Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Caia, libro consigliato Compendio di diritto amministrativo, Casetta
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Solo gli enti pbl. hanno la potestà di autotutela: possono cioè risolvere un
conflitto attuale o potenziale di interessi e sindacare la validità dei propri atti
producendo effetti incidenti su di essi.
Le persone fisiche legate da un rapp. di servizio agli enti pbl. sono assoggettate ad
un particolare regime di resp. penale, civile e amministrativa.
Gli enti pbl. sono tenuti al rispetto dei principi applicabili allapbl. amm. e alcuni
loro beni sono assoggettati ad un regime speciale.
L’ attività svolta dagli enti pbl. è retta da norme specifiche.
Gli enti pbl. possono utilizzare procedure privilegiate per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato.
Se gli enti pbl. hanno partecipazioni in una s.p.a., l’ atto costitutivo può conferire
agli enti pbl. la facoltà di nominare amministratori o sindaci.
Gli enti pbl. sono soggetti a particolari rapporti o relazioni la cui intensità varia in
ragione dell’ autonomia dell’ ente.
Autodichia: possibilità di sottrarsi alla giurisdizione degli organi comuni, esercitando
la funzione giustiziale relativamente alle controversie con i propri dipendenti.
Autogoverno: situazione che ricorre nell’ ipotesi in cui gli organi dello Stato sono
designati dalla collettività di riferimento, anziché essere nominati e cooptati da parte
di autorità centrali.
5. Il problema della classificazione degli enti pbl.
Gli enti possono essere divisi in gruppo anche, fra le altre possibilità, a seconda della
modalità con la quale viene organizzata la presenza degli interessati negli organi dell’
ente:
• Enti associativi, nei quali i soggetti facenti parte del corpo sociale sottostante,
determinano direttamente o a mezzo di rappresentanti eletti o delegati le
decisioni fondamentali dell’ ente. In essi si verifica il fenomeno dell’
autoamministrazione.
• Enti a struttura rappresentativa, in cui i soggetti interessati determinano la
nomina della maggioranza degli amministratori non direttamente ma attraverso
le proprie organizzazioni.
• Enti a struttura istituzionale, in cui la nomina degli amministratori è
determinata da soggetti estranei all’ ente.
Ma le classificazioni più importanti sono indubbiamente quelle operate dal
legislatore.
La Costituzione contempla gli enti autonomi e gli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria. Riguardo agli enti autonomi la Costituzione riconosce una
particolare posizione autonoma a comuni, province, città metropolitane e regioni, cui
è attribuita autonomia di indirizzo.
Di recente la legge ha introdotto la categoria degli enti locali funzionali, per indicare
quegli enti ai quali possono essere conferite funzioni e compiti statali.
Un’ altra categoria ricavabile dal diritto positivo è quella degli enti pubblici
economici, degli enti statali non economici e degli enti territoriali ( comuni,
province, città metropolitane, regioni e Stato ).
Riguardo a questi ultimi, il territorio che consente di individuare gli enti stessi; tali
enti sono politicamente rappresentativi del gruppo stanziato sul territorio e opera
tendenzialmente nell’ interesse di tutto il gruppo. Le funzioni di tali enti sono
individuabili anche e soprattutto in ragione del livello territoriale degli interessi stessi
e soltanto gli enti territoriali possono essere titolari di beni demaniali, posti a
servizio di tutta la collettività.
Gli enti pubblici non territoriali, pur esponenziali di gruppi sociali, sono accomunati
in ragione del perseguimento di interessi settoriali, ma a differenza degli enti
territoriali, non perseguono interessi generali.
Di recente la legge ha introdotto una serie di enti pubblici sotto un regime speciali,
denominati agenzie ( per i servizi sanitari regionali, per la rappresentanza negoziale
delle pbl. amm., autonoma per la gestione dell’ albo dei segretari comunali e
provinciali .. ).
6. Relazioni e rapporti intersoggettivi e forme associative.
Un primo tipo di relazione intersoggettiva è quello sorto dalla situazione di
strumentalità strutturale e organizzativa di un ente nei confronti di un altro ente, nella
quale il primo viene ad assumere forme simili ad un organo. Ciò implica che l’ ente
principale abbia dei poteri di ingerenza sull’ ente subordinato.
Un secondo tipo di relazione intersoggettiva riguarda enti che svolgono un’ attività
rilevante per un altro ente pbl. territoriale, in particolare per lo Stato.
Il contenuto concreto di tali relazioni varia a seconda del tipo di poteri che lo Stato
può esercitare nei confronti dell’ ente, come ad esempio quelli di vigilanza e di
direzione.
La vigilanza, che non si esaurisce nel mero controllo, ma si estrinseca nell’ adozione
di una serie di atti che rappresentano amministrazione attiva.
La direzione è caratterizzata da una situazione di sovraordinazione tra enti che
implica il rispetto, da parte dell’ ente sovraordinato, di un ambito di autonomia dell’
ente subordinato. La direzione si manifesta nelle direttive, una serie di atti che
determinano l’ indirizzo dell’ ente.
Oltre a relazioni stabili e continuative, vi sono rapporti instaurabili di volta in volta,
come l’ avvalimento e la sostituzione.
L’ avvalimento è caratterizzato dall’ utilizzo da parte di un ente degli uffici di altro
ente. Tali uffici sono attività di tipo ausiliario che rimangono imputate all’ ente
titolare della funzione.
La sostituzione indica l’ istituto mediante cui un soggetto è legittimato a far valere
un diritto, un obbligo o un’ attribuzione che rientrano nella sfera di competenza di un
altro soggetto, operando in nome proprio e sotto la propria responsabilità.
Art. 120 c. 2 Cost. ipotesi di sostituzione del Governo agli enti locali.
Un cenno è doveroso nei confronti della delega di funzioni amministrative, figura che
ricorre nei rapporti tra Stato e enti locali. Dopo la recente riforma non si parla più di
delega, ma di conferimento di funzioni amministrative ai vari livelli di governo
locale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Le forme associative si distinguono in federazioni e consorzi.
Le federazioni di enti svolgono attività di coordinamento e di indirizzo dell’ attività
degli enti federati, nonché attività di rappresentanza degli stessi.
I consorzi costituiscono una struttura stabile volta alla realizzazione di finalità
comuni a più soggetti. Spesso gestiscono o realizzano opere o servizi di interesse
comune agli enti consorziati, che restano comunque titolari delle opere o servizi.
Possono anche essere costituiti consorzi di d. pvt. con soggetti pvt.
Tra le forme associative rientrano anche le unioni di comuni e gli uffici comuni.
7. La disciplina comunitaria: in particolare, gli organismi di diritto pubblico.
Il termine amministrazione comunitaria è impiegato per indicare l’ insieme degli
organismi e delle istituzioni dell’ U. E. cui è affidato il compito di svolgere attività
sostanzialmente amministrativa e di emanare atti amministrativi.
Imprese pubbliche: imprese nei confronti delle quali i pubblici poteri possono
esercitare direttamente o indirettamente un’ influenza dominante per ragioni di
proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.
Gli organismi di diritto pubblico sono soggetti:
• istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non
industriale o commerciale
• aventi p.g.
• la cui attività è finanziata perlopiù dallo Stato, dagli enti locali o da altri
organismi di d. pbl., o la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, o
il cui organo di amm. direzione o vigilanza è costituito per più della metà da
membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto
pubblico.
8. Le figure di incerta qualificazione: in particolare, le s.p.a. a partecipazione
pubblica.
Le s.p.a. a partecipazione pbl. sono soggette ad un regime particolare. Se lo Stato ha
partecipazioni azionarie, l’ atto costitutivo può conferire ad esso la facoltà di
nominare amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, o di
revocarli. Anche se l’ ente non ha partecipazioni azionarie è consentita questa facoltà,
ove sia previsto dalla legge o dall’ atto costitutivo.
In caso di dismissioni ( alienazioni che comportino la perdita del controllo ) delle
partecipazioni azionarie degli enti pbl. negli enti privatizzati, lo Stato mantiene poteri
speciali.
Ma queste s.p.a. a partecipazione pubblica sono enti pbl. o no?
Si dice che ricorre ente pbl. dove lo statuto delle s.p.a. e la disciplina delle
dismissioni implichino l’ impossibilità di uno scioglimento.
Gli enti locali possono costituire s.p.a. per l’ esercizio dei servizi pbl. di cui all’ art.
113 bis T.U. enti locali e per la realizzazione di opere necessarie allo svolgimento del
servizio, non chè per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pbl.
9. Vicende degli enti pubblici.
La costituzione di enti pbl. può avvenire per legge o per atto amministrativo sulla
base di una legge. Il legislatore non è libero di rendere pubblica qualsiasi p.g. pvt.,
sussistono infatti limiti costituzionali.
In ordine all’ estinzione di enti pbl., essa può aprire una vicenda di tipo successorio,
disciplinata direttamente dalla legge, se le sue attribuzioni vengono assorbite da un
altro ente. L’ estinzione va prodotta da legge o da atto amm. basato su legge.
