D IRITTO
A MMINISTRATIVO
CAPITOLO 1 - L’AMMINISTRAZIONE E IL SUO DIRITTO
La nozione di pubblica amministrazione
La locuzione “pubblica amministrazione” viene oggi utilizzata, a seconda del contesto:
in senso oggettivo, per indicare l’attività amministrativa regolata da norme giuridiche e svolta
• per la soddisfazione di interessi pubblici;
in senso soggettivo, per indicare l’organizzazione amministrativa, ossia l’insieme delle persone
• giuridiche pubbliche e degli organi che hanno competenza alla cura degli interessi dei soggetti
pubblici.
Peraltro, dalle scarne disposizioni della nostra Carta costituzionale così come a livello di fonti primarie
non è possibile ricavare una precisa definizione legislativa del concetto di pubblica amministrazione.
Ad oggi infatti la nozione più ampia ed attendibile appare quella dell’art.1, c.2, d.lgs.165/2001, che tut-
tavia non ricomprende tra le amministrazioni pubbliche gli enti pubblici economici (es. ENI, ENEL,
Ferrovie dello Stato) per la semplice ragione che il rapporto di lavoro dei loro dipendenti era già sotto-
posto a una disciplina privatistica.
La nozione di diritto amministrativo
La disciplina giuridica invece della pubblica amministrazione nella sua organizzazione, nei beni e nelle
attività ad essa peculiari e nei rapporti che si instaurano con gli altri soggetti dell’ordinamento è il dirit-
to amministrativo, la cui nozione è tra l’altro strettamente correlata a quegli Stati generalmente definiti
a regime amministrativo poiché caratterizzati dalla presenza di un corpo di regole amministrative di-
stinte dal diritto comune.
Peraltro, in questi tipi di Stati l’attività della pubblica amministrazione non si esaurisce nella sola attivi-
tà di diritto pubblico, ma può essere esercitata anche nelle forme del diritto privato (come avviene, ad
esempio, nei c.d. procedimenti ad evidenza pubblica). Infatti, in tema di “confini” del diritto amministra-
tivo, l’art.1, c.1-bis, l.241/1990 stabilisce che «la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di na-
tura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversa-
mente». Ovviamente, la portata di questa prescrizione dipende in particolar modo dall’interpretazione
del concetto di autoritatività, in quanto secondo la tesi restrittiva sarebbero autoritativi soltanto i prov-
vedimenti limitativi della sfera del privato (es. espropriazioni, ordini), mentre l’ipotesi estensiva ritiene
autoritativi anche i poteri ampliativi (es. autorizzazioni).
Disciplinata, invece, in parte dal codice civile è la c.d. «amministrazione pubblica del diritto privato»,
ossia l’attività amministrativa che determina la costituzione di status, di capacità e di rapporti di diritto
privato (mediante ad esempio trascrizioni, registrazioni, documentazioni).
Infine, anche i rapporti tra diritto penale e diritto amministrativo si sono fatti più stretti, in quanto negli
ultimi decenni molti reati sono stati depenalizzati per diventare illeciti amministrativi, pur essendo ri-
masta assolutamente immutata la relativa fattispecie.
L’amministrazione europea e il diritto amministrativo dell’Unione europea
D’altro canto, l’azione amministrativa nazionale è sempre più condizionata dalle fonti comunitarie (es.
direttive, regolamenti), il cui complesso viene oggi descritto con l’espressione diritto amministrativo
dell’Unione europea, anche se in senso proprio il diritto amministrativo comunitario è soltanto quello
avente ad oggetto l’amministrazione europea, ossia l’insieme degli organismi e delle istituzioni comu-
nitarie cui è affidato il compito di svolgere attività sostanzialmente amministrativa e di emanare atti
amministrativi.
