C I
APITOLO
L’AMMINISTRAZIONE E IL SUO DIRITTO
1. La nozione di pubblica amministrazione
“amministrazione”,
Il termine in generale, indica la cura in concreto di interessi, ed è riferibile ad un qualsiasi
un’attività
soggetto (persona giuridica, pubblica o privata), che svolge rivolta alla soddisfazione di interessi
correlati ai fini che il soggetto stesso si propone di perseguire.
l’amministrazione
Qui interessa analizzare regolata da norme giuridiche e svolta per la soddisfazione
d’interessi dell’amministrazione-attività,
pubblici, ovvero meglio nota come amministrazione in senso
Quest’ultima
oggettivo. è collegata alla nozione di amministrazione in senso soggettivo, in quanto è
l’attività
amministrativa posta in essere dalle persone giuridiche pubbliche e dagli organi che hanno
competenza alla cura degli interessi dei soggetti pubblici. l’uno dall’altro.
Ambedue i concetti si completano a vicenda e nessuno dei due può prescindere
l’attività
Nel quadro tracciato dalla Costituzione, amministrativa viene esercitata anche da organi cui
l’amministrazione
istituzionalmente essa non competerebbe così come in senso soggettivo esercita anche
funzioni diverse da quelle istituzionalmente proprie; da ciò deriva quindi che la nozione di amministrazione in
senso oggettivo non coincide con quella di amministrazione in senso soggettivo.
Nell’era feudale le funzioni amministrative venivano espletate soprattutto sulla base di un diritto ereditario e
gli interessi privati si intrecciavano strettamente con quelli pubblici; quanto al periodo successivo, limitando il
discorso alla formazione degli Stati modernamente intesi e in particolare alla fase storica che ha preceduto la
Rivoluzione francese, il principio della separazione dei poteri risultava ancora inattuato, seppure talora
percepibile in nuce. Successivamente alla Rivoluzione francese, il fenomeno che più importa sottolineare è
dell’aumento dell’amministrazione,
quello delle dimensioni non solo a livello nazionale: si tratta di un
fenomeno strettamente legato al moltiplicarsi delle esigenze che lo Stato doveva soddisfare, le quali, a loro
volta, dipendevano dalle nuove richieste avanzate da classi sociali prima relegate ai margini della società, a
cui si riconobbe finalmente un ruolo politico. Amministrazione in senso soggettivo, dunque, equivale a dire
all’organizzazione
organizzazione amministrativa. E in materia di pubblica amministrazione, è proprio che,
sul fronte del diritto positivo, la nostra Costituzione, pur senza darne alcuna definizione, dedica la sua lacunosa
disciplina.
Si tratta di stabilire se esista una definizione legislativa di amministrazione pubblica; in sostanza, non si
dovrebbe parlare di pubblica amministrazione» bensì di «pubbliche amministrazioni», in quanto il concetto
dovrebbe diversificarsi a seconda dei fini in vista dei quali esso dovrebbe essere utilizzato. Per quanto riguarda
sull’ordinamento
la normativa del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs.
165/2001, che per «amministrazioni pubbliche » si intendono (art. l , c. 2) «tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi
e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari ecc», pare la nozione più ampia e
attendibile. l’entrata
2. La pubblica amministrazione dopo in vigore della Costituzione, i suoi mali recenti e i
rimedi posti in atto. In particolare: il problema della riforma della pubblica amministrazione
l’ambito
Il numero degli enti pubblici è mutevole nel tempo: di conseguenza, della pubblica amministrazione
all’interno
tende, nei vari momenti storici, ad estendersi o a contrarsi. Inoltre, anche della stessa
amministrazione si verificano mutamenti di grande rilievo.
dell’amministrazione
La riforma è pertanto questione costantemente oggetto di analisi e di preoccupazioni, il
che non è confortante quando si consideri che queste ultime hanno origine dalla necessità di rimuovere
l’immagine un’amministrazione
disfunzioni ed hanno ad oggetto di avvertita come «problema da risolvere».
