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Capitolo 1: il contratto internazionale di compravendita
1.1 Premessa
È meglio pianificare, con gli oneri, i rischi dell'attività di commercializzazione con l'estero i quali dovranno comprendere le possibili controversie tra le parti e il modo di risolverle, tenendo presente le diversità di lingua, ordinamento giuridico, cultura e usi delle parti appartenenti a Paesi diversi. Niente però mette al riparo l'esportatore da eventi totalmente inevitabili che costituiscono il caso fortuito. Non è saggio comportamento quello di chi rinuncia a impostare con razionalità il contratto. Alcune condizioni generali di vendita (termini di consegna, trasporto, ecc.) non si trovano solo sul contratto, ma anche sulla documentazione commerciale generica come il listino prezzi, catalogo, ecc. Tra le condizioni generali vi saranno le indicazioni relative alla consegna, al pagamento, alle garanzie sul prodotto, ecc.
Le condizioni che le parti decidono di inserire direttamente nel contratto andranno a formare il nucleo delle condizioni particolari. Il contratto internazionale di compravendita regola il trasferimento di proprietà di un bene tra venditori e compratori appartenenti a Paesi diversi. La prima preoccupazione delle parti è quella di individuare la disciplina giuridica di riferimento, cioè la legge applicabile per poter contare su di una norma uniforme che, prevalendo sugli ordinamenti vigenti nel proprio Paese, le metta al riparo dalla tentazione di fare riferimento all’uso locale. Le parti affidano tale pratica alla Convenzione di Vienna nella compravendita di beni mobili, che però ha limiti sia in relazione all’ambito della sua applicazione che comprende solo i 64 Paesi ratificanti, sia nell’esclusione di alcune speciali categorie di beni. Questa Convenzione non regola la totalità degli aspetti del contratto di compravendita internazionale e quindi va integrata con riferimento ad altre fonti. Il trasferimento di proprietà è disciplinato in maniera differente a seconda dell'ordinamento giuridico in vigore nei diversi Paesi. Da noi, il Codice civile all’art. 1376 subordina il passaggio di proprietà al “consenso” delle parti. Fatto salvo il diritto di queste di sottomettere in piena autonomia contrattuale il passaggio di proprietà a un patto di riservato dominio o riserva di proprietà. Sarà necessario che le parti si accordino sulla forma e sulla lingua del contratto e sulla sua durata, nonché sulla modalità di scioglimento e di risoluzione delle controversie.
1.2 Scelta della legge applicabile
Ad accordo negoziale concluso, la prima preoccupazione delle parti sarà arrivare alla decisione sulla legge applicabile. Ognuna di esse, data la libertà di scelta, cercherà di far applicare il diritto del proprio Paese nella presunzione che sia l’opzione migliore. Non sempre la legge più conosciuta corrisponde a quella più vantaggiosa. Ma non è detto che le parti possano sempre scegliere la propria legge nazionale. La scelta del diritto applicabile rimane esercizio difficile la cui soluzione, oltre che dalla forza contrattuale e dagli interessi soggettivi, può dipendere dagli accordi o dall’esistenza, nel Paese in cui si intende far valere il diritto, di norme locali inderogabili. Vincoli del genere (norme cogenti) esclusi, le parti potranno scegliere tra il diritto del proprio Paese e quello di un Paese terzo, oltre che i principi di diritto uniforme (Convenzione di Vienna dal 1980 o Lex Mercatoria).
1.2.1 Legge nazionaleHa il vantaggio di essere conosciuta dall’operatore del Paese in cui vige, ma potrebbe essere rifiutata dalla controparte. Non sempre la legge del proprio Paese risulta migliore e meno onerosa di quella del Paese della controparte. Il grado di affidabilità del sistema normativo e il suo livello di certezza avranno un peso determinante. La scelta della legge applicabile non coincide sempre con la giurisdizione nel senso che il giudice competente a decidere potrebbe essere chiamato ad applicare una legge diversa da quella nazionale.
1.2.2 Legge straniera (del Paese della controparte)
La maggiore conoscenza e onerosità sono vantaggi che passano alla controparte. Dal punto di vista della "strategia" contrattuale, la scelta della legge congeniale alla controparte potrebbe agevolare la conclusione del contratto essendo percepita quale manifestazione di disponibilità, apertura e fiducia.
1.2.3 Legge di un Paese terzo
Apparentemente metterebbe le parti in posizione di parità, ma occorre considerare la tradizione giuridica del Paese inoptumante perché l’appartenza a un ordinamento di Civil Law (norma scritta) potrebbe risultare in un vantaggio solo per la parte maggiormente affine. L’applicazione della legge di un Paese terzo rimane, per entrambe le parti, una pratica non priva di rischi. Si consiglia di puntare su legislazioni di solida tradizione giuridica consultandosi prima con un legale specializzato.
1.2.4 Convenzione di Vienna 1980 (C.I.S.G.) – Reg. Ce n.593/2008 (“Roma I”)
(La Convenzione di Vienna è stata ratificata dall’Italia nel 1985 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988) In quanto norma uniforme, offre il vantaggio sia all’operatore nazionale che alla sua controparte di conoscere le reciproche obbligazioni. Ha tecnicamente automatica applicazione per i Paesi aderenti (i 64 Paesi che l’hanno ratificata). Ove opportuno adottarla, è consigliabile citarla espressamente. Vi è anche la possibilità di escluderla qualora la legge interna applicabile la richiami. Occorre conoscerne strutture e articolazione con rischi e vantaggi che ciò comporta. Si raccomanda massima attenzione alle disposizioni finali della Convenzione laddove sono contenute riserve che gli Stati possono esprimere per non essere vincolati da norme particolari in essa contenute (es: forma del contratto, sua formazione, inadempimento del venditore). Questa Convenzione ha carattere solo dispositivo dato che le parti, in piena autonomia, possono escludere totalmente o anche solo in parte la sua applicazione, possono derogare a singole sue norme o modificarne gli effetti. Unico precetto inderogabile e imperativo è quello dell’art.12 che, a precisazione dell’art. 11 in cui si sostiene che la forma contrattuale non necessariamente deve essere quella scritta, afferma come siano le norme imperative esistenti nei Paesi a stabilire in definitiva questo aspetto. Il Regolamento “Roma I” disciplina la legge applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009. Il Regolamento comunitario rappresenta la fonte normativa principale la cui osservanza è resa obbligatoria per tutti i Paesi membri. Il suo peso è equivalente a quello di una legge nazionale e il suo contenuto è vincolante per tutti.
1.2.5 Lex mercatoria
Rappresenta il diritto materiale uniforme, generato dagli usi, applicabile alle trattative internazionali e consente, quando adottata, di sottrarsi a norme nazionali. Si suggerisce di farne un cauto uso. È consigliabile collegarla a metodi di risoluzione delle controversie affidati a giudici non togati (arbitri).
1.3 Lingua del contratto
Sulla lingua da adottare (meglio una sola e non due) ciascuna delle parti tenterà di proporre quella che meno si presti a dubbi interpretativi. In caso di contratto multi-lingue sarà necessario precisare a quale lingua verrà attribuito valore vincolante. È consigliabile che la lingua del contratto corrisponda a quella del tribunale scelto.
1.4 Scelta del tribunale
L’indicazione in contratto di un tribunale competente a risolvere le controversie rientra nella disponibilità delle parti. Scelta che andrà inserita in modo esplicito per evitare l’alternativa della automatica applicazione di norme appartenenti a Convenzioni internazionali.