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#2 IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E IL RUOLO DEL TERZO
SETTORE: PER UNA RICOSTRUZIONE GIURIDICO-ECONOMICA
L’idea di sussidiarietà inizia a farsi strada già con Aristotele in riferimento alla
funzione di supplenza della polis greca nei confronti del cittadino non
autosufficiente. Tale idea sarà tipresa e sviluppata nel corso della storia, fino
ad arrivare alla teorizzazione più compiuta del principio in senso filosofico-
politico rinvenibile nella dottrina sociale Chiesa cattolica e specificamente
della
nell’enciclica Dall’enciclica si evince che
Quadrigesimo Anno del 1931 di Papa Pio XI.
aiutare in maniera suppletiva è una delle prime definizioni ‘’...l’oggetto naturale di
qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del
La concentra
corpo sociale,non già distruggerle e assorbirle.’’ Quadrigesimo Anno
l’attenzione sia sul profilo negativo del princio di sussidiarietà - ponendo
l’enfasi sul dovere di non ingerenza dello Stato,sull’esigenza di porre limitazioni
precise all’intervento statale - sia nella sua valenza positiva, laddove il termine
sussidio esprime l’esigenza di solidarietà e di ausilio nei confronti dei bisognosi
i quali,non devono essere abbandonati a loro stessi, bensì aiutati e soccorsi
dall’autorità pubblica in caso di necessità. Viene in rilievo, nell’ambito della
dottrina sociale della Chiesa cattolica, un binomio indissolubile tra sussidiarietà
e solidarietà : la prima,in assenza della seconda, rischia di alimentare forme di
localismo egoistico; la solidarietà, invece, in assenza di sussidiarietà può
degenerare in assistenzialismo. L’impostazione dell’insegnamento sociale della
Chiesa è stata considerata rispondente e compatibile con l’impianto della
nostra Costituzione a differenza del concetto di sussidiarietà elaborato in
ambito liberalista , infatti questo viene presentato come volontà di dismettere
le attività statali in favore dei privati, determinando un distacco dell’economia
moderna dall’etica e dai valori sociali e riducendo lo stesso principio ad una
concezione meramente efficientista. Il principio di sussidiarietà si afferma
progressivamente all’interno della scienza giuridica. Esso assume più
significati, a partire dalla tradizionale distinzione tra (secondo
sussidiarietà verticale
cui le funzioni pubbliche devono essere affidate alle istituzioni più prossime ai
cittadini) che disciplina i rapporti tra pubblico, privato e privato
e orizzontale,
sociale. Abbiamo poi una distinzione tra un’accezione negativa della
sussidiarietà (intesa come limite all’intervento di un’autorità superiore nei
confronti delle formazioni sociali o dei privati, quando questi hanno la capacità
di azione autonoma) e una positiva, che indica un dovere di intervento dei
poteri pubblici laddove le autonomie sociali o i singoli non siano in grado di
rispondere in maniera adeguata all’organizzazione dei servizi o bisogni e
necessitano di un’azione di sostegno, quando non di sostituzione. Nella sua
la sussidiarietà è intesa come fondamento di un ordine
dimensione statica
prestabilito di competenze, mentre nella sua essa opera
dimensione dinamica
come fattore di flessibilità in vista del soddisfacimento di esigenze specifiche
considerate nella loro natura unitaria. Dal punto di vista giuridico-positivo,
occorre attendere l’art.3B del per giungere ad una compiuta
Trattato di Maastricht
formulazione e al pieno riconoscimento del principio di sussidiarietà, come
principio regolatore dei rapporti tra Unione e Stati membri. ‘’….Nei settori che non
sono di sua esculsiva competenza la Comunità interviene secondo il principio della sussidiarietà,
soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, ……. ,possano essere realizzati meglio a livello
Nell’architettura dell’Unione la sussidiarietà (verticale) si configura
comunitario.’’
come criterio di allocazione dei poteri tra i diversi livelli decisionali operanti
nella Comunità europea: le istituzioni comunitarie, i poteri statali e in via
marginale i poteri locali. Il principio di sussidiarietà in ambito comuniatrio
andrebbe analizzato nella sua declinazione verticale (o istituzionale) ed
orizzontale, posto che la dottrina prevalente assume la sussidiarietà
comunitaria come criterio di regolazione esclusivamente verticale dei rapporti
tra i diversi livelli di governo. Tuttavia, ancor prima dell’entrata in vigore del
Trattato di Maastricht, si sottolinea la portata orizzontale del principio di
sussidiarietà grazie alle considerazioni etico-politiche di Jacques Delors nel 1991.