Quanto alle modificazioni degli enti pbl. si ricordano il mutamento degli scopi, le
modifiche del territorio degli enti territoriali, le modifiche delle attribuzioni, la
trasformazione da ente non economico a ente pbl. economico e le variazioni della
consistenza patrimoniale. Un limite alle modificazioni pare esservi in merito agli enti
di carattere associativo.
Anche il riordino degli enti pbl. può comportare l’ estinzione degli stessi o la loro
trasformazione in p.g. pvt.
10. La privatizzazione degli enti pbl.
La privatizzazione comporta che il potere pubblico rinunci ad essere imprenditore.
Il processo di privatizzazione prevede una privatizzazione formale, ovvero fase
fredda della privatizzazione, e una sostanziale o fase calda. Nella prima fase il
legislatore si limita a dare la gestione di interessi pbl. a strutture privatizzate, ma il
capitale rimane totalmente o quasi in mano pubblica. Nella fase calda invece si
procede alla dismissione della quota pubblica, attraverso tre possibili modalità:
1. offerta pubblica di vendita
2. cessione delle azioni mediante trattative dirette con i potenziali acquirenti
3. ricorso ad entrambe le procedure
La privatizzazione interessa soggetti operanti in tre settori principali:
• gestione di partecipazioni azionarie
• servizi di pubblica utilità
• settore creditizio
Si conoscono comunque altre ipotesi di privatizzazione in cui gli enti vengono
trasformati in soggetti pvt non aventi scopo di lucro.
11. I principi in tema di organizzazione degli enti pubblici.
L’ organizzazione delle strutture è in capo all’ organo esecutivo; la legge è la fonte
primaria di disciplina della materia organizzativa, ma accanto alle norme giuridiche
di organizzazione, vi sono gli atti di organizzazione non aventi carattere normativo,
quali gli atti di istituzione di enti, organi o uffici ecc…, e infine non possiamo
tralasciare le concrete determinazioni che trovano spazio nella discrezionalità
organizzativa.
12. L’ organo.
L’ ente, in quanto p. g., è naturalisticamente incapace di agire, quindi sorge il
problema di come esso potesse agire. Le soluzioni possibili erano due; o si agiva
tramite rappresentanza, o tramite l’ organo, la cui azione non è più svolta in nome e
per conto di altri, ma diventa direttamente attività propria dell’ ente. La capacità
giuridica spetta in ogni caso all’ ente. L’ organo perciò è uno strumento di
imputazione, cioè l’ elemento dell’ ente che consente all’ ente di riferire ad esso le
proprie attività.
L’ ente stesso si avvale di molteplici organi, e ognuno di essi, pur senza esserne
titolare, esercita una quota di poteri attribuiti all’ ente, detta competenza, ripartita
secondo diversi criteri. La competenza va tenuta distinta dall’ attribuzione, che è la
sfera di poteri che l’ ord. gen. conferisce ad ogni ente pubblico.
13. L’ imputazione di fattispecie in capo agli enti da parte di soggetti estranei alla
loro organizzazione.
In alcuni casi l’ imputazione di fattispecie all’ ente non viene attraverso l’ appena
citato fenomeno organo-ente, ma attraverso una diversa persona fisica o giuridica (
spesso un privato ), estranea all’ organizzazione dell’ ente ma che ha pur sempre il
dovere di agire ( vedi notaio ).
14. Classificazione degli organi.
Vi sono varie distinzioni:
• Organi esterni o interni: a seconda che siano competenti ad emanare
provvedimenti o atti aventi rilevanza esterna o meno.
• Organi centrali o periferici: a seconda che abbiano competenza nell’ intero
spettro dell’ attività dell’ ente o meno.
• Organi ordinari o straordinari: a seconda che siano previsti nel normale
disegno organizzativo dell’ ente o meno.
• Organi permanenti o temporanei: a seconda che siano stabili o meno.
• Organi attivi, competenti a formare ed eseguire la volontà dell’ amm. in vista
del conseguimento dei fini ad essa affidati; organi consultivi, che rendono
pareri; organi di controllo che sindacano l’ attività posta in essere dagli organi
attivi.
• Organi rappresentativi o non rappresentativi: a seconda che i propri
componenti vengano nominati dalla collettività o meno.
• Organi con legale rappresentanza: è l’ organo che esprime la volontà dell’
ente nei rapporti contrattuali con i terzi e che avendo la capacità processuale,
conferisce la procura alle liti per agire e resistere in giudizio.
• Organi con personalità giuridica: sappiamo che la p. g. spetta solo all’ ente,
tuttavia alcuni organi, per legge, sono dotati anche di p. g. profilandosi come
titolari di poteri e come strumenti di imputazione di fattispecie ad altro ente.
• Organi monocratici o collegiali: a seconda che il titolare sia una sola p. f. o
più.
Per capire il funzionamento degli organi collegiali occorre distinguere tra:
• quorum strutturale: n° min. di membri che devono esser presenti perché il
collegio sia legittimamente costituito.
• quorum funzionale: n° min. d membri presenti che devono essere favorevoli
alla proposta perché essa si trasformi in deliberazione.
Nei collegi perfetti ( quorum s.= 50% + 1 ) non è ammessa l’ astensione, in altri
collegi essa non si conta, altre volte si computa tra i favorevoli o tra i contrari.
15. Relazioni interorganiche. I modelli teorici: la gerarchia, la direzione e il
coordinamento.
La gerarchia esprime la relazione di sovraordinazione-subordinazione tra organi
diversi. L’ organo subordinato non dispone di una propria sfera di competenza e l’
organo superiore ha una competenza comprensiva anche di quella del secondo.
I poteri caratteristici della relazione gerarchica sono:
1. Potere di ordine, che vincola l’ organo subordinato ad un certo
comportamento nello svolgimento dell’ attività. Potere di direttiva, che
consente di indicare i fini da raggiungere lasciando sussistere un margine di
scelta in ordine alle modalità con cui conseguirli. Potere di sorveglianza, sull’
attività degli organi subordinati.
2. Potere di decidere i ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti dell’ organo
subordinato.
3. Potere di annullare d’ ufficio o di revocare gli atti emanati dall’ organo
subordinato.
4. Potere di risolvere i conflitti che insorgono tra organi subordinati.
5. Potere di avocazione e sostituzione.
6. Più controverso è il potere di delega, ritenuto sussistente solo ove previsto
espressamente dalla legge.
Nella direzione, vi sono due organi posti in posizione di disuguaglianza, ma quello
subordinato ha una certa sfera di autonomia. Il potere ordinatorio è sostituito da
quello di emanare direttive, da cui però l’ organo inferiore non è completamente
vincolato; il controllo inoltre si svolge in via successiva e riguarda l’ attività. Le
direttive hanno efficacia vincolante, ma lasciano uno spazio di discrezionalità più
ampio al destinatario.
Il coordinamento si riferisce ad organi in situazione di equiordinazione posti ad
attività che, pur dovendo rimanere distinte, sono ordinate secondo un disegno
unitario. Il contenuto di questa relazione è il potere spettante ad un coordinatore, di
impartire disposizioni idonee a tale scopo e di vigilare sulla loro attuazione ed
osservanza.
Tale istituto però, mancando di stabilità, non costituisce una relazione in senso
proprio, ma può essere al massimo considerata come una figura di rapporto
interorganico.
15.1. Segue: il controllo.
Il controllo costituisce un’ autonoma funzione svolta da organi peculiari. Esso
consiste in un esame di atti e attività imputabili a un altro organo controllato ( si
svolge anche all’ interno della relazione gerarchica ). Esso si conclude con la
formulazione di un giudizio, positivo o negativo, sulla base del quale viene adottata
una misura.
Può essere effettuato un controllo anche da parte di organi di altro ente, e condotto
alla luce di criteri di volta in volta differenti.
Le misure adottate sono di vario tipo: repressive, impeditive, sostitutive…
Nell’ ambito di controlli sugli atti si distingue tra controlli preventivi e successivi,
rispetto alla produzione degli effetti degli atti. In una via di mezzo si collocano i
controlli mediante riesame, che procastinano l’ efficacia dell’ atto all’ esito di una
nuova deliberazione dell’ autorità decidente.
Analizziamo ora i principali controlli.
15.2. In particolare: il controllo di ragioneria nell’ amministrazione statale ed il
controllo della Corte dei Conti.
Il controllo di ragioneria è esercitato dagli uffici centrali del bilancio e dalle
ragionerie provinciali, i quali provvedono alla registrazione degli impegni di spesa
risultanti dai provvedimenti assunti dalle amm. statali e possono inviare osservazioni
sulla legalità della spesa senza che ciò abbia effetti impeditivi sull’ efficacia degli
atti.
Controllo successivo esterno e costituzionalmente garantito è quello esercitato dalla
Corte dei Conti.
Il quadro dei controlli spettanti a tale organo contempla:
1. Un controllo preventivo sugli atti già indicati, vedi infra.
2. Un controllo preventivo sugli atti che il Pres. del Cons. Ministri richiede di
sottoporre a controllo o che la Corte decide di assoggettare a controllo per un
periodo a causa di ripetute irregolarità riscontrate nel controllo successivo.