dell’attuazione
Innanzitutto il legislatore si è mosso nella direzione di norme e principi costituzionali in materia
amministrativa: si pensi alla legge sul procedimento amministrativo (1. 241/1990) e alla legge sulle autonomie
locali (1. 142/1990, modificata con l. 265/1999, ora riunite in testo unico). Inoltre, il legislatore ha introdotto
una distinzione marcata tra indirizzo politico e gestione, che emerge con evidenza sia nel d.lgs. 165/2001, sia
all’organizzazione
nella normativa sugli enti locali e dunque con riferimento intesa in senso tradizionale.
La maggior responsabilizzazione della dirigenza si riflette altresì sulla riforma del bilancio oggi articolato a
livello statale per programmi, aggregati di risorse finanziarie destinate al perseguimento di obiettivi strategici.
Le leggi 59/1997, 127/1997 e 191/1998 (anche note rispettivamente come «legge Bassanini uno», «legge
Bassanini-bis» e «legge Bassanini-ter») costituiscono tre esempi di riforma la cui attuazione ha determinato
dell’attività dell’organizzazione
rilevanti modifiche e amministrativa. Queste leggi, e in particolare la prima,
hanno lo scopo di attuare un notevole decentramento di poteri: il legislatore ha inteso conferire molte funzioni
statali alle regioni e agli enti locali, riservando soltanto alcune e fondamentali materie allo Stato e introducendo
il principio di sussidiarietà. Alcuni tentativi di riforma e di razionalizzazione non hanno avuto seguito;
un’incisiva sull’amministrazione
riforma costituzionale che ha importanti ripercussioni e sul suo diritto è stata
comunque posta in essere con la l. cost. 3/2001. Non si può altresì non citare il d.lgs. 104/2010 che ha introdotto
il codice del processo amministrativo e le numerose manovre adottate per far fronte alla crisi economico-
sull’organizzazione sull’attività
finanziaria, spesso con ricadute e amministrativa. Alla crisi economica si
accompagna quella delle istituzioni: una risposta al riguardo è stata la disciplina per la lotta alla corruzione e
all’illegalità dell’azione dall’impiego
(l. 190/2012). Un radicale mutamento amministrativa dovrebbe derivare
dei nuovi strumenti legati allo sviluppo tecnologico (digitalizzazione, reti informatiche e così via) e dal
nell’ambito
conseguente potenziamento del c.d. e-government dei rapporti con cittadini e imprese.
dell’amministrazione l’individuazione
Il codice digitale, che prevede di un responsabile unico delle attività
relative alla digitalizzazione, attribuisce numerosi diritti ai cittadini, tra cui quello di usare le tecnologie nei
l’amministrazione,
rapporti con di accedere agli atti per via telematica, di effettuare pagamenti in forma digitale
e di comunicare via e mail. Tra gli strumenti dell’e-government ricordiamo la posta elettronica certificata: a
differenza di un sistema di posta elettronica ordinario, la presenza di gestori di Pec, autorizzati da un soggetto
l’Agenzia l’Italia
pubblico, per digitale, attribuisce garanzia certificata dell’invio e della ricezione dei
messaggi, assistiti da apposita ricevuta, nonché del riferimento temporale.
Le amministrazioni sono obbligate a dotarsi di una Pec. Pure i cittadini possono chiedere il rilascio di una
dell’art.
casella di posta ai sensi 16-bis, d.l. 185/2008, conv. in l. 2/2009. Ricordiamo inoltre la firma digitale,
i documenti informatici, i siti internet, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
l’utilizzo
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengo mediante della posta
elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta
che ne sia verificata la provenienza. Le pubbliche amministrazioni, inoltre, utilizzano per le comunicazioni tra
l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione.
l’agenda
Il d.l. 179/2012, conv. nella l. 221/2012, promuove digitale italiana, anche come misura essenziale
per la crescita del Paese,disciplinando, tra gli altri istituti, la Pec, la cartella medica digitale e la giustizia
dell’amministrazione
digitale e apportando numerose modifiche al codice digitale. Viene altresì istituita
l’agenzia l’Italia dell’agenda l’istituto
per digitale, preposta alla realizzazione (l. 134/2012). Di rilievo è del
domicilio digitale: ogni cittadino può indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di Pec, quale
suo domicilio digitale. Questo tema si lega alla trasparenza; nella home page dei siti istituzionali è collocata
un’apposita “Amministrazione trasparente”,
sezione denominata al cui interno sono contenuti i dati, le
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.