Secondo Dolors la sussidiarietà è , da un lato, una delimitazione della sfera
privata da quella pubblica al fine di ridurre l’intervento dell’autorità superiore
rispetto una persona/comunità che riesce ad agire autonomamente, dall’altro è
un obbligo per le autorità di agire a sostegno di tali soggetti, offrendogli
strumenti per la loro realizzazione e per tutelare la loro dignità. A partire dal
finanziata attraverso i fondi
Trattato di Lisbona e dall’introduzione della politica regionale,
strutturali e il fondo di coesione (fondo europero di sviluppo regionale, fondo
sociale europero e fondo di coesione, sono destinati a ridurre il divario tra i
livelli di sviluppo delle varie regioni degli Stati membri dell’Unione Europea), si
sono affermati due principi fondamentali che hanno portato un’inversione di
rotta rispetto alla portata del principio di sussidiarietà orizzontale nell’ambito
dell’ordinamento comunitario: che presuppone un
il principio della concentrazione,
dialogo costante tra quegli organismi coinvolti nei procedimenti di
programmazione dei fondi nel pieno rispetto delle rispettive competenze
istituzionali, giuridiche e finanziarie; il quale impone un
il principio di partecipazione,
ruolo di primaria importanza degli enti locali interessati alla formazione del
programma, ma allo stesso tempo impone l’obbligo di garantire un maggior
coinvolgimento delle parti sociali tale da permettere a queste ultime di lavorare
insieme agli Stati membri e all’Unione per conseguire gli stessi obiettivi. Anche
in ambito comunitario viene in rilievo il binomio tra principio di sussidiarietà
orizzontale e solidarietà, in quanto il contributo dei soggetti privati e delle
autonomie sociali non consistirebbe solo nell’integrare le prestazioni dei servizi,
in presenza di una maggiore efficienza e di minori costi. L’obiettivo è infatti
quello di valorizzare la persona e il contesto sociale a lei più prossimo, nella
convinzione che siano questi i protagonisti e i destinatari dell’azione
comunitaria.
Sono il Trattato di Maastricht nel 1993 e la legge n.59 del 1997 a
(legge Bassanini)
introdurre, nel diritto positivo dell’Unione europea e del nostro ordinamento
giuridico, il principio di sussidiarietà. L’art.118 Cost. Riserva un ruolo centrale al
principio di sussidiarietà, sia in riferimento al riparto e alla distribuzione di
funzioni tra istituzioni pubbliche (sussidiarietà verticale) sia rispetto al riparto e
alla distribuzione di funzioni tra istituzioni pubbliche e organizzazioni sociali
(sussidiarietà orizzontale). La verticalità, così come espressa dal primo comma
del nuovo articolo 118 revisionato (art.118,Cost.,I comma: <<Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
sta nell’attribuzione della responsabilità e
differenziazione e adeguatezza>>),
titolarità dell’intervento pubblico all’istituzione più prossima al cittadino,
ritenuta capace di una gestione maggiormente rispondente alle esigenze del
territorio d’appartenenza. L’orientamento orizzontale della sussidiarietà, così
come previsto dal IV comma del citato articolo (Art.118,Cost.,IV comma:
<<Stato, Regioni,Città metropolitane,Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
, prevede che siano in primis i cittadini, singoli e
principio di sussidiarietà>>)
associati, a svolgere in autonomia attività di interesse generale, non solo grazie
alla non ingerenza (senso negativo9 ma, al contrario, mediante il favore e il
sostegno (senso positivo) di Comuni, Province, Regioni e dello Stato. Ciò
concretizza il passaggio da un sistema di autonomia scaturito da un processo
discendente di poteri derivati dall’alto, ad una Repubblica costruita dal basso,
dove è la società che inzia ad acquistare un ruolo centrale in nome della
sussidiarietà orizzontale. Mentre la sussidiarietà verticale è affine al principio
autonomistico di cui all’art.5 Cost.:<<La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
è un principio già assimilato dall’ordinamento,
dell’autonomia e del decentramento.>>,
la sussidiarietà orizzontale comporta un impatto maggiore nell’impianto
costituzionale. Di esso troviamo tracce nell’art.2Cost., nel quale si enuncia il
diritto dovere dei singoli e delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità
individuale di concorrere al perseguimento di fini pubblici. Tale articolo getta
implicitamente le basi del principio di sussidiarietà: <<La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali che svolge la
sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia
Con il verbo ‘’riconosce’’ il costituente ha voluto affermare che è lo
e sociale.>>
Stato in funzione dell’uomo e non il contrario. L’articolo introduce, infatti, la
supremazia della persona rispetto lo Stato e qualsiasi altro potere pubblico,
tale da rappresentare il presupposto per la realizzazione ed il rispetto
dell’individuo, isolatamente considerato,