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LA DOMANDA DI FISSAZIONE DELL’ UDIENZA E L’ISCRIZIONE A
RUOLO DELLA CAUSA
Il rapporto processuale si è instaurato con il deposito del ricorso notificato.
Affinché venga discusso in udienza è necessario un ulteriore adempimento a carico della parte che vi
abbia interesse, non necessariamente il ricorrente, potendo trattarsi anche ad es. di un cointeressato.
NB: ciò non è richiesto nei casi di procedimenti camerali.
Art. 71 Fissazione dell’udienza
«1. La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti [art.87 co.3; 129 co.
5; art. 130 co.2] con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un
anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo [artt. 87 co.3; 119 co. 2].
2. La parte può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti [art. 46 co.1], fissa l’udienza per
la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all’ articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di
competenza non precludono la fissazione dell’udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche
ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all’ articolo 73, comma 1, la parte interessata
depositi l’istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2
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[art. 16]. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di
competenza.
5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima
dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a
quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l’udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla
definizione autonoma della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.»
x. Onere di impulso processuale a carico della parte: la parte deve presentare al presidente del
domanda di fissazione dell’udienza:
collegio la con essa, avanzata con il modulo telematico di
deposito, l’onere dell’impulso processuale si sposta a carico del giudice.
x. Irrevocabilità dell’istanza: l’istanza non è revocabile e va presentata entro il termine massimo di
un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo, pena la perenzione del
ricorso. -> Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di
procedura; il termine però non decorre dalla presentazione dell’istanza di fissazione di udienza e
finché non si sia provveduto su di essa, fatta salva la disciplina sulla perenzione
ultraquinquennale.
x. Non deve essere necessariamente essere proposta dal ricorrente, si potrebbe trattare ad es. anche di
un cointeressato.
x. L’udienza viene quindi fissata dal giudice (≠ processo civile).
In ogni caso, il Presidente, decorso il termine (dilatorio) per la costituzione delle altre parti e sempre che
vi sia l’istanza, fissa l’udienza per la discussione del ricorso.
x. Urgenza: in caso di urgenza del ricorso, la parte può sollecitare la fissazione dell’udienza di
discussione depositando l’istanza di prelievo, non soggetta a termini.
x. criterio cronologico fissazione udienza:
Art. 8, norme di attuazione -> la fissazione del giorno
dell’udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l’ordine di iscrizione delle istanza di
fissazione d’udienza nell’apposito registro (iscrizione a ruolo), salvi i casi di fissazione prioritaria
previsti dal codice.
Il Presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d’urgenza.
Corsie preferenziali: art. 72 c.p.a., se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una
singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti
concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di discussione.
x. La proposizione del regolamento di competenza non preclude la fissazione dell’udienza (e la
decisione del ricorso), salvo che la parte depositi l’istanza di regolamento di competenza notificata nel
termine di cui all’art. 73, co 1, ovverosia 40 giorni, ipotesi nella quale il giudice può differire la
pronuncia fino alla decisione del regolamento stesso.
x. Comunicazione decreto di fissazione: il decreto di fissazione di udienza viene comunicato d’ufficio
sia al ricorrente che alle altre parti costituite in giudizio, almeno 60 giorni prima del giorno fissato per
l’udienza. Il presidente designa il relatore almeno 30 giorni prima della data di udienza.
Riduzione del termine: il termine è ridotto a 45 giorni, su accordo delle parti, se l’udienza di merito è
fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare. Il giudice può dunque
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anticipare la fissazione dell’udienza: vien così a configurarsi un’ulteriore “corsia preferenziale”,
premiando questa volta chi rinuncia al cautelare.
x. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il
merito: la parte deve dunque manifestare l’interesse alla decisione nel merito onde ottenere una
decisione sull’istanza cautelare.
Per altro verso, l’ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del
ricorso nel merito senza necessità di ulteriore istanza.
