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Le operazioni bancarie – riassunto

Capitolo 1: I contratti bancari

I contratti bancari sono una categoria di contratti finanziari, caratterizzati dalla funzione di trasferire moneta tra diversi agenti economici all'interno di un rapporto di tipo creditizio e di attuare una distribuzione del rischio tra i diversi operatori. In relazione alle modalità di stipula, tali contratti possono essere distinti in:

  • Contratti bilaterali: Rapporto diretto tra le parti che ne convengono il contenuto, le caratteristiche e le condizioni in base alle proprie esigenze e alla relativa forza contrattuale… elevata personalizzazione e limitata negoziabilità (possibilità di un soggetto di recedere dal contratto prima della scadenza facendosi sostituire o meno nella propria posizione da un altro soggetto).
  • Contratti di mercato: Standardizzati nei contenuti, nelle scadenze, nel valore nominale, in tutte le condizioni contrattuali… contratti spesso incorporati in un valore mobiliare e più agevolmente negoziabili, purché per essi sussista un mercato secondario efficiente (ampio e trasparente).

Nel nostro paese i contratti posti in essere dagli intermediari bancari sono prevalentemente di tipo bilaterale. Le attività che le banche sono abilitate a porre in essere con le loro controparti sono esplicitate nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario (TUB)) che regolamenta l’attività svolta dalle banche. L’articolo 10 del TUB definisce l’attività bancaria come «l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito», precisando che tale attività deve avere carattere di impresa.

Il contenuto dell’attività bancaria risulta dall’esercizio congiunto di due diverse funzioni, la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, che insieme individuano il fulcro dell’azione bancaria (cioè le operazioni di intermediazione creditizia). La raccolta del risparmio è definita dal TUB come «acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma»…

  • Operazioni di raccolta: Lo strumento che consente alla banca di procurarsi i fondi liquidi.
  • Operazioni di impiego: Consistono negli investimenti attuati dalla banca con le risorse raccolte.

Le attività e servizi esercitati da un istituto bancario sono riportati nell’art.1 del TUB… (operazioni attuabili dalla banca in tutto il territorio comunitario). Vi sono tre grandi aree di operatività delle banche:

  • Operazioni di raccolta (passive): Operazioni di approvvigionamento di risorse finanziarie.
  • Operazioni di impiego (attive): Operazioni di prestito e investimento delle suddette risorse.
  • Operazioni di servizio: Operazioni di trasferimento e gestione in senso ampio delle risorse finanziarie per conto della clientela.

Le banche, oltre a tali attività e servizi, possono svolgere attività aggiuntive riportate nel Testo unico della finanza (TUF). Si tratta di servizi e attività d’investimento tra cui: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti ecc. È comunque possibile prestare tali servizi in tutta l’area dell’UE.

Una tassonomia dei contratti bancari

I contratti realizzati dalle banche possono essere aggregati in macrocategorie la cui composizione è variabile in relazione agli elementi considerati alla base del processo di classificazione. Le operazioni di raccolta, di impiego o di servizio (in relazione alle controparti che entrano nel contratto, agli obiettivi perseguiti e all’importo unitario), possono essere separate in:

  • Operazioni al dettaglio: Attuate dalla banca in contropartita con un numero ampio di operatori, per importi unitari contenuti.
  • Operazioni all’ingrosso: Riguardano le transazioni aventi importi unitari rimarchevoli, poste in essere con grandi clienti e operatori professionali e istituzionali.

Le operazioni di raccolta possono poi essere distinte in:

  • Raccolta diretta: Rappresentata dalla quantità di risorse finanziarie che la banca raccoglie mediante l’emissione di proprie passività per le quali assume un obbligo di restituzione e pertanto viene registrata nello stato patrimoniale della banca stessa.
  • Raccolta indiretta: Vede la banca quale intermediario fra il cliente e un soggetto terzo (es. compagnia assicurativa) emittente di passività che non rientrano nello stato patrimoniale della banca ma nella nota integrativa.

