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OBBLIGHI DEI TERZI, NORME FORMALI E RIMBORSO DELL’INDEBITO.
Il principio costituzionale da un lato vieta che vi siano prelievi non collegati ad un fatto espressivo, e dall’altro richiede che il fisco
non possa trattenere prelievi avvenuti indebitamente e, quindi, in assenza di capacità contributiva (ne richiede il rimborso).
Esempio: TIA (Tariffa Integrale Ambientale) era previsto l’obbligo di applicarci l’IVA, non essendo possibile applicarla su un tributo
deve essere restituita e quindi bisogna chiederne lo storno, diventa un tributo riscosso indebitamente e quindi deve essere
restituito.
Capacità contributiva e norme formali.
Il principio di capacità contributiva riguarda la disciplina sostanziale dei tributi, non le norme formali (procedimentali e processuali).
Devono essere pertanto conformi al principio di capacità contributiva le norme che disciplinano i tributi (presupposto, base
imponibile, aliquota, soggetti passivi), il diritto al rimborso dell’indebito, ed ogni altro profilo di diritto sostanziale ( obbligo di
anticipare il pagamento del tributo).
Le norme procedimentali e processuali che non tutelano adeguatamente il contribuente non rispettano la costituzione ma non l’art.
53(non rispettano gli artt. 24 e 111).
Capacità contributiva ed obblighi dei terzi.
L’art. 53, in quanto esige che ciascuno sia tenuto a contribuire in ragione della propria capacità contributiva, pone un requisito
soggettivo: occorre cioè che il presupposto sia espressione dell’attitudine soggettiva a contribuire della persona chiamata a
concorrere alle spese pubbliche. Occorre dunque che l’obbligazione tributaria sia posta a carico di chi ha realizzato il presupposto
del tributo. Sarebbe violato l’art.53 Cost. se il tributo ricadesse su di un soggetto che, non realizzando il presupposto, non pone in
essere il fatto espressivo di capacità contributiva a cui si collega il tributo.
Vi sono però anche norme che pongono obblighi a carico di terzi (ossia di soggetti diversi da coloro cui è imputabile il presupposto).
In tutti i casi nei quali l’obbligazione tributaria è posta a carico di soggetti diversi da colui che realizza il fatto espressivo di capacità
contributiva, occorre che il “terzo” sia posto in grado di far ricadere l’onere economico del tributo su chi ne realizza il presupposto:
se così non fosse, sarebbe violato l’art. 53 della Costituzione, perché l’onere economico del tributo graverebbe su di un soggetto al
quale non è riconducibile la manifestazione di capacità contributiva che giustifica il tributo.
TUTELA DELL’INTERESSE FISCALE E DIRITTI INVIOLABILI.
L’interesse fiscale è il valore costituzionale che legittima le norme che tutelano il fisco, anche se si trattano di discipline che
differiscono da quelle del diritto comune: “la materia tributaria, per la sua particolarità e per il rilievo che ha nella Costituzione
l’interesse dello Stato alla percezione dei tributi, giustifica discipline differenziate”.
L’interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e quello generale della comunità alla riscossione dei tributi devono essere
“armonicamente coordinati”; la tutela costituzionale dell’interesse fiscale deve essere però coordinata con la tutela di altri
principi costituzionali, tra cui quello di capacità contributiva, e non deve MAI ledere i diritti inviolabili.
Esempio: ci sono sentenze che hanno giustificato la legittimità costituzionale di norme a tutela del fisco in deroga al principio di
uguaglianza, come la procedura esecutiva per i crediti fiscali; in altri casi si è ritenuto che la tutela dell’interesse fiscale non potesse
ledere il principio di difesa.
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E TRIBUTI COMMUTATIVI.
Secondo la scienza delle finanze ci sono:
• SERVIZI INDIVISIBILI: devono essere necessariamente finanziati dalla fiscalità generale, cioè con le imposte, non
essendovi la possibilità di individuare chi ne fruisce. Si applica quindi il principio di CAPACITA’ CONTRIBUTIVA.
• SERVIZI DIVISIBILI: quando è individuabile il soggetto che usufruisce del servizio pubblico, il relativo finanziamento può
essere fondato sul principio DEL BENEFICIO O CONTROPRESTAZIONE. Può essere posto in tutto o in parte a carico di chi
fruisce del servizio, in base a tariffa o applicando una tassa.
I servizi pubblici, che pur essendo divisibili, soddisfano bisogni essenziali (si pensi al servizio sanitario, all’istruzione ecc), devono
essere assicurati a tutti, nel rispetto della capacità contributiva.
Il legislatore, quindi, non può addossarne il costo a chi ne fruisce, senza tenere conto della sua capacità contributiva (quale che sia il
mezzo tecnico-giuridico del concorso); il costo del servizio può essere posto a carico di chi può sostenerlo, ma è necessario
prevedere delle esenzioni per chi è privo di capacità contributiva.
La tassa non è al di fuori dell’art. 53; e non lo sono neppure i prezzi e le tariffe, se relativi a un servizio pubblico “essenziale”.
La garanzia costituzionale può venir meno solo per i servizi pubblici non essenziali; per tali servizi, sono ammissibili modalità di
finanziamento che prescindono dalla capacità contributiva di chi li usa, ma si basano sul principio del beneficio. Spesa pubblica,
nell’art. 53, è dunque sia quella relativa a servizi indivisibili, sia quella relativa a servizi essenziali, anche se divisibile.