TRA LA COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA E L’UDIENZA STESSA le parti
possono produrre:
- documenti fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza;
- memorie fino a 30 giorni liberi (la parte ha almeno 90 giorni per presentarle 120-30);
- presentare repliche (ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza) fino a
20 giorni liberi;
Presentazione tardiva, art. 54 c.p.a.: la presentazione tardiva di memorie o documenti, può essere
eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto
del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia
risultata estremamente difficile, c.d. deposito tardivo.
ISTRUZIONE PROBATORIA
Non è stata prevista nel processo amministrativo l’opportunità di introdurre un giudice istruttore.
Nell’eventuale necessità di un’attività istruttoria, il codice ha previsto soltanto che il presidente designa
il relatore almeno 30 giorni prima della data di udienza, senza peraltro imporre che vengano svolte
attività preparatorie (ordine di integrazione del contraddittorio, riunione di ricorsi, attività istruttorie,
acquisizione del provvedimento) in vista dell’udienza di discussione e senza organizzare un momento
processuale in cui ciò possa accadere.
Fase processuale istruttoria (principi)
x. L’istruzione probatoria è una fase del processo amministrativo in cui si svolge un’attività volta ad
acquisire prove ed elementi di giudizio diretti a dimostrare la veridicità delle affermazioni in fatto
compiute dalle parti, avendo come riferimento la realtà storica.
x. Potrebbe risultare ridotta: in quanto la causa potrebbe presentarsi matura già al momento del
deposito del ricorso notificato e, soprattutto, al momento del deposito del provvedimento impugnato
(ecco perchè la normativa non prevede la figura del giudice istruttore).
x. Svolta da:
- parte: anche prima dell’instaurazione del rapporto processuale, purché chiaramente conosca gli
elementi di fatto necessari per proporre la propria azione (c.d. “istruzione primaria”);
- giudice: è tenuto chiaramente a conoscere per poter decidere;
x. In merito a:
Principio della domanda: solo alla parte spetta identificare la pretesa fatta valere in giudizio e le
* circostanze materiali, c.d. fatti primari che deve dunque allegare. Tali fatti sono immediatamente
rilevanti perchè determinano la fattispecie affermata e sono costitutivi della pretesa medesima.
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Principio dispositivo delle parti: questo principio domina il processo amministrativo in quanto
* processo di parti e a loro spetta circoscrivere il thema decidendum ma anche il thema probandum.
Devono quindi ottemperare l’onere di affermare anche i fatti secondari che si intendono far valere
nel processo, come sussistenti o insussistenti, attraverso gli atti di causa.
I fatti secondari sono fatti strumentali a determinare la fattispecie perchè servono per
dimostrare la sussistenza dei fatti primari quando questi ultimi non possano essere provati
direttamente mediante una fonte materiale di prova (es. un documento). In altre parole, sulla
base di questi fatti, il giudice forma il suo convincimento circa l’esistenza dei fatti costitutivi del
diritto, cioè dei fatti c.d. principali, costitutivi del diritto azionato.
-> il principio vale a perimetrare l’istruttoria con riferimento alla sola porzione di realtà storica
individuata dalla parte, escludendo sul puto poteri di iniziativa del giudice, dato che l’istruttoria
abbraccia i fatti controversi oggetto di prova e dunque il thema probandum.
thema probandum: oggetto della prova, il tema da provare.
* thema decidendum: oggetto della decisione, la questione principale che il giudice deve risolvere per
* decidere la controversia che gli è stata presentata.
x. Art. 64 c.p.a. - Disponibilità, onere e valutazione della prova
«1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità
riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni [art. 45 co.4].
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti
utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.
4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti
di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.»
Precisazioni:
1. Il giudice deve porre a fondamento della decisione:
- le prove proposte dalle parti;
- i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
->Viene confermato il già citato criterio di delimitazione del thema probandum, rimesso alle
sole parti.
Deduciamo: contestare
Onere delle parti di i fatti