Per quanto riguarda le operazioni di raccolta (passive) abbiamo ulteriori distinzioni:

  • Depositi con funzione monetaria: Mettono a disposizione del cliente strumenti di pagamento e consentono di accedere all’offerta di servizi bancari e i depositi tempo accesi dal cliente per finalità di remunerazione delle sue disponibilità monetarie.
  • La raccolta bancaria origina la stipula di contratti bilaterali o contratti di mercato.
  • Il rimborso delle somme depositate può essere richiesto dalla clientela in qualsiasi momento, cioè raccolta a vista oppure può essere prevista una data di scadenza contrattuale alla quale avverrà il rimborso, ovvero raccolta a scadenza. Questa è distinta nella componente a breve termine avente scadenza fino a 18 mesi e in quella a medio e lungo termine, con scadenza dai 18 mesi in avanti.
  • La raccolta bancaria può essere anche denominata in valuta diversa dall’euro.

Anche per quanto riguarda le operazioni di prestito (attive) vi è la distinzione tassonomica:

  • Prestiti per cassa: Sono quelli in cui la banca, una volta decisa la concessione del fido, è soggetta ad un esborso monetario certo e immediato (es. concessione di un mutuo, la banca accredita al mutuarlo l’importo concesso), mentre i prestiti di firma sono quelli in cui l’esborso monetario della banca non è certo ma eventuale (es. garanzia prestata dalla banca a favore di un suo cliente che deve adempiere a scadenza ad un’obbligazione di pagamento… la banca non sopporta, in prima battuta, alcuna uscita di cassa per la concessione della garanzia; essa dovrà procedere a un esborso monetario solo nell’eventualità in cui il cliente dovesse rivelarsi insolvente e il suo credito di firma si trasformerà quindi in un prestito per cassa).
  • Prestiti bancari garantiti: Sono assistiti da una garanzia reale o personale che in caso di insolvenza del finanziato viene utilizzata consentendo alla banca il rientro totale o parziale dalla sua esposizione, mentre ai prestiti in bianco non è associato alcun tipo di garanzia specifica, tranne la garanzia generica del patrimonio dell’affidato.
  • Prestiti autoliquidabili (o a rientro autonomo): Non vengono rimborsati direttamente dall’affidato, bensì da un altro soggetto, mentre per i finanziamenti a rimborso diretto, il rimborso del prestito è operato personalmente dal finanziato; NB. è possibile distinguere la liquidità in senso stretto (qualora il soggetto designato al rimborso dovesse risultare insolvente, la banca non può rivalersi sul finanziato… es. operazioni basate su cessione del credito senza rivalsa — sconto pro soluto) e liquidità in senso lato (in caso di insolvenza del soggetto designato al rimborso del prestito, la banca può rivalersi direttamente sul finanziato… es. operazioni pro solvendo).
  • Per i finanziamenti scadenzati è previsto un piano di rientro che prevede una o più scadenze alle quali deve essere rimborsato il capitale e/o gli interessi (es. mutuo), mentre per i finanziamenti validi fino a revoca (a scadenza indeterminata) non è prevista alcuna data di scadenza, fatta salva la possibilità per la banca o per il finanziato di uscire dal contratto mediante revoca, esercitabile previo preavviso alla controparte (es. aperture di credito in conto corrente).
  • NB. I finanziamenti scadenzati sono suddivisi in base alla loro scadenza contrattuale, in prestiti a breve termine (aventi una scadenza fino a 18 mesi e, convenzionalmente, troviamo in questa categoria anche i prestiti a scadenza indeterminata) e prestiti a medio e lungo termine (con durata originaria superiore ai 18 mesi).
  • Vi sono finanziamenti denominati in euro e finanziamenti espressi in un’altra valuta.

Le operazioni attive e passive nel bilancio bancario

Le operazioni di raccolta, di impiego e di servizio sono oggetto di iscrizione contabile negli schemi di bilancio dell’impresa bancaria. Nello stato patrimoniale (SP), la provvista bancaria è contabilizzata tra le passività; tra le attività, invece, compaiono i prestiti per cassa. I crediti di firma, poiché rappresentano un’uscita solo «eventuale» della banca, si rinvengono in nota integrativa (che sviluppa le informazioni sintetiche espresse nello SP e nel conto economico (CE)). La raccolta diretta viene individuata nelle voci che riportano i debiti nei confronti delle banche e della clientela. Ulteriori informazioni sulla raccolta diretta si rinvengono nella parte B della nota integrativa (sono riportati: per i debiti verso le banche, la distinzione fra debiti verso banche centrali e verso altre imprese bancarie; per i debiti verso la clientela, le tipologie di operazioni in essere; per i titoli in circolazione, la distinzione tra titoli quotati e titoli non quotati).