In ogni caso, la presenza dell'amministrazione comunitaria impone innanzitutto lo sviluppo di raccordi
tra istituzioni europee e istituzioni nazionali e determina, inoltre, un mutamento del ruolo delle ammi-
2
nistrazioni interne, le quali infatti sono spesso chiamate a svolgere compiti meramente esecutivi delle
decisioni adottate dall’Unione europea. Più precisamente, nel diritto comunitario viene operata la di-
stinzione tra esecuzione in via diretta ed esecuzione in via indiretta; quest'ultima avviene appunto av-
valendosi della collaborazione degli Stati membri, mentre la prima rappresenta un modello di azione
caratterizzato da funzioni svolte direttamente dall'Unione, il che quindi determina anche un parziale
ridimensionamento del campo di azione delle amministrazioni nazionali; in questo caso, però, un fre-
no potrebbe derivare dall'applicazione del principio di sussidiarietà, che pare infatti salvaguardare le
attribuzioni degli Stati membri dell’Unione, consentendo a quest’ultima di intervenire «soltanto se e
nella misura in cui» gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dai
singoli Stati. 3
CAPITOLO 2 - ORDINAMENTO GIURIDICO E
AMMINISTRAZIONE: LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE
Diritto amministrativo e nozione di ordinamento giuridico
Con il termine ordinamento giuridico generale si indica approssimativamente l’assetto giuridico e
l’insieme delle norme giuridiche che si riferiscono ad un particolare gruppo sociale. Molte tra le norme
di questo ordinamento sono costituite da prescrizioni costituzionali, la cui analisi consente di chiarire
quali siano i rapporti tra l’amministrazione e gli altri soggetti del medesimo ordinamento.
L’amministrazione nella Costituzione. La separazione tra indirizzo politico
e attività di gestione
In primo luogo, dal quadro normativo costituzionale emergono diversi modelli di amministrazione, nes-
suno dei quali può peraltro assurgere al rango di «modello» principale.
Ai sensi dell’art.98 Cost., ad esempio, l’amministrazione pare costituita da impiegati posti direttamente
al servizio della collettività nazionale. Il modello espresso dall’art.5 Cost. è invece caratterizzato dal
disegno del decentramento amministrativo e dalla promozione delle autonomie locali, capaci di espri-
mere un proprio indirizzo politico-amministrativo. Infine, ancora diverso è lo schema presupposto
dall’art.97 Cost. che mira a sottrarre l’amministrazione al controllo politico del governo, in modo da
renderla imparziale ed efficiente.
L’analisi dei modelli di amministrazione emergenti dal disegno costituzionale consente inoltre di rileva-
re come sullo sfondo sia costantemente presente la questione del rapporto tra amministrazione, go-
verno e politica.
Difatti secondo l’art.95 Cost. il governo esprime, assieme al Parlamento, un indirizzo politico ed am-
ministrativo. Più precisamente, l’indirizzo politico può definirsi come quel complesso di manifestazioni
di volontà che comportano la determinazione di un impulso unitario e di coordinazione, affinché i vari
compiti statali si svolgano in modo armonico; mentre l’indirizzo amministrativo, che deve essere co-
munque stabilito nel rispetto di quello politico, consiste nella prefissione di obiettivi dell’azione ammini-
strativa. Peraltro, l’ordinamento fa anche riferimento all’indirizzo politico-amministrativo, caratterizzato
invece dalla «definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione ammini-
strativa e per la gestione»; ed è proprio tale nozione che conferma la difficoltà di operare una netta
distinzione tra il momento amministrativo e quello politico.
Una soluzione radicale al problema è rappresentata dall’istituzione di alcune amministrazioni che non
dipendono direttamente dall’esecutivo (c.d. autorità o amministrazioni indipendenti). Anche se in real-
tà, l’attuale normativa sull’organizzazione pubblica pare non tanto orientata nel senso di realizzare
un’improbabile netta separazione tra politica e amministrazione, quanto nel senso di evitare che
quest’ultima venga trasformata in mero apparato subordinato agli organi politici. Vero è peraltro che la
legge configura, in alcuni casi, la sussistenza di uno stretto vincolo fiduciario tra organo politico e ver-
tice dirigenziale, come ad esempio accade con il meccanismo dello spoils system, in base al quale gli
incarichi dirigenziali cessano decorsi novanti giorni dal voto di fiducia al nuovo esecutivo.
