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I sindacati – Capitolo quattro

I modelli organizzativi

La struttura sindacale si basa su una duplice linea organizzativa:

  • Verticale: che ha come elemento di aggregazione l’appartenenza dei lavoratori e delle imprese a cui questi appartengono, allo stesso settore o categoria produttiva;
  • Orizzontale: che comprendono tutti i lavoratori e le imprese dei vari settori merceologici presenti in un determinato ambito geografico.

L’aggregazione secondo il mestiere, però, ha sempre avuto diffusione limitata. Le strutture orizzontali culminanti al vertice nella confederazione che costituisce il vertice anche delle strutture verticali, hanno sempre avuto importanza decisiva nel sindacalismo italiano.

Evoluzione storica

Nell’immediato dopoguerra e per oltre un decennio, le condizioni socio-politiche ed economiche contribuiscono a mantenere il sindacato in una situazione di debolezza organizzativa e divisione politica. Con l’avvento del boom economico, la crescita contribuisce a rafforzare la posizione dei lavoratori sul mercato del lavoro, soprattutto nell’industria di massa. Comincia il processo di avvicinamento tra le maggiori confederazioni (Cgil, Cisl, Uil); le posizioni di politica sindacale si evolvono e, in particolare, si delinea una maggior attenzione ai temi dell’impresa e della contrattazione aziendale.

La forza del sindacalismo dei lavoratori raggiunge il suo massimo negli anni ’80, per una congiuntura economica favorevole, mentre la stabilità politica e la capacità di controllo sociale del potere pubblico sono al minimo. Il decennio del ’90 eredita dal passato fattori di crisi di rappresentatività del sindacato confederale. Fattori evidenziati anche dall’andamento delle adesioni alle organizzazioni confederali Cgil, Cisl, Uil, che mostra il perdurare di un intenso processo tra iscritti attivi (in calo) e iscritti in pensione (in crescita).

Nell’ultimo decennio, il mutato contesto economico e la crescente concorrenza globale hanno contribuito a indebolire il sindacato sotto il profilo sia della consistenza numerica che dell’efficacia rappresentativa.

La struttura organizzativa del sindacato

L’attuale struttura organizzativa si basa su quattro livelli:

  • Base: strutture presenti nei luoghi di lavoro;
  • Secondo livello: provinciale o comprensoriale;
  • Terzo livello: regionale, sia orizzontale che di categoria;
  • Quarto livello: ambito nazionale.

Sul piano finanziario le diverse strutture sindacali sono dichiarate autonome da tutti gli statuti, che escludono una responsabilità delle strutture superiori per le obbligazioni assunte dalle inferiori. Il sistema di finanziamento dei sindacati è complesso: le principali fonti interne sono la tessera divisa tra le varie strutture, che costituisce il maggior introito delle centrali confederali e i contributi associativi versati, di solito, mensilmente dai lavoratori per delega in percentuale sulla retribuzione. Un’ulteriore fonte interna è la trattenuta dalla retribuzione di tutti i lavoratori per l’azione svolta dal sindacato.

Uno dei caratteri tradizionali del sindacalismo italiano è la sua organizzazione su basi pluralistiche, cioè in organizzazioni distinte a seconda di concezioni culturali, ideologiche e di ascendenze politiche. Le tre grandi confederazioni hanno sempre rappresentato la larga maggioranza dei lavoratori italiani. I rapporti tra le confederazioni hanno, però, avuto alterne vicende. I contrasti degli anni ’80, culminati con la rottura del 1984 sull’accordo antinflazione, hanno portato allo scioglimento della Federazione. Da allora, nonostante i tentativi di rilanciare l’unità organica tra esse, i loro rapporti sono stati retti dalla pratica dell’unità di azione.

Sviluppo storico nei luoghi di lavoro

I sindacati italiani sono rimasti a lungo privi di una presenza diretta nei luoghi di lavoro. L’espressione degli interessi collettivi dei lavoratori in azienda è stata, dalle origini fino agli anni ’60, affidata ad una rappresentanza, la c.d. Commissione Interna, strutturalmente diversa dal sindacato. L’esigenza di avere in azienda una diretta presenza organizzata in azienda, senza il tramite delle CI, diventò più urgente: nacquero così le sezioni sindacali aziendali, vere articolazioni sindacali in azienda.

