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2.1 PRESTITI PER CASSA A BREVE TERMINE

Con il termine breve termine si intende che la scadenza contrattuale deve avvenire entro i 18 mesi (sono compresi i

prestiti bancari a revoca: l’istituto bancario può chiedere la restituzione delle somme erogate prima della scadenza

con un preavviso molto breve). I prestiti possono essere qualificati come diretti (diversi dai prestiti autoliquidabili):

abbiamo un unico soggetto che è impegnato nel rimborso della somma di denaro. Le principali forme tecniche di

prestiti a breve termine sono:

- APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE: la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una

somma di denaro per un determinato periodo di tempo. È necessario innanzitutto la sottoscrizione di un

apposito modulo (lettera contratto) nel quale vengono indicati l’ammontare del credito, il tasso di interesse,

la scadenza e il preavviso necessario in caso di recesso. Un caso più lineare è l’apertura di credito semplice

nella quale il diritto di disporre del credito è concesso una sola volta (anche in maniera frazionata) ma senza

che sia possibile ripristinare la disponibilità originaria attraverso versamenti successivi. Ne esistono diversi

sottotipi: l’apertura di credito ordinaria in conto corrente, il credito per elasticità di cassa e lo sconfinamento.

L’apertura di credito ordinaria in conto corrente costituisce la forma tecnica più diffusa per finanziare le

proprie esigenze. L’istituto finanziario deve naturalmente accertarsi circa l’ammontare massimo del credito

da concedere all’impresa o al singolo per permettergli di coprire gli squilibri temporanei che si vengono a

determinare dall’alternanza di flussi positivi e flussi negativi durante la gestione dell’impresa.

Il credito per elasticità di cassa (scoperto di conto) è un anticipo che la banca concede al cliente a fronte di

risorse finanziarie di cui il soggetto verrà a disporre nel breve periodo e che verserà sul conto corrente. Sul

saldo dare naturalmente maturano degli interessi passivi per il cliente che sarà tenuto a versare anche una

commissione di istruttoria veloce addebitata alla fine di ogni trimestre per il fatto che il cliente si è

comportato come se fosse affidato.

Lo sconfinamento infine si verifica quando il cliente per un periodo di tempo ristretto utilizza una somma di

denaro superiore rispetto all’ammontare massimo messo a disposizione della banca. In questo caso il cliente

è tenuto a pagare una commissione sull’accordato e una commissione di istruttoria veloce.

L’apertura di credito in conto corrente può avere una scadenza determinata (massimo 18 mesi) dove la banca

può recedere dal contratto solo per giusta causa (es. cambiamenti rilevanti nella situazione patrimoniale

dell’affidato) o indeterminata dove il finanziamento si intende valido sino a revoca con clausole contrattuali

che indicano il termine entro il quale il cliente deve effettuare il rimborso (entrambi possono recedere dal

contratto). Altra distinzione riguarda la presenza o meno di garanzie collaterali (personali o reali) che

vengono richieste dalla banca o raramente offerte dal cliente. La componente principale degli elementi di

costo è costituita dagli interessi che vengono calcolati e capitalizzati in via posticipata alla fine di ogni

periodo e al momento dell’estinzione del rapporto (la ragione varia dal prime rate al top rate). Per valutare il

tasso vengono guardati tre elementi principali come il grado di rischiosità del finanziamento, la presenza di

eventuali garanzie collaterali e la forza contrattuale del cliente stesso. Oltre agli interessi posticipati passivi

troviamo altri costi per il cliente come la commissione su accordato e la commissione di istruttoria veloce

(se un soggetto non è affidato paga solo la commissione di istruttoria veloce mentre se il cliente è affidato

paga solo la commissione sull’accordato, inoltre se dovesse andare sotto la somma stabilita dalla linea di

credito dovrebbe pagare anche la commissione di istruttoria veloce perché ha usufruito di una somma di

denaro eccedente la somma stabilita). Vanno inoltre aggiunti altri costi come le spese in somma fissa per

invio documentazione, bollo di legge ecc.

- L’ANTICIPAZIONE SU PEGNO: contratto di prestito monetario a breve termine garantito da pegno su merci e

titoli. Abbiamo un contratto principale di prestito che dà origine alla polizza di anticipazione e un contratto

accessorio di pegno. Il debitore cede dei pegni come garanzia degli obblighi di restituzione del denaro assunti

mentre la banca si impegna a conservare i beni senza disporne per tutto il tempo del finanziamento e a

restituirli quando il prestito verrà estinto. L’oggetto del pegno viene conservato dalla banca in caso di valori

mobiliari (es. titoli) o presso i Magazzini Generali in caso di pegno costituito da merci. Non tutti i beni

possono costituire garanzia, devono presentare dei requisiti fisici ed economici che non rendano troppo

onerosa l’acquisizione e la gestione. Sono perciò preferiti come pegni i valori mobiliari, i crediti e i titoli

quotati sui mercati regolamentati. Tuttavia anche le merci possono essere accettate in pegno se presentano

un valore sufficientemente stabile (meglio se crescente nel tempo), se sono negoziabili con contratti tipici, se

la loro conservazione risulta facile, se non sono sottoposti a obsolescenza nel tempo e se evidenziano un

elevato rapporto valore/volume. Nel caso di pegno costituito da valori mobiliari, le banche prediligono i titoli

a tasso fisso poiché contraddistinti da prezzi stabili. I titoli hanno il vantaggio di comportare minori problemi

di valutazione e di custodia, non sono sottoposti a problemi di obsolescenza e non comportano oneri rilevanti

per il deposito. I beni vengono valutati con uno scarto percentuale rispetto al valore corrente che può

arrivare fino al 70% per le merci, 50% per i titoli e comunque non inferiore al 20% permettendo alla banca di

tutelarsi a causa della difficoltà di valutazione. L’anticipazione può essere concessa IN CONTO CORRENTE e

