volontà dell’autorità legislativa.
NB: Hobbes: legge civile è l’insieme delle norme che lo Stato gli ha ordinato di applicare per distinguere il diritto dal torto. Tuttavia, egli ammette che non è nella lettera, bensì nell’interpretazione autentica della legge che consiste la natura della legge. Interprete può essere solo colui che sia stato incaricato dal sovrano, in quanto altrimenti è sufficiente un interprete astuto per fare assumere alla legge un significato opposto a quello datole dal sovrano, col che l’interprete diventa legislatore.
In definitiva, il diritto sociale non rappresenta una forma di diritto oggettivo eteronomamente imposto ai consociati, bensì si manifesta come una forma di regolamentazione giuridica autonoma che ritrova la propria ed ultima fonte nella società.
Sul legame tra interpretazione e diritto sociale
Attività interpretativa e diritto sociale
Tesi: è l’attività interpretativa a dare origine al diritto sociale, e dunque essa è la fonte di produzione del diritto oggettivo. Attività interpretativa: luogo dal quale il diritto sgorga, ma non luogo di produzione, creazione del diritto, dal momento che questo sussiste, sia pure in altro modo e forma, prima del suo emergere attraverso la fonte.
Positivismo di stampo classico: la fonte intesa come manifestazione di volontà sovrana è il momento reale di creazione del diritto. Infatti, in tale prospettiva non c’è nulla di giuridico prima della manifestazione del potere sovrano, il quale crea dal nulla la regolamentazione giuridica della società. Allora: in tale prospettiva il diritto si fonda sul nulla, ovvero non è in alcun modo riconnesso ad una realtà sociale, nella quale forme di regolamentazione operano anche in assenza di un centro di potere sovrano. Perciò: il diritto non può che sorreggersi sulla forza, ovvero sulla sua sanzionabilità.
Hobbes: una realtà non organizzata in forma statuale è un tutto disaggregato dove regna il bellum omnium contra omnes, e dove le nozioni di diritto e torto, giustizia e ingiustizia non hanno luogo.
Kelsen: se il diritto è un atto coattivo esterno, è possibile raggiungere lo stato sociale desiderato solo collegando al comportamento umano ad esso contrario la privazione di un bene (vita, libertà, beni economici).
Secondo la prospettiva del diritto sociale: non c’è alcun diritto istituito e in vigore prima dell’attività interpretativa, per cui essa è al contempo momento di riconoscimento e di fondazione del diritto. Tale fondazione non è creazione dal nulla, in quanto non può prescindere dai dati ad essa preesistenti: fonti legislative, dottrinarie e precedenti giurisprudenziali nonché valori e interessi sociali. Dunque: l’interpretazione è il momento in cui tali elementi si fondano per dare vita al diritto oggettivo.
Primazia dell’interpretazione: emerge attraverso l’opera di mediazione tra vari vettori al fine di istituire, attraverso un processo esperienziale, la norma atta a stabilire il diritto nel caso controverso. Interpretazione-attività = processo di istituzionalizzazione della norma giuridica, che vede nella mediazione il proprio fulcro.
Sulla mediazione giuridica
Fondazione del diritto sociale
Momento fondativo del diritto sociale: sta nell’attività di interpretazione, intesa come processo di mediazione che porta alla definizione della norma: da un lato: prodotto di un’opera di istituzionalizzazione volto alla risoluzione del caso concreto, dall’altro: concorre, in quanto norma istituita (= fissata nelle fonti giurisprudenziali ed elaborata in quelle dottrinali) ad un nuovo e successivo processo di istituzionalizzazione, volto al riconoscimento di una nuova norma, ogni volta che la fattispecie si ripresenta come concreto caso controverso.
Interpres: stabilisce a giusta misura tra posizioni che si pongono come estremi. In particolare, l’interpretazione giuridica media tra disposizione legislativa e valori ed interessi vigenti in un dato contesto e mutevoli nel tempo. Dunque: l’interpretazione è chiamata a rendere giuridici i valori sociali, ponendo in essere norme che siano atte a regolamentare i rapporti così come si sviluppano nel concreto della vita sociale.