3. Un controllo successivo sui titoli di spesa relativi al costo del personale., sui
contratti e i relativi atti di esecuzione…
4. Un controllo successivo su atti di notevole livello finanziario.
5. Un controllo sulla gestione finanziaria di enti cui lo stato contribuisce.
6. Un controllo sulla gestione degli enti locali.
7. Un controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amm.
pbl.
8. La Corte poi, pronuncia il giudizio di parificazione sul rendiconto generale
dello Stato.
15.3. L’ evoluzione normativa in tema di controlli. I controlli interni.
Ora le pubbliche amm., nell’ ambito della propria autonomia, devono istituire i
controlli interni articolati in quattro tipologie:
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’ azione amm.
2. Il controllo di gestione mira a verificare l’ efficacia, efficienza e economicità
dell’ azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapp. tra costi e risultati.
3. La valutazione della dirigenza ha ad oggetto le prestazioni dei dirigenti e i
comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e
organizzative ad essi assegnate.
4. La valutazione e controllo strategico valuta l’ adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’ indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti.
Rispetto agli altri controlli, quelli interni hanno ad oggetto l’ intera attività e non
soltanto i singoli atti, si svolgono sulla base di parametri spesso diversi dalla sola
legittimità, non hanno efficacia automaticamente paralizzante dell’ attività stessa e
sono di norma successivi o concomitanti rispetto al farsi del potere.
16. I rapporti tra gli organi e l’ utilizzo, da parte di un ente, degli organi di un altro
ente.
Si tratta di rapporti che di volta in volta possono correre tra organi diversi, in cui è
assente il carattere di stabilità che connota le sole relazioni.
In questo ambito devono essere ricordati l’ avocazione, la sostituzione e la
delegazione.
Nell’ avocazione un organo esercita i compiti spettanti ad altro organo in ordine a
singoli affari, per motivi di interesse pbl. e indipendentemente dall’ inadempimento
dell’ organo istituzionalmente competente.
La sostituzione invece ha come presupposto l’ inerzia dell’ organo sostituito nell’
emanazione di un atto cui è tenuto per legge e consiste nell’ adozione, previa diffida,
da parte di un organo sostituto degli atti di competenza di un altro organo. La
sostituzione attiene all’ attività di controllo sugli atti e non sugli organi, che quindi
possono continuare a svolgere la loro attività, eccetto quella relativa all’ adozione
dell’ atto che avevano l’ obbligo di emanare.
Dalla sostituzione nell’ emanazione di atti di competenza di un altro organo va
distinta la sostituzione di organi dell’ ente, fenomeno definito gestione sostituiva
coattiva, in cui si sostituisce del tutto l’ organo.
Nella delegazione un organo investito in via primaria della competenza di una data
materia consente unilateralmente ad altro organo di esercitare la stessa competenza.
Essa richiede espressa previsione legislativa. Il delegante mantiene poteri di direttiva,
vigilanza, revisione e avocazione. L’ organo delegatario agisce in nome proprio, ma
per conto e nell’ interesse del delegante.
La mera delega di firma non comporta alcun spostamento di competenza; essa spetta
infatti sempre all’ organo delegante, mentre il delegante ha solo il compito di
sottoscrivere l’ atto, imputabile al delegante, così come ad esso sorgerebbe resp. nei
confronti di terzi.
17. Gli uffici e il rapporto di servizio.
All’ interno degli enti e accanto agli organi esistono gli uffici, nuclei elementari dell’
organizzazione che svolgono attività non caratterizzata dal meccanismo di
imputazione di fattispecie sopra descritto.
Essi sono costituiti da un insieme di mezzi materiali e personali e sono chiamati a
svolgere uno specifico compito che concorre al raggiungimento di un certo obiettivo.
Tra gli addetti all’ interno dell’ ufficio si distingue la figura del preposto, che è il
titolare.
Gli addetti e i titolari che restano il proprio servizio presso l’ ente sono legati alla p.
g. da un rapporto di servizio, che ha come contenuto il dovere di ufficio: esso ha ad
oggetto comportamenti che il dipendente deve tenere sia nei confronti della pbl.
amm. che dei cittadini
I soggetti legati da rapp. di servizio sono di norma i dipendenti. Ricorre in tali ipotesi
il rapp. di servizio di impiego, in cui tali soggetti svolgono il proprio lavoro a titolo
professionale, in modo esclusivo e permanente. Il rapp. di servizio può anche essere
coattivo o onorario ( in cui il contenuto del rapp. di servizio è ridotto, infatti non vi è
il diritto alla carriera ) o instaurato in via di fatto.
Il rapporto di servizio, legando all’ ente tutti i soggetti che fanno parte dell’
organizzazione, si distingue dal rapporto organico, che corre solo tra titolare dell’
organo e ente e viene in evidenza ai fini dell’ imputazione delle fattispecie.
Oggi quasi tutti i rapporti di servizio di impiego si instaurano mediante contratto,
mentre talora il rapporto organico si costituisce in assenza di investitura, cioè di fatto.
Divieto di prorogatio: gli organi possono essere prorogati per 45 gg. decorrenti dalla
scadenza del termine di durata previsto, scaduto il quale senza che si sia adoperata
sostituzione, gli organi decadono e i loro eventuali atti successivi sono nulli.
18. La disciplina attuale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
Principi della privatizzazione del pubblico impiego:
1. I rapp. di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del c. c. e dalla
contrattazione sia sul piano individuale che collettivo, fatte salve le
disposizioni del d. lgs. 165/2001, e eccetto talune categorie specificatamente
indicate.
2. La legge prevede limiti all’ autonomia contrattuale individuale o collettiva.
3. Restano assoggettati alla disciplina pubblicistica gli organi, gli uffici, i principi
fondamentali dell’ organizzazione, i procedimenti di selezione per l’ accesso al
lavoro e quelli di avviamento, i ruoli, le incompatibilità, le responsabilità, ad
eccezione delle sanzioni e degli illeciti disciplinari, la determinazione delle
dotazioni organiche.
4. I sindacati vanno consultate o informate senza che sia richiesto il loro
consenso.
5. La contrattazione collettiva si svolge a vari livelli.
6. Sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie riguardanti i rapp. di
lavoro.
7. I dipendenti sono assoggettati ad una particolare resp. amministrativa, penale e
contabile.
8. Il reclutamento del personale avviene mediante procedure selettive che
garantiscono l’ acceso dall’ esterno, o mediante avviamento degli iscritti alle
liste di collocamento ( solo per lavori in cui è richiesta la mera scuola dell’
obbligo ).
9. Viene eliminato il potere di gestione degli organi politici e affermato il
principio della distinzione tra indirizzo politico e gestione.
19. La dirigenza e i suoi rapporti con gli organi politici.
Ai dirigenti sono attribuiti autonomi poteri di gestione , con il compito di organizzare
il lavoro, gli uffici e le risorse umane e finanziarie, nonché di attuare le politiche
delineate dagli organi di indirizzo politico-amm.
La dirigenza statale si articola in due fasce. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima se hanno ricoperto incarichi di prima fascia per almeno 5 anni senza
essere incorsi nelle misure previste per la resp. dirigenziale.
L’ accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami o per
concorso selettivo di formazione. Il rapporto di lavoro si fonda su di un contratto,
distinto dall’ incarico della funzione, che definisce oggetto, obiettivi e durata dell’
incarico.
Propria dei dirigenti è la responsabilità dirigenziale, che è aggiuntiva rispetto alle
altre forme di responsabilità propria dei dipendenti pubblici, e sorge se non sono stati
raggiunti gli obiettivi o in caso di inosservanza delle direttive imputabile al dirigente.
La sanzione è l’ impossibilità del rinnovo dell’ incarico, ma è possibile pure collocare
il dirigente in disponibilità o recedere dal rapporto.
Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti sono in suscettibili di ricorso
gerarchico: questo è sintomo del superamento della gerarchia. Perciò la relazione tra
organi politici e dirigenti sarebbe di direzione, ma tale definizione non convince,
sarebbe infatti preferibile parlare di sfere di competenza separate e differenti.
20. I soggetti di diritto nel diritto amministrativo: le formazioni sociali e gli
ordinamenti autonomi.
Le organizzazioni sociali sono spesso costituite da aggregazioni di individui sorretti
da finalità etiche, religiose, ideali e che perseguono interessi, non caratterizzati dallo
scopo di lucro, in parte coincidenti con quelli affidati alla cura di soggetti pubblici. Vi
sono poi ordinamenti autonomi, quali quelli delle confessioni religiose ( ord.
canonico ) e l’ ord. sportivo.
21. I mezzi. In particolare i beni pubblici. Nozione e classificazione codicistica.
Tra i beni appartenenti agli enti pbl. vi sono i beni pubblici ( patrimonio
indisponibile ), assoggettati ad una normativa differente rispetto agli altri beni. Vi
sono inoltre beni appartenenti agli enti pbl. ma sottoposti alla normativa generale (
patrimonio disponibile ).