Per quanto riguarda le operazioni di raccolta indiretta, la contabilizzazione delle relative transazioni non avviene nel corpo principale dello SP poiché non rappresentano risorse che generano flussi di liquidità idonei a finanziare l’attività di impiego della banca. I crediti per cassa risultano allocati tra le attività dello SP in due voci relative ai crediti vantati nei confronti delle banche e della clientela. Specifiche ulteriori su questa categoria di crediti si ritrovano nella parte B della nota integrativa. I crediti di firma non compaiono nello SP ma nella nota integrativa nella parte B (informazioni sullo stato patrimoniale) dove le garanzie rilasciate vengono distinte in crediti di firma di natura commerciale, crediti di firma di natura finanziaria e attività costituite in garanzia.

Le operazioni di raccolta, di impiego e di servizio compiute dalle banche devono consentire loro di perseguire la loro funzione obiettivo che si identifica nella massimizzazione del profitto. Le banche corrispondono ai depositanti interessi passivi a fronte della raccolta effettuata, percepiscono interessi attivi sui crediti per cassa erogati e sono remunerate mediante un compenso costituito da commissioni per la prestazione di servizi. Nello schema di CE di una banca, i compensi e gli oneri costituiti da interessi sono relativi agli interessi attivi sui prestiti e a quelli passivi sulla raccolta.

La differenza tra gli interessi attivi e quelli passivi determina la voce «margine di interesse», che segnala il risultato dell’attività di intermediazione. I tassi di interesse sulle operazioni attive e su quelle passive, a parità di forma di mercato in cui vengono poste in essere, sono fissati in relazione anche alla rischiosità che tali transazioni presentano per l’intermediario bancario (es. per i prestiti per cassa, i tassi risulteranno più contenuti nelle forme garantite e scadenzate, perché consentono alla banca di avvalersi della garanzia per ridurre la propria esposizione in casso di insolvenza della controparte; i finanziamenti a scadenza indeterminata presentano condizioni di tasso più onerose poiché troppo flessibili e senza garanzie). Nello schema del CE delle banche trovano rappresentazione i ricavi derivanti dai servizi bancari offerti alla clientela, sotto la voce commissioni attive. Nello svolgimento della propria attività la banca potrebbe trovarsi nella condizione di essere debitrice verso terzi, generando poste di bilancio negative fra le quali le commissioni passive. Le commissioni attive e passive, assieme alle voci: dividendi e proventi simili, risultato netto dell’attività di negoziazione e di copertura, utili (perdite) dalla cessione o riacquisto di crediti, attività e passività finanziarie… consentono di pervenire, per somma algebrica con il margine di interesse, al margine di intermediazione (in cui confluiscono i risultati della gestione dei servizi, delle operazioni e la remunerazione derivante dalla concessione di crediti di firma).

Le regole di trasparenza

Le norme sulla trasparenza si riferiscono ad un insieme di regole volte a porre il cliente in condizione di conoscere i diritti e gli obblighi che derivano dalla stipula di contratti bancari e dal rapporto con l'intermediario, nell'ottica di attenuare l'asimmetria informativa tra le parti. La normativa di riferimento è costituita dal Testo unico bancario (Titolo VI-Trasparenza delle condizioni contrattuali), dalle delibere del CICR e dalle disposizioni emanate dalla Consob. Secondo la Banca d'Italia, le norme sulla trasparenza promuovono la tutela del cliente, sono uno strumento di salvaguardia della concorrenza e di sana gestione della banca. La disciplina sulla trasparenza è fondata sul principio che le relazioni con la clientela sono improntate a criteri di correttezza (che rafforzano la fidelizzazione). Le regole sulla trasparenza si ispirano a principi di:

  • Semplificazione della documentazione: Messa a disposizione della clientela, contenuti semplici, linguaggio chiaro che si adatta al livello di cultura finanziaria dei diversi clienti.
  • Correttezza, completezza e comprensibilità: Info da rendere, info sintetiche ma esaurienti per consentire al cliente di capire le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto.
  • Comparabilità delle offerte: È resa possibile la comparabilità di prodotti analoghi, i documenti forniti alla clientela riportano le info in ordine logico di priorità.