Sono TRIBUTI COMMUTATIVI, cioè fondati sul principio di controprestazione, i TRIBUTI AMBIENTALI, ispirati al principio “chi
inquina paga”. L’uso particolare di un bene comune, quale è l’ambiente, è tassato non in quanto indice di capacità contributiva, ma
perché chi usa in modo particolare un bene comune deve corrispondere un tributo, che ha natura commutativa. Le spese pubbliche
sono finanziate da chi ne fruisce(si hanno così i tributi commutativi, che possono essere identificati con le tasse)
IL PRINCIPIO DI PROGRESSIVITÀ (CONTINUA LO STUDIO DELL’ART 53)
L’art. 53, comma 2, della Cost. prevede che “il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività”.
Il principio di progressività indica che il sistema tributario non ha soltanto lo scopo di fornire mezzi finanziari allo Stato, ma anche
funzioni redistributive, per il raggiungimento dei fini di giustizia sociale fissati dalla Costituzione.
Il precetto costituzionale può dunque essere attuato ricorrendo ad un tributo a carattere progressivo che abbia valore
caratterizzante di tutto il sistema tributario (es. IRPEF).
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale viene sottolineato che il principio di progressività non riguarda i singoli tributi ma il
sistema nel suo complesso; non è quindi vietato che singoli tributi siano ispirati a criteri diversi. È quindi difficile immaginare che
una norma tributaria sia dichiarata incostituzionale per contrarietà al principio di progressività.
CAPITOLO 5 – L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
TIPOLOGIA DELLE NORME TRIBUTARIE
Occorre distinguere tra:
• Norme tributarie sostanziali: le prime disciplinano l’obbligazione tributaria; in esse, occorre esaminare, da un lato, le
fattispecie e, dall’altro, gli effetti.
Gli effetti della fattispecie tributaria sono molteplici e di varia natura; si tratta di effetti di diritto sostanziale (tra cui
l’obbligazione tributaria) e gli effetti di diritto formale
• Norme tributarie formali;
Effetto principale della fattispecie dell’imposta è l’obbligazione tributaria. Tuttavia, il verificarsi della fattispecie non sempre
determina, di per sé, il sorgere di una obbligazione tributaria, perché lo schema tipico di attuazione dei tributi collega l’obbligazione
al compimento, da parte dell’ente impositore o dei soggetti passivi del tributo, di determinati atti giuridici (dichiarazione, avviso di
accertamento).
Occorre distinguere, da un lato, il presupposto dell’imposta (fattispecie imponibile) e dall’altro, le altre fattispecie, produttive di
altri effetti.
L’obbligazione tributaria non è un fatto giuridico isolato, perché può essere anticipata da obbligazioni di acconto e seguita da
obbligazioni accessorie (interessi).
Ci sono molti obblighi formali, che possono essere anche indipendenti rispetto all’obbligazione tributaria.
Di seguito ci sarà un’analisi dei tributi.
LA DISCIPLINA DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
L’obbligazione tributaria non si differenzia (né concettualmente, né strutturalmente) dall’obbligazione di diritto privato, disciplinata
nel codice civile.
Dell’obbligazione tributaria, però, vi è una disciplina “propria” nel diritto tributario: essa è dunque un’obbligazione di diritto
pubblico e, quando la disciplina tributaria presenta delle lacune, l’interprete può colmarla ricorrendo alle norme del codice civile,
ma solo se ricorrono i presupposti DELL’ANALOGIA, che è possibile quando:
1. La disciplina tributaria presenti una lacuna in senso tecnico;
2. Le norme del codice siano suscettibili di essere estese oltre l’ambito del diritto privato;
3. Le norme del codice siano compatibili con le peculiarità del diritto tributario.
Inoltre le norme del codice civile devono essere estendibili oltre il diritto privato al diritto tributario e alle sue peculiarità.
L’obbligazione tributaria è una obbligazione legale. Tale definizione indica, in primo luogo, che la disciplina dell’obbligazione
(soggetti passivi, presupposto, quantificazione, adempimento ecc) è tutta stabilita dalla legge (e da altre fonti normative che, nel
rispetto dell’art. 23 della Costituzione, possono concorrere a disciplinarla).
Tali fonti normative possono essere atti dell’Amministrazione finanziaria o del contribuente; esempio:
- Le plusvalenze dei beni possono essere tassate, per scelta del contribuente, in modo dilazionato, compresi anche
i contributi e le liberalità;
- Le quote degli ammortamenti sono stabilite dal contribuente, nei limiti dei coefficienti previsti;
A differenza di quel che accade per le obbligazioni di diritto privato, nulla della disciplina dell’obbligazione tributaria può essere
determinato dalla volontà delle parti. La stessa Amministrazione finanziaria, pur dotata di poteri autoritativi, non dispone di
discrezionalità: i suoi poteri sono vincolati.
L’INDISPONIBILITÀ DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
Tra i modi di estinzione dell’obbligazione tributaria non vi è né la novazione né la remissione del debito: infatti il diritto tributario è
dominato dal principio di legalità, per cui l&r