Il patrimonio disponibile, fra cui il denaro, può essere oggetto di contratti di
alienazione, di acquisto e così via.
Il complesso di beni pbl. appartiene alle pbl. amm. a titolo di proprietà pbl.
La titolarità della proprietà dei beni pbl. appartenenti agli enti pbl. trova la sua fonte
innanzitutto sulla legge. Vi sono infatti beni appartenenti allo Stato ex lege: il
cosiddetto demanio naturale.
Ma la titolarità dei beni pbl. può derivare anche da fatti acquisitivi, atti di d. comune,
fatti basati sul d. pbl. internazionale o sul d. pbl. interno, atti pubblicistici che
comportano l’ ablazione di diritti reali su beni di altri soggetti, ecc.
22. Il regime giuridico dei beni demaniali.
I beni demaniali sono tassativamente indicati dalla legge e si distinguono in necessari
o accidentali.
I beni demaniali necessari sono costituiti dal demanio idrico, dal demanio marittimo
e da quello militare. Il demanio necessario è costituito esclusivamente di immobili e
non possono non appartenere allo Stato, eccetto i casi dei beni demaniali regionali.
Il demanio accidentale è composto da strade, acquedotti, immobili di interesse
storico, archeologico e artistico, musei, pinacoteche, biblioteche, ecc. Tali beni
possono appartenere a chiunque ma sono tali solo se appartengono ad un ente pbl.
territoriale, ma non soltanto allo Stato o ad una regione, come previsto per quelli
accidentali. Inoltre essi possono essere costituiti da immobili, ma anche da
universalità di mobili.
Comunque tutti i beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di
diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Va poi esclusa
in assoluto la trasferibilità dei beni del demanio necessario; per quelli accidentali
invece è possibile il trasferimento da un ente territoriale ad un altro.
E’ l’ amministrazione che deve tutelare i beni che fanno parte del demanio: essa
dispone di poteri di autotutela.
I beni del demanio naturale acquistano la demanialità per il sol fatto di possedere i
requisiti previsti dalla legge, mentre quelli artificiali divengono beni demaniali nel
momento in cui l’ opera è realizzata, purchè essa sia di proprietà di un ente
territoriale.
La sdemanializzazione comporta la cessazione del diritto di uso del bene spettante a
terzi e la estinzione delle eventuali limitazioni derivanti dalla natura demaniale del
bene stesso.
Il bene demaniale infatti può anche cessare di esserlo, attraverso la propria
distruzione o dalla perdita dei requisiti, o anche dalla cessazione della destinazione.
23. Il regime giuridico dei beni del patrimonio disponibile.
Patrimonio indisponibile: elenco all’ art. 826 c. c. comma 2 e 3 e art. 830 c. c. comma
2.
I beni del patrimonio indisponibile possono appartenere a qualsiasi ente pbl. e
comprendono beni immobili e mobili. Alcuni di essi però sono riservati ad enti pbl.,
altri invece sono tali per il sol fatto di appartenere ad un ente pbl. particolare o ad un
qualsiasi ente pbl., altri ancora assumono il carattere della indisponibilità soltanto in
conseguenza di una destinazione pbl.
Le cave, le torbiere, le acque termali e minerali e le foreste sono state trasferite al
patrimonio indisponibile della regione. Le miniere invece sono riservate allo Stato.
Le cose mobili di interesse storico, paletnologico, paleontologico, artistico,
appartenenti a qualsiasi ente pbl. sono assoggettate al patrimonio indisponibile salvo
che non costituiscano demanio accidentale.
I beni del patr. indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
I beni del patrimonio indisponibile non sono in commerciabili, anche se gli atti di
disposizione devono rispettare il vincolo di destinazione, altrimenti l’ atto è
annullabile. Solo alcuni beni sono totalmente in commerciabili, altri sono soggetti ad
un regime di inalienabilità, salvo permesso amministrativo.
24. Diritti demaniali su cose altrui, diritto d’ uso pubblico e usi civici.
Si tratta di diritti spettanti ad enti territoriali su beni altrui, quando i diritti stessi sono
costituiti per l’ utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il
conseguimento di fini di pbl. interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni
medesimi.
Quanto ai diritti demaniali su cose altrui si pensi alla servitù di un fondo privato per
la realizzazione di un acquedotto pbl. o alla servitù di via alzaia, che grava su fondi
adiacenti a corsi d’ acqua e obbliga di lasciare uno spazio sul fondo per lo
spostamento dei barconi. Oltre alle servitù vi sono poi le limitazioni pubbliche di
proprietà private, che si limitano ad obbligare ad un non facere il proprietario.
Tra i diritti d’ uso pbl. gravanti su beni pvt. ricordiamo quelli di visita dei beni pvt.
di interesse storico e quelli che attengono alle strade pvt., ai vicoli e agli spiazzi aperti
al pubblico traffico.
Gli usi civici possono gravare anche su beni pbl.: si tratta di diritti spettanti alla
collettività su terreni di proprietà di comuni o di terzi e che hanno ad oggetto di volta
in volta il pascolo, la pesca, la caccia, ecc.
25. L’ uso dei bei pubblici.
Per alcuni beni pubblici la distanza rispetto alla proprietà pvt. è meno marcata, infatti
ne è consentito l’ uso diretto e riservato al proprietario pubblico che lo impiega per
lo svolgimento dei propri compiti. Tra gli usi diretti del bene ricordiamo il
conferimento di beni nelle aziende speciali o nelle s. p. a. miste
In molti casi poi il bene è in grado di soddisfare anche altre esigenze: si realizza così
l’ uso promiscuo ( vedi strade militari ).
All’ opposto dell’ uso diretto vi è l’ uso generale, che riguarda i beni pbl. che
assolvono la loro funzione a servizio della collettività.
Infine vi è l’ uso particolare, in cui i privati non si limitano ad entrare in rapporto
diretto con il bene, poiché esso è proprio posto al servizio di singoli soggetti ( vedi
concessioni o riserve di pesca ). CAPITOLO IV
L’ ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI
1. Cenni all’ organizzazione statale: quadro generale.
2. In particolare: il governo e i ministri.
Al vertice dell’ organizzazione statale è collocato il Governo, formato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai ministri.
La legge 400/1988 all’ art. 5 elenca i compiti del Pres. del Consiglio.
Il segretario generale è il responsabile del funzionamento del segretariato generale e
della gestione delle risorse umane e strumentali della presidenza, legato al presidente
da uno stretto rapporto fiduciario.
Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono indicate all’ art. 2 l. 400/1988.
I Ministri sono gli organi politici di vertice dei vari dicasteri ( 14 ); l’
amministrazione statale è infatti ripartita sulla base dei dicasteri.
Con decreto del Pres. della repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
possono essere nominati Ministri senza portafoglio, che pur essendo membri del
Governo, non sono titolari di dicasteri. Le funzioni gli vengono assegnate dal Pres.
Condiglio.
Il ministro può esser coadiuvato da dei sottosegretari, nominati dal Capo dello Stato
su proposta di Pres. Consiglio e ministro interessato.
Le agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di
interesse nazionale attualmente esercitate da ministeri ed enti pbl; possono anche
avere p.g.
3. Le strutture di raccordo tra i vari ministeri.
Il Consiglio di Gabinetto, organo collegiale costituito dal Pres. Consiglio e dai
ministri da lui designati, ha il compito di coadiuvare il Pres. Consiglio nelle sue
funzioni.
I Comitati interministeriali possono essere formati anche da soggetti diversi dai
ministri: il Cipe è quello più importanti, che tratta di questioni economico-
finanziarie.
Gli uffici centrali del bilancio di ogni ministero sono dipendenti dal dipartimento
della ragioneria generale dello Stato del ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. A livello provinciale vi sono i dipartimenti provinciali,
che si occupano delle amm. statali decentrate con al loro interno le ragionerie
provinciali.
L’ Istat è l’ istituto centrale di statistica, che ha uffici presenti in ciascun ministero.
L’ avvocatura dello Stato è composta da legali che forniscono consulenza alle amm.
statali e provvedono alla loro difesa in giudizio.
La direzione generale del demanio che amministra i beni immobili statali.
Il provveditorato generale dello Stato, con vari compiti di ordine economico.
L’ Aipa, autorità per l’ informatica nella pbl. amm.
Il servizio di tesoreria dello Stato è costituito dall’ insieme di operazione ed atti
attraverso cui il denaro acquisito dalla pbl. amm. viene raccolto, conservato e
impiegato.
4. Il Consiglio di stato, la corte dei Conti e il Cnel.
Il Consiglio di Stato è l’ organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell’ amministrazione.
La Corte dei Conti, oltre alla funzione di controllo già esaminata, dispone di
funzioni giurisdizionali e consultive
Il Cnel, Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro è un organo ausiliario del
governo e, a differenza degli altri due organi precedentemente nominati, non è
inserito nell’ apparato amministrativo.
E’ composto da un Presidente e 111 membri e svolge compiti di consulenza tecnica e
di sollecitazione nelle materie dell’ economia e del lavoro dell’ attività del
Parlamento, del governo e delle regioni.