Il sistema pubblico di connettività ha la finalità di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei
l’omogeneità
dati tra tutte le amministrazioni e promuovere nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi,
finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
3. La nozione di diritto amministrativo
Il diritto amministrativo è la disciplina giuridica della pubblica amministrazione nella sua organizzazione,
nell’attività
nei beni e ad essa peculiari e nei rapporti che, esercitando tale attività, si instaurano con gli altri
dell’ordinamento.
soggetti Gli Stati caratterizzati dalla presenza di un corpo di regole amministrative distinte
dal diritto comune sono generalmente definiti come Stati a regime amministrativo. La rivoluzione francese
è generalmente ritenuta la svolta decisiva ai fini della nascita del diritto amministrativo in senso moderno. Se
nell’emanazione
intesa nel senso di rinvenire in quella fase storica una data precisa, individuata della
dell’anno
Costituzione francese VIII (1799), tale opinione non può essere condivisa: infatti, a prescindere da
quanto sopra detto in ordine alla identificazione tra legge e diritto, quella Costituzione, per quanto certamente
assai importante (basti ricordare che istituì il Consiglio di Stato), non introdusse una frattura con il passato.
In realtà, il diritto amministrativo nacque come sommatoria di più accadimenti, taluno dei quali risalente nei
secoli e con provenienze ed esperienze statali assai diverse. Se si ritiene che i filoni per così dire genetici del
dell’azione
diritto amministrativo siano il principio della divisione dei poteri, il principio della legalità
amministrativa e il riconoscimento dei diritti pubblici soggettivi, essi sono probabilmente già ravvisabili,
nell’ordinamento
in primo luogo francese, nella prima metà del secolo XIX. Ciò non di meno, la Rivoluzione
dell’Illuminismo, all’avvento
francese, ispirandosi ai principi condusse in primo luogo della borghesia e
all’affermazione del ruolo centrale del potere legislativo, espressione della volontà popolare, determinando la
dell’amministrazione
subordinazione (potere esecutivo) alla legge.
In realtà, la qualificazione della pubblica amministrazione come potere esecutivo mal si concilia con il
riconoscimento di un ambito di attività amministrativa tendenzialmente libera, condizionata soltanto in parte
pag. 2
dell’uomo
dalla legge. La Dichiarazione dei diritti e del cittadino del 1789 comportò il deciso riconoscimento
quest’ultimo.
della posizione di La rivoluzione francese, inoltre, affermò definitivamente il principio della
l’autoritatività
divisione dei poteri. La distinzione tra amministrazione e giurisdizione configurata fece sì che
dell’azione amministrativa si svincolasse dal rispetto delle forme giurisdizionali. Vero è che in tal modo
sfumavano le garanzie a favore del privato proprie del processo: il fenomeno era tuttavia in parte compensato
dall’applicazione all’arbitrio
del principio di legalità, il quale oltre a riconoscere diritti anche ai cittadini, ostava
del sovrano, che in precedenza poteva emanare atti in via puntuale e concreta del tutto svincolati dal rispetto
della legge. l’estensione
Il diritto amministrativo si diffuse in Europa in concomitanza con del modello di amministrazione
napoleonica, estremamente accentrata. Questo nuovo diritto rimase sostanzialmente immutato così nel periodo
della Restaurazione come nelle esperienze liberali e borghesi successive, a conferma della persistenza di una
matrice autoritativa atta a giustificarne la sussistenza in realtà politiche meno liberali e della continuità rispetto
al passato, storiograficamente evidenziata.