Uno specifico riflesso del problematico rapporto che corre tra politica, amministrazione e diritto ammi-
nistrativo è poi costituito dalla questione della distinzione tra atti amministrativi e atti politici, in quanto
questi ultimi sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo (es. deliberazioni dei decreti legge e
dei decreti legislativi, determinazione di porre la questione di fiducia, scioglimento dei consigli regiona-
li). Oltretutto, la conseguente esigenza di recuperare al giuridico il momento politico ha prodotto anche
la categoria degli atti di alta amministrazione, considerati l’anello di collegamento tra indirizzo politico
e attività amministrativa in senso stretto poiché, nonostante siano caratterizzati da un’amplissima di-
screzionalità, sono comunque soggetti alla legge e al sindacato giurisdizionale (es. provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere). 4
Infine, un modello ancora differente di pubblica amministrazione, che ha però copertura costituzionale
soltanto parziale, è costituito dalle autonomie funzionali (es., università, istituzioni scolastiche, Camere
di commercio), alle quali peraltro non è riferibile l’autonomia di indirizzo politico.
I principi costituzionali della pubblica amministrazione
In secondo luogo, dal quadro normativo costituzionale emergono i principi fondamentali della pubblica
amministrazione, quali:
il principio di responsabilità, enunciato dall’art.28 Cost., secondo il quale «i funzionari e i di-
• pendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi pe-
nali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»;
il principio di legalità, del quale convivono diverse concezioni nel nostro ordinamento giuridico.
• La prima ad essere proposta, dal punto di vista storico, esprime tale principio semplicemente
in termini di non contraddittorietà degli atti amministrativi rispetto alla legge; poi però siffatta
accezione è stata ampliata in virtù dell’elaborazione delle tesi sulla conformità formale e sulla
conformità sostanziale, secondo cui l’amministrazione è tenuta anche a dover agire rispetti-
vamente entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge che le attribuisce il relativo po-
tere;
il principio del giusto procedimento che, elaborato dalla Corte costituzionale, pone i privati inte-
• ressati in condizioni di esporre le proprie ragioni, nel caso di incisione di diritti, sia a tutela del
proprio interesse sia a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico;
il principio di imparzialità che, ai sensi dell’art.97 Cost., impone un’amministrazione strutturata
• in modo da assicurare una condizione oggettiva di aparzialità; ma, poiché l’azione
dell’amministrazione potrebbe essere parziale anche se posta in essere da un’organizzazione
imparziale, dottrina e giurisprudenza hanno affermato l’applicabilità di tale principio anche
all’attività amministrativa; in tal senso quindi l’imparzialità si identifica nel dovere di evitare di-
sparità di trattamento e, più precisamente, nella «congruità» delle valutazioni finali e delle mo-
dalità di azione prescelte. Applicazioni specifiche di tale principio sono rappresentate dal crite-
rio del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici, inteso ad evitare la formazione di una
burocrazia politicizzata, e il criterio stabilito dal codice civile secondo cui le amministrazioni
debbono erogare i servizi pubblici a favore di tutti i soggetti che ne abbiano titolo, senza distin-
zioni e discriminazioni;
il principio di buon andamento che, enunciato dall’art.97 Cost., impone che l’amministrazione
• agisca nel modo più adeguato e conveniente possibile. Applicazioni specifiche di tale principio
sono rappresentate dalle esigenze, nella disciplina del lavoro, della razionale distribuzione del
personale nelle carriere e della corrispondenza tra livello retributivo e qualifica esercitata.
In aggiunta poi ai tradizionali principi di buon andamento e d’imparzialità, l’amministrazione deve oggi
attenersi anche ai criteri di efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza.