5. Le aziende autonome.
Le aziende autonome sono amministrazioni caratterizzate dal fatto di essere
incardinate presso un ministero e di avere ciò nonostante una propria organizzazione,
separata da quella ministeriale. Svolgono attività prevalentemente tecnica,
amministrano autonomamente le relative entrate, dispongono di capacità contrattuale
e sono titolari di rapporti giuridici, pur non avendo un proprio patrimonio.
Molte di esse poi son state trasformate in enti pbl. economici o in s.p.a.
Sono di norma prive di p.g. e sono rette dal ministro che ne ha rappresentanza.
Il termine azienda è anche utilizzato per nominare aziende speciali a livello locale che
gestiscono servizi pbl., come le Asl ( Aziende sanitarie locali ); tali soggetti hanno p.
g.
6. Le amministrazioni indipendenti.
Le amministrazioni indipendenti sono sorte per ovviare all’ incapacità dell’
amministrazione tradizionale di svolgere i compiti ad essa attribuiti: ora i compiti
rilevanti sono affidati a soggetti dotati di notevole indipendenza rispetto al governo e
agli altri organi politici.
Tra le autorità indipendenti vanno ricordati la banca d’ Italia, la Consob e varie
Autorità Garanti.
La Banca d’ Italia è un ente pbl. a struttura associativa; è istituto di emissione e
svolge funzioni di vigilanza su istituti di credito e di governo del settore monetario e
valutario.
Alcune autorità indipendenti non hanno nemmeno p. g.: esse dispongono di
autonomia funzionale e organizzativa, sono titolari di poteri provvedimentali (
perlopiù sanzionatori ) e regolamentari e sono soggette al controllo della Corte dei
Conti.
L’ elemento caratterizzante tali autorità risiede nel fatto che esse sono indipendenti
dal potere politico del governo. Di conseguenza non sono costrette ad adeguarsi all’
indirizzo politico del Paese e adottano decisioni simili a quelle degli organi
giurisdizionali.
Il difensore civico, pur non essendo inserito tra le amm. indipendenti e non essendo
istituito a livello statale, presenta analogie con queste ultime.
Esso è chiamato ad essere organo di collegamento tra i poteri pubblici e i cittadini,
assicurando maggiore trasparenza dell’ amm., consentendo forme di partecipazione e
occasioni di giustificabilità rispetto all’ azione dell’ amm. pbl. Il T.U. enti locali lo
definisce come garante dell’ imparzialità e del buon andamento della pbl. amm.
La legge gli attribuisce diversi poteri ( limite di tale figura ) tuttavia meno incisivi di
altri organi.
La marcata indipendenza e la riduzione del condizionamento politico costituiscono i
tratti essenziali di tale soggetto; esso non dispone però di poteri decisori.
7. Gli enti parastatali e gli enti pubblici economici.
Enti parastatali: sono enti strumentali rispetto all’ organizzazione statale e vengono
suddivisi in sette categorie in base al settore di attività:
1. Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
2. Enti di assistenza generica.
3. Enti di promozione economica.
4. Enti preposti a settori di pbl. interesse.
5. Enti preposti a attività sportive, turistiche e del tempo libero.
6. Enti scientifici di ricerca e sperimentazione.
7. Enti culturali e di promozione turistica.
Tutti questi enti sono soggetti al controllo della corte dei conti; tra di essi sono di
particolare spicco l’ Inps, l’ Inail e il Coni.
Enti pubblici economici: sono titolari di impresa ed agiscono con gli strumenti del
diritto comune. La tendenza legislativa più recente è quella di trasformarli in s.p.a.
Essi perciò sono considerati una categoria in via d’ estinzione; spesso rappresentano
una tappa intermedia verso la privatizzazione delle aziende autonome, che vengono
poi trasformate in s.p.a. Non si tratta comunque di una regola assoluta, ma di una
tendenza.
Una categoria molto importante di enti pbl. economici è costituita dalle aziende
speciali, enti strumentali di comuni e province cui sono equiparati alcuni consorzi.
Tra gli enti pbl. eco. si distinguono quelli che svolgono direttamente attività
produttiva di beni e servizi da quelli che detengono partecipazioni azionarie in società
a capitale pbl. come l’ Iri e l’ Eni.
I dipendenti degli enti pbl. eco. sono sottratti al controllo della corte dei conti per la
responsabilità in cui sono incorsi nei confronti dell’ ente. La stessa legislazione
distingue nettamente questi enti da quelli pubblici tout court. Di natura pubblica è
invece il rapporto con lo Stato, sotto il profilo della costituzione-estinzione, nomina
amministratori, vigilanza e così via. In ultimo ricordiamo che essi sono sottratti al
regime fallimentare, anche se un minimum di potestà pubblica rimane.
Gli ordini e i collegi professionali sono enti pbl. associativi, ad appartenenza
necessaria, esponenziali della categoria di professionisti che realizzano l’
autogoverno della categoria stessa. Essi raggruppano gli individui che svolgono
peculiari attività professionali.
Le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura sono enti di diritto
pubblico che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Si
tratta di enti ad appartenenza necessaria di tipo associativo a competenza
territorialmente limitata, che raggruppano commercianti, industriali, agricoltori ed
artigiani.
Altri enti dotati di proprie peculiarità e perciò non asseribili ad alcuna categoria sono
la Siae e l’ Istituto per il commercio con l’ estero.
8. L’ amministrazione statale periferica.
L’ amministrazione statale si articola attraverso il decentramento burocratico anche a
li vello locale, con le province e le regioni.
L’ organo che ha il ruolo prevalente nell’ ambito provinciale è il prefetto, organo del
ministero dell’ interno, preposto all’ ufficio territoriale del governo, chiamato sia a
rappresentare il potere esecutivo nella provincia, sia a svolgere funzione di tramite tra
centro e periferia; svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie. Le prefetture si chiamano ora uffici territoriali del
governo, cui sono appunto preposti i prefetti, tuttavia mantengono le stesse
caratteristiche delle prefetture. Esso ha sede nel capoluogo della regione.
9. L’ organizzazione amministrativa territoriale non statale: la disciplina
costituzionale e le recenti riforme.
La riforma al titolo V della Costituzione che finisce per attribuire alle regioni una
incisivo conferimento ( comprensivo di trasferimento, delega e attribuzione ) di
poteri ex statali, è subentrata in contrasto con molte leggi statali. Il Governo inoltre
non ha avuto sin da subito i mezzi legislativi per abrogare tutte le disposizioni in
contrasto con la riforma ed è nata una certa confusione.
La riforma stabilisce la potestà legislativa concorrente delle regioni relativamente ad
alcune materie, e stabilisce che ad esse spetta la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale.
Le regioni inoltre esercitano funzioni amministrative conferite ad esse per assicurare
l’ esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. Le regioni possono istituire intese con altre regioni e perfino con altri
Stati, nelle materie di loro competenza.
Vedere riforma.
10. I rapporti con lo Stato e l’ autonomia contabile della regione.
Nell’ ipotesi di interferenze tra le reciproche competenze, il rapporto Stato-Regione
dovrebbe essere risolto secondo una leale cooperazione.
Vi sono infatti numerosi organi statali di raccordo, dette conferenze, istituite proprio
per ovviare e mediare possibili conflitti tra lo stato e le varie autonomie locali.
A garanzia dell’ autonomia regionale il potere di annullamento da parte del governo
non è esercitatile nei confronti degli atti amministrativi regionali; pure i controlli su
di essi sono stati eliminati; il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio
esercitato dalla corte dei conti invece continua a persistere.
Il controllo sugli organi prevede la possibilità che il consiglio regionale venga sciolto
e il pres. della giunta rimosso con decreto del capo dello Stato, quando abbiano
compiuto atti contrari alla costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento
può essere previsto anche per motivi di sicurezza nazionale.
In ordine ai rapporti finanziari tra stato e regione, gli enti autonomia locali hanno
autonomia di entrata e di spesa. Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario è materia di legislazione concorrente. Si tratta perciò di bilanci e patrimoni
autonomi.
11. L’ organizzazione regionale.
• Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative e le altre funzioni ad esso
conferite.
• La Giunta Regionale è l’ organo esecutivo, esercita potestà regolamentare e
dispone anche di poteri di impulso e di iniziativa legislativa.
• Il Presidente della Giunta Regionale rappresenta la regione; dirige la politica
della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amm. delegate dallo Stato alla regione.
La forma di governo di ciascuna regione è determinata dallo Statuto.
Il Pres. della giunta è eletto a suffragio universale e diretto; egli nomina e revoca i
componenti della giunta.
Si consente alle regioni di organizzare l’ esercizio delle funzioni amministrative a
livello locale attraverso i comuni e le province. La regione può avvalersi anche di enti
dipendenti da essa. Tra i soggetti di d. pbl. operanti per la regione ricordiamo le Asl.
Le regioni possono assumere partecipazioni in società finanziarie regionali il cui
oggetto rientri nelle materie regionali.
Ricordiamo infine la presenza di difensori civici regionali.