I primi delegati in fabbrica appaiono nel ’69 in alcune grandi fabbriche del Nord Italia, al di fuori dell’iniziativa sindacale, anzi spesso in polemica con le organizzazioni confederali. Nel decennio ’80, questa forma di organizzazione sindacale in azienda mostra i primi segnali di cedimento in corrispondenza dello scioglimento del Patto Federativo e della caduta di rappresentatività del sindacato confederale. Quest’ultimo tenterà di reagire in vario modo, progressivamente orientandosi verso una riforma del modello, che arriverà con il Protocollo del 23 luglio 1993 (RSU).

L’organizzazione degli imprenditori: Confindustria

L’organizzazione degli imprenditori è un fenomeno storicamente indotto, o di risposta, rispetto al sindacato dei lavoratori e ne riproduce i tratti organizzativi generali: doppia linea organizzativa, prevalenza delle strutture orizzontali, tradizionale decentramento. Escluse divisioni organizzative su basi ideologiche, esistono distinte organizzazioni confederali innanzitutto per i grandi settori economici: Confindustria organizza soprattutto gli imprenditori industriali, la Confcommercio quelli del commercio, la Confagricoltura quelli dell’agricoltura e l’ABI le imprese di credito.

Confindustria è di gran lunga l’organizzazione imprenditoriale più consistente. Le imprese associate operano non solo nell’industria, ma anche nel c.d. terziario avanzato (trasporti, comunicazioni, turismo, spettacolo, ecc.), il che manifesta una tendenza comune ad assumere un carattere più complesso per rafforzare la propria capacità rappresentativa. La grande maggioranza delle imprese rappresentate sono piccole. A Confindustria aderiscono circa un centinaio di federazioni nazionali di categoria.

Il sindacato come associazione non riconosciuta

La mancata attuazione dell’art.39 2° comma ha avuto due conseguenze sulla disciplina delle organizzazioni sindacali sia dei lavoratori che dei datori di lavoro:

  • In generale un’accentuazione del loro carattere privatistico;
  • Più specificamente la loro appartenenza al genere di “associazioni non riconosciute”.

In quanto associazioni non riconosciute, i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali sono assoggettati alla disciplina degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile. Si tratta di una disciplina scarna, residuale, e per questo inadeguata a spiegare la sostanza del fenomeno associativo sindacale. La residualità risulta già dal principio base sancito dall’art. 36 1° comma, secondo cui l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi tra gli associati, cioè da regole interne all’associazione, dagli statuti e dai regolamenti, che si ritengono riconducibili al consenso dei soci.

Nella nostra tradizione hanno a lungo prevalso le concezioni atomistiche, che dissolvevano l’associazione non riconosciuta in una serie di rapporti giuridici individuali, negando quindi ogni rilievo unitario. Evoluzioni significative si sono, poi, registrate in quella giurisprudenza che ha riconosciuto al sindacato la legittimazione a costituire parte civile in processi penali per infortunio sul lavoro, finché si è giunti ad ammettere legittimazione ad agire in capo alla RSA per l’attuazione di diritti ad essa attribuiti dal contratto collettivo.

L’assenza di una disciplina tipica dell’associazione sindacale e, in generale, la consacrazione dell’autonomia organizzativa contenuta nell’art.36 cod. civ., hanno un rilievo particolare in ordine ai rapporti interni al sindacato. Il principio della democraticità interna del sindacato, richiesto dall’art.39 Cost. come condizione per la registrazione, deve ritenersi vigente anche per i sindacati di fatto, come condizione di qualificazione in quanto tali. In assenza di tale requisito, l’organizzazione non beneficerebbe della disciplina (diritti e poteri) riservata dall’ordinamento al sindacato.

Un altro principio usualmente ritenuto fondamentale, riguarda la necessità che le decisioni generali per la vita dell’associazione siano di competenza di un organo assembleare, comprendente tutti i soci.