Caiani sottolinea come l’attività interpretativa risponda a due funzioni:
- Soddisfare il bisogno di giustizia nel caso concreto: funzione equitativa
- Integrazione in funzione storico-evolutiva dell’ordinamento: funzione normativa
Evoluzione dei valori e degli interessi sociali: è testimoniata dall’evoluzione della dottrina e delle giurisprudenza, che vengono assunte dall’attività interpretativa come fonti accanto alle disposizioni legislative.
Interpretazione forense: il più delle volte è proprio grazie ad essa che si assiste a profonde modificazioni giurisprudenziali e pertanto normative. Interpretazione dottrinaria: importante fonte indiretta di produzione giuridica, in primis perché interviene nella formazione professionale degli operatori del diritto, e poi perché se ne tiene conto in sede di produzione normativa.
Interprete: svolge un’attività politica e non meramente tecnica, in quanto nel momento in cui è chiamato a ricercare la norma giuridica atta alla regolamentazione del caso opera una vera e propria mediazione tra significato della disposizione e senso comune della comunità.
Legittimità di una norma giuridica: non può essere vagliata alla sola luce del suo rapporto con la disposizione a cui viene ricollegata, bensì trae la propria giustificazione anche dall’aderenza alle esigenze sociali, espresse attraverso il richiamo a valori e interessi.
Infatti: la giurisdizione si sostanzia nell’attuazione della giustizia e dunque non può ridursi all’applicazione pedissequa della disposizione legislativa al caso concreto (sillogismo giudiziario), in quanto la giustizia si manifesta anche nell’adesione della comunità alla norma prodotta.
Interpretazione = momento di fondazione di un diritto che promana dalla società, ovvero di un diritto sociale a base autonoma e non eteronoma, che ritrova non tanto nella sanzione, bensì nella propensione alla regolarità dei consociati il proprio supporto. Dunque: l’interpretazione, e non l’attività legislativa, si pone come fonte primaria del diritto (sociale).
Capitolo 2
L'epopea dello stato borghese
Sulla necessità di un’indagine anche storico-culturale
Dibattito intorno al problema dell’interpretazione della disposizione: ha natura essenzialmente politica. Infatti: la compagine statuale non è neutrale, bensì è diretta espressione di precisi interessi e aspirazioni che, venendo veicolati da organi statali, ritrovano in questi legittimità. Dunque, con l’attività posta in essere dalle articolazioni e dagli organi dello stato, tali interessi e aspirazioni vengono legalmente istituzionalizzati nel vivere sociale.
Attività interpretativa e applicativa delle disposizioni: nemmeno essa neutrale, in quanto per il suo tramite vengono istituzionalizzati interessi e valori ivi presenti, ma non ancora giuridicamente formalizzati. Dunque: in una realtà in cui si riscontrasse la presenza legittimata di un unico e omogeneo ambito valoriale o di interessi: il discorso sull’interpretazione non avrebbe grande rilievo. Al contrario, se nella stessa realtà fossero legittimati valori e istanze sociali diversi e confliggenti, allora la loro concreta vigenza sarebbe condizionata anche e soprattutto dall’attività interpretativa delle disposizioni.
Infatti: se da una disposizione è possibile trarre più di una norma, ciò è possibile in virtù non solo della costruzione sintattica e semantica dell’enunciato, bensì anche dall’ambito valoriale all’interno del quale l’interprete si colloca. Quindi: non è indifferente il fatto che l’attività interpretativa si collochi in un ambito di monismo o di pluralismo culturale.
Dallo stato monoclasse allo stato pluriclasse (pensiero di Giannini)
Stato monoclasse (o censitario/borghese/liberale): compagine statuale dell’800, frutto delle rivoluzioni borghesi; una delle caratteristiche è data dal fatto che il parlamento rappresenta la classe abbiente, la borghesia, la sola che ha il diritto di voto. In tal modo: i valori e gli interessi propri di una parte della società vengono contrabbandati per valori propri dell’intero corpo sociale. A fronte della drastica limitazione dell’elettorato attivo (e di conseguenza passivo): forte...
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