12. La posizione e le funzioni degli enti locali.
I comuni, le province e le città metropolitane rappresentano gli ulteriori livelli di
autonomia riconosciuti espressamente dalla costituzione e vengono denominati enti
locali, cioè enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione.
Le funzioni amm. sono attribuite ai comuni slavo che, per assicura l’ esercizio
unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
La presenza della regione non comporta un offuscamento delle autonomie locali, alle
quali anzi la regione è impegnata ad attribuire funzioni. La disciplina legislativa d’
oggi infatti sembra tendente a limitare l’ ingerenza della regione.
Comuni e province concorrono nella determinazione dei piani e dei programmi dello
stato e delle regioni e demanda alla legge regionale il compito di stabilire forme e
modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi
regionali e degli altri provvedimenti della regione.
12.1. Le funzioni del Comune.
Ai comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative; questa è perciò la regola,
stabilita dall’ art. 118 Cost, cui si può derogare solo per assicura l’ esercizio unitario.
Comuni, province e città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
Esistono poi le funzioni fondamentali: si tratta dello strumento mediante il quale lo
Stato può sottrarre alcuni ambiti al processo di conferimento. L’ individuazione di tali
funzioni spetta al governo.
Comuni, province e città metropolitane hanno inoltre potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell’ organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Il Comune è definito dal T. U. enti locali come l’ ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune esercita tutte le funzioni amm. che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale precipuante nei settori organici dei servizi sociali, dell’ assetto e
dell’ utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
Il Comune inoltre gestisce alcuni servizi di competenza statale. Mentre la titolarità
delle funzioni spetta allo Stato, l’ esercizio delle stesse è demandato al Sindaco, che
si presenta in queste occasioni come organo dello Stato.
12.2. Le funzioni della provincia.
La provincia è un ente locale intermedio tra comune e regione, che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne coordina lo sviluppo.
Essa ha le funzioni amministrative di interesse provinciale, che riguardino vaste zone
intercomunali o l’ intero territorio provinciale, relative ad una serie di settori specifici
e tassativamente indicati. Per l’ attribuzione di funzioni alle province deve esserci
perciò:
l’ esistenza di un interesse provinciale
l’ attinenza della funzione a vaste zone intercomunali o all’ intero territorio
provinciale.
13. L’ organizzazione di comuni e province.
La legge dello Stato disciplina gli organi degli enti locali.
Organi della Provincia:
• Presidente della Provincia
• Consiglio Provinciale
• Giunta Provinciale
Organi del Comune:
• Sindaco
• Consiglio Comunale
• Giunta Comunale
Sindaco e Presidente della Provincia sono gli organi responsabili dell’
amministrazione.
I Consigli sono gli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Le giunte sono organi a competenza residuale.
Alle dipendenze del sindaco, degli assessori o della giunta possono essere costituiti
uffici di supporto per l’ esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.
Sindaco e presidente della provincia sono eletti a suffragio universale e diretto dai
cittadini. Nei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti l’ elezione dei
consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario, altrimenti si adotta
quello proporzionale.
L’ elezione del consiglio provinciale avviene sulla base di collegi uninominali, ma ai
gruppi collegati al candidato divenuto presidente sono riservati il 60% dei seggi, il
rimanente è ripartito proporzionalmente agli altri gruppi di candidati.
I dirigenti, che svolgono la propria attività sulla base di incarichi a tempo
determinato, sono responsabili, in relazione agli obiettivi dell’ ente, della correttezza
amministrativa e dell’ efficienza della gestione ed hanno tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall’ organo
politico.
Il sindaco con popolazione > 15 mila ab. e il presidente della provincia, possono
nominare un direttore generale a tempo determinato, con durata non superiore al
mandato del sindaco. Egli si presenta come fiduciario del sindaco, incaricato di
gestire i collegamenti tra livello politico e livello gestionale.
Il segretario, nominato dal sindaco per la durata del mandato di quest ultimo tra gli
iscritti su apposito albo gestito da apposite agenzie aventi p.g. di d. pbl. e controllate
dal ministero dell’ interno; ha compiti di collaborazione e funzione di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ ente in ordine alla
conformità dell’ azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Diversità tra segretario e direttore generale: il segretario deve garantire la legittimità,
l’ economicità e l’ efficacia dell’ azione amministrativa, il direttore invece è
responsabile dell’ attività gestionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi dell’
ente.
14. I controlli sugli atti e sugli organi degli enti locali.
Il controllo di gestione da parte della corte dei conti è obbligatorio. I controlli interni
sono effettuati dagli enti medesimi che istituiscono uffici unici per i controlli stessi. Il
controllo sugli organi spetta allo Stato: su proposta del ministro dell’ interno il pres.
della repubblica può far sciogliere consigli comunali e provinciali in caso di:
1. Compimento di atti contrari alla Cost., gravi e persistenti violazioni di legge,
gravi motivi di ordine pubblico.
2. Impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi
per dimissioni , impedimento permanente, rimozione, decadenze, decesso del
sindaco o del pres. provinciale, per cessazione della carica per dimissioni di
almeno il 50% + 1 dei consiglieri, riduzione dell’ organo assembleare per
impossibilità di surroga alla metà dei consiglieri.
3. La mancata approvazione del bilancio nei termini.
15. I rapporti finanziari e la contabilità nei comuni e nelle province.
Il nuovo sistema è costituito essenzialmente da una finanza trasferita e da una finanza
autonoma degli enti locali.
Alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali spetta il controllo
centrale sulle dotazioni organiche, sulle loro modificazioni e sui provvedimenti di
assunzione degli enti dissestati o strutturalmente deficitari e l’ esercizio di poteri
consultivi in ordine ad alcune fasi del procedimento di dissesto.
La revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio dei revisori dei conti.
16. Gli istituti di partecipazione negli enti locali.
L’ art. 8 T.U. afferma che il comune valorizza e promuove le libere forme
associative. Esso prevede poi forme di consultazione, istanze e petizioni da parte
della popolazione.
La consultazione è volta ad acquisire l’ orientamento non vincolante dell’ elettorato
in relazione ad alcuni problemi di interesse generale, anche se solo le istanze e le
proposte creano l’ obbligo di procedere.
Nel referendum la richiesta proviene dagli elettori, ma anche da organi comunali: sia
referendum che consultazione devono attenere alle materie di competenza locale e
non possono aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali provinciali,
comunali o circoscrizionali.
Tra gli istituti di partecipazione sono poi ricompresi:
• l’ azione popolare
• il diritto di accesso agli atti amministrativi
• il diritto di accesso alle informazioni di cui è in possesso l’ amministrazione,
alle strutture e ai servizi degli enti, alle org. di volontariato e alle associazioni.
La materia degli istituti di partecipazione rientra ora nella potestà legislativa delle
regioni.
17. Territorio e forme associative.
Il territorio è elemento costitutivo del comune, considerato ente a fini generali: la
regione con propria legge, sentite le popolazioni interessate, istituisce nuovi comuni e
può modificare le loro circoscrizioni e la loro denominazione.
L’ art. 15 T. U. stabilisce che salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono
essere istituiti nuovi comuni con meno di 10 mila ab. o la cui costituzione comporti
che altri comuni scendano sotto tale limite.
E la legge regionale che contempla l’ istituto della fusione; mentre lo statuto
comunale si occupa dell’ istituzione dei municipi nei territori interessati dal processo
di fusione.
La legge contempla poi le unioni di comuni ( una particolare forma di unione è la
comunità montana ), enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini
allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
Le forme associative previste dal T.U. possono essere ordinate come segue:
accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere ed interventi;
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
uffici comuni, istituiti mediante convenzione, ai quali affidare l’ esercizio delle
funzioni pubbliche;
delega;
consorzi;
esercizio associato di funzioni e servizi;
unioni di comuni.
Per i comuni tra i 30 e i 100 mila ab. l’ ord. consente l’ articolazione del territorio in
circoscrizioni, organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi
di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
Tale articolazione è obbligatoria per i comuni con più di 100 mila abitanti.
18. Città metropolitane e comunità montane.
Città metropolitane ( Torino, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bari, Bologna,
Genova, Venezia ): enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione, alla stessa stregua delle regioni, delle province e
dei comuni. La regione provvede alla delimitazione territoriale dell’ area
metropolitana.
L’ amministrazione si articola sui due livelli della città metropolitana e dei comuni.
Nelle aree metropolitane il comune capoluogo e gli altri comuni possono costituirsi in
città metropolitane ad ordinamento differenziato, sicchè mentre la delimitazione dell’
area è obbligatoria, l’ istituzione delle città può anche non verificarsi.
La legge parifica la città metropolitana alla provincia; tale parificazione è comunque
solo tendenziale, in quanto, ovviamente, la città esercita ulteriori funzioni rispetto alla
provincia, ossia funzioni conferite dalla regione.
Possono costituirsi in città metropolitane i comuni uniti da contiguità territoriale e da
rapporti di stretta integrazione in ordine all’ attività economica, ai servizi essenziali,
ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali.