La libertà sindacale – Capitolo cinque

Art. 39 Cost.

L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo senon la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Libertà di organizzazione sindacale

Nell’art.39 della Costituzione, 1° comma, è consacrata la libertà di organizzazione sindacale, senza alcuna limitazione o condizione; nel 2° comma, invece, viene definita una regolamentazione che riporta al lontano corporativismo, anche se in apparenza destinata solo a permettere erga omnes l’efficacia della contrattazione di categoria.

  • Singoli: Libertà positiva: (Articolo 14 Statuto dei Lavoratori, legge 300/1970) Il singolo lavoratore è libero di:
    • Aderire al sindacato;
    • Costituire un sindacato;
    • Fare attività sindacale.
  • Libertà negativa: (Articolo 15 Statuto dei Lavoratori, legge 300/1970) Il singolo lavoratore è libero di:
    • Non aderire al sindacato (a differenza di quanto previsto nei sistemi anglosassoni in cui per avere un lavoro bisogna aderire ad un sindacato);
    • Recedere da un sindacato;
    • Passare da un sindacato all’altro.

Il lavoratore, dunque, non può essere discriminato in relazione all’assunzione, al licenziamento o a qualunque altro momento del rapporto di lavoro, ecc. in relazione alla sua mancata affiliazione ad un sindacato.

  • Gruppi organizzati: Determina una libertà assoluta del sindacato di quattro tipologie:
    • Libertà di forma: il sindacato è libero di associarsi in qualsiasi forma, non deve necessariamente avere la forma di associazione. È sindacato anche un piccolo gruppo di lavoratori costituito spontaneamente.
    • Libertà di organizzazione: la struttura organizzativa può essere liberamente scelta dal sindacato. Nessun legislatore può entrare nella struttura organizzativa interna.
    • Libertà di scelta dell’interesse collettivo da tutelare: il sindacato è libero di scegliere quale interesse tutelare. Esistono sindacati che tutelano interessi più specifici e sindacati che tutelano interessi più generali.
    • Libertà di scelta delle modalità con cui tutelare l’interesse collettivo: il sindacato sceglie sia chi tutelare che come tutelarlo. Ci sono sindacati che preferiscono la via contrattuale, altri preferiscono la lotta attiva, ad esempio. È ammesso anche il conflitto, purché non sfoci nella violenza.

Classificazione delle organizzazioni sindacali

Non esistono specifiche indicazioni sul piano normativo, riguardo quali organizzazioni e quali attività possano essere definite “sindacali” in base al 1° comma dell’art. 39 Cost. Dalla norma costituzionale, come da quelle ordinarie, può solo desumersi un rinvio alla realtà sociale. In altri termini, l’attributo della “sindacalità” contraddistinguerebbe quelle attività e quelle aggregazioni sociali che siano rivolte alla tutela di un interesse collettivo di lavoro.

In realtà l’esigenza di caratterizzare con maggiore puntualità la sfera sindacale nei confronti, soprattutto, della rappresentanza di tipo politico degli interessi dei lavoratori, induce quanto meno ad integrare il criterio teleologico di identificazione con la considerazione degli strumenti tipici dell’azione sindacale.

  • Dal punto di vista oggettivo, il momento sindacale può talora confondersi con quello politico-partitico per l’insistenza sugli stessi temi, sono gli strumenti impiegati nel perseguimento degli obiettivi ad individuare un valido criterio discriminante. Nel caso del sindacato si tratta di strumenti di autotutela diretta dei lavoratori nelle forme storiche in cui questi si presentano: sciopero e contrattazione collettiva, innanzitutto, ma anche assemblee, raccolte di firme, aggregazioni di consenso, strumenti di pressione, ecc.
  • Ma il criterio teleologico e quello strumentale vanno ulteriormente integrati con la considerazione di un sia pur minimo profilo “soggettivo”. Il concetto di autotutela implica una gestione degli interessi collettivi posta in essere dagli stessi lavoratori o da loro immediate espressioni rappresentative. Per quanto sia ampia per i lavoratori la possibilità di delegare la rappresentanza dei propri interessi alle aggregazioni più diverse, deve pur sempre trattarsi di soggetti forniti di una investitura, diretta e non mediata, operata dai lavoratori in quanto tali.

