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#2 IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E IL RUOLO DEL TERZO

SETTORE: PER UNA RICOSTRUZIONE GIURIDICO-ECONOMICA

L’idea di sussidiarietà inizia a farsi strada già con Aristotele in riferimento alla

funzione di supplenza della polis greca nei confronti del cittadino non

autosufficiente. Tale idea sarà tipresa e sviluppata nel corso della storia, fino

ad arrivare alla teorizzazione più compiuta del principio in senso filosofico-

politico rinvenibile nella dottrina sociale Chiesa cattolica e specificamente

della

nell’enciclica Dall’enciclica si evince che

Quadrigesimo Anno del 1931 di Papa Pio XI.

aiutare in maniera suppletiva è una delle prime definizioni ‘’...l’oggetto naturale di

qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del

La concentra

corpo sociale,non già distruggerle e assorbirle.’’ Quadrigesimo Anno

l’attenzione sia sul profilo negativo del princio di sussidiarietà - ponendo

l’enfasi sul dovere di non ingerenza dello Stato,sull’esigenza di porre limitazioni

precise all’intervento statale - sia nella sua valenza positiva, laddove il termine

sussidio esprime l’esigenza di solidarietà e di ausilio nei confronti dei bisognosi

i quali,non devono essere abbandonati a loro stessi, bensì aiutati e soccorsi

dall’autorità pubblica in caso di necessità. Viene in rilievo, nell’ambito della

dottrina sociale della Chiesa cattolica, un binomio indissolubile tra sussidiarietà

e solidarietà : la prima,in assenza della seconda, rischia di alimentare forme di

localismo egoistico; la solidarietà, invece, in assenza di sussidiarietà può

degenerare in assistenzialismo. L’impostazione dell’insegnamento sociale della

Chiesa è stata considerata rispondente e compatibile con l’impianto della

nostra Costituzione a differenza del concetto di sussidiarietà elaborato in

ambito liberalista , infatti questo viene presentato come volontà di dismettere

le attività statali in favore dei privati, determinando un distacco dell’economia

moderna dall’etica e dai valori sociali e riducendo lo stesso principio ad una

concezione meramente efficientista. Il principio di sussidiarietà si afferma

progressivamente all’interno della scienza giuridica. Esso assume più

significati, a partire dalla tradizionale distinzione tra (secondo

sussidiarietà verticale

cui le funzioni pubbliche devono essere affidate alle istituzioni più prossime ai

cittadini) che disciplina i rapporti tra pubblico, privato e privato

e orizzontale,

sociale. Abbiamo poi una distinzione tra un’accezione negativa della

sussidiarietà (intesa come limite all’intervento di un’autorità superiore nei

confronti delle formazioni sociali o dei privati, quando questi hanno la capacità

di azione autonoma) e una positiva, che indica un dovere di intervento dei

poteri pubblici laddove le autonomie sociali o i singoli non siano in grado di

rispondere in maniera adeguata all’organizzazione dei servizi o bisogni e

necessitano di un’azione di sostegno, quando non di sostituzione. Nella sua

la sussidiarietà è intesa come fondamento di un ordine

dimensione statica

prestabilito di competenze, mentre nella sua essa opera

dimensione dinamica

come fattore di flessibilità in vista del soddisfacimento di esigenze specifiche

considerate nella loro natura unitaria. Dal punto di vista giuridico-positivo,

occorre attendere l’art.3B del per giungere ad una compiuta

Trattato di Maastricht

formulazione e al pieno riconoscimento del principio di sussidiarietà, come

principio regolatore dei rapporti tra Unione e Stati membri. ‘’….Nei settori che non

sono di sua esculsiva competenza la Comunità interviene secondo il principio della sussidiarietà,

soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere

sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, ……. ,possano essere realizzati meglio a livello

Nell’architettura dell’Unione la sussidiarietà (verticale) si configura

comunitario.’’

come criterio di allocazione dei poteri tra i diversi livelli decisionali operanti

nella Comunità europea: le istituzioni comunitarie, i poteri statali e in via

marginale i poteri locali. Il principio di sussidiarietà in ambito comuniatrio

andrebbe analizzato nella sua declinazione verticale (o istituzionale) ed

orizzontale, posto che la dottrina prevalente assume la sussidiarietà

comunitaria come criterio di regolazione esclusivamente verticale dei rapporti

tra i diversi livelli di governo. Tuttavia, ancor prima dell’entrata in vigore del

Trattato di Maastricht, si sottolinea la portata orizzontale del principio di

sussidiarietà grazie alle considerazioni etico-politiche di Jacques Delors nel 1991.

