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TUTELA INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO
1. Giustizia amministrativa: definizione e cenni di diritto comparato
“Giustizia amministrativa” si indica nel nostro ordinamento un complesso di istituti assoggettati a differenti discipline. La giustizia amministrativa comprende infatti:
- le disposizioni che trovano applicazione a opera del giudice amministrativo o di un giudice amministrativo speciale;
- parte delle disposizioni relative al giudizio che si svolge dinanzi al giudice ordinario;
- la normativa sui ricorsi amministrativi.
Di tali discipline alcune sono di natura processuale, altre (relative ai ricorsi amministrativi) di natura sostanziale. La giustizia amministrativa italiana si caratterizza così per la presenza di rimedi giurisdizionali (dinanzi al giudice ordinario, a quello amministrativo e ai giudici amministrativi speciali) e di rimedi l’intero amministrativi. Inoltre, confluisce in essa processo amministrativo, mentre, per
Ciò che attiene al giudice ordinario, le trattazioni di giustizia amministrativa si occupano in particolar modo di studiare le disposizioni processuali che trovano applicazione quando parte del rapporto processuale sia una pubblica amministrazione. Va però osservato che l'art. 117 c. 2, lett. l della Costituzione attribuisce oggi alla potestà "giurisdizione legislativa esclusiva dello Stato le materie della e norme processuali (...); giustizia quest'ultima, amministrativa": per esclusione, parrebbe includere i soli rimedi non aventi natura "giustizia amministrativa" nell'art. 125 giurisdizionale. Ma è chiaramente usata Cost. (che si riferisce agli organi di primo grado appunto di giustizia amministrativa) per indicare rimedi giurisdizionali. Il momento unificante di questo eterogeneo sistema è rappresentato dalla comune finalità, costituita dalla tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
amministrazione attraverso il riconoscimento del potere di rivolgersi ad una autorità (giudice amministrativo, giudice ordinario, autorità amministrativa) al fine di ottenere giustizia. L'attuale sistema è il frutto di un lungo e complesso processo che affonda le proprie radici in periodi storici ormai risalenti. Già nello Stato assoluto e nello Stato di polizia erano presenti meccanismi volti a sindacare l'esigenza il rispetto delle regole di condotta del potere amministrativo; tuttavia di soddisfare la domanda di giustizia dei privati si fece più pressante dopo la Rivoluzione francese e in occasione della nascita dello Stato l'affermazione a regime amministrativo. Se della separazione dei poteri condusse alla sottrazione dell'attività dell'autorità amministrativa al sindacato giudiziaria, ciò non impedì la creazione di un sistema di tutela speciale e interno ad esso (contentieux administratif); inQuesto sistema il Consiglio di Stato si trasformò da organo di giustizia ritenuta, secondo un modello in cui la decisione finale era pur sempre emanata dal capo del potere esecutivo (il Consiglio si limitava a formulare la decisione), in organo di giustizia delegata (al quale, l'esercizio dunque, era attribuito della funzione giurisdizionale) nel 1872: ebbe luogo così, nel modello l'enucleazione "diritto amministrativo" francese, di un corpo di regole peculiari di Tale sistema può essere definito modello monistico con prevalenza del giudice amministrativo, in quanto caratterizzato dalla presenza di un giudice amministrativo, non completamente separato che si presenta come "maggior d'attrazione" l'amministrazione, polo delle liti con occupandosene con competenza tendenzialmente generale. all'attualità, Per quanto attiene con l. 95-125/1995, il Consiglio di Stato francese è stato
trasformato da giudice d'appello "cassazione", d'Appel. in giudice di mentire i giudici di appello sono le Cours administratives In Francia più di recente si va imponendo il richiamo alla natura della disposizione che deve essere applicata nell'annullamento dell'atto, caso su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi. Accanto ai ricorsi per sono ammissibili ricorsi di piena giurisdizione, mediante i quali si chiede al giudice anche la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. Il modello francese fu esteso in dell'Europa alcuni Paesi occidentali e perfino in alcuni Paesi latino-americani. In Germania la nascita degli dell'Ottocento; istituti del contenzioso avvenne soltanto dopo la metà i giudici amministrativi tedeschi (i quali oggi hanno competenza generale a decidere le controversie circa le materie di diritto pubblico e sono dall'amministrazione) d'appello nettamente
separati si articolano in giudici di primo grado, giudici (presenti d'appello in ogni Stato) e nel giudice di revisione delle decisioni dei giudici. Le azioni ammissibili sono quella di annullamento, quella di condanna (che ricomprende anche la condanna di un atto amministrativo) e di accertamento di rapporti o della nullità amministrativa. Diverso invece è il modello monistico con prevalenza del giudice ordinario, ispirato a una differente visione del liberalismo e attuato nel sistema belga, che nel 1831 istituì la giurisdizione unica, soluzione che influenzò profondamente il diritto italiano. Attualmente sussiste una netta censura tra sistema continentale (tranne il Belgio) e il modello inglese, caratterizzato dalla giurisdizione unica del giudice ordinario. La tradizione liberale del potere, che affonda le sue radici nella Magna Charta del 1215, e la supremazia del Parlamento non offrirono nel Regno Unito