La titolarità della libertà sindacale

Tuttora dibattuta in dottrina è la questione della titolarità della libertà sindacale da parte degli imprenditori. Non si mette in dubbio che questi possano svolgere attività collettivo-sindacale. Si discute, piuttosto, se tale attività debba ritenersi riconducibile alla tutela costituzionale dell’art.39, o se rimanga nell’ambito delle libertà di associazione e di iniziativa economica di cui agli artt.18 e 41 Cost., con la conseguenza di soggiacere ai limiti di attività derivanti soprattutto dal secondo.

La concezione unilaterale della garanzia costituzionale dell’art. 39 prende spunto dalle diversità tra le attività sindacali dei lavoratori e dei datori evidenziate dalla prassi e dall’esperienza storica. In particolare, mentre sul versante dei lavoratori l’attività sindacale è necessariamente un fenomeno collettivo, il datore di lavoro è soggetto sindacale anche come singolo.

Più convincente sembra, però, la tesi che nel nostro ordinamento, specie a livello di legislazione ordinaria, i due fenomeni associativi dei lavoratori e dei datori, pur nella loro diversità, hanno quasi sempre una comune considerazione di base e che nella logica del conflitto industriale la loro ragion d’essere diviene sempre più assimilabile. Non vi è dunque motivo di escludere il sindacalismo datoriale dalla previsione generale dell’art.39 Cost.

Il fatto che poi taluni svolgimenti legislativi si preoccupino di garantire soltanto la libertà sindacale dei lavoratori, trova spiegazione nel rilievo che l’intervento è diretto a quella delle due parti che incontra maggiori difficoltà nell’effettivo esercizio della libertà sindacale.

Per ciò che concerne il versante lavoratori, la questione della titolarità della libertà sindacale si è posta in riferimento a specifiche situazioni caratterizzate dalla peculiarità del regime giuridico nell’ambito del quale viene effettuata la prestazione lavorativa. Il processo di sindacalizzazione ha ormai varcato i confini del lavoratore subordinato per interessare ampi settori del lavoro autonomo o parasubordinato e delle più tradizionali professioni liberali.

  • Lavoratori autonomi o parasubordinati: questo fenomeno va posto in sintonia con il processo espansivo del diritto del lavoro proteso ad estendere le proprie garanzie oltre la sfera del lavoro subordinato in senso tecnico, in direzione di ogni ipotesi di dipendenza sociale ed economica di chi svolge attività lavorativa nei confronti del soggetto a vantaggio del quale l’attività stessa è rivolta;
  • Ordini professionali: si tratta di enti pubblici ad appartenenza obbligatoria, sottoposti a vigilanza ministeriale, perciò una loro sindacalizzazione finirebbe per dar luogo ad una sorta di sindacato unico con rappresentanza necessaria per tutta una categoria.

Contrariamente a quanto avvenuto per il diritto di sciopero, il riconoscimento della libertà sindacale ai pubblici dipendenti non è mai stato messo seriamente in discussione, tanto che più che alla generalissima ed incondizionata portata precettiva della norma costituzionale, ha fatto riscontro nella pratica il diffuso ingresso del sindacalismo nelle amministrazioni pubbliche. A fugare ogni dubbio è intervenuto il decreto legislativo 29/1993 che, nel privatizzare il rapporto di pubblico impiego, ha sancito la piena tutela della libertà e dell’attività sindacale nel settore pubblico, secondo le forme previste dallo statuto dei lavoratori. L’esigenza di rappresentanza e di tutela di interessi collettivi sembra avere primi prudentissimi riconoscimenti finanche per i militari, ai quali la legge continua a vietare ogni forma di coalizione, ritenuta incompatibile con la speciale condizione di soggezione in cui versano: “i militari non

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frafrissima di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bonardi Olivia.
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