Secondo Dolors la sussidiarietà è , da un lato, una delimitazione della sfera

privata da quella pubblica al fine di ridurre l’intervento dell’autorità superiore

rispetto una persona/comunità che riesce ad agire autonomamente, dall’altro è

un obbligo per le autorità di agire a sostegno di tali soggetti, offrendogli

strumenti per la loro realizzazione e per tutelare la loro dignità. A partire dal

finanziata attraverso i fondi

Trattato di Lisbona e dall’introduzione della politica regionale,

strutturali e il fondo di coesione (fondo europero di sviluppo regionale, fondo

sociale europero e fondo di coesione, sono destinati a ridurre il divario tra i

livelli di sviluppo delle varie regioni degli Stati membri dell’Unione Europea), si

sono affermati due principi fondamentali che hanno portato un’inversione di

rotta rispetto alla portata del principio di sussidiarietà orizzontale nell’ambito

dell’ordinamento comunitario: che presuppone un

il principio della concentrazione,

dialogo costante tra quegli organismi coinvolti nei procedimenti di

programmazione dei fondi nel pieno rispetto delle rispettive competenze

istituzionali, giuridiche e finanziarie; il quale impone un

il principio di partecipazione,

ruolo di primaria importanza degli enti locali interessati alla formazione del

programma, ma allo stesso tempo impone l’obbligo di garantire un maggior

coinvolgimento delle parti sociali tale da permettere a queste ultime di lavorare

insieme agli Stati membri e all’Unione per conseguire gli stessi obiettivi. Anche

in ambito comunitario viene in rilievo il binomio tra principio di sussidiarietà

orizzontale e solidarietà, in quanto il contributo dei soggetti privati e delle

autonomie sociali non consistirebbe solo nell’integrare le prestazioni dei servizi,

in presenza di una maggiore efficienza e di minori costi. L’obiettivo è infatti

quello di valorizzare la persona e il contesto sociale a lei più prossimo, nella

convinzione che siano questi i protagonisti e i destinatari dell’azione

comunitaria.

Sono il Trattato di Maastricht nel 1993 e la legge n.59 del 1997 a

(legge Bassanini)

introdurre, nel diritto positivo dell’Unione europea e del nostro ordinamento

giuridico, il principio di sussidiarietà. L’art.118 Cost. Riserva un ruolo centrale al

principio di sussidiarietà, sia in riferimento al riparto e alla distribuzione di

funzioni tra istituzioni pubbliche (sussidiarietà verticale) sia rispetto al riparto e

alla distribuzione di funzioni tra istituzioni pubbliche e organizzazioni sociali

(sussidiarietà orizzontale). La verticalità, così come espressa dal primo comma

del nuovo articolo 118 revisionato (art.118,Cost.,I comma: <<Le funzioni

amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano

conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,

sta nell’attribuzione della responsabilità e

differenziazione e adeguatezza>>),

titolarità dell’intervento pubblico all’istituzione più prossima al cittadino,

ritenuta capace di una gestione maggiormente rispondente alle esigenze del

territorio d’appartenenza. L’orientamento orizzontale della sussidiarietà, così

come previsto dal IV comma del citato articolo (Art.118,Cost.,IV comma:

<<Stato, Regioni,Città metropolitane,Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del

, prevede che siano in primis i cittadini, singoli e

principio di sussidiarietà>>)

associati, a svolgere in autonomia attività di interesse generale, non solo grazie

alla non ingerenza (senso negativo9 ma, al contrario, mediante il favore e il

sostegno (senso positivo) di Comuni, Province, Regioni e dello Stato. Ciò

concretizza il passaggio da un sistema di autonomia scaturito da un processo

discendente di poteri derivati dall’alto, ad una Repubblica costruita dal basso,

dove è la società che inzia ad acquistare un ruolo centrale in nome della

sussidiarietà orizzontale. Mentre la sussidiarietà verticale è affine al principio

autonomistico di cui all’art.5 Cost.:<<La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e

promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio

decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze

è un principio già assimilato dall’ordinamento,

dell’autonomia e del decentramento.>>,

la sussidiarietà orizzontale comporta un impatto maggiore nell’impianto

costituzionale. Di esso troviamo tracce nell’art.2Cost., nel quale si enuncia il

diritto dovere dei singoli e delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità

individuale di concorrere al perseguimento di fini pubblici. Tale articolo getta

implicitamente le basi del principio di sussidiarietà: <<La Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali che svolge la

sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia

Con il verbo ‘’riconosce’’ il costituente ha voluto affermare che è lo

e sociale.>>

Stato in funzione dell’uomo e non il contrario. L’articolo introduce, infatti, la

supremazia della persona rispetto lo Stato e qualsiasi altro potere pubblico,

tale da rappresentare il presupposto per la realizzazione ed il rispetto

dell’individuo, isolatamente considerato,

Dettagli
A.A. 2016-2017
20 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher victoriademaio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia politica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Mosca Michele.