La comunità montana ( o isolana o di arcipelago ) è un ente locale ad appartenenza
obbligatoria costituito con provvedimento del pres. giunta regionale tra comuni
montani e parzialmente montani anche appartenenti a province diverse per la
valorizzazione di zone montane per l’ esercizio di funzioni proprie, di funzioni
conferite e per l’ esercizio associato di funzioni comunali.
Esse hanno autonomia statutaria nell’ ambito delle leggi statali e regionali, un organo
esecutivo e uno rappresentativo composto da sindaci e assessori dei comuni
partecipanti. I rappresentanti della comunità sono eletti fra consiglieri dei comuni
partecipanti dai cittadini interessati.
CAPITOLO V
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E LORO VICENDE
1. Premessa. Qualità giuridiche, status, capacità e situazioni giuridiche.
Una delle funzioni fondamentale dell’ ord. g è quella di dirimere i conflitti di interessi
intersoggettivi.
Gli interessi sono aspirazioni dei soggetti verso i beni ritenuti idonei a soddisfare
bisogni.
Situazione giuridica soggettiva: concreta situazione di cui un soggetto è titolare.
Qualità giuridiche: modi di essere giuridicamente definiti di una persona, di una
cosa, di un rapporto g., di cui l’ ord. g. faccia altrettanti presupposti per l’
applicabilità di disposizioni generali o particolari alla persona, alla cosa, al rapporto.
Status: qualità attinenti alla persona che globalmente derivano dalla sua appartenenza
necessaria o volontaria ad un gruppo e rappresentano il presupposto per l’
applicazione al soggetto di una serie di norme.
Capacità giuridica: idoneità ad esser titolari di situazioni g. sogg.
Capacità di agire: idoneità a gestire le vicende delle situazioni g. sogg. di cui si è
titolari.
Nel diritto amministrativo si dispone della capacità di agire in quanto si ha la capacità
giuridica.
La capacità di agire differisce dalla legittimazione ad agire che si riferisce a
situazioni specifiche concrete.
2. Potere, diritto soggettivo, dovere e obbligo.
Il potere è la potenzialità astratta di tenere un certo comportamento ed espressione
della capacità del soggetto.
Nel d. amm. la possibilità astratta di tenere un certo comportamento produttivo di
effetti g. si concretizza mediante atti g., il più importante dei quali è il
provvedimento.
Le vicende giuridiche sono rappresentate dalla costituzione, estinzione o
modificazione di situazioni giuridiche.
Il diritto soggettivo consiste nella possibilità di soddisfare un proprio interesse
indipendentemente dall’ interesse pbl. curato dall’ amministrazione.
Ove il privato abbia un diritto non può affermarsi l’ esistenza di un potere amm. e
viceversa.
Le norme di relazione sono quelle che attribuendo poteri, riconoscono interessi pbl.
vincenti su quelli privati. Esse risolvono conflitti intersoggettivi di interessi.
Le norme di azione regolamentano in concreto l’ esercizio del potere.
Il dovere è un vincolo giuridico a tenere un dato comportamento positivo o negativo.
L’ obbligo invece è il vincolo del comportamento del soggetto in vista di uno
specifico interesse di chi è il titolare della situazione di vantaggio.
Anche l’ amministrazione può esser soggetta ad obblighi.
3. L’ interesse legittimo.
Distinzione tra interesse pretensivo e oppositivo: il primo consiste nell’ interesse del
privato ad un fare dell’ amm., il secondo ad un non fare.
L’ interesse legittimo si sostanzia nella pretesa del privato cittadino alla legittimità
dell’ azione: esso sorge quando la soddisfazione del suo interesse dipende dall’
esercizio di un potere dell’ amm.
I poteri riconosciuti al titolare dell’ interesse legittimo sono in primo luogo poteri di
reazione ( ricorsi amm. e giurisdiz. volti ad ottenere l’ annullamento dell’ atto amm.
); inoltre vi sono poteri di partecipare al procedimento amministrativo e poteri ad
accedere ai documenti della pbl. amm.
4. Interessi diffusi e interessi collettivi.
Gli interessi diffusi appartengono ad una pluralità di soggetti e attengono a beni non
suscettibili di fruizione differenziata.
Gli interessi collettivi fanno invece capo ad un gruppo organizzato.
5. Il problema dell’ esistenza di altre situazioni giuridiche soggettive.
Il privato proprietario, nonostante abbia un vero e proprio diritto soggettivo, può
essere sottoposto ad espropriazione, tipico potere della pbl. amm. Ma non avevamo
detto che dove vi è il primo non vi è il secondo e viceversa?
Per superare questa antinomia occorre ricorrere al principio di relatività delle
situazioni giuridiche soggettive, che afferma che a seconda dei casi lo stesso rapporto
di un soggetto con un bene può presentarsi ora come diritto soggettivo, ora come
interesse protetto solo in modo riflesso.
Facoltà: possibilità di tenere un certo comportamento materiale.
Aspettativa: situazione in cui versa un soggetto nelle more del completamento della
fattispecie costitutiva di una situazione di vantaggio. Essa non è tutelata in via
assoluta, perciò non è un diritto.
5.1. Le situazioni giuridiche protette dall’ ordinamento comunitario.
Le situazioni giuridiche protette dall’ ordinamento comunitario in capo ai cittadini
dell’ U. E. consistono essenzialmente in poteri: vedi libertà di circolazione delle
persone e dei capitali, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, libertà di
concorrenza, libertà di circolazione dei beni e impone obblighi di servizio pubblico ai
gestori.
6. Le modalità di produzione degli effetti giuridici.
I poteri sono intrasmissibili, non esiste perciò la vicenda della traslazione di un potere
amministrativo da un soggetto pbl. ad un privato mediante un provvedimento.
Attraverso lo schema norma-fatto-effetto, la norma disciplina direttamente il fatto e
vi collega la produzione di effetti: le vicende si producono al verificarsi di taluni atti
o fatti che costituiscono il semplice presupposto per la produzione dell’ effetto.
Se la legge non determina la produzione dell’ effetto in relazione a tutti i rapporti di
un certo tipo, ma ad un singolo rapporto, allora tale legge viene definita
provvedimento, che non presenta quindi il carattere di generalità.
Nello schema norma-potere-effetto, la legge attribuisce ad un soggetto il potere di
produrre effetti giuridici che si verificheranno al momento del compimento di una
serie di atti del soggetto.
L’ atto che costituisce espressione di autonomia è il negozio.
Nel primo schema l’ amministrazione è priva di potere, mentre nel secondo essa pone
in essere atti espressione di autonomia; è attraverso il secondo schema che si pongono
in essere veri e propri provvedimenti amministrativi.
7. I poteri amministrativi: i poteri autorizzatori.
Il potere autorizzatorio rimuove i limiti posti dalla legge all’ esercizio di una
preesistente situazione di vantaggio: il suo svolgimento comporta la previa verifica
della compatibilità di tale esercizio con un interesse pubblico.
Attraverso tale potere, l’ amministrazione esprime il proprio consenso preventivo all’
attività progettata dal richiedente.
Esempio permesso di costruire. Esso è necessario per interventi di trasformazione
del territorio ed è rilasciato a condizione che siano rispettati gli strumenti di
pianificazione richiesta.
L’ iniziativa è sempre del soggetto autorizzato.
Dal ceppo delle autorizzazioni, provvedimento che viene enucleato dal potere in
esame, si ricordano numerose figure specifiche:
• abilitazioni: atti il cui rilascio è subordinato all’ accertamento dell’ idoneità
tecnica di soggetti a svolgere una certa attività.
• omologazioni: rilasciate dall’ autorità a seguito dell’ accertamento della
sussistenza di una cosa, di norma destinata ad esser prodotta in serie, di tutte le
caratteristiche fissate dall’ ordinamento.
• nullaosta: atto endoprocedimentale necessario, emanato da un’
amministrazione diversa da quella procedente, con cui si dichiara che in
relazione ad un particolare interesse, non sussistono ostacoli all’ adozione del
provvedimento finale.
• dispensa: provvedimento con cui l’ ord., pur vietando o imponendo in generale
un certo comportamento, prevede però che l’ amm. possa consentire in alcuni
casi una deroga all’ osservanza del relativo divieto o obbligo.
• esenzione: quando la deroga al divieto avviene secondo lo schema norma-
fatto-effetto.
• approvazione: provvedimento permissivo avente ad oggetto non un
comportamento ma un atto rilasciato a seguito di una valutazione di
opportunità e convenienza dell’ atto stesso. L’ approvazione quindi si pone
come condizione di efficacia dell’ atto ed è successiva. Con l’ approvazione
condizionata si suole indicare annullamento con indicazione dei correttvi
necessari per conseguire l’ approvazione.
• licenza: provvedimento che permette lo svolgimento di un’ attività previa
valutazione della sua corrispondenza ad interessi pubblici.