Le regole di trasparenza si applicano a tutte le operazioni e ai servizi di natura bancaria e finanziaria offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari, anche al di fuori degli sportelli o mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. internet). Per assicurare il rispetto della normativa la legge attribuisce alla Banca d'Italia il potere di eseguire controlli e imporre sanzioni. Circa la pubblicità e l'informativa precontrattuale è previsto che vengano fornite alla clientela informazioni sui tassi praticati, i prezzi, le spese e tutte le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti (anche le valute applicate, interessi di mora). Nella fase precontrattuale il cliente deve essere messo nella condizione di comprendere le caratteristiche dell'operazione alla quale è interessato. I documenti che un potenziale cliente può richiedere e consultare sono:

  • L’avviso, elenca i diritti dei clienti e gli strumenti di tutela previste a loro favore.
  • Il foglio informativo, contiene info sulla banca e sui tassi di interesse applicati, spese, oneri e altre condizioni contrattuali.
  • La copia completa dello schema di contratto.
  • Il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali.

NB. La Banca d'Italia ha previsto che i fogli informativi siano strutturati in sezioni: info sulla banca (denominazione sociale, sede legale, forma giuridica), caratteristiche e rischi tipici dell'operazione del servizio (descrizione sintetica dell'operazione e dei rischi), condizioni economiche del servizio (indicazioni circa la periodicità e la modalità di calcolo degli interessi, dei costi da sostenere in caso di scioglimento del rapporto, le penali), clausole contrattuali che regolano il servizio (non strettamente economiche contenute nel contratto).

Forma dei contratti: Redatti per iscritto e un loro esemplare deve essere consegnato al cliente. Contenuto: Il contratto deve riportare il relativo tasso della transazione e ogni altro prezzo e condizione praticata (comprese le spese relative alle comunicazioni di modifica di condizioni, imputabili al cliente)… le modifiche delle condizioni contrattuali devono essere comunicate alla clientela anche mediante l'uso della posta elettronica. Nei contratti di durata, la banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, purché sussista un motivo che deve riguardare eventi che hanno effetto sul rapporto bancario (es. variazione dei tassi di mercato). La comunicazione deve essere inviata al cliente almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle nuove condizioni; entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il cliente che non vuole accettare le nuove condizioni, ha il diritto di recedere senza spese del contratto. Se il cliente non recede entro 60 giorni, la modifica si intende approvata.

NB. L’iniziativa denominata “Pattichiari” è un supporto alla trasparenza delle operazioni. È un consorzio costituito da oltre il 60% delle banche italiane con l'obiettivo di fornire alla clientela strumenti di conoscenza e confronto delle offerte e promuovere iniziative di diffusione di cultura finanziaria (rendendola accessibile anche a persone con livello di scolarità medio basso)… alcuni servizi forniti sono per esempio, rintracciare il bancomat più vicino o agevolare la clientela nell'accesso a distanza ai servizi offerti dalla banca attraverso le moderne tecnologie.

Capitolo 2: Le operazioni di raccolta

Con il termine “raccolta” si indicano le forme tecniche di provvista bancaria che le consentono di dotarsi di risorse finanziarie a titolo di debito (operazioni di passività per la banca, sulle quali matureranno interessi a favore del cliente e possono essere al dettaglio o all’ingrosso).

Raccolta al dettaglio

Le operazioni di raccolta sono precedute dalla “profilatura del cliente”: fase in cui la banca acquisisce dati identificativi del cliente, documenti e informazioni da cui evince la natura e lo scopo del rapporto contrattuale che si sta per instaurare… la banca definisce il rischio attribuibile ad ogni risparmiatore. Questa operazione viene effettuata dalla banca sia autonomamente, sia per effetto di provvedimenti normativi che gliele impongono: rilevanza notevole ha la normativa antiriciclaggio, che impone alla banca precisi obblighi di verifica della clientela.

Esistono numerose forme tecniche di raccolta che consentono alle banche di soddisfare le proprie esigenze finanziarie.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher susannadf_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia delle aziende di credito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Poli Federica.
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