Spazi l'azione sufficienti per la creazione di un regime specifico di giurisdizione per amministrativa. Il controllo sull'amministrazione e sul governo si sviluppò come controllo di legalità esercitato dal parlamento, posto in all'esecutivo. Di conseguenza, i rapporti tra privati e amministrazione erano, e sono ancora oggi, equiparati a quelli tra privati e assoggettati allo stesso diritto comune. Le corti ordinarie giudicano anche dell'apparato nella materia amministrativa. Per quanto riguarda la struttura giudiziaria, al vertice si colloca l'House of Lords, mentre al di sotto vi è la Court of Appeal e Court, distinta in Family Division, Chancery Division e Queen's Bench Division. Nel segno della separazione tra i poteri dello Stato, il Constitutional Reform Act del 2005 introduce nel Regno Unito la Corte suprema, alla quale sono trasferite tutte le funzioni giurisdizionali della House of Lords. L'evoluzione
Del sistema italiano
Nel 1831 venne istituito da Carlo Alberto il Consiglio di Stato: tale organo sarebbe divenuto in seguito punto di riferimento del sistema di giustizia amministrativa; esso era diviso in 3 sezioni e fu mantenuto dallo statuto del Regno concesso nel marzo 1948. Attribuzioni contenziose erano invece riconosciute a livello periferico ai Consigli di intendenza, qualificati dal regio editto del 1847 come giudici ordinari del contenzioso amministrativo. La competenza a giudicare in appello le decisioni di tali consigli era attribuita alla Camera dei conti (denominata Corte dei conti a partire dal 1859), le cui decisioni potevano essere impugnate per incompetenza dinanzi al Consiglio di Stato. Nel 1859, a seguito della riforma Rattazzi, giudice supremo del contenzioso venne riconosciuto il Consiglio di Stato, al quale poteva essere presentato appello nei confronti di una serie di controversie relative a diritti civili (appalti), di diritto pubblico (imposte, tasse provinciali).
Il nuovo Stato, al momento dell'unificazione dell'Italia, dovette affrontare il tema del sistema di giustizia amministrativa. Questa questione fu risolta nel 1865 con l'emanazione della legge 2248/1865, composta da un solo articolo e completata da sei allegati. Il modello adottato dal legislatore post-unitario fu quello belga, dove erano stati istituiti tribunali amministrativi separati dai tribunali ordinari. In Italia, invece, furono creati tribunali speciali per le controversie relative all'espropriazione per pubblica utilità, alle imposte comunali e alle contravvenzioni. Il Consiglio di Stato, invece, giudicava in unico grado sulle controversie relative al debito pubblico e alle pensioni. Nel loro complesso, questi organi costituivano i tribunali ordinari del contenzioso amministrativo. Al Re era riservata la soluzione dei conflitti tra amministrazione e giudici, o tra tribunali ordinari e speciali. Tutte le altre questioni erano risolte in via amministrativa dalla pubblica amministrazione.
devoluzione delle competenze ai tribunali ordinari per le questioni relative ai diritti privati e politici. La legge del 1865, nota anche come legge abolitrice del contenzioso amministrativo, aboliva solo il contenzioso amministrativo ordinario, lasciando intatte alcune giurisdizioni amministrative "speciali". Tra queste, si ricordano le competenze della Corte dei Conti in materia contabile e di pensioni e quelle del Consiglio di Stato per alcune controversie specificamente indicate, nonché i ricorsi per annullamento contro le decisioni della Corte dei Conti. Il criterio per determinare la giurisdizione era quindi la natura della situazione giuridica lesa (art. 2). Per quanto riguarda le questioni non relative ai diritti (art. 3), la competenza era lasciata alle amministrazioni: il confine della tutela giurisdizionale coincideva quindi con ladistinzione tra diritti soggettivi "altri affari" (uniche situazioni tutelabili) e questioni non attinenti a diritti e la tutela delle posizioni soggettive di cui non poteva conoscere il giudice ordinario era affidata ai soli ricorsi amministrativi. Il potere del giudice dell'atto all'oggetto ordinario era limitato alla conoscenza degli effetti in relazione dedotto in giudizio, escluso l'atto l'obbligo dunque quello di revocare o annullare stesso. Inoltre si sanciva di applicare solo gli atti amministrativi e i regolamenti conformi a leggi. La soppressione dei tribunali del contenzioso amministrativo mostrò come fosse grave la lacuna di tutela che si era aperta in relazione alla situazioni dei privati che non "timidezza" dall'ordine avessero la dignità di diritti soggettivi, tenendo conto della talora mostrata giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione. Il giudice ordinario, in particolare, escludeva la propria.giurisdizione nei casi in cui il comportamento del soggetto pubblico coinvolgesse in questioni di diritto amministrativo, come ad esempio l'emanazione di atti amministrativi, la gestione di servizi pubblici o la violazione di norme di diritto pubblico. In tali casi, la competenza spetta al giudice amministrativo, che ha il compito di valutare la legittimità degli atti e delle azioni dei soggetti pubblici.