all’Italia,
Per quanto attiene più in particolare ove già nel 1859 si era completata la legislazione amministrativa
l’unità
piemontese, dopo (nel 1865) si uniformò la legislazione relativa ai territori annessi ad opera delle c.d.
leggi di unificazione. l’origine
Dopo aver chiarito la definizione di diritto amministrativo e averne spiegata storica, occorre
l’inclusione
individuarne i limiti. Seppure comunemente accettata, non appare giustificabile nel diritto
dell’attività
amministrativo in senso proprio giurisdizionale posta in essere da organi soggettivamente non
un’indipendenza
appartenenti alla pubblica amministrazione. Infatti questi organi godono di (art. 108 Cost.)
che è per definizione inammissibile negli organi amministrativi svolgenti esclusivamente attività
l’attività
amministrativa: giurisdizionale è retta da principi e da una normativa del tutto peculiare e autonoma.
l’attività
Negli Stati a regime amministrativo, della pubblica amministrazione non si esaurisce nella sola attività
all’espansione dell’attività
di diritto pubblico. Si assiste, infatti, di diritto privato della pubblica
l’attività
amministrazione stessa. Così amministrativa può essere esercitata dai soggetti pubblici tanto nelle
forme del diritto pubblico, quanto nelle forme del diritto privato.
L’art. nell’adozione
l, c. l-bis, l. 241/1990, dispone che «la pubblica amministrazione, di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente». La norma
sembra:
− l’azione
consentire che amministrativa sia retta da «norme» di diritto privato e non soltanto che
l’amministrazione usi «strumenti» privatistici, come è naturale che faccia in quanto soggetto dotato di
l’ente
capacità di diritto privato; nel settore del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni,
agisce utilizzando i poteri del datore di lavoro privato nei confronti dei dipendenti e, di conseguenza,
non trovano ad esempio applicazione le regole dettate dalla legge sul procedimento amministrativo;
− dell’autoritatività
individuare nel carattere la linea di demarcazione tra attività amministrativa retta dal
diritto amministrativo e attività retta dal diritto privato;
− l’area dell’applicazione
limitare del diritto privato al settore degli atti non autoritativi;
− dell’attività
configurare il diritto privato come la «regola» che si esplica mediante atti non autoritativi;
− l’applicazione all’area
riservare (a contrario) delle norme di diritto pubblico degli atti autoritativi, in
coerenza con il principio di legalità senza alcuna intromissione del diritto privato.
dall’interpretazione dell’inciso
La rilevanza della disposizione dipende ovviamente «salvo che la legge
disponga diversamente» e del concetto di autoritavità. La tesi secondo cui autoritativi sarebbero solo i
provvedimenti limitativi della sfera del privato (es. espropriazioni, ordini), ad esempio, significherebbe la
dell’attività
soggezione al diritto privato, senza alcun adattamento, di un ampio spettro amministrativa; essa,
invero, non convince, atteso che si verrebbero a privare i cittadini, soprattutto se terzi rispetto alla conclusione
di un contratto, delle garanzie tipiche del diritto pubblico, anche ricavabili dal dettato costituzionale (in primo
luogo art. 97 Cost.). Al riguardo è sufficiente osservare quanto dispone il comma 1ter: «I soggetti privati
all’esercizio
preposti di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma
«L’attività
l», il quale a sua volta stabilisce che: amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è
retta da criteri di economicità, di efficacia, si imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
dell’ordinamento l’attività
principi comunitario». Dal combinato disposto di queste norme deriva che dei
privati qui considerati è soggetta ai principi del procedimento amministrativo e a quelli di trasparenza e
pubblicità. Posto dunque che quei principi e quelle garanzie sono irrinunciabili, è presumibile che la
disposizione di cui al comma l-bis venga applicata in senso più riduttivo. Essa potrebbe cioè essere considerata
come norma che non elimina la necessità di un procedimento di formazione della volont&agrav
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