PER SOMMA FISSA. Nell’ANTICIPAZIONE IN CONTO CORRENTE la banca mette a disposizione del cliente una

linea di credito in conto corrente con un valore stabilito dalle controparti e conteggio degli interessi in

maniera posticipata. Se si dovesse verificare una svalutazione del valore del bene la banca è tenuta a

comunicarlo al cliente affinché si proceda ad una reintegrazione del valore del pegno o alternativamente

l’istituto bancario può decidere di ridurre la linea di credito. Nell’ANTICIPAZIONE PER SOMMA E SCADENZA

FISSA il calcolo degli interessi avviene in via anticipata quindi il tasso di interesse nominale non può cambiare

durante tutta l’operazione. Se l’anticipazione è per somma e scadenza fissa e il pegno è costituito da titoli la

durata non è superiore ai 6 mesi mentre se la garanzia è costituita da merci la scadenza è compresa tra i 6 e i

12 mesi. Per l’anticipazione in conto corrente invece la durata viene fissata contrattualmente dalle parti. Per

quanto riguarda il tasso di interesse esso è più alto nelle anticipazioni in conto corrente poiché più elastica

rispetto a quelle per somma e scadenza fissa. Inoltre l’anticipazione in conto corrente è gravata da tutti gli

altri costi relativi al conto corrente (commissione su accordato, commissione di istruttoria veloce, spese di

gestione del conto corrente).

- IL RIPORTO FINANZIARIO: si tratta di una forma di finanziamento a breve termine in cui il RIPORTATO

trasferisce in proprietà titoli di credito di una data specie al RIPORTATORE per un determinato prezzo. Alla

scadenza pattuita il RIPORTATORE dovrà trasferire al RIPORTATO titoli della stessa specie dietro rimborso del

prezzo iniziale che può essere superiore (riporto in senso stretto) o inferiore (deporto) o pari (riporto alla

pari). In questo caso la veste di RIPORTATORE è assunta da un ente creditizio mentre il ruolo di RIPORTATO

è costituito da un cliente che si priva per un determinato periodo di una quantità di titoli di sua proprietà per

ottenere liquidità di valore pari ai titoli ceduti. Al riportato spettano in ogni caso i diritti accessori e gli

obblighi inerenti ai titoli dati a riporto ad eccezione del diritto di voto che compete al riportatore. Il prezzo

base dell’operazione corrisponde al prezzo corrente dei titoli oggetto di riporto diminuito di uno scarto

percentuale la cui misura varia in funzione della natura dei titoli, alla durata dell’operazione, alla quotazione

in atto dei titoli, alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del riportato. Due componenti

principali di costo: il saggio di riporto e la tassa sul contratto, rappresentata dal bollo da apporre sul fissato.

Il tasso di riporto è fisso per tutta la durata del contratto (che non può superare i 135 giorni) e viene

computato in maniera anticipata. Può essere calcolato in due modi diversi: differenza tra prezzo a pronti e

prezzo a termine o attraverso l’indicazione di un quantum da aggiungere o sottrarre al prezzo base per

ottenere il prezzo a termine.

- LA SOVVENZIONE CAMBIARIA: soddisfa i fabbisogni finanziari di breve periodo. Consiste nell’accredito del

netto ricavo ottenuto dallo sconto di una cambiale pagherò emessa direttamente dal cliente a favore della

banca finanziatrice. Non offre garanzia di alcun genere in merito al buon fine dell’operazione stessa. L’unico

vantaggio per l’istituto finanziatore deriva dal fatto di disporre del titolo stesso sulla base del quale mettere

in atto un processo di esecuzione coattiva per il recupero del credito qualora alla scadenza il titolo non

venisse onorato. Gli elementi di costo della sovvenzione cambiaria sono gli interessi calcolati in via anticipata,

la commissione di incasso e altre eventuali commissioni, l’imposta di bollo sull’effetto.

- LO SMOBILIZZO DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE: anticipo effettuato da un ente creditizio a

favore di imprese che detengono titoli mercantili nel loro portafoglio. Queste operazioni sono in genere

autoliquidabili ovvero i mezzi necessari al rimborso non provengono direttamente dal finanziato ma da un

terzo soggetto. Per richiedere questo tipo di operazioni l’impresa deve aver superato l’istruttoria di fido e

aver ottenuto una linea di credito da utilizzare come strumento di anticipo dei crediti commerciali in suo

possesso.

1) LO SCONTO BANCARIO: la banca anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora

scaduto mediante la cessione SALVO BUON FINE del credito stesso. Il sovvenuto ha l’obbligo di

rispondere in caso di inadempienza del debitore stesso restituendo alla banca quanto anticipato. Fase

iniziale è come sempre la concessione del fido. L’operazione di sconto può avvenire tramite l’utilizzo

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
20 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher susannadf_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia delle aziende di credito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Poli Federica.