Il criterio di efficienza indica la necessità di misurare il «rapporto tra il risultato dell’azione organizzati-
va e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato»; esso costituisce quindi la «ca-
pacità di un’organizzazione complessa di raggiungere i propri obiettivi attraverso la combinazione ot-
timale dei fattori produttivi». Mentre il criterio di efficacia è collegato al «rapporto tra ciò che si è effet-
tivamente realizzato e quanto si sarebbe dovuto realizzare sulla base di un piano o programma».
Infine i criteri di pubblicità e di trasparenza, sebbene possano apparire molto simili, impongono in capo
all’amministrazione doveri differenti: la trasparenza può infatti essere intesa come vincolo a pubblicare
soltanto quei dati espressamente indicati dal legislatore, mentre la pubblicità si riferisce a tutto lo spet-
tro dell’azione e dell’organizzazione amministrativa.
La disciplina della trasparenza è inoltre oggi affiancata alla complessa strategia delineata dalla
l.190/2012 per la lotta alla corruzione e all’illegalità nelle amministrazioni. Le principali misure previste
da questa strategia sono nove, e cioè:
l’adozione di un modello di risk management (basato sull’identificazione, attraverso piani, delle
• aree a rischio e degli “interventi organizzativi volti a prevenire la corruzione”); 5
i meccanismi repressivi di controllo;
• la disciplina sul conflitto di interessi;
• il divieto di pantouflage, secondo il quale i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno
• esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono
svolgere nei tre anni successivi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati de-
stinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
una “rete di protezione” nei confronti del dipendente che segnala illeciti;
• il divieto per coloro che sono stati condannati per reati contro la p.a. di fare parte di commis-
• sioni per l’accesso ai pubblici impieghi o di essere assegnati agli uffici preposti a compiti deli-
cati (es. gestione delle risorse finanziarie);
l’obbligo della rotazione negli incarichi nelle aree a maggior rischio;
• le norme su inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
• il codice di comportamento (che però non si applica al livello politico).
•
Gli artt.24, c.1, e 113 Cost. enunciano invece rispettivamente il principio di azionabilità delle situazioni
giuridiche dei cittadini nei confronti dell’amministrazione e il principio di sindacabilità degli atti ammini-
strativi; il primo stabilisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi», mentre il secondo dispone che «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa».
Vero è peraltro che, secondo la Corte costituzionale, la norma in esame non impedisce l’emanazione
delle c.d. leggi provvedimento, purché sia rispettato il canone di ragionevolezza; tali leggi hanno la
particolarità di poter essere sindacate soltanto dalla Corte costituzionale, alla quale oltretutto non è
possibile proporre direttamente ricorso da parte dei soggetti privati lesi. E a questo proposito, emerge
anche il problema della riserva di amministrazione, che sottrae alcuni ambiti di attività alla disciplina
legislativa per riservarli all’amministrazione (es. ambito del merito della funzione giurisdizionale).
Un ulteriore principio costituzionale che condiziona le scelte amministrative, e in particolare quelle che
comportano spese, è il principio dell’equilibrio di bilancio che, ai sensi dell’art.81 Cost., impedisce allo
Stato di finanziare con l’indebitamento la spesa pubblica; anche se poi il c.2 dello stesso articolo pre-
cisa che tale ricorso è comunque consentito in due casi, ossia al fine di considerare gli effetti del ciclo
economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi com-
ponenti, al verificarsi di eventi eccezionali (gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi cala-
mità naturali).
Il principio della finalizzazione dell’amministrazione pubblica agli interessi
pubblici
Dall’esame dell’art.97 Cost. emerge inoltre il principio di finalizzazione dell’amministrazione pubblica,
secondo cui l’attività amministrativa dev’essere diretta a perseguire le finalità collettive che
l’ordinamento generale ha attribuito alla sua cura.
I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
Con riferimento invece all’allocazione delle funzioni della pubblica amministrazione, la l. cost.3/2001
ha valorizzato il principio di sussidiarietà precedentemente richiamato dalle leggi Bassanini del 1997.
Difatti, la nuova formulazione dell’art.118 Cost. stabilisce al c.1 che «le funzioni amministrative sono
attribuite ai comuni, salvo che per assicurar
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