8. I poteri concessori.
I poteri concessori sono poteri, insieme a quelli appena esaminati, ce determinano
effetti favorevoli per i privati. L’ esercizio di tali poteri, a fronte dei quali il
destinatario si pone come titolare di interessi legittimi pretesivi, produce l’ effetto di
attribuire al destinatario medesimo status e situazioni giuridiche che esulavano dalla
sua sfera g. in quanto precedentemente egli non ne era titolare. Esistono molteplici
esempi di concessioni: la concessione d’ udo di beni, la concessione di esercizio di
servizi pbl, la concessione della cittadinanza ecc… In ordine alle concessioni di beni
e pbl. servizi, ricordiamo che accanto al provvedimento unilaterale si può individuare
una convenzione bilaterale di d. pvt. finalizzata a dar assetto ai rapporti patrimoniali
tra concessionario e concedente.
La concessione è detta traslativa quando il diritto preesiste in cao all’ amm., sicchè
esso è trasmesso al privato, costitutiva se il diritto attribuito è totalmente nuovo.
Tra i provvedimenti concessori rientrano pure le sovvenzioni, caratterizzate dal fatto
che attribuiscono al destinatario vantaggi economici.
9. I poteri ablatori.
I poteri ablatori incidono negativamente, impongono obblighi o sottraggono
situazioni favorevoli del privato attribuendole in genere all’ amm.
Il destinatario, a fronte di tali poteri, si presenta come titolare di interessi legittimi
oppositivi.
Tra tali poteri ricordiamo:
• le espropriazioni: provvedimento che ha l’ effetto di costituire un diritto di
proprietà o altro diritto reale in capo ad un soggetto, previa estinzione del
diritto in capo ad altro soggetto al fine di consentire la realizzazione di un’
opera pubblica o per altri motivi di pubblico interesse e dietro versamento di
indennizzo. L’ occupazione temporanea, prevista dalla legge, può essere
disposta quando ciò è necessario per la corretta esecuzione dei lavori,
prevedendo la relativa indennità.
• le requisizioni: provvedimenti mediante i quali l’ amm. dispone della proprietà
o utilizza un bene di un pvt. per soddisfare un interesse pbl. La requisizione in
proprietà riguarda mobili e può essere disposta in genere per esigenze militari,
dietro indennità. La requisizione in uso ha come presupposto l’ urgente
necessità, riguarda sia mobili che immobili e comporta la possibilità di usare il
bene per il tempo necessario e dietro indennità.
• la confisca: provvedimento ablatorio a carattere sanzionatorio, è la misura
conseguente alla commissione di un illecito amm.
• il sequestro: provvedimento ablatorio di natura cautelare.
• gli ordini: hanno l’ effetto di imporre un comportamento al destinatario. Si
distinguono in comandi o divieti.
• le direttive: hanno una minore vincolatività degli ordini.
• diffida: formale avvertimento ad osservare un obbligo che trova fondamento in
altro provvedimento o nella legge.
10. I poteri sanzionatori.
Per sanzione si intende perlopiù la conseguenza sfavorevole di un illecito applicata
coattivamente da Stato o altro ente pbl, mentre per illecito si intende la violazione di
un precetto compiuta da un soggetto; la sanzione perciò la misura retributiva nei
confronti del trasgressore.
La sanzione ha carattere eminentemente affittivo, è conseguenza di un
comportamento antigiuridico.
Le sanzioni amministrative sono misure afflittive non consistenti in una sanzione
civile o in una pena, irrogate nell’ esercizio di potestà amministrative come
conseguenza di un comportamento assunto da un soggetto in violazione di una norma
o di un provvedimento amm. Si tratta perciò del risultato dell’ esercizio di un potere
amministrativo.
Le sanzioni ripristinatorie colpiscono la res e mirano a reintegrare l’ interesse pbl.
leso, le sanzioni afflittive si rivolgono direttamente all’ autore dell’ illecito; le
sanzioni pecuniarie hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, le
sanzioni interdittive incidono sull’ attività del soggetto colpito. Le sanzioni
disciplinari si riferiscono a soggetti che si trovano in un peculiare rapporto con l’
amm.
11. I poteri di ordinanza, i poteri di programmazione e di pianificazione, i poteri di
imposizione dei vincoli, i poteri di controllo.
Il potere di ordinanza, esercitatile nelle situazioni di necessità ed urgenza, è
caratterizzato dal fatto che la legge non predetermina in modo compiuto il contenuto
della statuizione in cui il potere può concentrarsi, oppure ancora acconsente all’ amm.
stessa di esercitare un potere tipico in presenza di situazioni diverse da quelle previste
in via ordinaria o seguendo procedure differenti. L’ esercizio di tale potere dà luogo
all’ emanazione di ordinanze di necessità ed urgenza.
I poteri di pianificazione e i poteri di programmazione: la programmazione ( che
comprende anche la pianificazione ) indica il complesso di atti mediante i quali l’
amm., previa valutazione di una situazione nella sua globalità, individua le misure
coordinate per intervenire in un dato settore.
Il potere di imposizione dei vincoli è un potere che impone un vincolo al
proprietario di alcuni beni immobili che presentano peculiari caratteristiche
ambientali, urbanistiche e via dicendo, il quale riduce le facoltà ad essi spettanti.
Il potere di controllo è un potere in capo all’ amministrazione che gli consente di
effettuare verifiche in capo ai privati.
12. I poteri strumentali e i poteri dichiarativi. Le dichiarazioni sostitutive.
L’ amministrazione spesso, in occasione dell’ esercizio di un potere, pone in essere
atti non già provvedimentali, ma strumentali ad altri poteri.
L’ efficacia dichiarativa incide su una situazione g. preesistente rafforzandola,
specificandone il contenuto o affievolendola. Taluni atti dichiarativi invece hanno la
funzione di riconoscere certezze legali valide erga omnes. Tali certezze possono poi
essere messe in circolazione mediante certificati, documento tipico rilasciato dall’
amministrazione e avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a
terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pbl. La registrazione non è un
certificato, perché ha prevalentemente la funzione di acquisire conoscenze. Gli
attestati invece sono atti amm. tipici in suscettibili di creare certezza legale. Le
attestazioni atipiche creano al più una presunzione, gli atti di notorietà sono invece
atti formati, su richiesta di un soggetto, da un pbl. uff. in base a dichiarazioni
simultanee rese in sua presenza e sotto giuramento di alcuni testimoni.
La dichiarazione sostitutiva è un atto pvt. capace di sostituire una certificazione pbl.
producendone lo stesso effetto g. La mancata accettazione di essa costituisce
violazione dei doveri d’ ufficio. Vi sono due tipi di dichiarazioni sostitutive, quelle
di certificazione, che consiste nel documento sottoscritto dall’ interessato in
sostituzione dei certificati e quelle sostitutive dell’ atto di notorietà, atti con cui il
privato comprova nel proprio interesse e a titolo definitivo, tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi in pbl. registri, albi ed elenchi, nonché fatti, stati e
qualità relativi ad altri soggetti di cui abbia conoscenza. Tali dichiarazioni possono
avvenire anche tra i privati che vi acconsentano. Devono in ogni caso essere fatti
controlli da parte dell’ amm., anche a campione; vi sono poi atti che non possono
essere sostituiti da tali dichiarazioni, come ad esempio i certificati medici.
13. I poteri relativi ad atti amministrativi generali.
Essi avvengono quando l’ amministrazione produce effetti g. in relazione a tutti i
rapporti che abbiano le medesime caratteristiche. I relativi atti amministrativi sono
detti generali, perché producono effetti per una generalità di soggetti.
Tali atti sono riconducibili allo schema norma-potere-effetto, ma non sono
caratterizzati dall’ astrattezza. Essi sono sottratti alla disciplina della partecipazione
procedimentale e del diritto di accesso e non necessitano di motivazione. Una loro
particolare categoria è costituita dalle autorizzazioni generali.
14. Cenni ad alcune tra le più rilevanti vicende giuridiche il cui studio interessa il
diritto amministrativo: il decorso del tempo e la rinuncia.
Tra alcuni fatti che possono determinare l’ acquisto di diritti reali a favore dell’
amm., va menzionato il decorso del tempo: esso produce la nascita o la
modificazione di una serie di diritti ed è alla base degli istituti della prescrizione e
della decadenza.
Abbiamo già detto che il potere non è trasmissibile e non è nemmeno prescrittibile a
seguito del decorso del tempo. Il diritto soggettivo è invece soggetto a prescrizione,
ove non esercitato per un certo periodo di tempo.
Il tempo è alla base dell’ istituto dell’ usucapione dei diritti reali, ma i beni demaniali
sono inusucapibili.
Tra gli atti che producono vicende estintive di diritti si annovera poi la rinuncia. il
potere non può essere nemmeno oggetto di un atto di rinuncia. i diritti soggettivi sono
DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunto per l'esame di Diritto amministrativo, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Compendio di diritto amministrativo, Casetta. Con particolare attenzione ai seguenti argomenti trattati: la nozione di Pubblica Amministrazione, Amministrazione in senso oggettivo e Amministrazione in senso soggettivo, l'amministrazione comunitaria e il diritto amministrativo comunitario.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Bologna - Unibo o del prof Caia Giuseppe.
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